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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   inerente   la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa  ad  ottenere  modifiche  del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna»;
 Visto,   sulla  sopra  citata  istanza  di  modifica,  il  parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
 Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, parere favorevole alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana  n.  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
 GEOGRAFICA TIPICA «RUBICONE».
 
 Art. 1.
 La  indicazione  geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di produzione,  e'  riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 Art. 2.
 La  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  e'  riservata ai seguenti vini:
 bianchi, anche nella tipologia frizzante;
 rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
 rosati, anche nella tipologia frizzante.
 I  vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e  rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
 La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta  o Lancellotta, Barbera, Cabernet,  Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montu', Pinot  Bianco,  Raboso,  Riesling,  Sangiovese,  Sauvignon,  Terrano, Trebbiano,  Uva  Longanesi,  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti  e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
 I   vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera,   Chardonnay,   Fortana,  Malvasia,  Montu',  Pinot  Bianco, Riesling,  Sauvignon,  Terrano,  Trebbiano,  possono  essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
 I   vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet, Ciliegiolo,  Merlot,  Sangiovese,  Terrano,  possono  essere prodotti nella tipologia novello.
 Per  i  vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forli- Cesena,  Ravenna  e  Rimini  e  dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata,    nell'ambito    aziendale,   e'   gia'   comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica  tipica  «Rubicone»  bianco  a tonnellate 29, per i vini a indicazione  geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26;  per  i  vini  a  indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione  del  vitigno  non  deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: t/ha 20;
 «Rubicone» Barbera: t/ha 22;
 «Rubicone» Cabernet: t/ha 22;
 «Rubicone» Chardonnay: t/ha 24;
 «Rubicone» Ciliegiolo: t/ha 22;
 «Rubicone» Fortana: t/ha 26;
 «Rubicone» Malvasia: t/ha 29;
 «Rubicone» Merlot: t/ha 22;
 «Rubicone» Montu': t/ha 29;
 «Rubicone» Pinot Bianco: t/ha 24;
 «Rubicone» Raboso: t/ha 22;
 «Rubicone» Riesling: t/ha 24;
 «Rubicone» Sangiovese: t/ha 25;
 «Rubicone» Sauvignon: t/ha 24;
 «Rubicone» Terrano: t/ha 22;
 «Rubicone» Trebbiano: t/ha 29;
 «Rubicone» Uva Longanesi: t/ha 23.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  mosti  e  dei  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Barbera: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Cabernet: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Chardonnay: 8,50 %vol.;
 «Rubicone» Ciliegiolo: 8,50 %vol.;
 «Rubicone» Fortana: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Malvasia: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Merlot: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Montu': 8,50% vol.;
 «Rubicone» Pinot Bianco: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Raboso: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Riesling: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Sangiovese: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Sauvignon: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Terrano: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Trebbiano: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Uva Longanesi: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Bianco: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Rosso: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Rosato: 8,50% vol.
 E'  consentito,  a  favore  dei  vini  da  tavola  ad indicazione geografica  tipica  «Rubicone»,  l'aumento  del  titolo alcolometrico volumico   naturale   mediante   la   pratica  dell'arricchimento  da effettuarsi  nei  limiti  e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
 Le  operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e  documenti  e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
 Qualora  venga  superato  detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
 E'  consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»  il  taglio  con mosti e vini provenienti anche da terreni situati   al  di  fuori  della  zona  di  produzione  delimitata  dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.
 Art. 6.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione  del  nome  di  vitigno,  all'atto  dell'immissione al consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 10% vol.;
 «Rubicone» Barbera: 10% vol.;
 «Rubicone» Cabernet: 10% vol.;
 «Rubicone» Chardonnay: 10% vol.;
 «Rubicone» Ciliegiolo: 10% vol.;
 «Rubicone» Fortana: 10% vol.;
 «Rubicone» Malvasia: 10% vol.;
 «Rubicone» Merlot: 10% vol.;
 «Rubicone» Montu': 10% vol.;
 «Rubicone» Pinot Bianco: 10% vol.;
 «Rubicone» Raboso: 10% vol.;
 «Rubicone» Riesling: 10% vol.;
 «Rubicone» Sangiovese: 10% vol.;
 «Rubicone» Sauvignon: 10% vol.;
 «Rubicone» Terrano: 10% vol.;
 «Rubicone» Trebbiano: 10% vol.;
 «Rubicone» Uva Longanesi: 10% vol.;
 «Rubicone» Bianco: 10% vol.;
 «Rubicone» Rosato: 10% vol.;
 «Rubicone» Tipologie novello: 11 %vol.;
 «Rubicone» Rosso 10 %vol.
 Art. 7.
 Alla   indicazione   geografica   tipica  «Rubicone»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il  consumatore.  I  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono  essere  immessi  al  consumo  nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
 Qualora  siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati  con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato  a  gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
 Nella   designazione  e  presentazione  dei  vini  a  indicazione geografica  tipica «Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al  nome  di  due  vitigni  nel  rispetto  della normativa vigente in materia.
 Ai  sensi  dell'art.  7  punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,   l'indicazione   geografica   tipica   «Rubicone»  puo'  essere utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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