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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006 |  | Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia  di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006,  con  il  quale  l'on.  dott.ssa  Barbara  Pollastrini e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio  decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i diritti e le pari opportunita';
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006,  con  il quale la dott.ssa Donatella Linguiti e' stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto   il   proprio   decreto  in  data  23 luglio  2002,  recante ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  piattaforma  di  azione  adottata  dalla  IV  Conferenza mondiale   delle  Nazioni  Unite  sulle  donne,  svoltasi  a  Pechino nel settembre  del  1995,  che  indica come obiettivo dell'azione dei Governi  l'acquisizione  di  poteri  e responsabilita' da parte delle donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministi in data 27 marzo  1997: «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita'  alle  donne,  a  riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini»;
 Visti  gli articoli 13, 137 e 141 del Trattato sull'Unione europea, come  modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;
 Vista  la  relazione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee sull'attuazione  della  raccomandazione  n. 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini  al  processo  decisionale,  COM  (2000) 120 del 7 marzo 2000, nonche'  le  comunicazioni della medesima Commissione sull'attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parita' tra donne e uomini (2001-2005) n. 335 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;
 Viste  la  direttiva  2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che  attua  il  principio della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  etnica,  nonche' la direttiva   2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre  2000.  che stabilisce  un  quadro  generale  per  la  parita'  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
 Vista  la  Carta  dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21;
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Decreta:
 Art. 1.
 A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per i diritti  e  le  pari opportunita' on. dott.ssa Barbara Pollastrini e' delegato  ad  esercitare  le  funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti disposizioni al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri nelle materie concernenti la promozione dei  diritti  della  persona  e  delle  pari opportunita', nonche' la prevenzione  e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui.
 In  particolare,  salve  le  competenze  attribuite  dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e' delegato:
 a) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad assicurare  l'attuazione  delle  politiche in materia di diritti e di pari  opportunita'  con  riferimento  ai  temi  della  salute,  della ricerca,  della  scuola  e del sapere, dell'ambiente, della famiglia, delle  cariche  elettive  e della rappresentanza di genere in tema di nomine di competenza statale;
 b) a  promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel  settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento  al  diritto  alla  salute  delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita' consapevole;
 c) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad assicurare   l'attuazione   delle   politiche   in  materia  di  pari opportunita'   tra   uomo   e   donna   sui   temi   del   lavoro   e dell'imprenditoria,  con  particolare  riferimento  alle  materie dei congedi  parentali  e  della  carriera,  d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 d) ad  esercitare  le  funzioni di competenza statale di cui alla legge  25 febbraio 1992, n. 215, e agli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
 e) ad  esprimere il concerto in sede di' esercizio delle funzioni di  competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
 f)  a  indirizzare  e coordinare l'attivita' di Governo esplicata per  il  tramite  del  Comitato  intermisteriale  dei  diritti umani, istituito  con  decreto  del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978,  n.  519,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche' esercitare  le  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri nell'ambito di tale Comitato;
 g)  a  promuovere  e  coordinare  le azioni di Governo in tema di diritti  umani  delle  donne  e  diritti  delle  persone,  nonche'  a prevenire  e  rimuovere  le  discriminazioni per cause direttamente o indirettamente  fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle  o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,   la  religione  o  le  convinzioni  personali,  le  opinioni politiche   o  di  qualsiasi  altra  natura,  l'appartenenza  ad  una minoranza  nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' e gli orientamenti sessuali;
 h) a   promuovere  e  coordinare,  d'intesa  col  Ministro  delle politiche  per  la famiglia, le azioni di Governo in tema di diritti, prerogative  e facolta' delle persone che prendono parte ad unioni di fatto;
 i) ad  adottare  le  iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo,   il   coordinamento   ed   il  monitoraggio  dei  fondi strutturali europei in materia di pari opportunita';
 l)  a  promuovere  la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative  di  Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati di  bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti la ricerca e le indagini statistiche;
 m) a  coordinare,  anche  in sede internazionale, le politiche di Governo  relative  alla  tutela  dei  diritti  umani delle donne, con particolare  riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione  adottata  dalla  IV  Conferenza  mondiale delle Nazioni Unite sulle  donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri;
 n)  a  sottoporre  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri la proposta  di  esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5, comma 2, lettera c),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate,  in  caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;
 o) ad   esercitare  tutte  le  attribuzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri previste in materia di commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.
 |  |  |  | Art. 2. Il  Ministro  per  i  diritti  e le pari opportunita' e' delegato a presiedere,  in  coordinamento  con  il  Ministro  della solidarieta' sociale, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro  famiglie  di  cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  in  raccordo  con  la  Commissione per le politiche  di  integrazione  di  cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 3. Il  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita' assiste il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai fini dell'esercizio del potere  di  nomina  alla  presidenza  di  enti, istituti o aziende di carattere  nazionale,  di  competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 Il  Ministro  per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il  Ministro  per le politiche europee, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte  all'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  18 dellalegge 6 febbraio   1996,  n.  52,  per  l'emanazione  dei  regolamenti  per l'adeguamento  dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e  per  la  realizzazione  dei  programmi  comunitari  in  materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
 Il  Ministro  per  i  diritti e le pari opportunita' rappresenta il Governo  italiano  in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di diritti e pari opportunita', anche ai fini  della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria. Rappresenta,  inoltre, il Governo nel Comitato consultivo europeo per le  pari  opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  della decisione n. 82/43/CEE  della  Commissione,  del  9 dicembre 1981, come modificata dalla decisione n. 95/420/Ce della Commissione, del 19 luglio 1995.
 |  |  |  | Art. 4. Nelle  materie  oggetto  del  presente  decreto,  il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e' altresi' delegato:
 a) a  promuovere  indagini  e  rilevazioni in tema di bilancio di genere  e  di  ulteriori  dati  di genere nel settore della ricerca e delle  rilevazioni  statistiche;  a  nominare  esperti,  a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentati   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in organismi   analoghi   operanti   presso   altre   amministrazioni  o istituzioni;
 b) a   provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
 c) a  curare  il  coordinamento tra le amministrazioni competenti per  l'attuazione  dei  progetti  nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali di parita' e pari opportunita'.
 |  |  |  | Art. 5. Le  funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott.ssa Donatella Linguiti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.
 Roma, 15 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 173
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