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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 luglio 2006 |  | Autorizzazione  all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl ad effettuare  i  controlli  sulla denominazione «Casatella Trevigiana», protetta  transitoriamente  a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il   decreto  26 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 139 del 16 giugno  2004,  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello   nazionale   alla   denominazione   «Casatella  Trevigiana», trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta;
 Visto il decreto 3 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 15 aprile 2006, recante  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale e  per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -- legge comunitaria 1999 -- ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto,  dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio «Casatella  Trevigiana»,  con  sede in Fontane di Villorba (Treviso), viale  Mazzini  n.  2,  con la quale veniva indicato, quale organismo privato  per  svolgere  attivita'  di  controllo  sul prodotto di che trattasi,  CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che  l'organismo  CSQA Certificazioni Srl risulta gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per  la  denominazione  «Casatella Trevigiana», allo schema tipo e di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato  CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74,  e' autorizzato ad espletare le funzioni  di  controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006   per  la  denominazione  «Casatella  Trevigiana»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta l'obbligo per CSQA Certificazioni  Srl  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti  piu'  in  possesso  dei  requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  denominazione  «Casatella Trevigiana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la  denominazione  «Casatella  Trevigiana»,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole,   alimentari   e   forestali  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  «Casatella Trevigiana» da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'Autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  CSQA  Certificazioni  Srl  comunica  con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione  «Casatella  Trevigiana»  anche mediante immissione nel sistema   informatico   del   Ministero   delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni    di   conformita'   della   denominazione   «Casatella Trevigiana»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di  tali  procedure  saranno  indicate  dal Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali.  I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza   esercitata   dal   Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12   della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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