Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. 181
Testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2006), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4) recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (( e del mare ));
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero (( della pubblica )) istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero (( per i )) beni e (( le )) attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, )) fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica finanziaria (( non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della )) segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), (( la quale )) e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (( con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilita' (NARS) e l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione».
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale».
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il declino comma e' sostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato. ))

3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero (( delle attivita' produttive )) dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (( Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse. ))
6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero sono (( trasferiti, )) con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; )) i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 (( dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi' trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.(( L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarieta' sociale )) le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 mano 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, (( per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'. ))
7. E' istituito il Ministero (( della pubblica )) istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. ))
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( nonche' quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'universita' e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio internazionale. ))

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (( 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sul consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialita' tradizionali garantite» sono soppresse. ))

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. (( 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.
11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali». ))

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto (( dai commi 13, 19 e 19-bis. ))
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. (( 13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». ))
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero (( della pubblica )) istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarieta' sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro per i beni e le attivita' culturali; ))
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali (( nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; ))
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzioni, (( nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione ))
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, (( nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; ))
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia (( nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; )) (( f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; )) (( g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. )) (( 19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.
19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) turismo».
19-quater. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo gia' del Ministero delle attivita' produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983. ))

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19: (( a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettiva-mente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita' per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater. ))

