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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Disposizioni  applicative  del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto di persone e cose
 Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni,   per   l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi, certificati  e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
 Visto  il  decreto  ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2 agosto  2005,  n. 198, che reca «Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;
 Considerato  che  l'art.  8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce  che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto del    Dirigente    generale   preposto   alla   Direzione   generale dell'autotrasporto di persone e cose;
 Considerato   che   l'attraversamento  dell'Austria  avviene  ormai nell'ambito  del regime della licenza comunitaria e che quindi non e' piu'  necessario  mantenere  una  diversificazione di criteri ai fini dell'attribuzione  mediante  graduatoria  tra  le autorizzazioni CEMT valide Austria e quelle non valide Austria;
 Considerato   che   attualmente   il   contingente  di  base  delle autorizzazioni  CEMT  viene  moltiplicato  per  coefficienti  e bonus crescenti,  in  relazione  al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati;
 Considerato  che  e'  possibile  che  in  sede CEMT venga deciso di ridurre  tali  coefficienti  e bonus, riducendo cosi' il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro;
 Considerata  quindi  l'opportunita' di dettare regole per applicare tale  eventuale  riduzione,  in  occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni;
 Considerata la necessita' di precisare meglio i casi per i quali si possa  procedere  alla  voltura  delle  autorizzazioni  al  trasporto internazionale;
 Considerata  l'opportunita'  di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;
 Ritenuto  quindi  necessario  sostituire  il  decreto  dirigenziale 27 luglio   2004   recante   «disposizioni  applicative  del  decreto 22 novembre  1999,  n.  521,  per  il  rilascio  delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;
 Sentito    il    parere    delle    Associazioni    di    categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
 Decreta:
 Art. 1.
 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
 1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l'autotrasporto internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e cooperative  a  proprieta'  divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.
 2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono  chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte   del   Consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi, l'autorizzazione  multilaterale  CEMT verra' intestata al consorzio o alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della cooperativa.
 3.  Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui agli accordi  bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio  per  le relazioni  di  traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali,  alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.
 4.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto, sono   rilasciate   dalla   Divisione   competente   in   materia  di autotrasporto   internazionale   di  cose  della  Direzione  generale autotrasporto  di  persone  e  cose  e  possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni  bilaterali  che  quelle  di  transito  possono essere rilasciate   a  titolo  precario  o  in  assegnazione  fissa.  Dodici autorizzazioni  multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.
 5.   Il  rilascio  di  autorizzazioni  internazionali  puo'  essere delegato a Uffici periferici del Ministero dei trasporti.
 6. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa  complessiva  superiore  a  6  t.  a  titolo  di proprieta', di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.
 |  |  |  | Art. 2. Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili 1.  Le  autorizzazioni  multilaterali  per  l'area geografica della Conferenza  europea  dei  Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora   disponibili  dopo  le  procedure  di  rinnovo  di  cui  agli articoli 6  e  7,  sono  ripartite  fra le imprese che ne hanno fatto domanda  ai  sensi  dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.
 2.  La  partecipazione  alla  graduatoria  di  cui  al  comma 1  e' riservata    alle   imprese   che   siano   gia'   in   possesso   di un'autorizzazione  multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori  della  zona  UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.
 3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1,  comma 4,  la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola  pervenire  entro  il  termine del 14 dicembre dello stesso anno.
 |  |  |  | Art. 3. Formazione    della    graduatoria   relativa   alle   autorizzazioni multilaterali CEMT
 1.   La  graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  2  e'  formata attribuendo i seguenti punti:
 a) 0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  3»,  in  disponibilita' dell'impresa  richiedente  ed  in  eccedenza,  rispetto  al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
 b) 0,3  punti  per  ogni  veicolo  «euro 4» o meno inquinante, in disponibilita'  dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l'impresa  sia titolare;
 c) 10  punti  per  la  prima  relazione  bilaterale  per la quale l'impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell'anno  di presentazione della domanda;
 d) 15  punti  per  ogni  ulteriore  «assegnazione fissa» oltre la prima;
 e) 10  punti  per  ogni  autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;
 f) 5 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
 g) 0,3  punti  per  ogni viaggio di assegnazione fissa effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE;
 h) 0,5  punti  per  ogni  viaggio  effettuato  dall'impresa,  con autorizzazione a carattere precario, nella stessa area;
 i) 1  punto  per  ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa  nella  stessa  area  con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.
 2. I  punteggi  di  cui  alle  lettere c), d), e) del comma 1, sono assegnati  solo  se  le  autorizzazioni  sono  rinnovabili per l'anno successivo.
 3.  Per i punteggi di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 viene presa  in  considerazione  l'attivita'  svolta  nei primi undici mesi dell'anno   di   presentazione   della   domanda.  Le  autorizzazioni utilizzate  e  non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi.
