Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 maggio 2006 |
Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; Vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 1993, n. 93/623/CEE, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilita' di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini; Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, recante modifica della decisione predetta n. 93/623/CEE concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito; Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale avvalendosi anche dell'Associazione Italiana Allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; Considerato che e' necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, nonche' per consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che l'equide stesso sia identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale; Considerata la necessita' di costituire una base dati unica con tutti i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita' delle attivita' sportive nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato; Ritenuto quindi urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 aprile 2006; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Le principali finalita' dell'anagrafe equina sono: a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza); b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; d) assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche' garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse; e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato. 2. I contenuti e le modalita' relative alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) anagrafe equina: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE; b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da: I. codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri); II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri); III. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri); c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda. d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: I. codice azienda (di cui al punto precedente); II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento; III. codice della specie animale; e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'allevamento della azienda; g) equide: un animale delle specie equina (Equus caballus), asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli e bardotti); h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30; i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243; j) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale; k) autorita' competente: il Ministero delle politiche agricole e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; l) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo; m) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale, al momento della sua identificazione, e' stato destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovvero escluso dalla stessa. Tale dichiarazione deve sempre essere presente nel documento d'identificazione individuale dell'equide; n) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'UNIRE al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe; o) certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli equidi; p) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2; q) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l'implementazione dei dati. 2. L'anagrafe equina comprende i seguenti elementi: a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti; b) il registro di carico e scarico; c) il passaporto; d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale; e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE; f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE. 3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto: a) proprietario dell'allevamento; b) titolare dell'azienda; c) i detentori degli animali; d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione; e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, se accreditate presso la BDE; f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali; g) l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE; h) l'UNIRE; i) L'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN; j) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; k) il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute. 4. L'anagrafe equina si basa: a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione; b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati degli equidi, da realizzarsi nei tempi e modalita' stabiliti dal presente decreto; c) sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo nella banca BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi. 5. Per le finalita' di cui all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE assicura l'accesso alla BDE e l'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorita' competenti. |
| Art. 3. Identificazione degli equidi 1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto. 2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di eta' e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorita' competente. 3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita' con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione saranno considerati rispettivamente identificati in conformita' con il presente decreto. 4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, e comunque entro il 1° marzo 2007, secondo quanto previsto dal presente decreto. 5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere identificati entro trenta giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione indicato nel certificato di importazione ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso. 6. Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata in importazione definitiva in conformita' con l'art. 19 (iii) della direttiva n. 90/426/CEE l'animale sara' identificato in conformita' con il presente decreto prima di essere rilasciato per la libera circolazione. 7. Prima dell'identificazione mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale sara' verificata la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico. 8. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, e' autorizzato, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui agli articoli 4 e 5, il mezzo di identificazione definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. |
| Art. 4. Sistemi di identificazione 1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalita' stabilite dal manuale operativo. 2. I sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In caso di mancata lettura del dispositivo elettronico questo deve essere reimpiantato secondo la procedura prevista dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. |
| Art. 5. Documento di identificazione 1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi. 2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste compresa la dichiarazione di destinazione finale, come definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. 3. Il passaporto e' emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell'acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale. 4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento. 5. In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all'animale deve essere consegnato al nuovo proprietario. 6. I criteri e le modalita' per il rilascio, a complemento del documento d'identificazione previsto all'art. 3, comma 1, di un documento elettronico (smart card) contenente tutte le informazioni dello stesso documento d'identificazione (passaporto), saranno definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. |
| Art. 6. Banca dati degli equidi 1. La BDE gestita dall'UNIRE, e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'art. 8 della medesima legge n. 200/2003. 2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del proprietario o del detentore al fine di garantire l'interoperabilita' della BDE con il SIAN. |
| Art. 7. Registrazione dell'azienda 1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni dall'evento. 2. Il servizio veterinario competente per territorio: a) mette a disposizione dell'UNIRE, entro novanta giorni dall'emanazione del manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, e secondo modalita' concordate, i dati in proprio possesso relativi alle aziende registrate in data antecedente all'attivazione della BDE di cui al presente decreto; b) a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al presente decreto, registra direttamente in detta BDE, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione nonche' ogni variazione relativa alle stesse successiva all'attivazione della stessa BDE. 3. Nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sono stabilite le modalita' di detenzione del registro di carico e scarico. |
| Art. 8. Emissione passaporto 1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l'allevamento, il proprietario la comunica l'evento all'Associazione Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. Per gli equidi registrati l'evento e' comunicato anche all'ANA o all'UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico. 2. L'APA entro duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede secondo le modalita' di cui al manuale operativo a: a) identificare l'equide sotto la madre verificando il certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'art. 5, comma 3; b) raccogliere i dati segnaletici dell'equide; c) raccogliere la dichiarazione di destinazione finale dell'equide resa dal proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte II, dell'allegato alla decisione 93/623/CEE come modificata dalla decisione 2000/68/CE e successive modifiche; d) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale. 3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei duecentodieci giorni dalla comunicazione e non a seguito della madre, dovra' essere identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2. 4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a: a) inserire i dati raccolti nella BDE; b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario; c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo. 5. Per gli equidi registrati l'operativita' prevista ai commi 2 e 3 puo' essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE;. 6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell'equide. |
