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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 28 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Fausti  Landoni Gabriela, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio  1981  a  Novo  Hamburgo  (Brasile),  cittadina  brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in combinato disposto con l'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale di «biologo» conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso  all'albo  dei  «biologi  -  sezione  A» ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Graduacao  Plena em Ciencias Biologicas - Licenciatura» e rilasciato dalla  «Universidade  do  Vale  do  Rio  dos  Sinos»  di Sao Leopoldo (Brasile) in data 13 agosto 2005;
 Rilevato  che  in  base alla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato  generale  d'Italia  a  Porto  Allegre  (Brasile)  in  data 30 agosto  2005 risulta che il titolo accademico-professionale di cui e'  in  possesso  la sig.ra Fausti Landoni e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di biologo in Brasile;
 Rilevato che l'istante e', altresi', iscritta al «Conselho Regional de  Biologia  - 3° Regiao» di Porto Alegre (Brasile) dal 23 settembre 2005;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
 Visto  il  conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «biologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Varese  in  data 24 ottobre 2005 con validita' fino al 23 settembre 2010 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo Hamburgo  (Brasile),  cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   dei  biologi  -  sezione A  e  l'esercizio  della  omonima professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  orale  volta  ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione e deontologia professionale italiana.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi in lingua italiana.  Le  modalita'  di  svolgimento  della  prova sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 
 Roma, 28 giugno 2006
 
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.
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