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| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. 181 |  | Testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  114 del 18 maggio 2006), coordinato con la legge  di  conversione  17 luglio  2006,  n.  233  (in  questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4)  recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali,   della   Repubblica   italiana,   approvato   con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 
 1.  Al  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 «1. I Ministeri sono i seguenti:
 1) Ministero degli affari esteri;
 2) Ministero dell'interno;
 3) Ministero della giustizia;
 4) Ministero della difesa;
 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
 6) Ministero dello sviluppo economico;
 7) Ministero del commercio internazionale;
 8) Ministero delle comunicazioni;
 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 10)  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio (( e del mare ));
 11) Ministero delle infrastrutture;
 12) Ministero dei trasporti;
 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 14) Ministero della salute;
 15) Ministero (( della pubblica )) istruzione;
 16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
 17) Ministero (( per i )) beni e (( le )) attivita' culturali;
 18) Ministero della solidarieta' sociale».
 2.  Al  Ministero  dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di  cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n. 300, (( ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree   sottoutilizzate,   ))  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di programmazione   economica   finanziaria   ((  non  ricomprese  nelle politiche  di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma  19-bis  del  presente  articolo,  e  per  le funzioni della )) segreteria  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica  (CIPE),  ((  la quale )) e' trasferita alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ((  con  le  inerenti risorse finanziarie, strumentali  e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilita' (NARS)  e  l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
 2-bis.  All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   300,   sono  soppresse  le  parole:  «,  programmazione, coordinamento  e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione».
 2-ter.  All'articolo 27,  comma  2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a:  «politica  industriale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «, ivi inclusi  gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali  interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale».
 2-quater.  All'articolo 16  della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il declino comma e' sostituito dal seguente:
 «Partecipa  alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri».
 2-quinquies.  L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato. ))
 3.  E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale, le funzioni attribuite al Ministero (( delle  attivita' produttive )) dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e  comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le  competenze  svolte  in  relazione  al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 4.   E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture.  A  detto Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 5.  E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di  competenza,  lettera  d-bis),  del  decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300. (( Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il  Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della  logistica  e  i  piani  di settore per i trasporti, compresi i piani  urbani  di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto  sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del   Ministero   delle  infrastrutture.  All'articolo 42,  comma  1, lettera a),  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, le parole:  «;  integrazione  modale  fra  i  sistemi di trasporto» sono soppresse. ))
 6.  E'  istituito  il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero sono (( trasferiti, )) con le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e  di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro   e   delle   politiche  sociali  dall'articolo 46,  comma  1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, (( in materia  di  politiche  sociali  e  di assistenza, fatto salvo quanto disposto  dal  comma 19  del  presente  articolo;  ))  i  compiti  di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di  cui  alla  lettera d)  del comma 1 (( dell'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  300  del  1999, e neo comunitari, nonche' i compiti  di  coordinamento  delle  politiche per l'integrazione degli stranieri  immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro   e   della   previdenza   sociale  in  materia  di  politiche previdenziali.  Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  di  cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le  forme  di  esercizio  coordinato  delle  funzioni  aventi  natura assistenziale  o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e vigilanza   sugli   enti   di   settore;  possono  essere,  altresi', individuate  forme  di  avvalimento  per l'esercizio delle rispettive funzioni.  Sono  altresi'  trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il   disagio  giovanile  legato  alle  tossicodipendenze  di  cui  al comma 556  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) i compiti  in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del   Consiglio   dei   Ministri.((   L'articolo  6-bis  del  decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e' abrogato. Il personale in servizio  presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga  e'  assegnato  alle  altre  strutture della Presidenza del Consiglio   dei   Ministri,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto dall'art.  12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al Ministero della  solidarieta'  sociale  ))  le  funzioni in materia di Servizio civile  nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 mano 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, (( per  l'esercizio  delle  quali  il Ministero si avvale delle relative risorse  finanziarie  umane  e  strumentali.  Il  Ministro  esercita, congiuntamente  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'. ))
 7.  E'  istituito  il  Ministero (( della pubblica )) istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca dall'articolo 50, comma  1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((  ad  eccezione  di  quelle  riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. ))
 8.  E'  istituito  il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero dell'istruzione  dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( nonche'  quelle  in  materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 8-bis.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero  della pubblica  istruzione,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, il Ministero dell'universita' e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio internazionale. ))
