Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 12 luglio 2006 |
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto di persone e cose Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto del Dirigente generale preposto alla Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose; Considerato che l'attraversamento dell'Austria avviene ormai nell'ambito del regime della licenza comunitaria e che quindi non e' piu' necessario mantenere una diversificazione di criteri ai fini dell'attribuzione mediante graduatoria tra le autorizzazioni CEMT valide Austria e quelle non valide Austria; Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti e bonus crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati; Considerato che e' possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti e bonus, riducendo cosi' il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro; Considerata quindi l'opportunita' di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni; Considerata la necessita' di precisare meglio i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale; Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese; Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 27 luglio 2004 recante «disposizioni applicative del decreto 22 novembre 1999, n. 521, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa. 3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio. 4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di cose della Direzione generale autotrasporto di persone e cose e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale. 5. Il rilascio di autorizzazioni internazionali puo' essere delegato a Uffici periferici del Ministero dei trasporti. 6. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'. |
| Art. 2. Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili 1. Le autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica. 2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle imprese che siano gia' in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda. 3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno. |
| Art. 3. Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti: a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; b) 0,3 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda; d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima; e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda; f) 5 punti all'impresa iscritta al Registro TIR; g) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE; h) 0,5 punti per ogni viaggio effettuato dall'impresa, con autorizzazione a carattere precario, nella stessa area; i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata. 2. I punteggi di cui alle lettere c), d), e) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo. 3. Per i punteggi di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi. 4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»: a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu' di una autorizzazione bilaterale; b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo; c) quando e' effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi». 5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attivita' effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo. |
| Art. 4. Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili 1. Le autorizzazioni CEMT saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni per veicoli «euro 2» (piu' verdi e sicuri). 2. Le autorizzazioni che dovessero risultare ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1, verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dall'impresa collocata al primo posto in graduatoria e seguendo lo stesso criterio, con ulteriori giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni. 3. A parita' di punteggio e' preferita l'impresa con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 4. La graduatoria e' approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 5. Esclusione dalla graduatoria 1. Sara' esclusa dalla graduatoria l'impresa che: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilita' veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare. I veicoli dovranno essere almeno della categoria «piu' verdi e sicuri» (euro 2) o comunque adeguati alla categoria minima prevista per il contingente italiano per l'anno della graduatoria stessa; b) nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6; c) sia stata oggetto di un provvedimento di ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o di ritiro dell'autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area nei due anni precedenti l'anno di graduatoria; d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa. |
| Art. 6. Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT per l'anno successivo, verra' considerato buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il calcolo sara' rapportato a detto periodo. 2. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT e' rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. A tale scopo le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del periodo di validita' nel caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attivita' svolta, relativa al mese di novembre, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre. |
| Art. 7. Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si terra' conto del maggior numero di percorsi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di percorso. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni verranno attribuiti 3 punti per ogni percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio sara' rinnovata l'autorizzazione che presenti il maggior numero di percorsi multilaterali e, in caso di ulteriore parita', sara' preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si valutera' la maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo. 3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse saranno attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese gia' titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 2. |
| Art. 8. Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa» 1. Sentita la Consulta generale dell'autotrasporto, la Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2. 2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa. 3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2. 4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo le autorizzazioni regolarmente utilizzate purche' restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio; le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio. 5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 50% della prima quota rilasciata. |
| Art. 9. Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura non inferiore al 75% nella relazione di traffico richiesta. 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta. 4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 50% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori. 5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande. |
| Art. 10. Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema Informativo del Ministero dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni 2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2, Euro 3, Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare. 3. La quantita' delle autorizzazioni rilasciabili sara' condizionata dall'entita' del parco veicolare in disponibilita', con particolare riferimento al veicolo motore, e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico. 4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio. |
| Art. 11. Presentazione delle domande 1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 2. Le domande di rinnovo nonche' quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - ex APC3 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite servizio postale, fara' fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. 4. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, all'indirizzo di cui al comma 3. 5. Nel caso di domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa e' possibile ottenere piu' di 100 autorizzazioni con le singole domande, corrispondendo per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione, l'importo dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. 6. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate. |
| Art. 12. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, e' consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente al residuo periodo di validita' delle stesse. 2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte nel corso dell'anno, verra' trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purche' vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2. 3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei casi: a) di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo; b) di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali; c) di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali; d) di cessionario di un'azienda di trasporto, gia' titolare di autorizzazioni internazionali; e) di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali; f) di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo; g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti. 4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso. 5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario. |
| Art. 13. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, come modificato dal decreto dirigenziale 22 luglio 2005. |
| Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2006 Il direttore generale: Ricozzi |
| ----> Vedere Allegati da pag. 13 a pag. 28 della G.U. <---- |
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