| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  che  all'art.  14 ha istituito  il  Fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175,  recante  il  Regolamento  di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.UC.E. n. C145/5 del 17 febbraio 1996);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  lettera della Commissione europea dell'8 agosto 2000, n. SG(2000)   D/106079,   relativa  all'aiuto  a  favore  della  ricerca industriale  e  precompetitiva e misure di formazione generale, aiuto di Stato n. 173/2000;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE.;
 Vista  la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001)  D/285219,  relativa  alla nuova disciplina degli interventi del  fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.l.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto  legge  n. 415/1992,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  8 agosto  2000,  n.  593, concernente le modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  16 gennaio  2001  (Gazzetta  Ufficiale n. 79/2001), concernente  le  direttive  per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato, concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (SO. n. 143 della  Gazzetta  Ufficiale 133/2001), relativa alla concessione delle agevolazioni  del  citato  Fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista  la  propria  delibera  21 dicembre  2000,  n.  138 (Gazzetta Ufficiale  n.  30/2001),  concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;
 Vista  la propria delibera 14 marzo 2003, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n.  215/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attivita' produttive  alla  stipula del contratto di programma con il Consorzio per  l'Area  Aquilana,  per  l'attuazione  di  un articolato piano di investimenti  industriali e di ricerca da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area ricompresa nell'ob. 2 e non rientrante nella deroga di  cui  all'art. 87.3.c) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per  91.734.640  euro,  agevolazioni finanziarie a carico dello Stato pari  a  23.647.230  e  n.  243  nuovi  addetti.  Il  termine  per la realizzazione degli investimenti e' fissato al 31 dicembre 2005;
 Vista  la  nota  n.  1234532  del  14 marzo  2006,  con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la  proposta  di  proroga  del  termine  per  la  realizzazione degli investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma di cui sopra al 31 dicembre 2007;
 Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1. Il  termine  di  cui  al  punto 1.5. della delibera n. 15/2003 citata in premessa, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
 2.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata delibera.
 3.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 270
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