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio, ». (( 24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coor-dina l'attivita' del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero».
24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonche' di consigliere regionale» sono soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comun-que, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in
particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto). - 1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita'
tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata
"Unita'".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e
nelle attivita' di indizione della gara e della
aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge
n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita',
scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e
giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati
conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 23, commi 1 e 2, e
dell'art. 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
modificati dalla legge di conversione del decreto-legge che
qui si pubblica:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.».
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al
comma 2, il Ministero, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Si riporta l'art. 16, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e istituzione del
Comitato dei Ministri per la programmazione economica),
come modificato dalla legge di conversione del
decreto-legge che qui si pubblica:
«16. (Costituzione ed attribuzioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica). - E'
costituito il "Comitato interministeriale per la
programmazione economica".
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' costituito in via permanente dal
Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
che ne e' Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari
esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e
commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio
con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori
pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i
trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri
e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica predispone gli indirizzi
della politica economica nazionale; indica, su relazione
del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
le linee generali per la elaborazione del programma
economico nazionale, su relazione del Ministro per il
tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti
di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello
Stato, nonche' le direttive generali intese all'attuazione
del programma economico nazionale ed a promuovere e
coordinare a tale scopo l'attivita' della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici; esamina la
situazione economica generale ai fini dell'adozione di
provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle
linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e
pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di
settore, riunite e coordinate in un unico documento e i
relativi allegati.
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione
previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche
di settore e le linee di impostazione dei progetti di
bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali
territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei
propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi
regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi
programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello
Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione
della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo'
promuovere la questione di merito per contrasto di
interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della
Costituzione.
Promuove, altresi', l'azione necessaria per
l'armonizzazione della politica economica nazionale con le
politiche economiche degli altri Paesi della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della
Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'
europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le
disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951,
ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli
Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge
14 ottobre 1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
altri Ministri, quando vengano trattate questioni
riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono
altresi' chiamati i presidenti delle giunte regionali, i
presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano,
quando vengano trattati problemi che interessino i
rispettivi enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la
programmazione economica possono essere invitati ad
intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il
Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il
segretario della programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo'
costituire nel suo seno Sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
Direzione generale per l'attuazione della programmazione
economica del Ministero del bilancio e della programmazione
economica. Per tali servizi possono essere addetti presso
il Ministero funzionari di altra Amministrazione a
richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti», abrogato dalla legge di conversione
del decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 1 (Sviluppo e coesione territoriale). - 1. Il
coordinamento e la verifica degli interventi per lo
sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonche'
delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del
Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia
di strumenti di programmazione negoziata e di
programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali
aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato utilizza anche le strutture organizzative del
Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano
attribuite tali competenze ivi comprese le relative
risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede
alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture
di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Il testo dell'art. 27, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 2.
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.».
- Il testo dell'art. 42, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 4.
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere c)
e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'im-piego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al
presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale
per le comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del
fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria
del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
che, nella misura del 5 per cento, e' destinata ad
attivita' di comunicazione, informazione e monitoraggio
relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza
con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo
giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto,
di natura non regolamentare, vengono determinati anche i
criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di
presentazione delle istanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», abrogato
dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si
pubblica:
«6-bis (Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga). - 1. Il coordinamento delle politiche per
prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle
tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di
cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali
ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia'
attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di cui all'art. 10, comma 4, comprese quelle
previste dall'art. 127 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza
operanti nel campo della prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie
informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze,
definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento
all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,
ferme restando le competenze attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e
contrasto alla droga e recupero delle persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento
trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli
interventi effettuati in attuazione del presente articolo,
con particolare riferimento alle azioni di contrasto e
prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente
idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita
Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che
collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.».
- Si riporta il testo dall'art. 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
«Delega al Governo per il conferimentodi funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;».
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
- La legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione
del servizio civile nazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99.
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione
generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e
programmi scolastici, stato giuridico del personale;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;
determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema
scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi
in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'art.
137, comma 2, ed all'art. 138, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».
b) compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e
tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema
universitario e degli enti di ricerca non strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico Osservatorio, in materia universitaria;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a
cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle
condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali e
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della
ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la
gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la
ricerca pubblica.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, recante: «Devoluzione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare»:
«1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi
per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del
Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di
vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 «Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
recante: "Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore".»:
«Art. 12 (Provvedimenti). - 1. Il Ministero, sulla base
delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le
circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti
provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal
registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543
del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'art.
2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita
la Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita'
mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione
centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello
stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e
gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.».
- Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge
28 ottobre 1999, n. 410, recante: «Nuovo ordinamento dei
consorzi agrari»:
«Art. 2 (Scopi). - 1. I consorzi agrari hanno lo scopo
di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della
produzione agricola, nonche' alla predisposizione e
gestione di servizi utili all'agricoltura.
2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di
credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art.
153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' di anticipazione ai produttori in caso di
conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e
possono partecipare a societa' i cui scopi interessino
l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.».
«Art. 5 (Disposizioni particolari). - 2. La
Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato
preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile.
3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento
previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla
procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al
comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il
consorzio interessato puo' richiedere, per la durata di un
biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni
straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di
cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il
consorzio abbia gia' usufruito.».
«Art. 6 (Diritto di prelazione). - 1. Nel caso di
vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni
mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei
consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta
amministrativa, autorizzate ai sensi dell'art. 210 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' attribuito, a
parita' di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi
agrari, costituiti nella regione o in regione confinante
che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti
consorzi non esercitino tale diritto, le societa'
cooperative agricole costituite e operanti nella provincia
e successivamente nella regione stessa sono preferite, a
parita' di condizioni, rispetto agli altri offerenti,
sempre che siano in amministrazione ordinaria.
2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si
applicano le procedure ed i termini previsti dall'art. 38
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. L'esercizio del diritto di prelazione consente
altresi' l'uso della denominazione del consorzio agrario
soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che
riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda,
nonche' il compimento delle operazioni di cui all'art. 2,
comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 227, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», abrogato dalla legge di
conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
«227. Al fine di rendere piu' efficienti ed
economicamente convenienti per la finanza pubblica le
procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi
dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive modificazioni, non puo' cessare dall'ufficio
fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione
delle procedure di cui all'art. 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti
contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima
ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi
