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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 giugno 2006, n. 210 |  | Testo  del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210 (in Gazzetta Ufficale -  serie  generale  -  n.  135 del 13 giugno 2006), coordinato con la legge  di  conversione  17  luglio  2006,  n.  235  (in questa stessa Gazzetta  Ufficale  alla  pag. 6), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 1.  Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre  2001, n. 448, e' elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro. ((2.  All'onere  di  cui  al  comma 1,  pari a 63 milioni di euro per l'anno   2006,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22, comma 7, della
 legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizione  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2002):
 «Art.  22  (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
 scolastica). - 1. - 6. (omissis).
 7.   La   commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
 10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
 delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
 scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
 legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
 l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
 interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
 quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
 delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
 alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
 pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
 designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
 materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
 dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
 personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
 superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
 non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
 determinazione  del numero dei componenti la commissione di
 esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
 dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
 il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 92, della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350 (Disposizione per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2004):
 «Art.  3  (Disposizioni  in materia di oneri sociali e di
 personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
 pubblici). - 1. - 91. (omissis).
 92.  Per  l'attuazione  del  piano programmatico di cui
 all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
 autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
 complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
 interventi:
 a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
 b) interventi  di  orientamento  contro  la dispersione
 scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
 e formazione;
 c) interventi   per   lo   sviluppo  dell'istruzione  e
 formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
 adulti;
 d) istituzione  del  Servizio  nazionale di valutazione
 del sistema di istruzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art 2. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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