Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 giugno 2006, n. 210 |
Testo del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210 (in Gazzetta Ufficale - serie generale - n. 135 del 13 giugno 2006), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 235 (in questa stessa Gazzetta Ufficale alla pag. 6), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro. ((2. All'onere di cui al comma 1, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.)) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): «Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. - 6. (omissis). 7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1. - 91. (omissis). 92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.».
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| Art 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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