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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 5 maggio 2006 |  | Linee   guida   e   principi   per  l'organizzazione  e  la  gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Vista  la  legge  15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione  animale»  successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  del  20  ottobre 1993, n. 93/623/CEE,   che   istituisce   il   documento   di  identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.  243,  recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni  di  polizia  sanitaria  che disciplinano i movimenti e le importazioni  di  equidi  di  provenienza  dai  Paesi  terzi,  con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  recante  norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 2,  lettera a), che dispone la possibilita'  di  procedere  all'identificazione  e  registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  del  22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE,  recante  modifica della decisione predetta n. 93/623/CEE concernente  l'identificazione  degli  equidi  da  allevamento  e  da reddito;
 Vista  la  legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione  del decreto-legge  24  giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni  urgenti  ordinamentali»,  ed  in  particolare l'art. 8, comma  15,  che  stabilisce  che  sulla  base delle linee guida e dei principi  stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE  organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del Sistema  Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia   d'uso   e   diffusione   territoriale  avvalendosi  anche dell'Associazione  Italiana  Allevatori,  attraverso le sue strutture provinciali  (APA),  per  raccogliere  i  dati  e  tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
 Considerato  che  e' necessario, per evitare la doppia emissione di documenti  di identificazione, nonche' per consentire un collegamento tra  il  documento  di  identificazione  e l'equide identificato, che l'equide  stesso  sia  identificato  mediante  l'applicazione  di  un dispositivo elettronico di identificazione individuale;
 Considerata  la  necessita'  di  costituire una base dati unica con tutti  i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli  allevamenti  e  degli  equidi  al fine di consentire la tutela della  salute  pubblica  e  del  patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita'  delle attivita' sportive nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;
 Ritenuto  quindi  urgente  definire le linee guida ed i principi in base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina;
 Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 aprile 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita'
 1. Le principali finalita' dell'anagrafe equina sono:
 a) tutela   della   salute   pubblica  e  tutela  del  patrimonio zootecnico    (costituzione    e    funzionalita'   della   rete   di epidemiosorveglianza);
 b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
 c) fornire  il  basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
 d) assicurare  la  regolarita'  nelle  corse  dei cavalli nonche' garantire  efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
 e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.
 2.  I  contenuti  e  le modalita' relative alle finalita' di cui al comma  1,  lettera  a),  che  riguardano  gli  aspetti  sanitari sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da  adottare  entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:
 a) anagrafe   equina:   il   sistema   di  identificazione  e  di registrazione   degli   equidi,  organizzato  e  gestito  dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
 b) azienda:  qualsiasi  stabilimento,  costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o  governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
 I. codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
 II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
 III.  numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri);
 c) titolare  dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda.
 d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una  azienda,  intesa  come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi   devono  formare  una  unita'  distinta  avente  la  medesima qualifica   sanitaria.   Ciascun   allevamento   viene   univocamente identificato da:
 I. codice azienda (di cui al punto precedente);
 II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
 III. codice della specie animale;
 e) proprietario  dell'allevamento:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica  proprietaria  degli  equidi.  Ciascun  proprietario  viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
 f) detentore:  qualsiasi  persona fisica o giuridica responsabile degli  equidi  anche  temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel  mercato,  individuata  mediante  il  codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del  trasporto.  Nel  caso  in  cui  il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'allevamento della azienda;
 g) equide:  un  animale  delle  specie  equina  (Equus caballus), asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli e bardotti);
 h) equide  registrato:  equide iscritto in un libro genealogico o in  un  registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
 i) equide  da  macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere  condotto  ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo  essere  transitato  per  un  mercato o un centro di raccolta ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
 j) stabilimento   di   macellazione:  stabilimento  adibito  alla macellazione  e  la  tolettatura  degli  animali  le  cui  carni sono destinate  al  consumo  umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
 k) autorita'  competente: il Ministero delle politiche agricole e forestali  e,  ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute,  le  aziende  sanitarie  locali,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano;
 l) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato  e' accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
 m) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se   l'animale,  al  momento  della  sua  identificazione,  e'  stato destinato  alla  produzione  di alimenti per il consumo umano, ovvero escluso  dalla stessa. Tale dichiarazione deve sempre essere presente nel documento d'identificazione individuale dell'equide;
 n) certificazione:  l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'UNIRE  al  fine  di  garantire  la  congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe;
 o) certificato  elettronico:  l'abilitazione  per  l'accesso alla banca dati degli equidi;
 p) manuale   operativo:   manuale   operativo   per  la  gestione dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;
 q) struttura  accreditata:  struttura che, autorizzata secondo le modalita'  stabilite  dal  manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l'implementazione dei dati.
