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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 6 luglio 2006 |  | Rinnovo  della  designazione  alla  Camera  di  commercio, industria, agricoltura   e  artigianato  di  Viterbo  quale  autorita'  pubblica incaricata  di  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta  Canino, riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea  n. L 163 del 2 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Canino  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, nel quadro della procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto  8 ottobre  1999  con  il  quale  la  Camera  di commercio,  industria,  agricoltura e artigianato di Viterbo e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canino» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  19 settembre  2002  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;
 Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 19 settembre  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003;
 Visto  il  decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003;
 Visto  il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre   2002,  20 gennaio  2003  e  8 aprile  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 dicembre  2003  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004;
 Visto  il decreto 23 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre  2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004;
 Visto  il decreto 12 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre  2003  e 23 aprile 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004;
 Visto  il  decreto  13 dicembre  2004  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005;
 Visto  il decreto 11 aprile 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre  2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e'  stato  differito  di  centoventi  giorni a far data dall'8 maggio 2005;
 Visto  il decreto 30 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre  2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile  2005,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 settembre 2005;
 Visto  il  decreto  12 dicembre  2005  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre  2003,  23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile  2005  e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo   dell'autorizzazione   alla   predetta   autorita'  pubblica designata che avverra' con apposito decreto ministeriale;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di   origine  protetta  di  che  trattasi  la  Camera  di  commercio, industria,  agricoltura e artigianato di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;
 Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Viterbo  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema   tipo   e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Canino;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, e' designata quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la   denominazione  di  origine  protetta  Canino  riferita  all'olio extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per la Camera di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Viterbo  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione di origine protetta «Canino»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  non  puo'  modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione   di   origine   protetta   Canino   riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  comunica  ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura di Viterbo e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della denominazione di origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo  del  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero delle politiche   agricole,  alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione   di   origine   protetta   Canino   riferita  all'olio extravergine  di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  e'  sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi  dell'art.  53,  comma 12,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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