| IL DIRETTORE In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi
 Dispone:
 1. I  soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti nei modelli per la comunicazione degli stessi e nei modelli M ed N da utilizzare  per  comunicare  i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli  obblighi  dell'annotazione  separata,  che  costituiscono parte integrante  della  dichiarazione  Unico  2006,  devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento.
 La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del medesimo   servizio,   Entratel   o   Internet,   utilizzato  per  la trasmissione  telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta.
 La   trasmissione   telematica   dei   dati   rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche per  il  tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni.   Non   e'   consentito   effettuare   la trasmissione telematica tramite le banche e le Poste Italiane S.p.A. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento  stabilisce le specifiche tecniche da adottare   per   la   trasmissione  telematica  dei  modelli  per  la comunicazione  dei  dati  rilevanti per l'applicazione degli studi di settore  e  dei  modelli  M  ed  N  per  la  comunicazione  dei  dati riguardanti  i  contribuenti  tenuti  agli  obblighi dell'annotazione separata,   da  utilizzare  per  il  periodo  d'imposta  2005  e  che costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2006. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma  1;  art. 71 comma 3 lettera a); art. 73 comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
 regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
 b) Disciplina degli studi di settore:
 decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore;
 legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.  3,  comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
 decreto  ministeriale  del  22 marzo  1997:  Modalita'  per  la compilazione    e   l'invio   all'Amministrazione   finanziaria   dei questionari per gli studi di settore;
 legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e 14;
 decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: Modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e all'imposta sul valore aggiunto;
 decreto    ministeriale    31 luglio    1998,    e   successive modificazioni:  Modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni   e   individuazione   dei   soggetti   abilitati  alla trasmissione telematica;
 decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile  2001:  Individuazione  di  altri  soggetti  abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2006:   Approvazione  dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle  attivita'  economiche  delle  manifatture,  del  commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005;
 provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle  Entrate 25 maggio  2006: Approvazione dei modelli, da utilizzare in relazione al  periodo d'imposta 2005, per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.
 Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 giugno 2006
 Il Direttore dell'Agenzia: Ferrara
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