 2. L'anagrafe equina comprende i seguenti elementi:
 a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
 b) il registro di carico e scarico;
 c) il passaporto;
 d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;
 e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;
 f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.
 3.  Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
 a) proprietario dell'allevamento;
 b) titolare dell'azienda;
 c) i detentori degli animali;
 d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
 e) le  Associazioni  nazionali  allevatori  di  specie e di razza (ANA)  di  cui  alla  legge  15 gennaio  1991,  n.  30  e  successive modifiche, se accreditate presso la BDE;
 f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
 g) l'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)  attraverso le sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;
 h) l'UNIRE;
 i) L'AGEA  quale  responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
 j) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 k) il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ed il Ministero della salute.
 4. L'anagrafe equina si basa:
 a) sulle  dichiarazioni  del  proprietario  degli  animali  e del responsabile dello stabilimento di macellazione;
 b) sulla  registrazione  degli  eventi  nella  banca  dati  degli equidi,  da  realizzarsi nei tempi e modalita' stabiliti dal presente decreto;
 c) sulla  certificazione  da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo  nella  banca  BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE assicura  l'accesso  alla  BDE  e l'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorita' competenti.
 |  |  |  | Art. 3. Identificazione degli equidi
 1.   Tutti  gli  equidi  sono  univocamente  identificati  mediante l'applicazione  di  un  dispositivo  (elettronico) di identificazione individuale  e  dotati  di un documento di identificazione denominato passaporto.
 2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la  madre  entro  i  7  mesi  di  eta'  e  comunque prima di lasciare l'allevamento  senza  la  madre.  In  caso di morte della madre prima dell'identificazione   del   puledro  il  proprietario  deve  fornire appropriata documentazione all'autorita' competente.
 3.  Gli  equidi  nati  prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita'  con  la  decisione  93/623/CEE  della  Commissione  e la decisione    2000/68/CE   della   Commissione   saranno   considerati rispettivamente identificati in conformita' con il presente decreto.
 4.  Gli  equidi  nati  prima  del  1°  gennaio  2007  e  non ancora identificati  in  base  alle  decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione  rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro  spostamento,  e comunque entro il 1° marzo 2007, secondo quanto previsto dal presente decreto.
 5.  Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono   essere   identificati   entro   trenta   giorni  dall'arrivo nell'allevamento   di   destinazione   indicato  nel  certificato  di importazione ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso.
 6.  Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata  in  importazione definitiva in conformita' con l'art. 19 (iii)  della  direttiva n. 90/426/CEE l'animale sara' identificato in conformita' con il presente decreto prima di essere rilasciato per la libera circolazione.
 7.   Prima   dell'identificazione  mediante  l'applicazione  di  un dispositivo   elettronico   di   identificazione   individuale  sara' verificata la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico.
 8. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di eta'  e  che  non  sono  destinati  ne'  a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, e' autorizzato, in alternativa ai mezzi  di  identificazione  di  cui  agli articoli 4 e 5, il mezzo di identificazione  definito  dal  manuale  operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. Sistemi di identificazione
 1.  Tutti  gli  equidi  sono  identificati  mediante un dispositivo elettronico  conforme  agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalita' stabilite dal manuale operativo.