 9.  Le  funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199,  rientrano  nelle  attribuzioni  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali. ((  9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sul  consorzi  agrari  di  concerto  con  il Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo 12 del decreto  legislativo  2 agosto  2002,  n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti  dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della  denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle  societa'  cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate  ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5,   e   dell'articolo 6.   E'   abrogato,   altresi',  il  comma 227 dell'articolo 1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari  attualmente  in  stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla  nomina  di un commissario unico,  ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma,  del  regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  il  compito  di  chiudere  la  liquidazione  entro  il 31 dicembre  2007,  depositando  gli atti di cui all'articolo 213 del regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia   stata   autorizzata   una   proposta  di  concordato  ai  sensi dell'articolo 214  del  citato  regio  decreto.  Per  tutti gli altri consorzi,  i  commissari  in  carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,  alla  ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data,  dall'incarico.  I  consorzi  agrari  adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
 9-ter.  All'articolo 17,  comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,  le  parole  da: «, ivi compresi   la   registrazione   a  livello  internazionale»  fino  a: «specialita' tradizionali garantite» sono soppresse. ))
 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati,   si   procede   all'immediata   ricognizione   in   via amministrativa  delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del presente decreto,   nonche'  alla  individuazione,  in  via  provvisoria,  del contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri   competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla  nuova  struttura  del  Governo.  Le  funzioni  di  controllo  e monitoraggio  attribuite  alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase  di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. ((  10-bis.  In  sede di prima applicazione del presente decreto e al fine  di  assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino  alla  scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in  deroga  ai  contingenti  indicati  dai  citati  commi 5-bis  e  6 dell'art.   19   del   decreto   legislativo  n.  165  del  2001.  Le amministrazioni  che  utilizzano  i  predetti contingenti in deroga e limitatamente   agli  stessi,  possono  conferire,  relativamente  ai contratti  in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva  scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di durata non superiore al 30 giugno 2008.
 10-ter.   Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della  spesa,  le amministrazioni  cedenti  rendono  temporaneamente  indisponibili  un numero  di  incarichi  corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del  presente  articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il  provvedimento  di  cui  al  comma  10 del presente articolo, e in relazione  alle  strutture  trasferite, si procede all'individuazione degli   incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi  dell'art.  19, commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.
 11.   La   denominazione:   «Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero  delle politiche agricole e forestali». ))
 12.   La   denominazione   «Ministero   dello  sviluppo  economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione «Ministero  delle  attivita'  produttive»  in relazione alle funzioni gia'  conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto (( dai commi 13, 19 e 19-bis. ))
 13.  La  denominazione  «Ministero  del  commercio  internazionale» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione «Ministero  delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. ((  13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,  la  denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». ))
 14.  La  denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
 15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
 16.  La  denominazione  «Ministero (( della pubblica )) istruzione» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione «Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.
 17.  La  denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione «Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
 18.   La   denominazione  «Ministero  della  solidarieta'  sociale» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione «Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni  di  cui  al  comma  6.  Per  quanto concerne tutte le altre funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, la denominazione  esistente  e'  sostituita,  ad  ogni effetto e ovunque presente,   dalla   denominazione   «Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale».
 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
 a) le  funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i  beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. (( Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  lo statuto dell'Istituto per il credito  sportivo  e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte  del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro per i beni e le attivita' culturali; ))
 b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali  (( nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; ))
 c) l'iniziativa   legislativa  in  materia  di  individuazione  e allocazione  delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane  di  cui  all'articolo  117, secondo comma, lettera p), della Costituzioni, (( nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione ))
 d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di politiche  giovanili,  ((  nonche'  le funzioni di competenza statale attribuite   al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali dall'art.  46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  in  materia  di  coordinamento delle politiche delle giovani   generazioni,  ivi  comprese  le  funzioni  di  indirizzo  e vigilanza  sull'Agenzia  nazionale italiana del programma comunitario gioventu',   esercitate   congiuntamente   con   il   Ministro  della solidarieta'  sociale.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; ))
 e) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di politiche  per  la  famiglia  (( nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di  misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla genitorialita' e alla natalita',  di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  subentra  al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  tutti  i  suoi rapporti con l'Osservatorio   nazionale   sulla  famiglia  e  tiene  informato  il Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa attivita'. La Presidenza  del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta'    sociale,    fornisce    il   supporto   all'attivita' dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della  legge  23 dicembre  1997,  n.  451,  ed  esercita  altresi' le funzioni  di  espressione  del  concerto  in  sede di esercizio delle funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  in materia di «Fondo di previdenza per le persone  che  svolgono  lavori  di  cura  non retribuiti derivanti da responsabilita'   familiari»,   di   cui   al   decreto   legislativo 16 settembre 1996, n. 565; )) ((    f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20,  43,  44,  45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo  e  donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; )) ((    g) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero delle  attivita'  produttive  dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli  articoli  21,  22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. )) ((  19-bis.  Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle  attivita'  produttive  dagli  articoli 27  e  28  del  decreto legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e successive modificazioni, in materia  di  turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  concerta  con il Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione   e l'utilizzazione,   anche  residuale,  delle  risorse  finanziarie  da destinare  al  turismo,  ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri si avvale della struttura costituita al sensi  del  comma 19-ter  del  presente  articolo  e  delle  relative risorse.
