Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006, n. 236
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Visto l'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere a) ed e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di struttura di supporto dell'Alto Commissario;
Considerata la conseguente necessita' di adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;
Considerato che l'intervento non investe profili normativi di interesse regionale, ma solo aspetti organizzativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» e' inserita la seguente: «vicario»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
2. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, e'
il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
2004, n. 258, reca: «Regolamento concernente le funzioni
dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito nella
pubblica amministrazione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 254, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«254. All'art. 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario"
sono inserite le seguenti: ", che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto
il Commissario,";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza."».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, cosi' come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 6 (Strutture di supporto). - 1. Nello svolgimento
delle funzioni di cui all'art. 2, l'Alto Commissario si
avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario vicario, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie
professionali di cui all'art. 1, comma 2, il quale svolge
le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata
quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di
personale nell'ambito delle quali sono individuati gli
esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti
delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle
amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico
di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commisario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni
di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata
quinquennale e non e' rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando,
secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare
riferimento a portatori di una specifica qualificazione
professionale informatica ed amministrativa;
d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di
avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie
di personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con
almeno cinque anni di servizio effettivo nelle
amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in
aspettativa retribuita ai sensi dell'art. 1, comma 4,
lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata
dall'art. 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Il contingente di personale che puo' essere
assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, cosi' come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 7 (Spese di funzionamento). - 1. I costi per il
personale e per le spese di organizzazione e funzionamento
dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei
limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza,
sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
2. All'Alto Commissario compete un'indennita' di
funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale
del trattamento economico base del Presidente di sezione
delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta'. Al
Vice Commissario e' attribuita una indennita' di funzione
nella misura massima del settanta per cento dell'indennita'
attribuita all'Alto Commissario; al Vice Commissario
aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella
misura massima del trenta per cento dell'indennita'
attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio
compete la retribuzione prevista per la posizione di capo
dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto
al controllo annuale della Corte dei conti.».



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 giugno 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006 Ministeri istituzionali registro n. 9, foglio n. 155
 
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