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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo  alla  richiesta  di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole». |  | 
 |  |  |  | IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI,  ISTITUITO  AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164
 
 Esaminata, nel corso della riunione del 18 maggio 2006 la domanda -  presentata  per  il  tramite della regione Veneto in data 10 marzo 2005,  dal  «Consorzio per la tutela dei vini d.o.c. Arcole» con sede in  San  Bonifacio  (Verona)  -  intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine controllata    «Arcole»   riconosciuta   con   decreto   ministeriale 4 settembre 2000;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso, in merito, dalla regione Veneto - Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, come da estratto  del  verbale  della  seduta  del Comitato regionale tecnico consultivo per la vitivinicoltura del 10 dicembre 2005;
 Visti  gli  esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in  Lonigo  (Vicenza)  il  28  aprile  2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di modifica di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione   del  relativo  decreto  direttoriale,  il  relativo disciplinare  di  produzione,  modificato,  come  da  testo  appresso riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10  -  00187  Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La denominazione di origine controllata «Arcole», e' riservata ai vini  che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
 «Arcole»  bianco  (anche  nelle  versioni  passito, frizzante e spumante), «Arcole» rosso (anche nella versioni frizzante e novello), «Arcole»  rosato (anche nelle versioni frizzante e novello), «Arcole» Garganega  (anche nella versione vendemmia tardiva), «Arcole» seguito da  uno  dei  nomi di vitigno: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenere, Cabernet Sauvignon  e  Cabernet  (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), «Arcole Nero».
 La  menzione «riserva» e riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  a  denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei  seguenti  riferimenti  Garganega,  Pinot  Bianco,  Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon,  Carmenere  e  Cabernet  (da  Cabernet  Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per  almeno  l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve   di   altri   vitigni   di   colore   analogo,  non  aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.
 I vigneti della varieta' Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.
 Il  vino  a  denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche  nelle  versioni  passito,  frizzante  e spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai  vigneti  di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
 Garganega per almeno il 50%, altre  varieta'  a  bacca  bianca,  non  aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
 Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» rosso (anche  nelle  versioni  frizzante,  novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole Nero» e' ottenuto dalle uve,  dai  mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
 Merlot per almeno il 50%, altre  varieta'  a  bacca  nera,  non  aromatiche,  congiuntamente  o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» comprende:
 provincia  di  Verona:  l'intero  territorio amministrativo dei comuni   di   Arcole,  Cologna  Veneta,  Albaredo  d'Adige,  Zimella, Veronella,  Zevio,  Belfiore  d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo   dei   comuni  di  Caldiero,  San  Bonifacio,  Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;
 provincia  di  Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni  di  Lonigo,  Sarego,  Alonte,  Orgiano, Sossano e Rovereto di Gua'.
 L'area  e'  cosi'  delimitata:  a partire dal km 322 della strada statale  il  limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di  Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai  Colli,  per  piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca  e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11.  Da  qui  il  limite prosegue verso ovest lungo la strada statale  11  fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima  che  segue  in  comune di San Martino Buon Albergo, fino alla  localita'  Mulino  Vecchio,  da qui continua verso sud lungo il confine  comunale  di  San  Martino  Buon Albergo fino in prossimita' della localita' Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per  tutto  il  suo  sviluppo  a sud del paese e raggiungendo a Porto della  Bova  il  confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla localita' Moggia.
 Da  qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino  a  raggiungere  il  confine  comunale di Veronella in localita' Boschirolle  e da qui proseguendo lungo il Dugale Anson per dirigersi verso  nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale  Gatto  per  raggiungere  verso  nord  il  confine comunale di Cologna  Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna  Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col confine  comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est  oltrepassando  la  strada  ferrata in disarmo e la localita' Ponte Rosso.