 2.  I  sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono essere  tolti,  sostituiti o reimpiantati. In caso di mancata lettura del  dispositivo  elettronico questo deve essere reimpiantato secondo la  procedura  prevista  dal  manuale  operativo  di  cui all'art. 6, comma 2.
 |  |  |  | Art. 5. Documento di identificazione
 1.  Tutti  gli  equidi  sono  dotati  del  documento identificativo denominato  passaporto  rilasciato  dall'UNIRE,  tramite  le ANA e la stessa  UNIRE  per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.
 2.  Il  passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste  compresa  la  dichiarazione  di  destinazione  finale, come definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 3.  Il  passaporto  e'  emesso  a seguito della identificazione del soggetto  e  dell'acquisizione  del certificato di fecondazione della madre  (CIF)  previsto  dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000  recante  approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale.
 4.  Il  passaporto  deve  accompagnare  gli  animali  in  ogni loro spostamento.
 5.  In  caso  di  cessione  dell'equide,  a  qualsiasi  titolo,  il documento   di   identificazione  relativo  all'animale  deve  essere consegnato al nuovo proprietario.
 6.  I  criteri  e  le  modalita' per il rilascio, a complemento del documento  d'identificazione  previsto  all'art.  3,  comma  1, di un documento  elettronico  (smart card) contenente tutte le informazioni dello   stesso   documento  d'identificazione  (passaporto),  saranno definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 |  |  |  | Art. 6. Banca dati degli equidi
 1.  La  BDE  gestita  dall'UNIRE,  e' realizzata in conformita' con quanto  previsto  dall'art.  8,  comma 15,  della legge n. 200/2003 e dall'art.  4  del  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'art. 8 della medesima legge n. 200/2003.
 2.  Le  procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite   con  un  apposito  manuale  operativo,  comprensivo  della necessaria  modulistica,  da  emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,  secondo quanto disposto dalle procedure  previste  dall'art.  19,  con  decreto  del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro della salute  e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 3. Ai   sensi   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° dicembre  1999,  n.  503,  il codice fiscale costituisce il codice unico  di identificazione del proprietario o del detentore al fine di garantire l'interoperabilita' della BDE con il SIAN.
 |  |  |  | Art. 7. Registrazione dell'azienda
 1.  Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura del   titolare,   presso   il  servizio  veterinario  competente  per territorio  conformemente  a  quanto disposto dall'art. 2 del decreto del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche.   Ogni   variazione   relativa   all'azienda  deve  essere comunicata  al  servizio  veterinario competente per territorio entro sette giorni dall'evento.
 2. Il servizio veterinario competente per territorio:
 a) mette   a   disposizione   dell'UNIRE,  entro  novanta  giorni dall'emanazione  del  manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, e secondo  modalita'  concordate,  i  dati in proprio possesso relativi alle aziende registrate in data antecedente all'attivazione della BDE di cui al presente decreto;
 b) a  partire  dalla  data  dell'attivazione  della BDE di cui al presente  decreto,  registra  direttamente  in  detta BDE, secondo le modalita'  stabilite  dal  manuale  operativo,  le  aziende  di nuova attivazione  nonche'  ogni variazione relativa alle stesse successiva all'attivazione della stessa BDE.
 3. Nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sono stabilite le modalita' di detenzione del registro di carico e scarico.
 |  |  |  | Art. 8. Emissione passaporto
 1.  Entro  sette  giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima  che  esso  lasci  l'allevamento,  il  proprietario la comunica l'evento all'Associazione Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il modello  definito  dal  manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. Per  gli  equidi  registrati  l'evento  e' comunicato anche all'ANA o all'UNIRE  che  gestisce  il  competente libro genealogico o registro anagrafico.
 2.  L'APA  entro  duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede secondo le modalita' di cui al manuale operativo a:
 a) identificare   l'equide   sotto   la   madre   verificando  il certificato  di  intervento  fecondativo  (CIF)  di  cui  all'art. 5, comma 3;
 b) raccogliere i dati segnaletici dell'equide;
 c) raccogliere    la   dichiarazione   di   destinazione   finale dell'equide  resa  dal proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte II,  dell'allegato  alla  decisione  93/623/CEE come modificata dalla decisione 2000/68/CE e successive modifiche;
 d) impiantare   il   dispositivo   elettronico  d'identificazione individuale.
