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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 luglio 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  238/02 dell'11 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingolady S.r.l. in Genova, in fallimento. |  | 
 |  |  |  | Il DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
 Vista  la  convenzione  di  concessione n. 238/02 stipulata in data 11 settembre  2002  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e la Bingolady s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Genova, via Corsica n. 1/a;
 Considerato  che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 262/03 del 22 aprile 2003 ha dichiarato il fallimento della Bingolady S.r.l.;
 Considerato  che l'Amministrazione ha inoltrato, relativamente alla suddetta  concessione,  domanda  al  Tribunale  civile  di Milano per l'ammissione al passivo fallimentare dell'importo di Euro 759.757,00, cosi'  suddivise:  Euro 516.457,00 a titolo di risarcimento del danno derivante   dalla  cessazione  dell'attivita'  prima  della  scadenza convenzionale  prevista;  Euro  243.300,00 di cui la societa' fallita risulta  debitrice  ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 per il ritardato approntamento della sala-bingo in Genova (conc. 238/02);
 Considerata  la  decisione  del  Giudice delegato di non ammissione allo   stato   passivo   dell'importo   richiesto   con  la  seguente motivazione:  «si  respinge perche' trattasi di penale manifestamente eccessiva»;
 Considerato    che    l'Amministrazione,    tramite    l'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di  Milano  ha proposto, ex art. 98 legge fallimentare,  ricorso  in  opposizione  alla  decisione  assunta dal Giudice delegato, ancora pendente;
 Considerato  che  a  fronte  della  richiesta inoltrata alla Navale Assicurazioni  S.p.a.  di incameramento della cauzione prestata dalla Bingolady s.r.l. a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla  sottoscrizione  della convenzione di concessione n. 238/02, ai sensi  dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione, la societa' fidejubente ha  eccepito il mancato perfezionamento del contratto di fideiussione e  che,  pertanto,  e'  venuto  meno  il  requisito essenziale per il rilascio  delle  concessioni della specie stabilito dal citato art. 9 del  decreto  ministeriale  29/2000  e  dall'art. 6 della convenzione stessa;
 Considerato,  peraltro,  che  lo  stato  di  fallimento costituisce motivo  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla  gara,  ai  sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13,  lettera b)  del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni  per il gioco del bingo, e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il  «Ministero  delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando  vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in premessa,  e'  revocata,  nei  confronti  della  Bingolady  s.r.l. in fallimento,  la  concessione  n. 238/02 stipulata l'11 settembre 2002 per  la  gestione  del gioco del bingo nella sala sita in Genova, via Corsica n. 1/a.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 5 luglio 2006
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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