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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206 |  | Testo  del  decreto-legge  7  giugno  2006, n. 206, coordinato con la legge  di  conversione  17  luglio  2006,  n.  234  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della  giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Versamenti IRAP
 1. In  caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  non  si  applicano  le disposizioni in materia di riduzione delle  sanzioni  previste  dall'articolo 13  del  decreto legislativo 18 dicembre   1997,  n.  472,  e  successive  modificazioni,  nonche' dall'articolo 2,  comma 2,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni. ((  1-bis. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1,  comma 174, quinto  periodo,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente  alle  regioni  che  non  abbiano  raggiunto,  entro il 30 giugno  2006,  un  accordo  con  il  Governo  sulla  copertura dei disavanzi   di   gestione  del  servizio  sanitario  regionale  e  si interpretano  nel  senso  che  l'IRAP  e' calcolata maggiorando di un punto  percentuale  l'aliquota,  ordinaria  o  ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
 1-ter. Il  versamento  della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai  contribuenti  interessati  dalle  disposizioni  dell'articolo 1, comma 174,  quinto  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, effettuato   entro   il   20 luglio   2006,   non  e'  soggetto  alla maggiorazione   dello   0,40   per   cento   a  titolo  di  interesse corrispettivo.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446,
 concerne    «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle
 attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
 aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
 addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
 della disciplina dei tributi locali.».
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
 in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
 norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662):
 «Art.  13 (Ravvedimento). - 1. La  sanzione  e' ridotta
 sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
 comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
 altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
 l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
 formale conoscenza:
 a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
 pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
 eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
 commissione;
 b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
 degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
 determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
 il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
 relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
 violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
 periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
 l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
 questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
 giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
 l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
 prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
 questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
 giorni.
 2. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve essere
 eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
 pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
 nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
 tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 3. Quando   la   liquidazione   deve   essere  eseguita
 dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
 l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
 dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
 5. Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di legge
 possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
 presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
 l'attenuazione della sanzione.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 del decreto
 legislativo  18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
 fiscali  e  contributivi  delle  procedure di liquidazione,
 riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
 lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
 «Art.  2 (Riscossione  delle somme dovute a seguito dei
 controlli  automatici). - 1. Le  somme  che,  a seguito dei
 controlli  automatici,  ovvero dei controlli eseguiti dagli
 uffici,  effettuati  ai  sensi  degli  articoli 36-bis  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.   600,   e  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  risultano dovute a
 titolo  d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
 crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
 per   ritardato   o   omesso   versamento,   sono  iscritte
 direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
 1-bis.
 2. L'iscrizione  a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
 parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
 a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate
 nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
 concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,
 entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
 prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
 ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
 rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,
 a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal
 sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle
 sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
 interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese
 antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della
 comunicazione.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, comma 174,
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2005):
 «174 (Provvedimenti  adottati  dalla regione in caso di
 squilibrio      economico-finanziario      della      spesa
 sanitaria). - Al    fine   del   rispetto   dell'equilibrio
 economico-finanziario,   la   regione   ove   si  prospetti
 sullabase  del  monitoraggio  trimestrale una situazione di
 squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
 dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
 disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
 adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
 sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
 della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  diffida  la regione a provvedervi
 entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
 riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
 successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
 qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
 esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
 fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
 necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
 inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
 reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
 dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
 produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
 vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
 anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
 accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
 all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
 necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
 vengano   adottati   dal   commissario  ad  acta  entro  il
 31 maggio,   nella  regione  interessata,  con  riferimento
 all'anno  di  imposta  2006,  si  applicano  comunque nella
 misura    massima    prevista   dalla   vigente   normativa
 l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
 e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta regionale
 sulle  attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del 31
 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
 avere   ad   oggetto   l'addizionale   e  le  maggiorazioni
 d'aliquota   delle   predette  imposte  ed  i  contribuenti
 liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
 medesimo    anno    sulla   base   della   misura   massima
 dell'addizionale  e  delle maggiorazioni d'aliquota di tali
 imposte.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Canoni demaniali marittimi
 1. All'art.  14-quinquies,  comma 1,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,  n.  168, e successive modificazioni, (( dopo le parole: «delle categorie  interessate»  sono  inserite  le  seguenti «nonche' con le associazioni  di  consumatori»)) e le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 ottobre 2006».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 14-quinquies,
 del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge   17 agosto   2005,  n.  168
 (Disposizioni  urgenti  per  assicurare la funzionalita' di
 settori  della  pubblica  amministrazione); come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 14-quinquies (Differimento del termine). - 1. Per
 consentire  il  completamento degli accertamenti tecnici in
 corso,   d'intesa   con  le  regioni  e  le  organizzazioni
 sindacali   delle  categorie  interessate  nonche'  con  le
 associazioni    dei    consumatori    relativamente    alla
 rideterminazione  dei  canoni  demaniali marittimi anche in
 relazione  al numero all'estensione ed alle tipologie delle
 concessioni  esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
 all'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003,
 n.   269,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2006».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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