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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Disposizioni   generali   per   la   produzione   di   materiale   di moltiplicazione  delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1993 «Norme tecniche per la produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale  certificato di olivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 1993;
 Visto  il  decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la  produzione  di  materiale di propagazione vegetale certificato di noce»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
 Visto  il  decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
 Visto  il  decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la  produzione  di  materiale di propagazione vegetale certificato di agrumi»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
 Visto  il decreto ministeriale 27 marzo 1995 «Norme tecniche per la produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale  certificato di fragola   (Fragaria   \chi   Ananassa)»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1995;
 Visto   il   decreto   ministeriale  21 febbraio  1997  relativo  a «Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme  tecniche  per  la  produzione  di  materiale  di  propagazione vegetale  certificato  delle  Prunoidee  e dei relativi portinnesti», pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997;
 Visto  il  decreto  ministeriale 24 luglio 2003 sull'organizzazione del  servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione  vegetale  delle  piante  da  frutto,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  dettare  disposizioni generali comuni relative  alle  norme  tecniche  per  la  produzione  di materiale di propagazione  vegetale  certificato delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;
 Sentito  il  parere  del  Comitato  nazionale per la certificazione (CNC) nella riunione del 30 gennaio 2006;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la  certificazione  genetico-sanitaria  volontaria  del  materiale di moltiplicazione  delle  specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle  specie  erbacee  a  moltiplicazione  agamica  disciplinata dal decreto  ministeriale del 24 luglio 2003, Organizzazione del servizio nazionale  di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale  delle  piante  da  frutto,  di  seguito  denominato decreto ministeriale.
 |  |  |  | Art. 2. Registrazione
 1.   Per  il  riconoscimento  della  Fonte  primaria  delle  specie arbustive  ed  arboree  da  frutto  nonche'  delle  specie  erbacee a moltiplicazione  agamica,  deve  essere  presentata  apposita domanda corredata  dalla  documentazione  indicata  all'art.  13  del decreto ministeriale,   secondo  le  modalita'  e  la  modulistica  riportata nell'allegato 1 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Immissione dei materiali nel sistema di certificazione
 1. Per le accessioni libere da vincoli di libera moltiplicazione e' fatto   obbligo  al  responsabile  della  conservazione  della  Fonte primaria di una nuova accessione registrata di consegnare i materiali di  propagazione  derivanti  dalla  Fonte  primaria,  unitamente alla documentazione prevista dai singoli disciplinari delle singole specie e  alla  dichiarazione  di  filiazione,  di  cui  all'allegato  2 del presente    decreto,    ai    Centri    di   conservazione   per   la premoltiplicazione (CCP) che ne facciano richiesta.
 2.  Per  le nuove costituzioni o nel caso di carente disponibilita' di   materiale   di   propagazione,  il  Comitato  nazionale  per  la certificazione (CNC) puo' autorizzare:
 a) l'immissione  di piante, prodotte sotto la responsabilita' del costitutore,  nelle  fasi  di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP),  di  Premoltiplicazione  (CP)  e  di  Moltiplicazione (CM). Il costitutore deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione, come indicato all'allegato 2 del presente decreto;
 b) l'utilizzazione  di  tecniche di propagazione in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
 c) la   realizzazione  di  sezioni  incrementali  secondo  quanto previsto  dai  disciplinari  delle  singole  specie  predisposti  dal Comitato   nazionale   per   la   certificazione  (CNC).  Le  sezioni incrementali  nelle  fasi  di conservazione per la Premoltiplicazione (CCP)  e  di  Premoltiplicazione  (CP) sono riconosciute dal Comitato nazionale  per  la  certificazione (CNC) ed autorizzate dal Ministero delle   politiche  agricole  e  forestali.  Le  sezioni  incrementali realizzate  nella  fase  di moltiplicazione (CM) sono riconosciute ed autorizzate  dal  Servizio  fitosanitario  regionale,  competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 4. Conservazione per la Premoltiplicazione
 1.    Le   strutture   dei   Centri   di   Conservazione   per   la Premoltiplicazione  (CCP)  ed  i mezzi necessari alla conservazione e alla  produzione  in  vivo  ed  in  vitro  dei materiali di categoria «Prebase»   devono  rispondere  ai  requisiti  tecnici  indicati  nei disciplinari adottati per le singole specie.