 3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei duecentodieci giorni dalla comunicazione e non a seguito della madre, dovra' essere identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2.
 4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:
 a) inserire i dati raccolti nella BDE;
 b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
 c) conservare  tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione  di destinazione finale, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.
 5. Per gli equidi registrati l'operativita' prevista ai commi 2 e 3  puo'  essere  assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE;.
 6.  Le  spese  per  il  rilascio  del  passaporto sono a carico del proprietario dell'equide.
 |  |  |  | Art. 9. Obblighi del proprietario
 1.  Il  proprietario  degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve  tenere  debitamente  aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2.
 2. Il proprietario, inoltre:
 a) provvede  all'aggiornamento  dei dati sul passaporto inserendo la  data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti;
 b) dichiara   la   destinazione  finale  dell'equide  al  momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione e' riportata sul documento d'identificazione dell'animale (passaporto) ;
 c) comunica  all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio di proprieta' dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 3.   In   caso  di  morte  o  di  abbattimento  di  un  equide,  il proprietario:
 a) comunica  immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il modello  definito  dal  manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul   quale   e'  riportato  il  numero  di  codice  del  dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
 b) consegna    il    documento   d'identificazione   dell'animale (passaporto) alla APA;
 c) garantisce   l'espianto  del  dispositivo  di  identificazione elettronico secondo modalita' stabilite dal manuale operativo.
 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'APA:
 a) aggiorna la banca dati degli equidi;
 b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto) dell'equide morto o abbattuto per almeno 3 anni.
 5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:
 a) comunica   l'evento   per   iscritto  all'APA  competente  per territorio,  utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui  all'art.  6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle  autorita'  di  polizia,  sulla  quale  deve essere riportato il numero   di  codice  del  dispositivo  elettronico  d'identificazione individuale dell'equide;
 b) consegna  all'APA  il  documento d'identificazione dell'equide smarrito  o sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4.
 6.  In  caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario comunica  l'evento  per  iscritto  all'APA,  utilizzando  il  modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia  della  denuncia  presentata  alle  autorita' di polizia, sulla quale  deve  essere  riportato  il  numero  di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'APA:
 a) provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4;
 b) qualora  l'identita'  dell'animale  sia  accertata  tramite la verifica  del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione    sostitutivo    contrassegnato   dalla   dicitura «DUPLICATO»,  che deve riportare il medesimo numero d'identificazione originariamente assegnato all'equide;
 c) qualora  i  controlli di cui alla lettera b) non permettano di accertare  l'identita'  dell'animale,  l'equide  deve essere comunque identificato  ai  sensi  del  presente  decreto  e il nuovo documento d'identificazione     individuale     (passaporto)    emesso    sara' contrassegnato come «secondo originale».
 d) anche in caso di cui ai commi 5 e 6 l'APA aggiorna la BDE.
 8.  Il  manuale  operativo  di  cui all'art. 6, comma 2, stabilisce modalita'  per  consentire  ai  detentori  la  comunicazione  per via telematica  alle  APA  di  tutti  gli eventi considerati nel presente articolo.
 9.  Con  il  decreto  del  Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2,  sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il  proprietario  deve  osservare  in caso di morte o di abbattimento degli equidi.
 10.  Il  proprietario  per  adempiere  agli  obblighi  previsti dal presente decreto puo' delegare con atto formale il detentore.
 |  |  |  | Art. 10. Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione
 1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla  base  della  dichiarazione  resa dal proprietario dell'equide, cosi'  come  riportato nel medesimo passaporto, l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.
