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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 luglio 2006 |  | Aggiornamento  delle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita'  fisica  e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto  l'art.  9,  commi 3  e  4,  del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del   Ministro   dei   trasporti   vengano   emanate  apposite  norme regolamentari  al  fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita' del  personale  addetto  ai  servizi  di pubblico trasporto di cui al suindicato art. 9, commi 3 e 4;
 Visto  il  decreto  23 febbraio  1999,  n. 88, «Regolamento recante norme  concernenti  l'accertamento  ed  il  controllo  dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  9,  commi 3 e 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 753», modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 2001 n. 19;
 Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 «Attuazione delle direttive    2001/12/CE,   2001/13/CE   e   2001/14/CE   in   materia ferroviaria»;
 Ritenuto  necessario  conseguire  maggiore uniformita' tra le norme concernenti  l'accertamento  ed  il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale  del  personale  addetto  ai  pubblici  servizi di trasporto,  ai  sensi  dell'art.  9,  commi 3  e  4,  del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  753,  e  quelle riguardanti il personale destinato a svolgere servizio presso la rete ferroviaria nazionale;
 Ritenuta  l'opportunita'  di attuare parziali aggiornamenti tecnici al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, modificato con il decreto ministeriale 15 gennaio 2001, n. 19;
 Ritenuto,  sulla  base  del principio cronologico della successione delle  leggi  nel  tempo  che  la locuzione «norme regolamentari» del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per  riferirsi  genericamente  a  fonti  di  grado  non primario, non essendo,  all'epoca,  ancora  intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Considerato  che  e'  principio  consolidato che per individuare la natura  giuridica  di  un  provvedimento e' determinante non il nomen iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;
 Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura   di   un   decreto   ministeriale,  per  la  tipologia  delle disposizioni ivi contenute;
 Decreta:
 Art. 1.
 Nel  testo  del  decreto  23 febbraio  1999,  n.  88 e nel relativo allegato  A le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed  in  gestione  commissariale  governativa»  e le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa» sono sostituite  dalle  seguenti  «personale delle aziende gestori di reti ferroviarie  -  diverse  da  quelle  concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto  ministeriale  31  ottobre  2000,  n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime».
 |  |  |  | Art. 2. Dopo  il  comma 4  dell'art. 3 dell'allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, e' inserito il seguente comma:
 «4-bis.  Per  tutti  i  dipendenti  delle aziende gestori di reti ferroviarie  -  diverse  da  quelle  concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto  ministeriale  31 ottobre  2000,  n.  138/T - e delle aziende esercenti   servizi   di   trasporto   sulle   reti   medesime   che, indipendentemente   dal  profilo  professionale  rivestito,  svolgono mansioni  proprie  del  personale di macchina o addetto alla condotta dei  mezzi  in  servizio  pubblico,  le visite di revisione di cui al precedente  comma 4  sono  effettuate al compimento del 25°, del 30°, del  35°,  del  40°,  del  43°,  del  46°,  del  49°,  del 52°, ed al compimento  di  ogni  biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite  a partire dal compimento del 40° anno di eta' con le medesime scadenze.   Oltre  alle  visite  di  revisione  tutti  i  dipendenti, indistintamente,   sono  sottoposti  periodicamente  ad  accertamenti tecnico-sanitari   delle  loro  condizioni  ai  fini  della  medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.».
 Roma, 10 luglio 2006
 Il Ministro: Bianchi
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