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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Attuazione  del  regolamento  (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre  2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione  che stabilisce  modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per  quanto  riguarda  la  procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore dell'olio  di  oliva  e  delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2153/2005  della  Commissione del 23 dicembre  2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005,  relativo  al  regime  di  aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;
 Visto il regolamento n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/04 del  Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore  oleicolo,  i  loro  programmi  di  attivita'  e  il relativo finanziamento;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle   Comunita'  europee,  legge  comunitaria  per  il  1990  ed  in particolare l'art. 4, comma 3;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento  e  la  modernizzazione  del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  2001,  n. 381, convertito con legge   n.   441/2001,   recante  «Disposizioni  urgenti  concernenti l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro-Toscano;
 Visto   il  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n.  102,  sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Visto  il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con legge  11 novembre  2005,  n.  231,  recante  «Interventi  urgenti in agricoltura  e  per  gli  organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare    andamenti    anomali    dei   prezzi   nelle   filiere agroalimentari»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalita'  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2080/05  della Commissione  del  19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)  n.  865/2004  del  Consiglio,  concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento;
 Ritenuta  la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo  per  l'attuazione  del  predetto  regolamento n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005;
 Considerta  l'esigenza  di  assicurare  l'applicazione dello stesso regolamento  comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento degli operatori del settore oleicolo;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 20 aprile 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e finalita'
 1.  Il  presente  decreto  -  di  seguito  denominato  «Decreto»  - disciplina  le  procedure  e  le norme di applicazione demandate agli Stati  membri,  in coerenza con le modalita' ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 2153/05, di seguito denominato «Regolamento».
 2.  In  particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento degli  operatori  del  settore  dell'olio  di  oliva e delle olive da tavola  e  l'attribuzione  delle  competenze  per  lo svolgimento dei controlli.
 3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche  previste  dallo  stesso  Regolamento  ed  alla  normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
 |  |  |  | Art. 2. Requisiti per il riconoscimento degli operatori
 1.  I  requisiti  ed  i criteri da rispettare per il riconoscimento degli  operatori  sono  quelli  previsti  all'art. 3 del Regolamento, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.
 2.  Ai  fini  del riconoscimento gli operatori devono assoggettarsi agli impegni previsti all'art. 4 del Regolamento.
 3.  Le  organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni,  nonche'  i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state  abilitate  ad esercitare attivita', di ammasso privato durante le   campagne   dalla   1998/1999   alla  2004/2005,  si  considerano riconosciute,   sempreche'   possiedano   i  requisiti  di  cui  agli articoli 3 e 4 del Regolamento.
 4.  Le  organizzazioni  degli  operatori  riconosciute ai sensi del decreto  ministeriale  n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalita' di applicazione   del   regolamento  (CE)  n.  2080/05,  si  considerano riconosciute,  sempreche' possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento.
 |  |  |  | Art. 3. Procedure  per la verfica dei requisiti e per il riconoscimento degli operatori del settore dell'olio di oliva di cui all'art. 2
 1.  La  richiesta  di  riconoscimento, mediante domanda a firma del legale  rappresentante,  e' presentata, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del  Regolamento,  da  ciascuna  organizzazione  di  operatori e deve pervenire rispettivamente:
 a) al   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale  della  trasformazione agroalimentare e dei mercati, Ufficio TRAGR  V,  via  XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di Associazioni  nazionali  di organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettera c) del Regolamento;
 b) alla   regione   o  alla  provincia  autonoma  competente  per territorio,   qualora   trattasi   di  organizzazioni  di  produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettere a) e/o b) del Regolamento avente carattere regionale;
 c) alla  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui  territorio e' realizzata  la  prevalenza  dell'attivita'  produttiva  nel  caso  di organizzazione  di  cui  alla  precedente lettera b) avente carattere interregionale.