 4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»:
 a) quando  l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu' di una autorizzazione bilaterale;
 b) quando  viene  effettuato  tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo  i  percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo;
 c) quando  e'  effettuato  utilizzando  autorizzazioni  del  tipo «Paesi terzi».
 5.  Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata solo l'attivita'  effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli accordi bilaterali,  stipulati  fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT   o  con  autorizzazioni  CEMT,  con  esclusione  dell'attivita' effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo.
 |  |  |  | Art. 4. Ripartizione  per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili
 1.   Le  autorizzazioni  CEMT  saranno  attribuite,  in  ordine  di punteggio,  una  per  ciascuna  impresa, alle imprese classificate in graduatoria.  Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo «euro   3»   o   meno  inquinante  verranno  attribuite  prima  delle autorizzazioni per veicoli «euro 2» (piu' verdi e sicuri).
 2.  Le  autorizzazioni  che  dovessero risultare ancora disponibili successivamente   all'attribuzione   di   cui  al  comma 1,  verranno assegnate  in  aggiunta,  ripartendo  dall'impresa collocata al primo posto  in  graduatoria  e  seguendo lo stesso criterio, con ulteriori giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni.
 3.  A  parita'  di  punteggio  e'  preferita l'impresa con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
 4.  La  graduatoria  e'  approvata  con decreto del dirigente della Divisione  competente  per  l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 5. Esclusione dalla graduatoria
 1. Sara' esclusa dalla graduatoria l'impresa che:
 a) alla  data  di scadenza del termine per la presentazione della domanda  non  abbia  in  disponibilita' veicoli in numero superiore a quello  delle  autorizzazioni  multilaterali  di  cui  l'impresa  sia titolare.  I  veicoli  dovranno  essere  almeno della categoria «piu' verdi  e  sicuri»  (euro 2) o comunque adeguati alla categoria minima prevista  per  il  contingente  italiano per l'anno della graduatoria stessa;
 b) nell'anno  di  presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera  insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6;
 c) sia  stata  oggetto  di  un  provvedimento  di ritiro di copia conforme  di  licenza  comunitaria  a  seguito di infrazioni commesse nella  U.E.  o  di  ritiro  dell'autorizzazione  CEMT  per infrazioni commesse  nella  relativa  area  nei  due  anni  precedenti l'anno di graduatoria;
 d) facendo  parte  di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo  comma del  precedente  art.  1,  abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
 1.  Ai  fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT  per  l'anno  successivo,  verra'  considerato  buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a  11,  effettuati  nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli   Stati   aderenti  alla  CEMT,  con  esclusione  dei  percorsi effettuati  tra  due  o piu' Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il calcolo sara' rapportato a detto periodo.
 2.   L'utilizzo   delle   autorizzazioni  CEMT  e'  rilevato  dalla compilazione   del   libretto   di   viaggio   allegato   a  ciascuna autorizzazione.  A  tale  scopo  le imprese titolari sono obbligate a staccare  e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie  dei  fogli  di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del  periodo  di  validita'  nel  caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a cavallo  fra  i  mesi  di novembre  e  dicembre,  ai fini del calcolo dell'attivita'  svolta,  relativa  al  mese  di  novembre,  l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il  giorno  14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre.
 |  |  |  | Art. 7. Criteri  per  il  rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano
 1.  Fermo  restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione  del  numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse   saranno  rinnovate  alle  imprese  titolari,  solo  fino  al raggiungimento  del  numero  delle  autorizzazioni  che compongono il contingente  italiano. In tal caso si terra' conto del maggior numero di  percorsi  effettuati  con  la  singola autorizzazione attribuendo punti  differenziati  a  seconda  del tipo di percorso. Ai fini della determinazione   dei  punteggi  di  ciascuna  impresa  sulle  singole autorizzazioni   verranno   attribuiti  3  punti  per  ogni  percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale.
 2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio sara'  rinnovata  l'autorizzazione  che presenti il maggior numero di percorsi  multilaterali  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  sara' preferita  l'impresa  che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e,   infine,  si  valutera'  la  maggiore  anzianita'  di  iscrizione all'Albo.
 3.  Nell'ipotesi  in  cui,  successivamente  alla effettuazione dei rinnovi,  dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse  saranno  attribuite,  secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza  della  riduzione  del contingente attribuito all'Italia. Tale  disposizione  si  applica  soltanto con riferimento al medesimo anno  in  cui  le  sopraccitate  imprese  avrebbero  avuto  titolo al rinnovo,  in  mancanza  della  riduzione  del  contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte   le   imprese  gia'  titolari,  verranno  assegnate  per graduatoria ai sensi dell'art. 2.
 |  |  |  | Art. 8. Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»
 1.  Sentita  la  Consulta generale dell'autotrasporto, la Divisione competente   in  materia  di  autotrasporto  internazionale  di  cose stabilisce   per   quali   relazioni   di   traffico  possono  essere trasformate,   in  tutto  o  in  parte,  in  assegnazioni  fisse,  le autorizzazioni  a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2.
