Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 luglio 2006 |
Revoca della concessione n. 238/02 dell'11 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingolady S.r.l. in Genova, in fallimento. |
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Il DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni; Vista la convenzione di concessione n. 238/02 stipulata in data 11 settembre 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingolady s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Genova, via Corsica n. 1/a; Considerato che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 262/03 del 22 aprile 2003 ha dichiarato il fallimento della Bingolady S.r.l.; Considerato che l'Amministrazione ha inoltrato, relativamente alla suddetta concessione, domanda al Tribunale civile di Milano per l'ammissione al passivo fallimentare dell'importo di Euro 759.757,00, cosi' suddivise: Euro 516.457,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessazione dell'attivita' prima della scadenza convenzionale prevista; Euro 243.300,00 di cui la societa' fallita risulta debitrice ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 per il ritardato approntamento della sala-bingo in Genova (conc. 238/02); Considerata la decisione del Giudice delegato di non ammissione allo stato passivo dell'importo richiesto con la seguente motivazione: «si respinge perche' trattasi di penale manifestamente eccessiva»; Considerato che l'Amministrazione, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ha proposto, ex art. 98 legge fallimentare, ricorso in opposizione alla decisione assunta dal Giudice delegato, ancora pendente; Considerato che a fronte della richiesta inoltrata alla Navale Assicurazioni S.p.a. di incameramento della cauzione prestata dalla Bingolady s.r.l. a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di concessione n. 238/02, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione, la societa' fidejubente ha eccepito il mancato perfezionamento del contratto di fideiussione e che, pertanto, e' venuto meno il requisito essenziale per il rilascio delle concessioni della specie stabilito dal citato art. 9 del decreto ministeriale 29/2000 e dall'art. 6 della convenzione stessa; Considerato, peraltro, che lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del bingo, e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Bingolady s.r.l. in fallimento, la concessione n. 238/02 stipulata l'11 settembre 2002 per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Genova, via Corsica n. 1/a. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 5 luglio 2006 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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