 2. I materiali di categoria «Prebase» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari adottati per singole specie.
 3.   I   controlli  sul  materiale  di  propagazione  di  categoria «Prebase»,  previsti  dai  disciplinari  delle  singole  specie, sono effettuati sotto la supervisione del servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio,  e  la  responsabilita'  del  Centro  di conservazione  per  la  premoltiplicazione  (CCP). Le analisi possono essere  effettuate  da  laboratori  accreditati  ai sensi del decreto ministeriale  14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
 4.  Presso  il  Centro  di  Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP)  devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle   accessioni  presenti,  nonche'  un  registro  di  conduzione, vidimato   dal   servizio   fitosanitario  regionale  competente  per territorio.
 5.  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Conservazione per la   Premoltiplicazione   (CCP)   deve   trasmettere,   al   Servizio fitosanitario  regionale  competente  per  territorio  ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  comprensiva  delle relative mappe.
 6.  La  certificazione  del  materiale di propagazione di categoria «Prebase»,    prodotto   nei   Centri   di   Conservazione   per   la Premoltiplicazione  (CCP),  avviene  dopo  la  verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per  le  piante  autoradicate,  e  del possesso delle caratteristiche biometriche,  previste  dai  disciplinari di produzione delle singole specie,  nonche'  del  possesso  delle  caratteristiche  biometriche, previste  dai  disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
 7.  La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Prebase» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti  previsti dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
 8.  Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di «prebase» e l'eliminazione  di  piante  madri, devono avvenire sotto il controllo del   responsabile   tecnico  del  Centro  di  Conservazione  per  la Premoltiplicazione  (CCP)  e  comunicate  preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 5. Premoltiplicazione
 1.  Le  strutture  dei Centri di Premoltiplicazione (CP) ed i mezzi necessari  alla  conduzione  delle piante madri ed alla produzione in vivo  ed in vitro dei materiali di categoria «base» devono rispondere ai  requisiti  indicati  nei  disciplinari  adottati  per  le singole specie.
 2.   I   materiali  di  propagazione  di  categoria  «base»  devono soddisfare  i  requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
 3.  I  controlli sul materiale di propagazione di categoria «Base», previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la  supervisione  del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio,  e  la  responsabilita'  del Centro di Premoltiplicazione (CP).  Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal servizio nazionale di certificazione (SNC).
 4. Presso il Centro di Premoltiplicazione (CP) devono essere tenute le  mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonche'   un   registro   di   conduzione,   vidimato   dal  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 5.  Le  strutture per la produzione di materiale di propagazione di categoria  «Base»  da  destinarsi  al centro di moltiplicazione, sono parte  integrante  del  Centro  di Premoltiplicazione (CP) e pertanto devono  rispondere  agli stessi requisiti indicati per tale fase, nei disciplinari delle singole specie.
 6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Premoltiplicazione (CP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per  territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una  relazione  sulla  conduzione  e  sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.
 7.  La  certificazione  del  materiale di propagazione di categoria «Base»,  prodotto nei Centri di Premoltiplicazione (CP), avviene dopo la  verifica  dell'avvenuto  attecchimento dell'innesto per le piante innestate,  della  radicazione  per  le  piante  autoradicate,  e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di  produzione  delle  singole  specie,  nonche'  del  possesso delle caratteristiche  biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
 8.  La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base»  prodotto  in  vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie.