 Prosegue  lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra  Pressana  e  Minerbe;  percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in localita' Rovenega. Si  dirige  quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la  via  Rovenega,  poi  la  via  Argine  Padovano, quindi via Argine Padovano,  entrando  nel  comune  di  Rovereto di Gua', oltrepassa la localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'.
 Il  limite  prosegue  quindi  lungo  il  fiume  Gua' in direzione nord-ovest  fino  ad  intersecare il confine comunale fra Rovereto di Gua'  e  Cologna  Veneta  in localita' Boara. Da qui viene seguito il confine  del comune di Cologna verso est fino alla localita' Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza  sino presso S. Sebastiano e passando dalla localita' Orlandi e  proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di  Orgiano.  Da  qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est  passando  per  Case  Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la localita' Pozza fino al Ponte Sbuso.
 Da qui si dirige a nord passando per la localita' Termine, quindi Ponte  Mario  fino  a  raggiungere  lo  scolo  Fiumicello  e  da  qui dirigendosi  per  breve  tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo  il  confine  comunale  di  Sossano', passando per la localita' Campagnola   e  quindi  alla  localita'  Pozza.  Da  qui  il  confine ridiscende  verso  sud  passando  dalla  localita' Fontanella, quindi Pontelo  fino  al  confine  comunale  di Orgiano che segue verso nord lungo  lo  scolo  Liona,  per  piegare a est passando dalla localita' Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo.
 Presso  il  monte  Crearo  si  congiunge  col confine comunale di Sarego  che  segue  verso  nord  passando per la localita' Giacomelli raggiungendo  infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi  continuare  verso  nord  passando  per  la  localita'  Canova  e Navesella.
 Da  qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per  la  localita'  Frigon  basso  e  la  localita'  Muraro  dove  si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord  fino  alla  ferrovia  Milano-Venezia  che  costeggia  fino alla localita'  Dovaro  per  poi  proseguire a nord e piegare verso est in prossimita' della strada statale 11, passando per Ca Bandia fino alla localita'  Clion  per  poi  dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine  comunale  di  San Bonifacio in localita' Fossacan. Da qui la delimitazione  continua  verso  nord lungo il confine provinciale tra Verona  e  Vicenza  fino  alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare  verso  nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita  verso  ovest intersecando il torrente Aldega' ed entrando in comune  di  Monteforte  per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada  statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimita' dello  zuccherificio  di  San  Bonifacio.  La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km 322.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
 I    terreni   devono   presentare   composizione   argillosa   o argilloso-sabbiosa o sabbiosa.
 Sono  pertanto  da  considerarsi  esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo  dei  vigneti,  quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.
 Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera semplice  o  doppia,  ad  esclusione  della varieta' Garganega per la quale  e'  consentito  l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta veronese aperta.
 Per   vigneti   piantati  prima  dell'approvazione  del  presente disciplinare  e  non allevati a spalliera, e' consentita l'iscrizione agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.
 Trascorso  tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.
 E'  fatto  obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della vegetazione nell'interfila.
 E'  fatto  obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del  presente  disciplinare,  qualsiasi sia la varieta' coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varieta'  Garganega  per  la  quale il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i sistemi di potatura,   devono   essere   comunque   atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle  varieta'  di  viti  destinate  alla produzione dei vini di cui all'art.  2  e  i  rispettivi  titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
 
 |                     |Titolo alc. vol. nat.  minimo Vitigno         |Prod. max uva/ha Ton.|% vol. --------------------------------------------------------------------- Garganega....   |16                   | 9.50 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco....|13                   |10.00 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio....|13                   |10.00 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay....  |14                   |10.00 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon....   |14                   |10.00 --------------------------------------------------------------------- Merlot....      |15                   |10.00 --------------------------------------------------------------------- Cabernet (*)....|14                   |10.00
 
 (*) Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
 Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle  tipologie  «bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante)  e  «rosso»  (anche  nelle  versioni frizzante e novello) e «rosato»   (anche   nelle   versioni  frizzante  e  novello),  si  fa riferimento  ai  limiti  stabiliti per ciascuna delle varieta' che le compongono.