 19-ter.  All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il  comma 1  e'  sostituito  dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;
 b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;
 c) al  comma 2,  dopo  la  lettera  d),  e' aggiunta la seguente: «d-bis) turismo».
 19-quater.  Al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione  generale  del  turismo  gia' del Ministero delle attivita' produttive,   che   viene   conseguentemente   soppressa.  In  attesa dell'emanazione  del  regolamento  previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
 19-quinquies.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i  compiti  della  Commissione  di  cui  all'articolo  38 della legge 4 maggio  1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in  carica  dei  suoi  componenti  sulla  base  delle  norme generali contenute  nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983. ))
 20.  All'articolo  10,  comma 1,  del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  dopo  la  lettera a),  e'  inserita la seguente: «b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
 21.  All'articolo  8,  comma  2,  del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  dopo  le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
 22.   Per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai  sensi  del comma 19: ((    a) quanto  alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  le  inerenti  strutture  organizzative  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
 b) quanto  alle  lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri  utilizza  le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.  L'utilizzazione  del  personale puo' avvenire mediante avvalimento  ovvero  nelle  forme  di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 c) quanto  alla  lettera  d),  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
 d)  quanto  alla  lettera e),  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  si  avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della  pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
 22-bis.  La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3,  commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio,  una  Unita'  per la semplificazione e la qualita'  della  regolazione,  con relativa segreteria tecnica. Della Unita'  per  la  semplificazione  e  la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e i componenti sono scelti   tra   professori  universitari,  magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati  del  libero  foro  con  almeno  quindici anni di iscrizione all'albo  professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti  di  elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche   amministrazioni,   gli   esperti  e  i  componenti  della segreteria  tecnica  possono  essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,  secondo  le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il  funzionamento  dell'Unita'  si  utilizza  lo  stanziamento di cui all'articolo  3,  comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  ridotto  del  venticinque  per cento. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si  provvede, altresi', al riordino  delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al  presente  comma e  alla  riallocazione  delle relative risorse. A decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 22-ter.  Il  comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
 «2.  Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in  via  delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettiva-mente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' delegarli  a  un  Ministro  o  a  un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 23.  In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e  limitatamente  alle  amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero   massimo  delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo  da assicurare  che  al  termine del processo di riorganizzazione non sia superato,  dalle  nuove  strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri  di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della  spesa  sostenuta,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.
 23-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri   interessati,  previa  consultazione  delle  organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'  per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni  trasferite  ai  sensi  dei  commi 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater. ))
 24.  All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,  dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio, ». ((  24-bis.  All'articolo  14,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «All'atto  del  giuramento  del  Ministro,  tutte  le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le  consulenze  e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli  uffici  di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non   confermati   entro  trenta  giorni  dal  giuramento  del  nuovo Ministro».
 24-ter.  Il  termine  di  cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del  presente  articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi, comunque,  le  assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
 24-quater.   Ai  vice  Ministri  e'  riservato  un  contingente  di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di  Stato.  Tale  contingente  si  intende  compreso  nel contingente complessivo  del  personale  degli  uffici  di diretta collaborazione stabilito  per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
 24-quinquies.   Il   Ministro,   in   ragione   della   particolare complessita'  della  delega  attribuita,  puo'  autorizzare  il  vice Ministro,   in   deroga  al  limite  di  cui  al  primo  periodo  del comma 24-quater  e  comunque  entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come  rideterminato  ai  sensi  dello  stesso  comma,  a  nominare un consigliere  giuridico,  che  e'  responsabile  dei  rapporti con gli uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto  nelle  materie  delegate, un capo della segreteria, il quale coor-dina  l'attivita'  del  personale  di  supporto,  un  segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto,  un addetto stampa o un portavoce nonche', ove necessario in ragione  delle  peculiari  funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.
