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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 luglio 2006 |  | Designazione  della  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato   di  Firenze  quale  Autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare  i  controlli sulla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine»,   protetta  transitoriamente  a  livello  nazionale  con decreto 12 ottobre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il   decreto  12 ottobre  2005,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine»,  trasmessa  alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -- legge Comunitaria 1999 -- ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Firenze,  con  sede  in Firenze, via Orcagna n. 70 - Firenze;
 Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Firenze  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», allo schema tipo e di possedere la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  con  sede  in  Firenze,  via  Orcagna  n.  70  - Firenze, e' designata  quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le funzioni  di  controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006  per  la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1,  comporta  l'obbligo per la Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge  n.  526/1999, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  non  puo'  modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione   «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine»,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  comunica  ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine»,  venga  apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 12 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione   «Zafferano   delle   Colline Fiorentine»  da  parte  dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito del periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la Camera di commercio, industria,   artigianato  e  agricoltura  di  Firenze  e'  tenuto  ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche   agricole,   alimentari   e   forestali   delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero   delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  I medesimi   elementi   conoscitivi  individuati  nel  primo  comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Firenze  e'  sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole,  alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai  sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei controlli  e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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