procedimenti. Nell'art. 5, comma 7-bis, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e per una durata
massima di dodici mesi" sono soppresse.».
- Si riporta il testo degli articoli 198, primo comma,
213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa»:
«Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa). -
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro
successivo viene nominato un commissario liquidatore. E'
altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o
cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte
nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa,
possibilmente fra i creditori.».
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima
dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di
reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del
comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti
all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito
e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorita'
che vigila sulla liquidazione.».
«Art. 214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
previsto dall'art. 209 l'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza puo' autorizzare
l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un
concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
tratta di societa'.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
del tribunale col parere del commissario liquidatore e del
comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
giorni dal deposito gli interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni che vengono
comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza
in camera di consiglio. La sentenza che approva il
concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il
concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario
liquidatore e gli opponenti possono appellare entro
quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante:
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», come
modificato dalla legge di conversione del decreto-legge,
che qui si pubblica:
«Art. 17 (Promozione del sistema agroalimentare
italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui
all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento
operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per
scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore
agroalimentare finalizzati a favorire la
internazionalizzazione dei prodotti italiani.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5,
5-bis, 5-ter e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
- Si riporta il testo degli articoli 52, comma 1, e 53
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cul-tura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione:
«Art. 117. - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane.».
- Si riporta il testo dell'art. 118, primo e secondo
comma della Costituzione:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.».
- Il testo dell'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' riportato nelle
note all'art. 1, comma 6.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
23 dicembre 1997, n. 451, recante: Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia:
«Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1.
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal
Ministro per la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento
degli interventi da esso previsti nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui
all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di
presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo
piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
44 della citata Convenzione di New York alle scadenze
indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema
predisposto dall'Osservatorio.».
«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui
all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata
pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che
abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predispone, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progettipilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge
19 luglio 1988, n. 312.».
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,
recante: Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
riordino della disciplina della gestione «Mutualita'
pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n.
256, supplemento ordinario n. 184.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006, n. 125,
supplemento ordinario n. 133.
- Si riporta il testo della legge 25 febbraio 1992, n.
215, recante: Azioni positive per l'imprenditoria
femminile:
«Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 6.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 3.».
«Art. 12 (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni,
anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con
la presente legge, in accordo con le associazioni di
categoria, programmi che prevedano la diffusione di
informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di
consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione
organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla
presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni
possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e
consolidata esperienza in materia e che siano presenti
sull'intero territorio regionale.».
«Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi
per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire
dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
«Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialita'
femminile)».
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 27, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
conversione del decreto-legge qui pubblicato, e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 28, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli inve-stimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di
turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di formazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardantii
settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
conversione dei decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni
nell'ambito delle seguenti aree funzionali:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
a) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette
uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli
altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore
ad una famiglia»:
«Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica quattro anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica
quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.».
«Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni
internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le
adozioni internazionali degli altri Stati, anche
raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in
materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'art.
39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro
operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente
legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione
con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per
l'adozione internazionale, di cui all'art. 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione
degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle
relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi
alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che
operano nel campo dell'adozione internazionale e della
protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti
operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del
minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle
disposizioni della Convenzione, come previsto dall'art. 23,
comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione,
collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'art.
39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare
con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere
all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il
precedente diniego, la Commissione puo' procedere
direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'art. 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i
rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare
le problematiche emergenti e coordinare la programmazione
degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo
stato della attuazione della Convenzione e sulla
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non
aderenti alla stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificato dal decreto-legge che qui si pubblica»:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», come modificato dal decreto-legge che
qui si pubblica:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e
9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.»:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 2. La
Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di
livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.».
«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
- 3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di
posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per
i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina
recata dal medesimo art. 18.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis della
legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitu»:
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1-bis. E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografla minorile
con il compito di acquisire e monitorare i dati e le
informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la
repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata
l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle
amministrazioni, tutte le informazioni utili per il
monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 6-duodecies
a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e successive modificazioni:
«Art. 3 ( Semplificazione amministrativa). -
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale
di una Commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e
composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
venti componenti scelti fra professori universitari,
magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
Commissione e' assistita da una segreteria tecnica. Il
contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione
e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
e 6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000
euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»,
abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge che
qui si pubblica:
«Art. 11 (Ufficio per l'attivita' normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure). - 2. Presso il Dipartimento della funzione
pubblica e' istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello
generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la
funzione pubblica e composto da non piu' di due servizi,
con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita'
normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme
e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sono istituiti non piu' di due servizi con il
compito di provvedere all'applicazione dell'analisi
dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della
citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione
di sistemi informatici di documentazione giuridica a
beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei
cittadini.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», come modificato dalla legge di conversione del
decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 9 (Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
di Governo, incarichi di reggenza ad interim). - 1.
All'atto della costituzione del Governo, il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa,
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai Ministri, con
decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, puo' conferire al
Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico
di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislative 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigeriziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, come
modificato dal decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i
singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il
loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in
deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non
oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dalla legge di
conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consuenze e i contratti,
anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui
al presente comma, decadono automaticamente ove non
confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo
Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 luglio
1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 24-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137, recante «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», abrogato
dalla legge di conversione dei decreto-legge che qui si
pubblica:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie per gli uffici di
diretta collaborazione). - 1. Sino all'adeguamento dei
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 26 marzo
2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale fino al triplo di quello previsto per le
segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente,
per la parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari
di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo
del personale degli uffici di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato
ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro
puo' nominare un capo della segreteria, un segretario
particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un
addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il
vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un
responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate e un responsabile del coordinamento legislativo
nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258, come modificato dalla legge di conversione
del decreto-legge che qui si pubblica:
«Art. 3 (Gabinetto). - 2. Il Ministro, su proposta del
Capo di Gabinetto puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in
numero non superiore a due.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come
modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che
qui si pubblica:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - 3. Gli aspiranti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge fmanziaria 2005)»:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentaii e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che
l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 98.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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