 24-sexies.   Alle   disposizioni   di  cui  ai  commi  24-quater  e 24-quinquies  si  adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, e dell'art. 14, comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,  gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili  con  i  commi  24-quater  e  24-quinquies, a qualsiasi titolo  effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per  gli  uffici  di  diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
 24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 24-octies.  All'art.  3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  «, di cui uno scelto  tra  i  dirigenti  preposti  a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero».
 24-novies.   All'art.   3-bis,  comma 3,  lettera b),  del  decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato  della  Repubblica,  nonche'  di consigliere regionale» sono soppresse.
 25.  Le  modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali  da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al   trasferimento  di  risorse  umane  in  servizio,  strumentali  e finanziarie  gia'  previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio,  fatta  salva  la  rideterminazione  degli  organici  quale risultante   dall'attuazione   dell'art.  1,  comma 93,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 25-bis.  Dal  riordino  delle  competenze  dei  Ministeri  e  della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti    ai    dipendenti    trasferiti    ovvero    a   quelli dell'amministrazione  di  destinazione  che  si  rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 25-ter.  Gli  schemi  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da  relazione  tecnica  e  sottoposti  per il parere alle Commissioni parlamentari  competenti  per materia e alle Commissioni bilancio del Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
 25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta   collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e  dei Sottosegretari  di  Stato  non  deve  essere, comun-que, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 25-quinquies.    All'onere   relativo   alla   corresponsione   del trattamento  economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato  in  attuazione  dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari  ad  euro  250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad   euro   375.000   per  l'anno  2007,  mediante  riduzione,  nella corrispondente  misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,  comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto   ad   euro  375.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 25-sexies.   Al   maggiore  onere  derivante  dalla  corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro  4.576.000  per  l'anno  2006  e  ad  euro 6.864.000 a decorrere dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.   24,  comma 1,
 lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «24  (Aree  funzionali).  -  1. Il Ministero svolge, in
 particolare,   le   funzioni  di  spettanza  statale  nelle
 seguenti aree funzionali:
 c) programmazione     economica     e    finanziaria,
 coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
 economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
 coesione,  anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
 particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
 tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
 strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
 dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;».
 - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio
 1999,  n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti,
 delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
 all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
 nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
 previdenziali»:
 «Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
 progetto). - 1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita'
 tecnica  -  Finanza  di  progetto,  di  seguito  denominata
 "Unita'".
 2.  L'Unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno
 delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
 finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
 privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
 prevista  all'art.  14,  comma 11,  della legge 11 febbraio
 1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire
 supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE
 su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
 3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
 aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
 necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
 realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
 quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
 14,  comma 2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e
 successive modificazioni.
 4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
 facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
 valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
 soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
 11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e
 nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
 aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
 modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
 n. 109 del 1994.
 5.  L'Unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro
 degli interventi individuati dalla programmazione triennale
 dei lavori pubblici.
 6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con
 propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
 7.  L'organico  dell'Unita'  e'  composto di 15 unita',
 scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni
 dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
 un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
 nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei
 settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e
 giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per
 la funzione pubblica.
 8.  I  componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
 del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
 dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
 in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
 sola volta.
 9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica, di concerto con il Ministro
 per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
 economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
 delle risorse destinate al suo funzionamento.
 10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
 articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
 decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
 speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
 l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
 relativo al medesimo Ministero.
 11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
 annuale   sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui  risultati
 conseguiti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23, commi 1 e 2, e
 dell'art.  27,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
 modificati dalla legge di conversione del decreto-legge che
 qui si pubblica:
 «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
 finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
 investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
 verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
 tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
 Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
 e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
 autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.».
 «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
 2.  Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo scopo di
 formulare  e  attuare politiche e strategie per lo sviluppo
 del  sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi in
 favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di
 sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
 territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
 generali di politica industriale e, in particolare, di:
 a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
 internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
 politica   estera  e  lo  sviluppo  economico  del  sistema
 produttivo   nazionale   e   di   realizzarle  o  favorirne
 l'attuazione  a  livello  settoriale  e territoriale, anche
 mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per il tramite
 dei  rappresentanti  italiani  presso  tali organizzazioni,
 alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
 b) sostenere   e  integrare  l'attivita'  degli  enti
 territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
 c) promuovere la concorrenza;
 d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
 interessate allo sviluppo della competitivita';
 e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
 economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
 ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
 2-bis.   Per   realizzare  gli  obiettivi  indicati  al
 comma 2,    il   Ministero,   secondo   il   principio   di
 sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
 territoriali interessati:
 a) definisce,   anche   in   concorso  con  le  altre
 amministrazioni    interessate,   le   strategie   per   il
 miglioramento   della   competitivita',   anche  a  livello
 internazionale,   del  Paese  e  per  la  promozione  della
 trasparenza  e dell'efficacia della concorrenza nei settori
 produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
 orientamenti;
 b) promuove,  in coordinamento con il Dipartimento di
 cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  303,  gli  interessi  del sistema produttivo del
 Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
 settore   e  facendo  salve  le  competenze  del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze e del Ministero degli affari
 esteri  e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
 tali organismi;
 c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
 per  favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese, di
 responsabilita'  relative  alle  modalita' produttive, alla
 qualita'  e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
 relazioni con il consumatore;
 d) studia  la  struttura  e l'andamento dell'economia
 industriale e aziendale;
 e) definisce  le  strategie  e  gli  interventi della
 politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero, ferme
 restando  le  competenze del Ministero degli affari esteri,
 del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
 per gli italiani nel Mondo.
