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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Applicazione  della  parte  aeronautica del Codice di navigazione, di cui  al  decreto  legislativo  9 maggio  2005,  n.  96,  e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto  il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal  decreto  legislativo  15 marzo  2006,  n.  151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
 Visto  l'art.  707,  sesto  comma, del Codice della navigazione, il quale  prevede  che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal  medesimo  art.  707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa;
 Visto  l'art.  692, secondo comma, del Codice della navigazione, il quale  prevede  che  gli  aeroporti  militari fanno parte del demanio militare aeronautico;
 Visto  l'art.  748,  terzo  comma, del Codice della navigazione, il quale  prevede  che  lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli  aeromobili  di  cui al primo comma, tra i quali gli aeromobili militari,  e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato  secondo  le  speciali  regolamentazioni  adottate  dalle competenti amministrazioni dello Stato;
 Visto  il  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni,   recante   riorganizzazione  dell'area  centrale  del Ministero della difesa;
 Visti  i  decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni,  concernenti  la  struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del Ministero della difesa;
 Visti  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate  e  dell'amministrazione  della  difesa,  e  il regolamento di attuazione,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;
 Ravvisata  la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del  Ministero  della  difesa  in  materia di sicurezza del volo e di imposizione   di  limitazioni  alla  proprieta'  privata  nelle  zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sicurezza della navigazione aerea
 1.  Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti  militari,  l'Aeronautica  militare  provvede  al  rilascio dell'autorizzazione  allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli  aeroporti,  previsti  dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
 2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle  direttive  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  con provvedimento  del  Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, al quale e'  attribuita  la  competenza  in  materia  di  regolazione tecnica, certificazione  e  vigilanza  sugli  aeroporti  militari  e  su  ogni installazione  militare  adibita  al  decollo  e  all'atterraggio  di aeromobili.
 3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica si avvale dei comandi di Forza armata, nonche' delle Direzioni generali del Ministero della difesa,  per l'alta consulenza tecnica e per gli aspetti di specifica competenza,  di  cui ai decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, richiamati nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata 1.  Al  fine  di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del   Ministero  della  difesa  e  la  salvaguardia  dell'incolumita' pubblica,   le   zone   limitrofe  agli  aeroporti  militari  e  alle installazioni  militari  adibite  al  decollo  e  all'atterraggio  di aeromobili   sono  soggette  alle  limitazioni  di  cui  al  presente articolo.
 2.  Nelle  direzioni  di  decollo  ed  atterraggio  degli aeroporti militari  non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a  distanza  inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto stesso  per un'area a forma trapezoidale centrata e perpendicolare al prolungamento  dell'asse  pista  avente  la  base minore pari a metri trecento   in   corrispondenza   della   intersezione   dello  stesso prolungamento con la recinzione aeroportuale e quella maggiore pari a metri  novecento  in  corrispondenza del limite dei trecento metri di distanza dalla recinzione aeroportuale.
 3.  A  partire  dalla base maggiore del trapezio sopra individuato, l'altezza  degli  ostacoli  non  puo' superare un valore di sei metri incrementato  di un metro ogni cinquanta fino ai milleottocento metri di  distanza  dalla  recinzione  aeroportuale, per una larghezza che, partendo  dai  novecento  metri,  si  incrementa  in  modo costante e simmetrico rispetto al prolungamento dell'asse pista fino alla misura massima  di milleduecento metri. Oltre i milleottocento metri fino ad una distanza di tre chilometri dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza  che  si  mantiene  costante  e pari a milleduecento metri, l'altezza  degli  ostacoli puo' aumentare di un metro ogni cinquanta. Nei settori sopraindicati e' posta la condizione che gli ostacoli non oltrepassino  comunque  i quarantacinque metri di altezza rispetto al livello medio della pista di volo.
 4.  Oltre  il limite di tre chilometri e fino alla distanza massima di  quindici  chilometri  dalla  recinzione  aeroportuale,  lungo  le direzioni   di   decollo   ed   atterraggio   per  una  larghezza  di milleduecento  metri,  l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare  di  un  metro  ogni  quaranta,  a condizione che fino alla distanza  di  sette  chilometri e mezzo dalla recinzione aeroportuale non  superi i sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo. Oltre i quindici chilometri non si applica alcuna limitazione.
