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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2006 |  | Interventi   a   favore   delle   imprese   agricole   della  regione Emilia-Romagna per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto  il  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge  11 novembre  2005,  n.  231,  recante  interventi  urgenti  in agricoltura  e  per  gli  organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare    andamenti    anomali    dei   prezzi   nelle   filiere agroalimentari;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi 1 e 2, della richiamata legge  n.  231/2005,  che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino che hanno subito una riduzione di reddito a seguito della crisi di mercato;
 Vista  la  delibera  di  giunta  della  regione  Emilia Romagna del 27 aprile  2006,  n.  628,  che  dichiara  la  grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;
 Ritenuto  di  attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre  2005,  n.  231,  a  favore  delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da  vino,  hanno  subito  una  riduzione  di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  l'attuazione  dell'art.  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  le  aree  d'intervento  sono  quelle  individuate dalla regione Emilia-Romagna con delibera di giunta n. 628 del 27 aprile 2006.
 2. La   stessa   regione   determina   le   modalita'   e  provvede all'istruttoria  per  la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  regione  medesima,  entro  il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei   limiti   stabiliti  dall'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  sono  erogati  secondo  le  disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro
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