 2.   Le   imprese   che  hanno  restituito  utilizzate  almeno  due autorizzazioni  al  mese  in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda,  possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.
 3.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto  ed utilizzato autorizzazioni internazionali,  a  titolo precario, possono chiederne la conversione in  assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2.
 4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione delle  autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo  le  autorizzazioni  regolarmente  utilizzate purche' restituite entro   il   15 ottobre  dell'anno  di  rilascio;  le  autorizzazioni utilizzate  nell'ultimo  trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio.
 5.  Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del   50%  dell'intero  quantitativo  assegnato.  Le  restanti  quote verranno  consegnate  una  volta  restituito  utilizzato il 50% della prima quota rilasciata.
 |  |  |  | Art. 9. Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario
 1.  Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.
 2.  Possono  ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese  non  titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni  fisse  gia'  utilizzate  in misura non inferiore al 75% nella relazione di traffico richiesta.
 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti,  le  imprese  che  hanno  gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.
 4.  L'impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere precario,  non  ne  restituisca  utilizzate  almeno  il 50% di quelle ottenute  con  l'ultima  domanda  e  tutte  le  altre  in  precedenza rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori.
 5.  Per  le  relazioni  di  traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni  di  transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.
 |  |  |  | Art. 10. Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni
 1.  Le  autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti  dichiarati  dalle  imprese  con  autocertificazione, salvo controllo  con  il  Sistema Informativo del Ministero dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni
 2.  Per  ottenere  il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT,  l'impresa  deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2, Euro 3, Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT  da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare.
 3.   La   quantita'   delle   autorizzazioni   rilasciabili   sara' condizionata  dall'entita' del parco veicolare in disponibilita', con particolare  riferimento  al  veicolo  motore,  e  dall'ampiezza  dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico.
 4.   Le   autorizzazioni   al  trasporto  internazionale  di  merci rilasciate,   sono   revocate   qualora   l'impresa   abbia   fornito informazioni  inesatte  o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio.
 |  |  |  | Art. 11. Presentazione delle domande
 1.  Le  domande  di  rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT  devono  essere  presentate  entro  il  termine  perentorio  del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
 2.   Le  domande  di  rinnovo  nonche'  quelle  di  conversione  in assegnazione  fissa  per  le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate  entro  il  termine  perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
 3.  Le  domande  di  cui  ai  commi 1  e  2, distintamente per ogni relazione  di  traffico,  devono  essere  presentate al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto  di persone e cose - ex APC3 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma,  con  allegate  le  attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta  di  bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.  Nel  caso di presentazione tramite servizio postale, fara' fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
 4. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere  presentate,  in  qualsiasi  momento,  all'indirizzo di cui al comma 3.
 5.  Nel  caso  di  domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa e' possibile ottenere piu' di 100 autorizzazioni con le singole domande,  corrispondendo  per  ogni  gruppo  di  100 autorizzazioni o frazione,  l'importo  dei  diritti  per  le  operazioni in materia di motorizzazione.
 6. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo  gli  schemi  allegati  al  presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.
 |  |  |  | Art. 12. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
 1.   Il   trasferimento  delle  autorizzazioni  internazionali,  e' consentito,  in  favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della  normativa  sulla  idoneita'  professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo. Nel caso il trasferimento riguardi  autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente al residuo periodo di validita' delle stesse.
 2.  Nel  caso  di  trasferimento  di  una  «assegnazione  fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte nel  corso  dell'anno,  verra'  trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo  della  intera  assegnazione  per  l'anno  successivo purche' vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.
 3.  Il  trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei casi:
 a) di    morte   dell'imprenditore   individuale,   in   cui   le autorizzazioni  sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata   trasferita   l'impresa   di   autotrasporto,   per  causa  di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;
 b) di  imprese  risultanti  dalla  trasformazione  o  fusione  di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
 c) di  societa'  cooperative  risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali;
 d) di  cessionario  di  un'azienda di trasporto, gia' titolare di autorizzazioni internazionali;
 e) di   cessazione   dell'attivita'  dell'impresa  e  conseguente cancellazione  dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare,  anche  a  piu'  soggetti  purche',  nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali;
 f) di   modifica   di  ragione  sociale,  denominazione,  sede  o indirizzo;
 g) di  fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di  azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente,  sia  nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti.
 4.  Ai  fini  del  trasferimento  delle  autorizzazioni,  l'impresa cessionaria  ha  l'onere  di  presentare la domanda di trasferimento, conformemente   al   fac-simile   in   allegato  8,  corredata  dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla  domanda  di  trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso.
 5.  Non  sono  trasferibili  le  autorizzazioni  ottenute  a titolo precario.
 |  |  |  | Art. 13. Abrogazioni
 1.  E'  abrogato  il  decreto  dirigenziale  27 luglio  2004,  come modificato dal decreto dirigenziale 22 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 14. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto si applica dal giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: Ricozzi
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