 5.  Nelle  direzioni  diverse  rispetto  a  quelle  di  decollo  ed atterraggio:
 a) fino   ad   una  distanza  di  trecento  metri  dal  perimetro aeroportuale  non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al corrispondente   tratto   del   perimetro   dell'aeroporto,  superino l'altezza  di  un  metro  ogni  sette metri di distanza dal perimetro stesso;
 b) dalla  distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale e fino a tre chilometri possono essere edificate opere e costruzioni la cui  altezza  massima  non  superi i quarantacinque metri rispetto al livello medio della pista di volo;
 c) oltre   i  tre  chilometri  e  fino  alla  distanza  di  sette chilometri  e  mezzo,  l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare  fino  a  raggiungere  l'altezza  massima di sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo.
 6.   Il  Ministero  della  difesa  puo'  imporre  limitazioni  alla proprieta'  privata  meno  restrittive  rispetto  a  quelle derivanti dall'applicazione  dei  commi da  2  a  5,  se l'Aeronautica militare ritiene  autonomamente  che sussistono le condizioni atte a garantire comunque   la   sicurezza  del  volo  e  l'incolumita'  pubblica.  Le limitazioni,  in  ogni  caso,  non  possono essere inferiori a quelle previste dalla normativa tecnica internazionale.
 7.   Salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  nelle  aree limitrofe  agli  aeroporti  militari  restano  fermi  i  vincoli alla proprieta'  privata  imposti  precedentemente alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  9 maggio  2005, n. 96 e successive modificazioni.
 8. Le norme tecniche previste dai commi da 2 a 5 sono illustrate, a titolo  esemplificativo, negli elaborati grafici di cui agli allegati 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 3. Competenze degli organi del Ministero della difesa
 1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'art. 710 del Codice della navigazione sono cosi' suddivise:
 a) la Direzione generale dei lavori e del demanio:
 1)   provvede   alla  pubblicazione  delle  mappe  aeronautiche mediante deposito nell'ufficio del comune interessato, in conformita' alle procedure stabilite dall'art. 707 del Codice della navigazione;
 2)  impone  i vincoli sulla proprieta' privata e le limitazioni alla  costituzione  degli  ostacoli  nelle  vicinanze degli aeroporti militari in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2;
 3)  autorizza, previa acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza  del volo e dei terzi sorvolati rilasciato dall'Aeronautica militare,  la  costituzione  di ostacoli compatibili con la sicurezza della navigazione aerea nelle vicinanze degli aeroporti militari;
 4)   ordina,   con   provvedimento   motivato,   su   richiesta dell'Aeronautica   militare,   il   collocamento   di  segnali  sulle costruzioni,  sui  rilievi  orografici  e  in  genere sulle opere che richiedono   maggiore  visibilita',  e  l'adozione  di  altre  misure necessarie per la sicurezza della navigazione, nonche' l'abbattimento degli  ostacoli  e  l'eliminazione  dei  pericoli  per la navigazione aerea;
 b) l'Aeronautica militare:
 1)  predispone  le  mappe  aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli;
 2)  provvede  al monitoraggio dell'efficienza dei segnali posti in prossimita' degli aeroporti militari.
 2.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), numero 4), sono a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del Codice della navigazione.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro: Martino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 3
 |  |  |  | Allegato 1 AEROPORTI MILITARI Ancona Falconara      |Frosinone              |Piacenza S. Damiano Amendola              |                       | Furbara               |Pisa                   | Aviano                |Galatina (LE)          | Pratica di Mare       |                       | Brescia Montichiari   |Ghedi                  |Rimini Brindisi              |                       | Gioia del Colle       |Rivolto                | Cagliari Elmas        |Grazzanise             | Luni Sarzana          |                       | Cameri                |Grosseto               |Sigonella Campoformido (UD)     |                       | Guidonia              |Trapani Birgi          | Capua                 |Istrana                | Treviso Sant'Angelo   |                       | Cervia                |Latina                 |Varese Venegono Ciampino              |                       | Napoli Capodichino    |Verona Villafranca     | Decimomannu           |Palermo Boccadifalco   | Vicenza               |                       | Dobbiaco              |Pantelleria            |Viterbo
 |  |  |  | Allegato 2 
 ----> Vedere allegato a pag. 20 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ----> Vedere allegato a pag. 21 della G.U. <----
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