 Le  uve  destinate alla produzione delle tipologie rosso, Merlot, Cabernet  Sauvignon  e  Cabernet  designate  con il termine «riserva» devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
 Le  uve  destinate  alla produzione della tipologia «Arcole Nero» devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
 Le  uve  della  varieta'  Garganega, qualora siano destinate alla produzione  di  vini  designati  con  il  termine «vendemmia tardiva» devono avere una resa non superiore a 12 ton per ettaro.
 Le  uve  dei  vini  destinati  alla  produzione dei vini spumanti potranno  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale inferiore  dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la destinazione  delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
 In  annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa,  con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei vini di cui alla presente denominazione.
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo  restando  i  limiti  resi  uva/vino  per i quantitativi di cui trattasi.
 La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo   regionale   istituito   con   legge  regionale  n.  55 dell'8 maggio   1985,   sentite   le   organizzazioni   di  categoria interessate,  di  anno  in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Arcole»  inferiore  a  quelli  fissati  dal  presente  disciplinare, dandone   comunicazione  immediata  al  Ministero  per  le  politiche agricole,  alimentari  e  forestali  ed  al Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite massimo  previsto  dal presente articolo, saranno presi in carico per la  produzione  di  vino  da  tavola  o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di  appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento  obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione   di   origine   controllata   «Arcole»  devono  essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 E'  consentito  l'arricchimento,  nel  rispetto  della  normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.
 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per  tutti  i  vini.  Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,  ma  non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine  controllata.  Oltre  detto  limite  decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
 I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  «Arcole»  bianco  nel  rispetto  di  quanto disposto  dal  presente  disciplinare,  possono essere utilizzati per produrre   vini   spumanti   ottenuti   secondo   le  metodologie  di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.
 I  mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle tipologie  Arcole  bianco,  Arcole  rosato  e  Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati   per   produrre   vini   frizzanti  ottenuti  secondo  le metodologie  di  elaborazione  previste  dalle  normative nazionali e comunitarie.
 La    vinificazione   delle   uve   destinate   alla   produzione dell'«Arcole»  bianco  passito  o «Arcole» passito puo' avvenire solo dopo  che  le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per  un  periodo  non  inferiore  ai  due  mesi, avvalendosi anche di sistemi  e/o  tecnologie  che  comunque  non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
 La  resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» passito non deve essere superiore al 40%.
 La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole Nero»  puo'  avvenire  solo  dopo  un appassimento naturale di almeno trenta  giorni  avvalendosi  anche  di  sistemi  e/o  tecnologie  che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.
 La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole Nero» non deve essere superiore al 45%.
 I  vini delle tipologie «Arcole nero», «Arcole passito» e «Arcole vendemmia  tardiva»  non  possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre  dell'anno  successivo alla vendemmia. L'affinamento deve essere di almeno tre mesi in botti di legno.
 La  elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
 La  specificazione  vendemmia tardiva e' riservata esclusivamente al vino «Arcole» Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate di S. Martino (11 novembre).
 I   vini   a   denominazione  origine  controllata  «Arcole»  con indicazione  di  vitigno,  ottenuti  da  uve  raccolte nella parte di territorio  di  cui  all'art.  3,  ubicato  in  provincia di Vicenza, possono  a  norma  dell'art. 7, quinto comma della legge n. 164/1992, essere riclassificati nelle analoghe tipologie della denominazione di origine  controllata «Vicenza», se compatibili con il disciplinare di produzione della predetta denominazione di origine.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Arcole» Pinot Bianco:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;
 sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g\l.
 «Arcole» Chardonnay:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fine caratteristico, elegante;
 sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g\l.