 9.  Le  operazioni  di  taglio ed innesto del materiale di «Base» e l'eliminazione  di  piante  madri, devono avvenire sotto il controllo del  responsabile  tecnico  del  Centro  di Premoltiplicazione (CP) e comunicate   preventivamente   al  Servizio  fitosanitario  regionale competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 6. Moltiplicazione
 1.  Le strutture ed i mezzi necessari alla produzione in vivo ed in vitro  dei  materiali di categoria «Certificato» devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari delle singole specie.
 2.  I  materiali  di propagazione di categoria «Certificato» devono soddisfare  i  requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
 3. Presso il Centro di Moltiplicazione (CM) devono essere tenute le mappe  relative  agli  impianti  e alle strutture di moltiplicazione, riportanti l'esatta collocazione delle piante madri presenti, nonche' un  registro  di  conduzione,  vidimato  dal  Servizio  fitosanitario regionale competente per territorio.
 4.   I   controlli  sul  materiale  di  propagazione  di  categoria «Certificato»  previsti  dai  disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio,  e  la  responsabilita'  del  Centro  di Moltiplicazione   (CM).  Le  analisi  possono  essere  effettuate  da laboratori  accreditati  ai  sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997,  pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
 5.  Entro  il  31 gennaio di ogni anno il Centro di Moltiplicazione (CM) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per  territorio, la mappa aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione.
 6.  La  certificazione  delle  produzioni  a vivaio, fermo restando quanto  previsto dalle disposizioni vigenti sullo stato fitosanitario e  sulla  corrispondenza varietale e clonale, potra' avvenire dopo la verifica  dell'avvenuto  attecchimento  dell'innesto  per  le  piante innestate,  della  radicazione  per  le  piante  autoradicate  e  del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
 7.  La  certificazione  del  materiale di propagazione di categoria certificato  prodotto  in  vitro potra' avvenire dopo la verifica dei requisiti   previsti   dai   disciplinari  predisposti  dal  Comitato nazionale  per la certificazione (CNC) ed emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 8.  I  campi  di piante madri devono avere dimensioni sufficienti a produrre  annualmente  un  numero  di  talee  e  di  marze  idoneo  a soddisfare  le  richieste prevedibili dal mercato. Il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  acquisito  il parere del Comitato nazionale  per la certificazione (CNC), potra' dare indicazioni sulle dimensioni minime per le singole specie.
 9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale «Certificato» e l'eliminazione  di  piante  madri, devono avvenire sotto il controllo del  responsabile  tecnico  del  Centro  di  Moltiplicazione  (CM)  e comunicate   preventivamente   al  Servizio  fitosanitario  regionale competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 7. Laboratori di micropropagazione
 1.  La  produzione  in vitro dei materiali di categoria «Prebase» e «Base»  e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione  per  la  Premoltiplicazione  (CCP)  e  dei  Centri  di Premoltiplicazione  (CP)  riconosciuti  dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  o  affidata  ad  enti e istituzioni private e pubbliche,   comunque  riconosciute  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
 2.    Il   riconoscimento   di   idoneita',   dei   laboratori   di micropropagazione,  per  la  produzione  in  vitro  dei  materiali di categoria   «Prebase»,   «Base»   e   «Certificato»   e'  subordinato all'accettazione  ed al rispetto delle norme che regolano l'attivita' di micropropagazione contenute nei disciplinari delle singole specie.
 3.  I  laboratori di micropropagazione devono essere in possesso di adeguati locali:
 a) sala  o  area  separata  per  la preparazione dei substrati di coltura;
 b) sala  per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
 c) camera di crescita.
 |  |  |  | Art. 8. Certificazione delle produzioni vivaistiche
 1.  La  certificazione delle produzioni vivaistiche di cui all'art. 12  del decreto ministeriale riguarda tutti i materiali delle diverse fasi  di  produzione,  come  indicato  nei disciplinari delle singole specie.