 2-ter.  Il  Ministero elabora ogni triennio, sentite le
 amministrazioni  interessate  ed  aggiornandolo con cadenza
 annuale,  un  piano  degli  obiettivi, delle azioni e delle
 risorse   necessarie  per  il  loro  raggiungimento,  delle
 modalita'  di  attuazione, delle procedure di verifica e di
 monitoraggio.
 2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni
 degli  altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
 con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
 la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
 risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
 decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
 autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
 assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
 per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
 lettere a)  e b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, le
 funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
 ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
 4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
 produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
 tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
 Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
 previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
 Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
 legislativo.
 5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
 della difesa.».
 - Si  riporta  l'art. 16, della legge 27 febbraio 1967,
 n.   48  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero  del
 bilancio e della programmazione economica e istituzione del
 Comitato  dei  Ministri  per  la programmazione economica),
 come    modificato   dalla   legge   di   conversione   del
 decreto-legge che qui si pubblica:
 «16.   (Costituzione   ed   attribuzioni  del  Comitato
 interministeriale  per  la  programmazione economica). - E'
 costituito    il   "Comitato   interministeriale   per   la
 programmazione economica".
 Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
 Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
 che  ne  e'  Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari
 esteri,  per  il  tesoro, per le finanze, per l'industria e
 commercio,  per  l'agricoltura  e foreste, per il commercio
 con  l'estero,  per le partecipazioni statali, per i lavori
 pubblici,  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, per i
 trasporti  e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
 per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
 interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  nelle  zone
 depresse del Centro-Nord.
 Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri
 e  subordinatamente  ad esse, il Comitato interministeriale
 per  la  programmazione  economica predispone gli indirizzi
 della  politica  economica  nazionale; indica, su relazione
 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
 le   linee  generali  per  la  elaborazione  del  programma
 economico  nazionale,  su  relazione  del  Ministro  per il
 tesoro,  le linee generali per la impostazione dei progetti
 di  bilancio  annuali  e  pluriennali  di  previsione dello
 Stato,  nonche' le direttive generali intese all'attuazione
 del   programma  economico  nazionale  ed  a  promuovere  e
 coordinare   a   tale   scopo  l'attivita'  della  pubblica
 amministrazione   e   degli   enti   pubblici;  esamina  la
 situazione  economica  generale  ai  fini  dell'adozione di
 provvedimenti congiunturali.
 Entro  il  mese  di luglio  il  Ministro del tesoro, di
 concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
 programmazione  economica, presenta al CIPE lo schema delle
 linee  di  impostazione  dei progetti di bilancio annuale e
 pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
 settore,  riunite  e  coordinate  in un unico documento e i
 relativi allegati.
 Entro  il  15 settembre  il  CIPE  approva la relazione
 previsionale  e  programmatica, le relazioni programmatiche
 di  settore  e  le  linee  di  impostazione dei progetti di
 bilancio annuale e pluriennale.
 Le   regioni,   con   il  concorso  degli  enti  locali
 territoriali,  determinano  gli obiettivi programmatici dei
 propri  bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai programmi
 regionali  di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli obiettivi
 programmatici  risultanti  dal  bilancio  pluriennale dello
 Stato.
 Qualora  il  Governo  riscontri  la  mancata attuazione
 della  armonizzazione  prevista  dal precedente comma, puo'
 promuovere   la   questione  di  merito  per  contrasto  di
 interessi  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 127 della
 Costituzione.
