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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Anghel Marian, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il  27  giugno  1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Inginer  in profilul Electromecanic    specializarea    roboti   industriali»,   ai   fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di  «Inginer  in  profilul  Electromecanic specializarea roboti industriali», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania  din Brason» in data 4 luglio 1996 e che il titolo cosi' conseguito  di  «Inginer  in  profilul  Electromecanic  specializarea roboti industriali» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione  di ingegnere, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 1° marzo 2006;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione  nella  sezione  A  settore  industriale,  e che risulta pertanto  opportuno  richiederemisure  compensative consistente in un tirocinio  di  adattamento  della  durata  di sei mesi su impianti di propulsione navale;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 15 novembre 2004, con scadenza il 15 novembre 2006 per lavoro subordinato;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il 27 giugno 1973, cittadino  rumeno  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri   sezione   A   settore  industriale  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento  della  durata  di  sei  mesi  su impianti di propulsione navale.
 
 Roma, 30 giugno 2006
 
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) tirocinio   di   adattamento:   e'   diretto   ad  ampliare  e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui  al  precedente  art.  2. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale  domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente  provvedimento  nonche'  la  dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel  luogo  di  residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione   all'albo  professionale  di  almeno  cinque  anni.  Il consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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