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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE |  | CIRCOLARE 27 aprile 2006 |  | Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per  l'attribuzione  del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto). Procedura di infrazione 2005/4065 ex articolo 226 del Trattato CE. |  | 
 |  |  |  | La   Commissione   europea,   con  riferimento  alla  procedura  di infrazione  n.  2005/4065,  ha constatato che diverse amministrazioni italiane  richiedono  ai  partecipanti  alle gare per il servizio dei buoni  pasto  l'indicazione  della lista degli esercizi convenzionati «attivi»,  di cui dispongono le societa' che emettono detti buoni. Un esercizio  convenzionato  e'  considerato  «attivo» se ha gia' emesso delle   fatture   per  servizi  prestati  in  favore  della  societa' concorrente,  in  un  determinato  periodo  anteriore  alla  gara  di appalto. La  Commissione  ha censurato la pratica di assumere, come criterio di  selezione  dei  candidati  o  di  aggiudicazione dell'appalto, il numero   di   esercizi  di  ristorazione  aventi  in  un  determinato territorio  un  rapporto  commerciale  in  corso  con la societa' che emette  i  buoni  pasto,  poiche'  in  tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte,    potrebbero   piu'   facilmente   disporre   di   esercizi convenzionati  nel territorio indicato ai fini della gara di appalto, rispetto alle imprese operanti in altri Stati membri.
 L'adozione   di   tali   criteri   precluderebbe   la  possibilita' dell'attribuzione  dell'appalto  per  quelle  imprese  che, alla data della  pubblicazione del bando di gara, non erano stabilite in Italia o  che,  in ogni caso, non operavano sul mercato italiano dei servizi di ristorazione mediante una rete di esercizi convenzionati.
 Le procedure di gara attuate con le predette regole sono, quindi, a parere  della  Commissione, in contrasto con i precetti comunitari e, piu' precisamente, con i principi di non discriminazione e di parita' di  trattamento, di cui e' espressione, in particolare, l'art. 49 del Trattato CE.
 Il  concreto  pericolo che l'esecuzione di siffatte gare di appalto possa   dar  luogo  alla  violazione  dei  principi  di  liberta'  di stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,  nonche'  dei principi  generali di non discriminazione, di parita' di trattamento, di  trasparenza  e  di  proporzionalita' induce, pertanto, ad aderire alle osservazioni espresse dalla Commissione europea.
 Si  invitano,  quindi, le stazioni appaltanti, in linea di doverosa condotta,  a  non  richiedere  per l'avvenire, tra i requisiti per la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte, il  numero  degli  esercizi  di  ristorazione  situati nel territorio interessato, che siano gia' convenzionati con il prestatore.
 Le   difficolta'  tipiche  del  servizio  di  ristorazione,  legate all'esistenza    di    convenzioni    «attive»,   potrebbero   essere efficacemente  risolte con la previsione, nel capitolato di oneri, di una clausola risolutiva dell'aggiudicazione provvisoria, che operi in caso  di  mancato  adempimento all'impegno di sottoscrivere, entro il termine  individuato  negli  atti  di  gara, un determinato numero di convenzioni.
 Resta  inteso  che, come condizione per la partecipazione alla gara in  sede  di  preselezione,  continueranno a richiedersi gli elementi previsti   dalle   direttive  comunitarie  recepite  dall'ordinamento giuridico  italiano.  Tra  questi,  dovranno comprendersi: il congruo fatturato triennale, specifico del servizio di ristorazione, ottenuto dalla  singola  ditta  o  dal  singolo  raggruppamento  temporaneo di imprese,  come  dimostrazione della capacita' economica minima per la partecipazione   alla   gara  (v. art.  11  del  decreto  legislativo 25 febbraio  2000,  n.  65); l'elenco dei principali servizi prestati dalle  ditte nel proprio Paese d'origine e/o nel territorio italiano, negli  ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi; la descrizione delle   attrezzature   tecniche,  dei  materiali  e  degli  strumenti utilizzati  per  la  prestazione  del  servizio; la esposizione delle misure  adottate per garantirne la qualita'. Tali ultime indicazioni, insieme  a  quelle  contenute  nell'art.  14  del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n. 157, dovranno dimostrare la capacita' tecnica dei concorrenti, necessaria alla prestazione del servizio.
 La Commissione Europea e' gia' piu' volte intervenuta nei confronti del  Governo italiano per il comportamento delle stazioni appaltanti, che,  nell'aggiudicazione  di  gare  dirette  alla fornitura di buoni pasto, hanno adottato comportamenti in palese violazione dei principi comunitari.
 Si   rende,   percio',  necessario  sottolineare  che,  siccome  la reiterazione   da  parte  delle  stazioni  appaltanti  dei  descritti comportamenti,  gia'  censurati come illegittimi per violazione delle regole  comunitarie  sopra enunciate, potrebbe comportare la condanna dello  Stato  italiano,  ai  sensi  dell'art. 228 del trattato CE, al pagamento  delle sanzioni pecuniarie di elevatissimo importorichieste dalla Commissione, tali ipotesi non rimarrebbero prive di conseguenze per  i pubblici funzionari che vi hanno dato causa, nei confronti dei quali  si  dovrebbero  adottare  i  provvedimenti previsti in tema di responsabilita' amministrativa per danno all'erario.
 Resta  fermo,  evidentemente, il potere-dovere dello Stato di porre rimedio  alla  violazione comunitaria, come dispone la legge 5 giugno 2003,  n.  131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
 Tutte   le   stazioni   appaltanti   sono   tenute   ad   attenersi scrupolosamente   agli  indirizzi  operativi  di  cui  alla  presente circolare.
 La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  al  fine  di  assicurarne  una  diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.
 Roma, 27 aprile 2006
 
 Il Ministro
 per le politiche comunitarie
 La Malfa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 140
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