| Art. 9. Obblighi del proprietario 1. Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2. 2. Il proprietario, inoltre: a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti; b) dichiara la destinazione finale dell'equide al momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione e' riportata sul documento d'identificazione dell'animale (passaporto) ; c) comunica all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio di proprieta' dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. 3. In caso di morte o di abbattimento di un equide, il proprietario: a) comunica immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale e' riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide; b) consegna il documento d'identificazione dell'animale (passaporto) alla APA; c) garantisce l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico secondo modalita' stabilite dal manuale operativo. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'APA: a) aggiorna la banca dati degli equidi; b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto) dell'equide morto o abbattuto per almeno 3 anni. 5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario: a) comunica l'evento per iscritto all'APA competente per territorio, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide; b) consegna all'APA il documento d'identificazione dell'equide smarrito o sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4. 6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario comunica l'evento per iscritto all'APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide; 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'APA: a) provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4; b) qualora l'identita' dell'animale sia accertata tramite la verifica del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo numero d'identificazione originariamente assegnato all'equide; c) qualora i controlli di cui alla lettera b) non permettano di accertare l'identita' dell'animale, l'equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento d'identificazione individuale (passaporto) emesso sara' contrassegnato come «secondo originale». d) anche in caso di cui ai commi 5 e 6 l'APA aggiorna la BDE. 8. Il manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, stabilisce modalita' per consentire ai detentori la comunicazione per via telematica alle APA di tutti gli eventi considerati nel presente articolo. 9. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il proprietario deve osservare in caso di morte o di abbattimento degli equidi. 10. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto puo' delegare con atto formale il detentore. |
| Art. 10. Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione 1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide, cosi' come riportato nel medesimo passaporto, l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare. 2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a: a) registrarsi, preventivamente, nella BDE; b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi; c) comunicare alla BDE, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo; d) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE. Nel manuale operativo sono stabilite le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo. 3. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi. |
| Art. 11. Scambi di equidi da Paesi comunitari 1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell'Unione europea mantengono il documento d'identificazione rilasciato dalle autorita' dello Stato di provenienza. 2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. 3. L'APA entro cinque giorni lavorativi provvede all'inserimento dei dati nella BDE. 4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. 5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. 6. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali. |
| Art. 12. Importazione di equidi da Paesi terzi 1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo individuale d'identificazione elettronica da parte dell'APA, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal presente decreto, nell'azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti. 2. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. 3. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. 4. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali. |
| Art. 13. Compiti delle APA accreditate 1. Ogni APA: a) e' connessa alla BDE, secondo modalita' definite nel manuale operativo; b) rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide (passaporto); c) e' responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita' riportate nel manuale operativo; d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi; e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip; f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche' stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento. |
| Art. 14. Compiti del servizio veterinario delle AASSLL 1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie: a) e' connesso alla BDE secondo modalita' definite dal manuale operativo; b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati le informazioni relative alle aziende, secondo le modalita' previste dal manuale operativo; c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari; d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda. |
| Art. 15. Compiti delle regioni e delle province autonome 1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che deve assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie. 2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto viene svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 16. Compiti dell'UNIRE 1. L'UNIRE: a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli equidi prevista dal presente decreto e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto e assegna ad esse il certificato elettronico; c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura accreditata sospende o revoca l'accreditamento della predetta struttura; d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco delle strutture accreditate; e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini dei controlli di competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle ASL conformemente alle disposizioni contenute nel manuale operativo; f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l'operativita' delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio costante avvalendosi di uno specifico corpo di ispettori; g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della salute ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della BDE. |
| Art. 17. Dati disponibili BDE 1. La banca dati UNIRE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati: a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento: I. codice aziendale in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; II. codice fiscale del proprietario; III. codice fiscale del detentore; IV. tipo di produzione; V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza; b) identificativo individuale degli equidi: I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale; II. numero del passaporto; III. data di nascita; IV. data di apposizione dell'identificativo elettronico; V. sesso; VI. razza o tipo genetico; VII. data di entrata in allevamento; VIII. codice del libro genealogico di iscrizione; IX. dichiarazione destinazione finale; c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato: I. data di uscita dall'allevamento; II. codice di identificazione nuovo allevamento ovvero codice dello stabilimento di macellazione; d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato: I. data di morte; e) dati relativi alla macellazione: I. data di macellazione; II. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale; III. codice dello stabilimento di macellazione; IV. causa di eventuale macellazione su disposizione dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi; f) anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo; g) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate: I. codice di identificazione dell'allevamento; II. tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo; III. data della sanzione; IV. tipo di sanzione; V. importo della sanzione; h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto: I. codice univoco dello stabilimento di macellazione; II. tipo di inadempienza o irregolarita' codificate; III. data della sanzione; IV. tipo di sanzione; V. importo della sanzione; i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; l) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorita' competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo. 2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. |
| Art. 18. Condizione equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo 1. Il Ministero della salute determina con proprio provvedimento d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' della gestione dello status di equide da destinare alla produzione di alimenti per l'uomo, nonche' le istruzioni per la registrazione dei trattamenti farmacologici sul documento di identificazione. |
| Art. 19. Disposizioni finali 1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2007. 2. E' istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestale un comitato tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, un rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE, un rappresentante dell'AIA. 3. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2006
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 354 |
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