IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.); Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.UC.E. n. C145/5 del 17 febbraio 1996); Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la lettera della Commissione europea dell'8 agosto 2000, n. SG(2000) D/106079, relativa all'aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale, aiuto di Stato n. 173/2000; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE.; Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219, relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.l.T.), aiuto di Stato n. 445/2000; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (SO. n. 143 della Gazzetta Ufficiale 133/2001), relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma; Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attivita' produttive alla stipula del contratto di programma con il Consorzio per l'Area Aquilana, per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area ricompresa nell'ob. 2 e non rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 91.734.640 euro, agevolazioni finanziarie a carico dello Stato pari a 23.647.230 e n. 243 nuovi addetti. Il termine per la realizzazione degli investimenti e' fissato al 31 dicembre 2005; Vista la nota n. 1234532 del 14 marzo 2006, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra al 31 dicembre 2007; Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il termine di cui al punto 1.5. della delibera n. 15/2003 citata in premessa, e' prorogato al 31 dicembre 2007. 2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera. 3. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera. Roma, 22 marzo 2006 Il presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 270 |