 2.   Il   fornitore   e'   responsabile   della   rispondenza  alle caratteristiche  riportate  in  etichetta  del materiale certificato, conformemente  a quanto stabilito dal presente decreto e dai relativi disciplinari per le singole specie.
 3.   L'idoneita'   del  materiale  prodotto  in  vivaio  ad  essere certificato e' stabilita di volta in volta dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dopo aver espletato le attivita' ispettive  e  di  controllo  previste dai disciplinari per le singole specie.  Tali  attivita'  ispettive  possono  essere realizzate anche mediante   specifiche   intese   di   collaborazione  fra  i  Servizi fitosanitari regionali.
 |  |  |  | Art. 9. Cartellino-certificato
 1.  Il  materiale  certificato  delle  diverse  categorie, prodotto secondo   quanto   previsto   nell'art.   10,   comma 1  del  decreto ministeriale, e' accompagnato dal cartellino-certificato riportante i dati  di  cui  al  successivo comma 6. Il cartellino-certificato puo' contenere   anche   le   informazioni   previste   dal  documento  di commercializzazione  di  cui  all'art.  13  del  decreto ministeriale 14 aprile 1997.
 2. I colori del cartellino-certificato sono i seguenti:
 a) per il materiale «prebase»: di colore bianco con barra viola;
 b) per il materiale «base»: di colore bianco;
 c) per   il   materiale   «certificato»   virus-esente   (VF)   e virus-controllato (VT): di colore azzurro.
 3.  Le  dimensioni  del cartellino-certificato sono 30 mm x 180 mm, fatto  salve  misure diverse previste dai relativi disciplinari delle singole specie.
 4.  Il  cartellino-certificato  deve essere stampato con inchiostro indelebile  e  realizzato  con  materiale  biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
 5.  Il  cartellino-certificato  deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il loro riutilizzo.
 6.   Nel  cartellino-certificato  devono  essere  obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
 a) logo del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 b) dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria;
 c) regione   o   provincia   autonoma  e  Servizio  fitosanitario regionale competente;
 d) dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP;
 e) codice fornitore - codice produttore;
 f) denominazione botanica;
 g) denominazione  della  varieta'  e  del portinnesto (cosi' come registrati);
 h) categoria (Prebase o Base o Certificato);
 i) stato sanitario (virus esente - VF o virus controllato - VT),
 j) numero  progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di  produzione mentre la numerazione e' progressiva da una a infinito per   il   materiale   nelle   diverse   categorie:   prebase,  base, certificato-campi  di  piante  madri, e certificato-vivaio, preceduto dal  codice  ISTAT della regione o provincia autonoma il cui Servizio fitosanitario regionale ha svolto la supervisione,
 k) indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato.
 7.  Al  termine dei controlli amministrativi e di campo il Servizio fitosanitario   regionale   competente   comunica   al   vivaista   e all'organizzazione  preposta  alla stampa dei cartellini-certificato, l'idoneita'  alla  certificazione,  l'autorizzazione  alla  stampa  e all'applicazione del cartellino-certificato. I cartellini-certificato sono  predisposti  e  distribuiti dal CIVI-Italia o, su delega, dalle organizzazioni dei vivaisti presenti sul territorio.
 8.   Il  CIVI-Italia,  deve  trasmettere  annualmente,  ai  Servizi fitosanitari  regionali  competenti  per  territorio  ed al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali,  i  prospetti finali con le numerazioni assegnate ai cartellini-certificati prodotti.
 9.  E'  espressamente  vietato, per materiale di categoria «CAC» di cui  al  decreto ministeriale 14 aprile 1997, l'utilizzo di etichette simili    per    dimensioni    o    colore    alla    tipologia   dei cartellini-certificato previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Modificazioni ed integrazioni
 1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 luglio 2003,    recante    «Organizzazione   del   servizio   nazionale   di certificazione  volontaria  del  materiale  di  propagazione vegetale delle piante da frutto» e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
 «Le  regioni e province autonome per garantire l'espletamento delle attivita'  ispettive  e  di  controllo  di  cui al precedente comma 2 possono  avvalersi  di  organismi,  riconosciuti  idonei dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), che mettono a disposizione del personale  appositamente addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatoria.».
