Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 giugno 2006 |
Riconoscimento, al sig. Anghel Marian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il 27 giugno 1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania din Brason» in data 4 luglio 1996 e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 1° marzo 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006; Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiederemisure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su impianti di propulsione navale; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 15 novembre 2004, con scadenza il 15 novembre 2006 per lavoro subordinato; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il 27 giugno 1973, cittadino rumeno e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su impianti di propulsione navale.
Roma, 30 giugno 2006
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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