 «Arcole» Chardonnay frizzante:
 colore:  giallo  paglierino  tendente,  a  volte al verdognolo, brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
 acidita' totale minima: 5,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 «Arcole» Pinot Grigio:
 colore:  da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;
 odore: delicato, caratteristico, fruttato;
 sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 «Arcole» Garganega:
 colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo:16 g\l.
 «Arcole» Merlot:
 colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al  granato  se invecchiato;
 odore: piuttosto intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,5%  vol. e 12% vol. nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
 «Arcole» Cabernet sauvignon:
 colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente  al  granata  con l'invecchiamento;
 odore: caratteristico, con profumo piu' intenso se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,5%  vol. e 12% vol. nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
 «Arcole» Cabernet:
 colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
 odore: gradevole, con profumo piu' intenso se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,5%  vol. e 12% vol. nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
 «Arcole Carmenere»:
 colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
 odore:  gradevole e caratteristico, con profumo piu' intenso se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:'11,50%  vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto  non  riduttore  minimo:  20,0  g/l  e  22,0 g/l nella versione riserva.
 «Arcole» bianco:
 colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore:   asciutto,   di  medio  corpo,  armonico,  leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
 «Arcole bianco» spumante o Arcole spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, leggermente fruttato;
 sapore:  sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
 «Arcole rosso»:
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso e delicato;
 sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore  minimo:  18,0  g\l  e  22,0 g/l nella versione riserva.
 «Arcole» novello:
 colore: rosso rubino chiaro;
 odore: intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;
 sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 «Arcole» Sauvignon:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5, g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
 «Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante:
 colore:  giallo  paglierino  tendente  talvolta  al  verdognolo brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore:  di  medio  corpo,  armonico,  leggermente  amarognolo, secco, abboccato o dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g\1.
 «Arcole» rosato:
 colore: rosso rubino chiaro, brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
 «Arcole» rosato frizzante:
 colore: rosso rubino chiaro;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
 «Arcole» bianco passito o «Arcole» passito:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, intenso e fruttato;
 sapore:  amabile,  dolce,  vellutato,  armonico  di  corpo  con eventuale percezione di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
 «Arcole» Garganega vendemmia tardiva:
 colore:   giallo  paglierino  intenso  con  possibili  riflessi verdognoli e dorati;
 odore: ampio, profondo e intenso;
 sapore: rotondo, pieno, intenso a volte con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 «Arcole Nero»:
 colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;
 odore: caratteristico, accentuato, delicato;
 sapore:   pieno,   vellutato,   caldo,  di  buona  struttura  e persistenza;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
 I  vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente   articolo,   possono  essere  elaborati,  secondo  pratiche tradizionali,  anche  in  recipienti  di  legno;  in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
 E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei   vini   modificare   con   proprio  decreto  i  limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Arcole»  nelle  varie  tipologie,  e'  vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»  «selezionato»  e similari. E' consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
 I  vini  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» Rosso, Cabernet  Sauvignon,  Merlot  e  Cabernet  ottenuti  da  uve  con una produzione per ettaro di 12 tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale  di  11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo  di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in  botti  di  legno,  possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva   di   «Riserva»,   purche'   le  relative  partite  siano specificate  nella  dichiarazione  del  raccolto  come  «destinate  a riserva».
 Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
 Nella  presentazione  e  designazione  della  tipologia  «Arcole» bianco  passito, «Arcole» bianco spumante, «Arcole» bianco frizzante, «Arcole»  Garganega  vendemmia  tardiva,  «Arcole»  rosso, e «Arcole» rosso  novello  puo'  essere  omesso  il  riferimento  al colore e al vitigno.
 Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  di  origine  del  vino,  salve  le norme generali piu' restrittive.
 Nella   designazione   della   tipologia  riserva  deve  figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata  «Arcole»  con vitigno puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la  relativa  superficie  sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano  in  recipienti  separati  e che tale menzione, seguita dal toponimo  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Arcole» immessi  al  consumo  in  contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo  delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero raso bocca.
 Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
 La  tappatura  dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.
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