| 
| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006, n. 236 |  | Regolamento   recante   modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6  ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni  dell'Alto  Commissario  per  la prevenzione ed il contrasto della  corruzione  e  delle  altre  forme  di illecito nella pubblica amministrazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 Visto  l'articolo  1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'articolo 1, comma 2;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
 Visto  l'articolo  1,  comma  254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere a) ed e), della legge  16  gennaio  2003,  n.  3, in materia di struttura di supporto dell'Alto Commissario;
 Considerata la conseguente necessita' di adeguare il regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;
 Considerato  che  l'intervento  non  investe  profili  normativi di interesse  regionale,  ma  solo  aspetti  organizzativi  dell'Ufficio dell'Alto Commissario;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  6  ottobre  2004,  n.  258,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
 a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» e' inserita la seguente: «vicario»;
 b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
 «a-bis)  di  un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'Alto Commissario,  scelto  tra le categorie di personale nell'ambito delle quali  sono  individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;»;
 c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 «d)  di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, tra magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili  e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,  appartenenti  agli  organi costituzionali, con almeno cinque   anni   di   servizio   effettivo  nelle  amministrazioni  di appartenenza,  collocati  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi  dell'articolo  1,  comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003,  n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
 2.  All'articolo  7,  comma  2,  secondo  periodo,  del decreto del Presidente  della  Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennita'  attribuita  all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti:  «al  Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi».
 -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni  pubbliche), e successive modificazioni, e'
 il seguente:
 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
 -   Il   testo   dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
 «2.  La  Presidenza  si  avvale  per  le prestazioni di
 lavoro  di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
 entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
 prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
 ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
 comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
 disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
 proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
 a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
 funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
 consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
 amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
 criteri e limiti fissati dal Presidente.».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
 2004,  n.  258,  reca: «Regolamento concernente le funzioni
 dell'Alto  Commissario  per  la  prevenzione e il contrasto
 della  corruzione  e  delle  altre  forme di illecito nella
 pubblica amministrazione.».
 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  254, della legge 23
 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria 2006), e' il seguente:
 «254. All'art. 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003,
 n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'alinea,  dopo le parole: "L'Alto Commissario"
 sono  inserite  le  seguenti:  ",  che si avvale di un vice
 Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
 categorie  di  personale, nell'ambito delle quali e' scelto
 il Commissario,";
 b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 "e)  supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
 dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
 Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
 magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
 avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
 ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
 amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
 ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
 ivi  inclusi  quelli del personale di cui all'art. 2, comma
 4,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se
 appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
 abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
 effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
 altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
 all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
 secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
 destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
 equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
 amministrazioni di appartenenza."».
 Note all'art. 1:
 -   Il   testo  dell'art.  6  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  258 del 2004, cosi' come
 modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
 «Art. 6 (Strutture di supporto). - 1. Nello svolgimento
 delle  funzioni  di  cui  all'art. 2, l'Alto Commissario si
 avvale del supporto:
 a)  di  un  Vice  Commissario  vicario,  nominato con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta  dell'Alto  Commissario,  scelto  tra le categorie
 professionali  di  cui all'art. 1, comma 2, il quale svolge
 le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce
 in  caso  di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata
 quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
 a-bis)  di un Vice Commissario aggiunto, nominato con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta  dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di
 personale  nell'ambito  delle  quali  sono  individuati gli
 esperti  di  cui alla lettera d), il quale svolge i compiti
 delegati   dall'Alto   Commissario.  L'incarico  ha  durata
 quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
 b)   di   un   dirigente   di   prima  fascia,  delle
 amministrazioni  dello  Stato ed equiparate, con l'incarico
 di  direttore  dell'Ufficio  dell'Alto Commisario, nominato
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta
 dell'Alto  Commissario, ed al quale sono conferite funzioni
 di  coordinamento  della  struttura;  l'incarico  ha durata
 quinquennale e non e' rinnovabile;
 c)  di  personale  dipendente  delle  amministrazioni
 pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando,
 secondo   i   rispettivi   ordinamenti,   con   particolare
 riferimento  a  portatori  di  una specifica qualificazione
 professionale informatica ed amministrativa;
 d)  di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9,
 comma  2,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
 tra  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di
 avvocati  dello  Stato, e nell'ambito delle altre categorie
 di  personale  di  cui  all'art.  2,  comma  4, del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con
 almeno    cinque   anni   di   servizio   effettivo   nelle
 amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in
 aspettativa  retribuita  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4,
 lettera  e),  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata
 dall'art. 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre
 2005, n. 266.
 2.   Il   contingente  di  personale  che  puo'  essere
 assegnato  all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato
 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
 -   Il   testo  dell'art.  7  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  258 del 2004, cosi' come
 modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
 «Art.  7  (Spese di funzionamento). - 1. I costi per il
 personale  e per le spese di organizzazione e funzionamento
 dell'Ufficio   dell'Alto  Commissario  sono  contenuti  nei
 limiti  previsti  dalla  legge e, per quanto di competenza,
 sono  sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
 2.   All'Alto   Commissario  compete  un'indennita'  di
 funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale
 del  trattamento  economico  base del Presidente di sezione
 delle  Corte  di  cassazione, aumentato fino alla meta'. Al
 Vice  Commissario  e' attribuita una indennita' di funzione
 nella misura massima del settanta per cento dell'indennita'
 attribuita   all'Alto   Commissario;  al  Vice  Commissario
 aggiunto  e'  attribuita  un'indennita'  di  funzione nella
 misura   massima   del  trenta  per  cento  dell'indennita'
 attribuita  all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio
 compete  la  retribuzione prevista per la posizione di capo
 dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri.
 3.  Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto
 al controllo annuale della Corte dei conti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 26 giugno 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato   alla  Corte  dei  conti  il  18  luglio  2006  Ministeri istituzionali registro n. 9, foglio n. 155
 |  |  |  |  |