 2.  La  domanda  di cui al comma 1 e' corredata dalla sottoindicata documentazione:
 a) Certificato  rilasciato  dalla Camera di commercio, industria, artigianato  e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
 b) copia dell'atto costitutivo e dei relativo statuto;
 c) delibera  del  consiglio di amministrazione con la quale viene dato   mandato   al   legale   rappresentante   di   procedere   alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
 d) certificato   antimafia   di   cui   alla  legge  n.  646  del 13 settembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sia per il legale    rappresentante    che    per   i   componenti   dell'organo amministrativo;
 e) dichiarazione  rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme;
 f) dichiarazione   attestante  la  consistenza  organizzativa  ed operativa;
 g) dichiarazione  della capacita' degli impianti di magazzinaggio di  cui  dispongono,  fornendone  la  planimetria,  e  adducendo  gli elementi  di  prova  relativi  alle  condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento;
 h) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita'  previste  dal  Regolamento  e dalla normativa nazionale in materia;
 i) attestazione  di  adeguate  garanzie  sul piano finanziario ai fini   dei   rispetto   degli   Obblighi  derivanti  dalla  normativa comunitaria e nazionale;
 l) per  le  organizzazioni  di  produttori  di  cui  all'art.  3, lettere a)  e/o b)  del  Regolamento,  l'elenco,  anche  su  supporto magnetico,  degli  operatori associati risultanti dal libro dei soci; per   ciascuno   associato,   copia   delle  fatture  di  vendita,  o autocertificazione  attestante  l'avvenuta  produzione  nelle  cinque precedenti   campagne  delle  quantita'  di  prodotto  effettivamente ottenuto;
 m) per  le  associazioni  di organizzazioni di produttori, di cui all'art.  3,  lettera c) del Regolamento, i decreti di riconoscimento delle  organizzazioni di produttori e la documentazione relativa alla rappresentativita'  del  5%  della  produzione  media  rispetto  alla produzione  nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia.
 3.  Le  organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni,  nonche'  i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate ad esercitare attivita' di ammasso privato durante le campagne   dalla   1998/1999   alla   2004/2005,   sono   considerate riconosciute  ai  sensi del Regolamento, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti e gli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.
 4.  Le  organizzazioni di operatori di cui all'art. 2, paragrafo 4, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, se rispettano i  requisiti  e  gli  impegni  previsti  dagli  articoli  3  e  4 del Regolamento.
 5.  Le organizzazioni di operatori di cui al precedente paragrafo 4 allegano alla domanda copia del decreto di riconoscimento concesso ai sensi  del  decreto  ministeriale  n.  31 del 30 gennaio 2006 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE) n 2080/05, nonche autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.
 6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  ed  il  Ministero delle politiche   agricole   e   forestali,   negli  ambiti  di  rispettiva competenza,  verificano  la  sussistenza  dei  requisiti previsti dal Regolamento  e  dal  presente Decreto sulla base della documentazione presentata  ed  eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro sessanta  giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono  al  riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento  previa acquisizione di parere conforme da parte della regione    o    provincia    autonoma    cointeressata,   comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.
 7.  Copia  del  provvedimento  di  riconoscimento  viene  trasmessa all'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Torino n. 45 - 00184 Roma.
 8.  I  frantoi  e  le imprese di condizionamento di cui all'art. 3, lettere d) ed e) del Regolamento presentano domanda di riconoscimento all'Organismo  pagatore  competente  secondo  le  disposizioni  ed  i termini  che  sono  fissati  successivamente  con  apposita circolare dell'AGEA.
 9. Agli operatori riconosciuti e' attribuito dall'Agea un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento.
 |  |  |  | Art. 4. Rifiuto o revoca del riconoscimento
 1.  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e l'Organismo   pagatore,  nelle  rispettive  competenze,  rifiutano  o revocano  immediatamente  il  riconoscimento  di  cui  all'art. 4 del Regolamento,  nei  casi  previsti all'art. 5, paragrafo 2, lettera b) dello stesso Regolamento.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di accesso all'ammasso
 1. Le modalita' nazionali di partecipazione alle gare indette dalla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  2  del  Regolamento  e di esecuzione  dei  contratti  sono  impartite  con  specifica circolare dell'Agea.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazioni
 1.  L'Agea  trasmette, alla Commissione europea le comunicazioni di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 3 del Regolamento.
 2.  Con  successivo  provvedimento  dirigenziale  sono stabiliti il sistema   di  rilevazione  dei  dati  e  gli  obblighi  per  la  loro comunicazione  da parte degli operatori oleicoli interessati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento.
 3.   Limitatamente   alla   campagna   2005/2006  si  applicano  le disposizioni  di  cui  alle  circolari  AGEA  n. ACIU.2005.619 del 13 ottobre 2005 e n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 7. Controlli
 1.   I   controlli   previsti   dal   Regolamento   saranno  svolti dall'Organismo pagatore competente.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 311
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