| 
| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 6 marzo 2006 |  | Fondo  per  le  attivita'  cinematografiche,  di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
 Visto  l'art.  12,  comma 5,  del  citato  decreto legislativo, che prevede  che con decreto ministeriale sono stabilite, di concerto con il  Ministro  dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione  del Fondo di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo,  e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dei finanziamenti concessi;
 Visto  l'art.  12, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo, che prevede  che, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le  risorse  del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale,  intestata  all'organismo  affidatario del servizio, per il funzionamento   della   quale  si  applicano  le  modalita'  previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Definizione del Fondo
 1.  Il  Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie   tecniche,   d'ora   in   avanti  denominato  «Fondo»,  e' disciplinato dal presente decreto ed e' alimentato:
 a) dalle  risorse giacenti sui fondi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
 b) dalle   somme   riscosse   come   quote  di  ammortamento  dei finanziamenti concessi e dei diritti connessi;
 c) dalle  risorse  giacenti,  alla  data di entrata in vigore del decreto-legge  22 marzo  2004,  n.  72,  sul  conto  speciale  di cui all'art.  4  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, abrogato dall'art. 2,  comma 3,  del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
 d) da  una  quota  delle risorse destinate al finanziamento delle attivita'   cinematografiche   derivante   dal   Fondo   unico  dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
 2.  Le  quote dei rientri di cui al comma 1, lettera b), e la quota di  cui  al  comma 1,  lettera d),  in base alle aliquote percentuali stabilite  annualmente  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, su proposta del direttore generale per il cinema e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'art. 12, comma 4,   del   decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.  28, confluiscono,  secondo  i  settori  di  provenienza,  nei  sottoconti indicati nella tabella di corrispondenza riportata al successivo art. 2.
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' ed interventi
 1. Il Fondo di cui all'art. 1 e' destinato:
 a) al  finanziamento  degli  investimenti  promossi dalle imprese cinematografiche  per  la  produzione  di  opere  filmiche, anche con riferimento  alla  realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di   sceneggiature  originali  di  particolare  rilievo  culturale  e sociale;
 b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore  di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei  film  riconosciuti  di  interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
 c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla  concessione  di  contributi  in  conto  capitale a favore delle imprese  di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la  realizzazione  di  nuove  sale  o il ripristino di sale inattive, nonche'  per  l'adeguamento  delle  strutture  e per il rinnovo delle apparecchiature,   con   particolare   riguardo  all'introduzione  di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
 d) alla  concessione  di  mutui  decennali  a  tasso  agevolato o contributi   sugli   interessi  a  favore  delle  industrie  tecniche cinematografiche,  per  la  realizzazione,  la  ristrutturazione,  la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa,  di  stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
 e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati  ad  ulteriori esigenze  del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione  del  Ministro  con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
 2.  Le  risorse finanziarie destinate agli interventi, in base alla precedente   normativa,  sono  finalizzate  alle  attivita'  previste dall'art.  12,  comma 3,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, secondo la presente tabella:
 
 |Sottoconti fondo art.12 d.lgs. n. Ex fondi BNL                      |28/2004 ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 04 - Intervento produzione | cinema                            | Art. 12, comma 3, lettera a) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 05 - Intervento            | consolidamento cinema             | Art. 12, comma 3, lettera e) --------------------------------------------------------------------- Fondo 06 - Intervento sale cinema | Art. 12, comma 3, lettera c) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 09 - Intervento            | consolidamento industrie tecniche | cinema                            | Art. 12, comma 3, lettera d) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 07 - Sostegno contributi in| conto capitale                    | Art. 12, comma 3, lettera c) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 11 - Sostegno mutui        | Art. 12, comma 3, lettera c) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 14 - Sostegno contributi in| conto interessi                   | Art. 12, comma 3, lettera c) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 10 - Fondo particolare     | finanziamento cinema              | Art. 12, comma 3, lettera a) ---------------------------------------------------------------------
 Fondo 02 - Fondo speciale        | contributi in conto interessi     | finanziamento cinema              | Art. 12, comma 3, lettera b)
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' tecniche di gestione e di rendicontazione del Fondo
 1.  La  gestione del Fondo e' affidata, mediante convenzione, ad un Istituto di credito. La convenzione ha una durata non superiore a tre anni ed e' stipulata, acquisito il parere della Consulta territoriale per  le  attivita'  cinematografiche  di  cui  all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 2.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Direzione generale  per  il cinema, provvede a richiedere l'apertura, in favore del  predetto  Istituto,  di  apposita  contabilita'  speciale su cui versare le risorse del Fondo.
 3.  L'Istituto  di credito detiene le previste scritture e provvede alla   gestione   del  Fondo  ed  alla  connessa  rendicontazione  in osservanza  delle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato, nonche'  delle  procedure definite in sede convenzionale. Le suddette risorse  possono  essere  mantenute  sulla contabilita' speciale fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio dei finanziamenti concessi
 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'economia  e  delle  finanze effettuano attivita' di monitoraggio per  la  rilevazione  dei risultati e delle modalita' di utilizzo dei finanziamenti  e  del  reinvestimento,  ove  previsto, dei contributi concessi  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il monitoraggio   riguarda,   in   particolare,  le  attivita'  elencate nell'art.  12,  comma 3,  punti a), b), c),  d)  ed e)  del  medesimo decreto legislativo.
 Roma, 6 marzo 2006
 
 Il Ministro per i beni
 e le attività culturali
 Buttiglione Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2006
 
 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
 
 persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246
 |  |  |  |  |