 2. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante  «Organizzazione  del  servizio  nazionale  di certificazione volontaria  del  materiale  di  propagazione vegetale delle piante da frutto», e' sostituito dal seguente comma:
 «1.  Sui  materiali  di  propagazione  prodotti  nel  rispetto  del presente  decreto  e  dei  disciplinari  di  produzione delle singole specie  deve  essere  apposta  una  etichetta  di  colore  diverso in relazione  alla  fase  in  cui  sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.».
 |  |  |  | Art. 11. Norme transitorie e finali
 1.  I  materiali  ammessi  alla  certificazione  nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 2003 devono conformarsi a quanto stabilito nel presente decreto e negli specifici disciplinari per singola specie entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'unificazione delle etichette.
 2. Al fine del presente decreto l'allegato 3 definisce il glossario dei termini tecnici in uso nel processo di certificazione.
 3.   Deroghe   a   quanto  previsto  dal  comma 1,  possono  essere preventivamente  autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali,   sentito   il   parere  del  Comitato  nazionale  per  la certificazione (CNC).
 4.  Condizioni  diverse  da  quelle  previste  dal presente decreto possono essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), sentito il parere del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 5. Le norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificato delle singole specie, proposte dal Comitato nazionale per la  certificazione  (CNC),  ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del  decreto ministeriale 24 luglio 2003, sono adottate dal Ministero delle  politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario   di  cui  all'art.  52  del  decreto  legislativo  del 19 agosto 2005, n 214.
 |  |  |  | Art. 12. Abrogazioni
 1.  Con  l'entrata  in  vigore  del presente decreto cessa di avere efficacia  ogni  altra  disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 339
 |  |  |  | Allegato 1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE
 
 1.   Relazione   relativa  alle  metodologie  utilizzate  per  la produzione della «fonte primaria».
 2.  Scheda  pomologica,  secondo  la  modulistica  riportata  nei disciplinari   delle  singole  specie,  corredata  da  documentazione fotografica    e    possibilmente    documentazione   relativa   alla caratterizzazione  molecolare  che  evidenzi,  nel caso dei cloni, le differenze.
 3.  Scheda  fitosanitaria  secondo  la  modulistica riportata nei disciplinari  delle singole specie, attestante lo stato sanitario per le malattie e gli organismi indicati negli stessi.
 4.  Dichiarazione attestante che la «fonte primaria» e' esente da patogeni da quarantena.
 5.   Dichiarazione   relativa   al   luogo,   alle  modalita'  di conservazione  in  condizioni  di sanita' della «fonte primaria» e al soggetto responsabile.
 6.   Per   le  accessioni  di  cultivar  soggette  a  vincoli  di moltiplicazione,  copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio) con elenco dei beneficiari.
 7.  Per  le  accessioni  di  cultivar  non  soggette a vincoli di moltiplicazione dichiarazione attestante tale stato.
 8.  Dichiarazione  di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).
 |  |  |  | Allegato 2 
 DICHIARAZIONE DI FILIAZIONE
 
 Data, ..................
 
 Il  sottoscritto................. nato a............. il......... residente  in...................,  in  qualita' di................... protempore del (Istituzione)..........................., a conoscenza che  in  caso  di  mendaci  dichiarazioni  saranno applicate nei suoi confronti  le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
 DICHIARA
 sotto  la  sua  personale  responsabilita'  che  il  materiale di moltiplicazione,  consistente  in  n.  .......  piante/talee/semi del Genere....   Specie....   cv.   ....  Clone....  Brevetto/Marchio.... consegnato  al...................  deriva dalla prima moltiplicazione della fonte primaria conservata presso.........
