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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | CORTE DEI CONTI |  | DELIBERAZIONE 7 luglio 2006 |  | Linee  guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (legge finanziaria 2006) per gli organi   di  revisione  economico-finanziaria  degli  enti  locali  e relativi questionari. Rendiconto 2005. (Deliberazione n. 11/AUT/2006) |  | 
 |  |  |  | LA CORTE DEI CONTI in
 Sezione delle autonomie
 
 Nell'adunanza del 7 luglio 2006:
 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con   regio   decreto   12 luglio   1934,   n.   1214,  e  successive modificazioni;
 Vista   la   legge   14 gennaio   1994,   n.   20,  e  successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;
 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
 Visto  l'art.  1,  commi 166,  167  e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
 Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni di controllo  della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la  deliberazione  n.  1  del  16  giugno  2000,  modificata  con  la deliberazione  n. 2 del 3 luglio 2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;
 Vista  la  nota n. 4354 del 1° giugno 2006, integrata con la nota n. 4551 del 23 giugno 2006, con la quale il presidente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
 Udito il relatore, presidente di sezione Enrico Gustapane;
 Delibera di  approvare  l'unito  documento,  che  e'  parte  integrante  della presente   deliberazione,   riguardante   «Linee   guida  cui  devono attenersi,  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 166  e  167,  della legge 23 dicembre  2005,  n.  266  (legge  finanziaria  2006) gli organi di revisione    economico-finanziaria    degli    enti    locali   nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2005» e i  questionari  allegati  (Questionario per le province; Questionario per  i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
 Le  Sezioni  regionali  provvederanno  a  trasmettere  agli  enti interessati la presente deliberazione e i questionari allegati, per i conseguenti adempimenti.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il presidente: Staderini Il relatore: Gustapane
 |  |  |  | «Linee  guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2005». 
 La  Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 6  del  27 aprile  2006,  le  linee  guida  e  i  questionari, per la predisposizione  della  relazione sul bilancio di previsione 2006 che gli  organi  di  revisione  economico-finanziaria  degli  enti locali devono   inviare   alle   Sezioni   regionali   di  controllo.  Nella deliberazione, e' stato illustrato il rapporto fra la Corte dei conti e  gli  organi  di  revisione  degli enti locali e sono stati forniti chiarimenti  sul  procedimento  che  le  Sezioni regionali seguiranno nell'esame delle relazioni e nella comunicazione ai consigli comunali e    provinciali   delle   eventuali   irregolarita'   rilevate.   Le considerazioni  e  i chiarimenti, contenuti nella deliberazione n. 6, sono confermati.
 Occorre ribadire che l'esame delle relazioni sul conto consuntivo sara'  circoscritto  ai  soli  profili  di  regolarita'  contabile  e finanziaria   e   che   il  nuovo  controllo,  previsto  dalla  legge finanziaria  2006,  e'  distinto  da quello sulla gestione degli enti locali,  svolto  dalle  Sezioni  regionali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003.
 La  relazione che l'organo di revisione deve inviare alle Sezioni regionali,  si  differenzia  da  quella che i revisori trasmettono ai consigli  comunali  o  provinciali,  ai sensi dell'art. 239, comma 1, testo   unico  n.  267/2000,  sulla  proposta  di  deliberazione  del rendiconto  della  gestione.  La  relazione  alle  Sezioni regionali, infatti,  e'  redatta  ed  inviata dopo l'approvazione del rendiconto della  gestione, mentre la relazione prevista dall'art. 239, comma 1, testo  unico  n.  267/2000, precede l'approvazione del consuntivo, da parte  dell'organo  consiliare.  Le  due  relazioni  si  distinguono, inoltre,  sotto  diversi  aspetti,  per il contenuto. La relazione al consiglio  comunale  o  provinciale  «contiene  l'attestazione  sulla corrispondenza  del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi,  considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita'  ed  economicita'  della gestione». Il contenuto minimo della  relazione alle Sezioni regionali deve, invece, dare conto, del rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di stabilita' interno,    dell'osservanza   del   vincolo   previsto   in   materia d'indebitamento  dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione  non  abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
 La   legge   finanziaria   permette   che,  al  contenuto  minimo obbligatorio,  si  possa  aggiungere  la  richiesta di altre notizie, utili   all'esercizio   dei   compiti   delle  Sezioni  regionali.  I questionari  allegati  prevedono  percio' che gli organi di revisione dovranno  segnalare  se  il  rendiconto  sia  stato redatto secondo i modelli   stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 gennaio  1996, n. 194; dovranno attestare la verifica del rispetto dei  principi  e  dei  criteri, previsti dagli articoli 189 e 190 del testo  unico  n. 267/2000, per la determinazione dei residui attivi e passivi,  distinti  per  anno di provenienza; certificare la verifica del  conto  del  tesoriere  e degli altri agenti contabili; attestare l'aggiornamento dell'inventano dei beni dell'ente.