 2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a:
 a) registrarsi, preventivamente, nella BDE;
 b) munirsi  di  apposita  apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi;
 c) comunicare  alla  BDE, per via informatica, entro sette giorni dalla  macellazione,  tutte  le  informazioni  relative  agli  equidi macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo;
 d) garantire,  sotto  il  controllo  del  veterinario  ufficiale, l'espianto  dei  dispositivi  di  identificazione  elettronica  degli equidi  macellati comunicando i relativi codici alla BDE. Nel manuale operativo  sono stabilite le modalita' di distruzione o conservazione dei  dispositivi  recuperati,  fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.
 3.  Con  il  decreto  del  Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2,  sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il  responsabile  dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.
 |  |  |  | Art. 11. Scambi di equidi da Paesi comunitari
 1.  Gli  equidi,  introdotti  in  Italia  da  un altro Stato membro dell'Unione   europea   mantengono   il  documento  d'identificazione rilasciato dalle autorita' dello Stato di provenienza.
 2.  Il  proprietario  dell'allevamento di prima destinazione presso cui  sono  introdotti  gli  equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche  per  tali  equidi  ad  assolvere  agli  obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l'APA secondo le  procedure  stabilite  nel  manuale  operativo  di cui all'art. 6, comma 2.
 3.  L'APA  entro  cinque giorni lavorativi provvede all'inserimento dei dati nella BDE.
 4.  Gli  equidi  da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per  essere  destinati  direttamente  al  macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
 5.  Gli  equidi  di  cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio  ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
 6.  Con  il  decreto  del  Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo  30 gennaio  1993,  n.  28,  e  successive modifiche, gli obblighi  e  le  prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio  nazionale  in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
 |  |  |  | Art. 12. Importazione di equidi da Paesi terzi
 1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono  essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme  alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo   individuale   d'identificazione  elettronica  da  parte dell'APA,  secondo  le  modalita'  e i termini stabiliti dal presente decreto,   nell'azienda   di   prima  destinazione  presso  cui  sono introdotti.
 2.  Gli  equidi,  importati  per  essere  destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
 3.  Gli  equidi  di  cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio  ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
 4.  Con  il  decreto  del  Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e  le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione   o   meno  alla  produzione  alimentare  in  base  alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
 |  |  |  | Art. 13. Compiti delle APA accreditate
 1. Ogni APA:
 a) e'  connessa  alla BDE, secondo modalita' definite nel manuale operativo;
 b) rilascia  e  vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide (passaporto);
 c) e'   responsabile,   per   le   operazioni   da  essa  svolte, dell'identificazione  e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita' riportate nel manuale operativo;
 d) registra  nella  BDE  le  informazioni relative alle nascite e alle   morti,   alla   dichiarazione  di  destinazione  finale,  alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi;
 e) registra  nella  BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip;
 f) stampa  da  sistema  e rilascia il passaporto nonche' stampa e rilascia  il  duplicato  del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.
 |  |  |  | Art. 14. Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
 1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:
 a) e'  connesso  alla  BDE secondo modalita' definite dal manuale operativo;
 b) mette  a  disposizione  della BDE e registra ed aggiorna nella stessa  banca  dati le informazioni relative alle aziende, secondo le modalita' previste dal manuale operativo;
 c) utilizza  i  dati  contenuti  nella  BDE  per  ogni  attivita' finalizzata ai controlli sanitari;
 d) verifica  e  controlla  i  registri  di  carico e scarico e il sistema  di  identificazione  e  registrazione degli equidi applicato nell'azienda.