 Il Dichiarante
 ...................
 |  |  |  | Allegato 3 GLOSSARIO
 
 1.  Accessione:  insieme  di  individui  geneticamente  uniformi, derivato  per  moltiplicazione agamica di un singolo individuo (fonte primaria)  caratterizzato  da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa cultivar o popolazione.
 2. Astone: pianta di uno o due anni proveniente dal vivaio.
 3. Barbatella: talea radicata.
 4. Barbatella innestata: talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.
 5.  Barbatellaio: settore del vivaio destinato alla produzione di talee radicate.
 6.  Base:  materiale  prodotto  da  piante  ottenute  dalla prima moltiplicazione  di materiale di prebase e mantenuto presso il centro di  premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2)  in  relazione  all'importanza  e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata.
 7. Campo di piante madri: luogo ove si coltivano piante madri per la   produzione   di  materiali  di  propagazione  nel  rispetto  dei disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.
 8.   Cartellino-certificato:   etichetta   apposta   sui  singoli materiali  di  propagazione  o  sulle  confezioni,  riportante i dati relativi  allo stato sanitario e alla corrispondenza varietale, cosi' come previsto dai disciplinari tecnici delle singole specie.
 9.  Centro  aziendale:  unita'  produttiva  autonoma  stabilmente costituita,  presso  la  quale  sono tenuti i registri ed i documenti previsti dai disciplinari delle singole specie.
 10.  Centro  di  conservazione  per  la premoltiplicazione (CCP): struttura  per l'allevamento di piante madri portasemi e portamarze e per la produzione di materiali di propagazione di categoria prebase.
 11.  Centro  di moltiplicazione (CM): struttura per l'allevamento di  piante  madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria certificato.
 12.    Centro   di   premoltiplicazione   (CP):   struttura   per l'allevamento  di  piante  madri  e per la produzione di materiali di propagazione di categoria base.
 13.  Ceppaia:  campo di piante madri destinato alla produzione di talee radicate.
 14.  Certificato:  materiale  prodotto  da  piante ottenute dalla prima  moltiplicazione  del  materiale  di base e mantenuto presso il centro  di  moltiplicazione,  in  numero di piante madri variabili in relazione  all'importanza  e  alle  tecniche di moltiplicazione della specie  e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.
 15.  Certificazione:  procedura cui viene sottoposto il materiale di   propagazione,   in   base   a  specifiche  norme  tecniche,  per l'accertamento  ed  il  mantenimento  dello  stato  sanitario e della corrispondenza  varietale  o clonale stabilita dai disciplinari delle singole specie.
 16.  Clone:  insieme  di  individui  geneticamente  uniformi, che deriva  dalla  moltiplicazione  agamica  di  un  singolo individuo in possesso  di  uno  o piu' caratteri specifici che lo differenziano da altri individui appartenenti alla stessa cultivar.
 17.  Commercializzazione:  tenuta  a  disposizione  o  di scorta, esposizione  o  offerta  alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona,  sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto.
 18.  Costitutore:  persona fisica o giuridica che ha costituito o scoperto  una  cultivar ovvero che ha costituito una fonte primaria o una accessione di una cultivar gia' nota.
 19.  Cultivar: entita' tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte  da  caratteri  morfologici,  biologici od agronomici comuni ed originate o mantenute solo in coltivazione.
 20.  Dichiarazione  di  filiazione:  dichiarazione  attestante la provenienza  diretta  del  materiale  di  moltiplicazione dalla fonte primaria o dalle piante madri di categoria prebase o base.
 21.   Disciplinare:   documento   contenente   le   modalita'  di svolgimento   delle   attivita'   di   produzione  dei  materiali  di moltiplicazione  nel  sistema nazionale di certificazione volontaria, predisposto dal CNC.
