Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 giugno 2006
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'. (Deliberazione n. 419/06/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 21;
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, richiamato dall'art. 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che attribuisce a questa Autorita' il potere di fissare il trattamento giuridico ed economico del personale tenendo conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonche' dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Vista la propria delibera n. 17/98 recante: «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante: «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;
Vista la propria delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002 recante: «Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorita', le spese del presidente e dei commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio»;
Vista la disciplina dell'attivita' sindacale presso l'Autorita' approvata con delibera n. 113/0l/CONS del 7 marzo 2001, ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del Protocollo d'intesa allegato alla medesima, relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
Visto l'«Accordo per la revisione del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», sottoscritto dalla rappresentanza dell'Autorita' e dalle organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, FISAC-CGIL in data 19 aprile 2006 e dalla UIL-CA in data 28 aprile 2006 ed approvato dal Consiglio in data 4 maggio 2006;
Ritenuto di apportare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato Protocollo d'intesa, le opportune modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita';
Ritenuto che tali modifiche possano adeguatamente soddisfare le esigenze di efficiente ed efficace andamento dell'attivita' amministrativa di questa Autorita' e siano coerenti con le modifiche recentemente introdotte alla struttura organizzativa;
Considerata, altresi', la necessita', anche alla luce degli indirizzi generali sul contenimento della spesa pubblica, di ridurre gli oneri connessi ai trattamenti di missione del personale;
Considerato opportuno, nella fase di prima applicazione del nuovo trattamento economico, disciplinare in via transitoria l'istituzione delle indennita' da corrispondere a personale adibito a specifiche mansioni cosi' come definite nel medesimo accordo tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali;
Udita la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti e del commissario Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale
1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Trattamento economico dei dirigenti). - 1. Il trattamento economico dei dirigenti e' composto dalle seguenti voci:
a. retribuzione di livello;
b. retribuzione di posizione;
c. indennita' incentivante individuale;
d. indennita' di funzione;
e. indennita' di convivenza.
Ulteriore elemento del trattamento economico e' costituito dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 4.
2. La retribuzione di livello e' determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. I dirigenti cui e' affidata la responsabilita' di unita' organizzative godono, per la durata dell'incarico, di una indennita' di funzione, determinata con apposita delibera del Consiglio fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione all'effettiva responsabilita' ed alla posizione dell'ufficio.
4. Nel caso di avanzamento a dirigente di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione, e' attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
5. Il trattamento retributivo del Segretario generale e del Vice Segretario generale e' definito con delibera del Consiglio.».
2. L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Trattamento economico dei funzionari) - 1. Il trattamento economico dei funzionari e' composto dalle seguenti voci:
a. retribuzione di livello;
b. retribuzione di posizione;
c. indennita' incentivante individuale;
d. indennita' di convivenza.
Ulteriori elementi del trattamento economico sono costituiti da eventuali indennita' per speciali incarichi di coordinamento di cui al comma 3 e dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 4.
2. La retribuzione di livello e' determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. I funzionari cui sono assegnati incarichi speciali godono di una indennita' di funzione fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione alla durata dell'incarico.
4. Nel caso di avanzamento a funzionario di personale operativo con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.».
3. L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Trattamento economico del personale operativo). - 1. Il trattamento economico del personale operativo e' composto dalle seguenti voci:
a. retribuzione di livello per fascia;
b. retribuzione di posizione;
c. indennita' incentivante individuale;
d. indennita' di convivenza.
2. Il trattamento economico e' articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali.
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.».
4. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Trattamento economico del personale esecutivo) - 1. Il trattamento economico del personale esecutivo e' composto dalle seguenti voci:
a. retribuzione di livello per fascia;
b. retribuzione di posizione;
c. indennita' incentivante individuale;
d. indennita' di convivenza.
2. Il trattamento economico e' articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali.
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico del personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.».
 
Art. 2.
Trattamento di missione
1. A far data dal 1° luglio 2006, a parziale modifica della delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002, le indennita' ed i contributi spettanti al personale in caso di missione sono quelli stabiliti dall'accordo tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali di cui in premessa.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione della nuova struttura retributiva, e in considerazione del successivo, organico riordino della disciplina concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', sono istituite le seguenti indennita':
a. indennita' di diretta collaborazione per il personale operante presso le Segreterie tecniche dei componenti;
b. indennita' di turno/reperibilita' per il personale esecutivo addetto a mansioni di autista;
c. indennita' di cassa, maneggio e custodia valori.
2. Le indennita' di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura e con le modalita' stabilite nell'accordo tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali di cui in premessa, fatte salve le eventuali disposizioni attuative adottate dall'Autorita'.
3. Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2, sono corrisposte ove sussistano i presupposti definiti nell'accordo tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali di cui in premessa e nella misura e con le modalita' ivi stabilite, fatte salve le eventuali disposizioni attuative adottate dall'Autorita'.
Il Servizio amministrazione e personale provvede a dar corso agli adempimenti connessi all'esecuzione della presente delibera.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 28 giugno 2006 .sp,
Il presidente
Calabro'

I commissari relatori
Lauria - Innocenzi Botti
 
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