 |  |  |  | Art. 15. Compiti delle regioni e delle province autonome
 1.  Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo  I,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le  province  autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che deve  assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 2.   La  vigilanza  ed  il  controllo  per  garantire  il  rispetto dell'applicazione  del  presente decreto viene svolta dalle regioni e dalle  province  autonome  sulla base di linee di indirizzo stabilite dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 |  |  |  | Art. 16. Compiti dell'UNIRE
 1. L'UNIRE:
 a) detiene   la   banca   dati  nazionale  delle  aziende,  degli allevamenti  e  degli  equidi  prevista  dal  presente  decreto  e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 b) accredita  le  APA  e  le  ANA  ai fini del presente decreto e assegna ad esse il certificato elettronico;
 c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura   accreditata  sospende  o  revoca  l'accreditamento  della predetta struttura;
 d) comunica  alle  regioni  e  province  autonome  l'elenco delle strutture accreditate;
 e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini  dei  controlli  di  competenza  al  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali,  al  Ministero  della  salute, alle regioni e province autonome, alle ASL conformemente alle disposizioni contenute nel manuale operativo;
 f) garantisce,  ai  sensi della legge n. 200/2003, l'operativita' delle  APA  e  ANA  di  raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio   costante   avvalendosi   di  uno  specifico  corpo  di ispettori;
 g) trasmette   annualmente   una  relazione  al  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali,  al Ministero della salute ed alle regioni  e  province  autonome  di Trento e Bolzano sullo stato della BDE.
 |  |  |  | Art. 17. Dati disponibili BDE
 1.  La  banca  dati  UNIRE  contiene  e  rende disponibili almeno i seguenti dati:
 a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
 I.  codice  aziendale  in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
 II. codice fiscale del proprietario;
 III. codice fiscale del detentore;
 IV. tipo di produzione;
 V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;
 b) identificativo individuale degli equidi:
 I.   numero  del  dispositivo  elettronico  di  identificazione individuale;
 II. numero del passaporto;
 III. data di nascita;
 IV. data di apposizione dell'identificativo elettronico;
 V. sesso;
 VI. razza o tipo genetico;
 VII. data di entrata in allevamento;
 VIII. codice del libro genealogico di iscrizione;
 IX. dichiarazione destinazione finale;
 c) movimenti  intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:
 I. data di uscita dall'allevamento;
 II.  codice  di identificazione nuovo allevamento ovvero codice dello stabilimento di macellazione;
 d) dati   relativi  alla  morte  di  un  animale  identificato  e registrato:
 I. data di morte;
 e) dati relativi alla macellazione:
 I. data di macellazione;
 II.  numero  del  dispositivo  elettronico  di  identificazione individuale;
 III. codice dello stabilimento di macellazione;
 IV.   causa   di   eventuale   macellazione   su   disposizione dell'autorita'  sanitaria  nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;
 f) anomalie  rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo;
 g) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione  rilevate  nell'ambito  dell'attivita'  di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
 I. codice di identificazione dell'allevamento;
 II.  tipo  di  inadempienza  ed  irregolarita'  codificate  nel manuale operativo;
 III. data della sanzione;
 IV. tipo di sanzione;
 V. importo della sanzione;
 h) eventuali  sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
 I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;
 II. tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
 III. data della sanzione;
 IV. tipo di sanzione;
 V. importo della sanzione;
 i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e  ad  effetto  anabolizzante  di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
 l) qualsiasi   altra   informazione   richiesta  dalle  autorita' competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.
 2.  L'immissione  dei  dati  di  cui  al comma 1 e' effettuata, nel termine  previsto  dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle  suddette  disposizioni,  entro  dieci  giorni  dal verificarsi dell'evento.
 |  |  |  | Art. 18. Condizione equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo
 1.  Il  Ministero  della salute determina con proprio provvedimento d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' alla  normativa comunitaria, le modalita' della gestione dello status di  equide  da  destinare  alla  produzione  di  alimenti per l'uomo, nonche'   le   istruzioni   per   la  registrazione  dei  trattamenti farmacologici sul documento di identificazione.
 |  |  |  | Art. 19. Disposizioni finali
 1.  Gli  adempimenti  previsti dal presente decreto sono attuati in maniera  da  consentire  la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2007.
 2.  E' istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e  forestale  un  comitato  tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, un  rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE, un rappresentante dell'AIA.
 3.  Il  comitato  tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche   in   funzione  dell'evoluzione  della  normativa  comunitaria concernente  la  politica  agricola  comune  in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.
 4.    Le   disposizioni   del   presente   decreto   si   applicano compatibilmente  con  gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 5 maggio 2006
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno Il Ministro della salute
 (ad interim)
 Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 354
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