 Su  ciascuna  parte  del  rendiconto  (conto  del bilancio, conto economico,  conto  del  patrimonio:  articoli 27,  28  e  29  decreto legislativo   12 aprile   2006,   n.  170),  i  questionari  allegati contengono  tabelle  che i revisori dovranno compilare e domande alle quali  dovranno  rispondere.  Alcune  tabelle e domande sono dedicate alla  spesa  per  il  personale, per la sua rilevanza nella gestione. Tabelle,   prospetti  e  domande  sono  poi  dedicati  alle  societa' partecipate  dall'ente  locale, alle aziende, istituzioni, consorzi e fondazioni  costituiti dall'ente. Questi prospetti e quesiti hanno lo scopo  di  verificare  le  conseguenze  della gestione delle aziende, istituzioni,   consorzi,   fondazioni   e   societa'  sul  conto  del patrimonio.
 Le  tabelle e i prospetti sono orientati a valutare la situazione finanziaria  dell'ente,  a  conclusione  della  gestione annuale, per permettere  alla  Sezione  di  segnalare  gli eventuali rischi per il mantenimento   dell'equilibrio   finanziario.   Secondo   la  «natura collaborativa»  del  controllo,  peraltro,  le  segnalazioni,  che le Sezioni  regionali  invieranno  esclusivamente ai consigli comunali o provinciali,  hanno  l'unico  scopo  di  contestare  le irregolarita' rilevate, affinche' gli stessi consigli provvedano all'adozione delle misure correttive necessarie.
 Come  previsto  dalla  deliberazione della Sezione autonomie n. 6 del  27 aprile  2006, anche alla presente deliberazione sono allegati questionari  distinti  per  le  province,  i  comuni  con popolazione superiore  a  5000  abitanti  e  per  quelli di minori dimensioni. Il questionario  per  i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e' limitato ad alcune domande essenziali, per non aggravare il lavoro dell'organo di revisione.
 Il  questionario  per  i comuni minori, considerato che l'art. 1, comma 164,   della   legge  finanziaria  2006  esenta  i  comuni  con popolazione  inferiore  a  3000 abitanti dall'obbligo della redazione del  conto  economico,  non  contiene  quesiti  concernenti  il conto economico.  E'  apparso  opportuno,  infatti, nella prospettiva della semplificazione,  non comprendere, per tutti i comuni minori, quesiti riguardanti  il  conto  economico, ritenendo sufficienti, ai fini del controllo  di  regolarita'  contabile  e finanziaria delle Sezioni, i dati del conto del bilancio e di quello del patrimonio.
 Ai  questionari  sono  premesse  alcune «Domande preliminari» per facilitare  l'esame delle relazioni da parte delle Sezioni regionali, che  potranno  concentrare la loro attenzione su quelle che segnalano gravi   irregolarita'   o   pericoli   per  l'equilibrio  finanziario dell'ente.
 |  |  |  | ----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 24 del S.O. <---- |  |  |  | ----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 43 del S.O. <---- |  |  |  | ----> Vedere allegato da pag. 44 a pag. 53 del S.O. <---- |  |  |  |  |