 22. Fonte primaria: Materiale di origine prodotto dal costitutore e  conservato  dal  medesimo o dagli aventi causa. Pianta capostipite ottenuta  mediante  selezione  clonale  (se  necessaria)  e sanitaria (eventualmente  risanata),  sottoposta  a  controlli fitosanitari per l'esenzione   dai   virus   ed   agenti  virus-simili,  previsti  dai disciplinari  delle singole specie, per la corrispondenza varietale o clonale e conservata in serre a rete a prova d'insetto.
 23.  Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente  almeno  una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali  di  moltiplicazione  o  le  piante,  quali:  riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione.
 24.  Innesto:  unione  di parti di piante per costituire un unico individuo.
 25.    Laboratorio    accreditato:    struttura   laboratoristica accreditata ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.
 26.  Laboratorio  di micropropagazione: struttura ove si effettua propagazione delle piante mediante la coltura in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.
 27  Lotto:  e'  l'insieme  omogeneo  di materiali di propagazione prodotto in uno stesso luogo e avente la stessa origine.
 28. Marza: parte di ramo asportata dalla pianta madre e destinata a fornire le gemme per l'esecuzione di innesti.
 29.  Materiali  di propagazione: le sementi, le parti di piante e tutti  i  materiali di piante, incluso il materiale ottenuto mediante riproduzione   in   vitro,  destinati  alla  moltiplicazione  e  alla produzione  di  piante, compresi i portainnesti, nonche' le piante da cui si prelevano detti materiali.
 30.  Nestaio:  settore  del vivaio destinato alla moltiplicazione per innesto.
 31.  Nesto:  parte  di  pianta utilizzata come epibionte (marza o gemma) nella propagazione per innesto.
 32.  Organismo  ufficiale  responsabile: il Servizio nazionale di certificazione  (SNC)  di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 24 luglio 2003;
 33.  Partita:  insieme  omogeneo  di  materiali  di  propagazione costituito da uno o piu' lotti.
 34.  Piante  da  frutto:  piante  che  sono  destinate,  dopo  la commercializzazione,   ad   essere  piantate  o  trapiantate  per  la produzione di frutti.
 35.   Pianta   madre:   pianta   che  fornisce  il  materiale  di propagazione.
 36. Piantonaio: settore del vivaio nel quale vengono allevati gli astoni nel rispetto dei disciplinari delle singole specie.
 37.  Portamarze:  pianta  madre  utilizzata  per la produzione di marze.
 38. Portaseme: pianta madre utilizzata per la produzione di semi.
 39.   Portinnesto:   pianta   utilizzata  come  ipobionte  (talea radicata) nella propagazione per innesto.
 40.  Prebase:  materiale  prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione  della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione  per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri.
 41.  Semenzaio:  settore  del vivaio destinato alla produzione di semenzali  secondo  quanto  previsto  dai  disciplinari delle singole specie.
 42.  Serra a rete a prova di insetto (screen house): struttura in possesso  di  specifici  requisiti  atti  a  garantire  condizioni di isolamento al fine di evitare qualsiasi contaminazione.
 43.  Sezione  incrementale:  procedimento attuabile, in qualsiasi fase  della  certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantita'.
 44.  Talea:  parte  di  pianta  asportata  da una pianta madre ed utilizzata nella moltiplicazione per radicazione diretta.
 45.  Talea  innestata:  talea  radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.
 46.  Varieta': entita' tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte  da  caratteri  morfologici,  biologici od agronomici comuni.
 47.  Vegetali:  piante  vive  e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.
 48.  Virus-controllato  (VT): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi  ed  altri  agenti  infettivi  di  particolare  importanza economica,  come  specificatamente  indicato  dai  disciplinari delle singole specie.
 49.  Virus-esente  (VF):  materiale  esente  da  virus,  viroidi, fitoplasmi  ed altri agenti infettivi noti per la specie considerata, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie.
 50.  Vivaio:  luogo  ove si effettua la propagazione delle piante secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie.
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