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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 luglio 2006 |  | Rinvio   del  provvedimento  di  revoca  del  prodotto  fitosanitario denominato «Forzanet», registrato al n. 11949. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Vista  la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto direttoriale in data 7 luglio 2004, con il quale e'  stato registrato al n. 11949 il prodotto fitosanitario denominato Forzanet,  a nome dell'impresa Agrimix S.r.l. con sede in Roma, viale Citta'  d'Europa  n.  130,  autorizzata  alla commercializzazione del prodotto medesimo per anni cinque;
 Vista   la   direttiva   2005/54/CE   della   Commissione  in  data 19 settembre  2005,  recante modifica della direttiva 91/414/ CEE del Consiglio,  per  l'inclusione  del  Tribenuron  in  allegato I,  come sostanza attiva;
 Visto il decreto ministeriale in data 7 marzo 2006, con il quale e' stata recepita la direttiva 2005/54/CE;
 Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006,   prevede   che   i  titolari  di  autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva  Tribenuron  dovevano presentare  al  Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:
 un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, oppure l'autorizzazione rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso al proprio fascicolo, avente  comunque  i  requisiti  di  cui  all'allegato II  del  citato decreto;
 Rilevato  che l'impresa Agrimix non ha presentato la documentazione richiesta  dall'art.  2,  comma 2,  del  decreto ministeriale 7 marzo 2006,  necessaria  per  l'ulteriore  iter  amministrativo inerente il prodotto  fitosanitario  «Forzanet»,  contenente  la  sostanza attiva Tribenuron;
 Vista  la  domanda presentata in data 22 febbraio 2006 dallo studio legale  Tornato  di Milano, in nome e per conto dell'impresa Agrimix, diretta  ad ottenere la sospensione della revoca del prodotto citato, fissata  al  28 febbraio  2006,  fino all'esito della causa di merito pendente  presso  il  tribunale di Milano tra la Agrimix ed la DuPont Danmark  A/S, notificante della documentazione che ha consentito alle autorita'  comunitarie  l'iscrizione della sostanza attiva Tribenuron nell'allegato I della direttiva 91/41 4/CEE;
 Ritenuto  di  poter  aderire  alla  richiesta  dell'impresa Agrimix S.r.l.;
 Decreta:
 E'  rinviato,  con decorrenza 28 febbraio 2006, il provvedimento di revoca  del prodotto fitosanitario denominato FORZANET, registrato al n.  11949  con  decreto  direttoriale  in  data 7 luglio 2004, a nome dell'impresa  Agrimix  S.r.l.,  con sede legale in Roma, viale Citta' d'Europa n. 130.
 Detto  rinvio  e'  consentito,  in attesa dell'esito della causa di merito pendente presso il tribunale di Milano.
 L'impresa  Agrimix  e'  tenuta  a comunicare allo scrivente l'esito della sentenza entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
 E'  consentito  lo  smaltimento  delle scorte del prodotto Forzanet entro dodici mesi a decorrere dal 1° marzo 2006.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 luglio 2006
 Il direttore generale: Borrello
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