 Promuove,    altresi',    l'azione    necessaria    per
 l'armonizzazione  della politica economica nazionale con le
 politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
 europea   del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),  della
 Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della Comunita'
 europea   della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo  le
 disposizioni  degli  Accordi  di Parigi del 18 aprile 1951,
 ratificati  con  legge  25 giugno  1952,  n.  766,  e degli
 Accordi  di  Roma  del  25 marzo  1957 ratificati con legge
 14 ottobre 1957, n. 1203.
 Sono  chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
 altri   Ministri,   quando   vengano   trattate   questioni
 riguardanti   i  settori  di  rispettiva  competenza.  Sono
 altresi'  chiamati  i  presidenti delle giunte regionali, i
 presidenti  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano,
 quando   vengano   trattati   problemi  che  interessino  i
 rispettivi enti.
 Partecipa  alle  riunioni del Comitato, con funzioni di
 segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
 Alle  sedute  del  Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione   economica   possono   essere  invitati  ad
 intervenire   il   Governatore  della  Banca  d'Italia,  il
 Presidente   dell'Istituto   centrale   di  statistica,  il
 segretario della programmazione.
 Per  l'esame  dei  problemi  specifici il Comitato puo'
 costituire nel suo seno Sottocomitati.
 I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
 Direzione  generale  per  l'attuazione della programmazione
 economica del Ministero del bilancio e della programmazione
 economica.  Per  tali servizi possono essere addetti presso
 il   Ministero   funzionari   di  altra  Amministrazione  a
 richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 26 aprile   2005,   n.   63,   convertito   in  legge,  con
 modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante:
 «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
 territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
 altre  misure urgenti», abrogato dalla legge di conversione
 del decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art.  1  (Sviluppo  e  coesione territoriale). - 1. Il
 coordinamento   e  la  verifica  degli  interventi  per  lo
 sviluppo  economico,  territoriale  e  settoriale,  nonche'
 delle  politiche di coesione, con riferimento alle aree del
 Mezzogiorno,  e le funzioni previste dalla legge in materia
 di    strumenti    di   programmazione   negoziata   e   di
 programmazione  dell'utilizzo di fondi strutturali per tali
 aree  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
 delegato  utilizza  anche  le  strutture  organizzative del
 Dipartimento  delle politiche di sviluppo e coesione presso
 il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, cui restano
 attribuite   tali   competenze  ivi  comprese  le  relative
 risorse.
 3.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, si provvede
 alla  individuazione  ed all'organizzazione delle strutture
 di  supporto,  senza  maggiori  oneri per il bilancio dello
 Stato.».
 -  Il  testo  dell'art.  27,  del  decreto  legislativo
 30 luglio     1999,     n.     300,    recante:    «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'  riportato  nelle note
 all'art. 1, comma 2.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42,  comma 1,  del
 decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
 particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
 nelle seguenti aree funzionali:
 a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
 gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
 nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
 acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
 competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
 di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
 pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
 b) edilizia residenziale: aree urbane;
 c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
 porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
 trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
 intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
 padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
 d)  trasporto  terrestre,  circolazione dei veicoli e
 sicurezza dei trasporti terrestri;
 d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
 disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
 disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
 comprese le espropriazioni;
 d-ter)  pianificazione  delle reti, della logistica e
 dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
 realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
 relativi interventi;
 d-quater)  politiche  dell'edilizia concernenti anche
 il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.».
 - Il   testo   dell'art.   42,   comma 1,  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'  riportato  nelle note
 all'art. 1, comma 4.
 - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere c)
 e d)  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,
 recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «46   (Aree   funzionali).   -   1.  Il  Ministero,  in
 particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
 seguenti aree funzionali:
 c) politiche   sociali,  previdenziali:  principi  ed
 obiettivi  della  politica sociale, criteri generali per la
 programmazione  della rete degli interventi di integrazione
 sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
 interessate;   standard  dei  servizi  sociali  essenziali;
 criteri  di  ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
 per  le  politiche  sociali, politica di tutela abitativa a
 favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
 tecnica,  a  richiesta  degli  enti  locali e territoriali;
 rapporti  con  gli  organismi internazionali, coordinamento
 dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
 determinazione  dei  profili  professionali degli operatori
 sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
 amministrativa   e   tecnico-finanziaria   sugli   enti  di
 previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
 non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
 d) politiche  del  lavoro e dell'occupazione e tutela
 dei   lavoratori:   indirizzo,   programmazione,  sviluppo,
 coordinamento  e  valutazione  delle  politiche  del lavoro
 dell'occupazione;  gestione  degli incentivi alle persone a
 sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
 politiche  della  formazione  professionale  come strumento
 delle  politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
 coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
 del  lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
 esteri    non    comunitari;    raccordo    con   organismi
 internazionali;  conciliazione delle controversie di lavoro
 individuali  e  plurime  e  risoluzione  delle controversie
 collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
 sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
 posti  di  lavoro;  profili  di sicurezza dell'im-piego sul
 lavoro  di  macchine,  impianti e prodotti industriali, con
 esclusione  di  quelli  destinati  ad attivita' sanitarie e
 ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
 sul  lavoro  e  controllo  sulla disciplina del rapporto di
 lavoro  subordinato  ed autonomo; assistenza e accertamento
 delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 556, della
 legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
 «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
 giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
 istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche
 antidroga  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
 l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
 tossicodipendenze».   Presso  il  Dipartimento  di  cui  al
 presente  comma e'  altresi'  istituito il "Fondo nazionale
 per  le  comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei
 giovani  in  materia di sensibilizzazione e prevenzione del
 fenomeno  delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria
 del  Fondo  per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
 che,  nella  misura  del  5  per  cento,  e'  destinata  ad
 attivita'  di  comunicazione,  informazione  e monitoraggio
 relativamente  al  rapporto tra giovani e tossicodipendenza
 con  particolare  riguardo a nuove forme di associazionismo
 giovanile,   svolte   dall'Osservatorio   per   il  disagio
 giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
 cento  del  Fondo  viene destinato alle comunita' giovanili
 individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di
 entrata  in  vigore della presente legge. Con tale decreto,
 di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i
 criteri   per   l'accesso   al  Fondo  e  le  modalita'  di
 presentazione delle istanze.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, recante «Ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
 dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», abrogato
 dalla  legge  di  conversione  del decreto-legge che qui si
 pubblica:
 «6-bis   (Dipartimento   nazionale   per  le  politiche
 antidroga).  -  1.  Il  coordinamento  delle  politiche per
 prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi delle
 tossicodipendenze,  e  delle alcooldipendenze correlate, di
 cui  al  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina
 degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
 e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1990,  n.  309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
 quale  sono  trasferite le risorse finanziarie, strumentali
 ed  umane  connesse  allo svolgimento delle competenze gia'
 attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  sociali e
 previdenziali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
 sociali  di  cui  all'art.  10,  comma 4,  comprese  quelle
 previste  dall'art.  127  del  citato testo unico di cui al
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
 successive modificazioni.
 2.  Il  Dipartimento  collabora con le associazioni, le
 cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
 381,  le  comunita'  terapeutiche e i centri di accoglienza
 operanti   nel   campo   della   prevenzione,   recupero  e
 reinserimento   sociale  dei  tossicodipendenti;  raccoglie
 informazioni   e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
 definendo  e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
 l'elaborazione,   la   valutazione   e   il   trasferimento
 all'esterno  delle  informazioni  sulle  tossicodipendenze.
 Esso  opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
 coordinamento  per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
 citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  309  del  1990, e successive modificazioni,
 ferme   restando   le   competenze   attribuite   ad  altre
 amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  prevenzione  e
 contrasto  alla  droga  e  recupero  delle  persone  dedite
 all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
 3.  Entro  il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento
 trasmette  al  Parlamento  una  relazione dettagliata sugli
 interventi  effettuati in attuazione del presente articolo,
 con  particolare  riferimento  alle  azioni  di contrasto e
 prevenzione   della   droga   e   di   recupero,   cura   e
 riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
 contenente  altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
 terapeutiche  e centri di accoglienza, ritenuti validamente
 idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da  una  apposita
 Commissione  istituita,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
 carico  del  bilancio  dello  Stato,  dal Dipartimento, che
 collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.».
 - Si   riporta   il   testo   dall'art.   12,  comma 1,
 lettera c),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, recante:
 «Delega al Governo per il conferimentodi funzioni e compiti
 alle  regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
 Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
 «Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
 lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
 oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
 23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
 e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
 successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
 principi e criteri direttivi:
 c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
 legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
 permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
 Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
 saranno trasferite le competenze;».
 - La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme
 in  materia di obiezione di coscienza», e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
 - La  legge  6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione
 del   servizio   civile  nazionale»,  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
 - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
 «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
 2  della  legge  6 marzo  2001, n. 64», e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99.
 - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettere a)
 e b),  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,
 recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  50  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
 particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
 seguenti aree funzionali:
 a) istruzione   non   universitaria:   organizzazione
 generale    dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti   e
 programmi   scolastici,   stato  giuridico  del  personale;
 definizione    dei    criteri    e    dei   parametri   per
 l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
 per  l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella scuola;
 determinazione  e  assegnazione delle risorse finanziarie a
 carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale alle
 istituzioni  scolastiche  autonome; valutazione del sistema
 scolastico;  ricerca  e  sperimentazione  delle innovazioni
 funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
 titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
 internazionale  e  attivazione di politiche dell'educazione
 comuni  ai  paesi  dell'Unione europea; assetto complessivo
 dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
 obiettivi  e  degli standard formativi e percorsi formativi
 in  materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
 superiore;   consulenza   e  supporto  all'attivita'  delle
 istituzioni  scolastiche  autonome;  competenze di cui alla
 legge  11 gennaio  1996, n. 23; istituzioni di cui all'art.
 137,   comma 2,  ed  all'art.  138,  comma 3,  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».
 b) compiti    di    indirizzo,    programmazione    e
 coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
 nazionale  di  cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
 204;   istruzione   universitaria,  ricerca  scientifica  e
 tecnologica:  programmazione  degli  interventi sul sistema
 universitario  e  degli  enti  di  ricerca non strumentali;
 indirizzo    e   coordinamento,   normazione   generale   e
 finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
 strumentali;  monitoraggio  e  valutazione,  anche mediante
 specifico    Osservatorio,    in   materia   universitaria;
 attuazione  delle  norme  comunitarie  e  internazionali in
 materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
 e  integrazione  internazionale  del sistema universitario,
 anche  in  attuazione  degli  accordi culturali stipulati a
 cura  del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
 enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
 del   CIVR;   completamento  dell'autonomia  universitaria;
 formazione  di grado universitario; razionalizzazione delle
 condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
 partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso alle
 amministrazioni   e   alle  professioni,  al  raccordo  tra
 istruzione    universitaria,    istruzione   scolastica   e
 formazione;  valorizzazione e sostegno della ricerca libera
 nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
 ricerca  applicata  e ricerca pubblica; coordinamento della
 partecipazione    italiana    a   programmi   nazionali   e
 internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
 ricerca  aerospaziale;  cooperazione  scientifica in ambito
 nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
 sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
 gestione  di  apposito  fondo per le agevolazioni anche con
 riferimento  alle  aree  depresse e all'integrazione con la
 ricerca pubblica.».
 - La  legge  21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
 delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
 danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
 Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
 Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
 pareggiati.»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 4 gennaio 2000, n. 2.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
 1958,   n.   199,   recante:   «Devoluzione   al  Ministero
 dell'agricoltura   e  delle  foreste  dell'esercizio  delle
 attribuzioni statali in materia alimentare»:
 «1.  Sono  demandati  al  Ministero  dell'agricoltura e
 delle foreste:
 a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
 l'alimentazione  del  Paese in relazione ai bisogni ed alle
 disponibilita' dei generi alimentari;
 b) le  iniziative  intese  a  promuovere e coordinare
 studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
 c) la  ricerca  ed  il controllo dei dati e dei mezzi
 per  provvedere  alla copertura del bilancio alimentare del
 Paese  e  per  la  migliore  organizzazione  dei mercati di
 vendita dei generi alimentari;
 d) gli  studi  e  le provvidenze economiche, sociali,
 assistenziali,  scientifiche  ed  educative nel campo della
 alimentazione,   con  particolare  riguardo  ai  fabbisogni
 alimentari  delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e meno
 abbienti    avvalendosi   dell'Istituto   nazionale   della
 nutrizione  al quale e' conferita personalita' giuridica di
 diritto   pubblico   sotto   la   vigilanza  del  Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste;
 e) i  rapporti  con  gli  organi internazionali della
 alimentazione;
 f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
 Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione
 delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
 legge.
 Le  attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
 riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
 vengono  esercitate  dal Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste  d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria e del
 commercio.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  2 agosto  2002,  n.  220  «Norme in materia di
 riordino  della  vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
 dell'art.  7,  comma 1,  della legge 3 aprile 2001, n. 142,
 recante:   "Revisione   della   legislazione   in   materia
 cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
 posizione del socio lavoratore".»:
 «Art. 12 (Provvedimenti). - 1. Il Ministero, sulla base
 delle  risultanze  emerse in sede di vigilanza, valutate le
 circostanze   del   caso,   puo'   adottare,   i   seguenti
 provvedimenti:
 a) cancellazione   dall'albo   nazionale  degli  enti
 cooperativi  ovvero,  nelle  more dell'adozione del decreto
 ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal
 registro  prefettizio  e  dallo  schedario  generale  della
 cooperazione;
 b) gestione  commissariale,  ai  sensi dell'art. 2543
 del codice civile;
 c) scioglimento  per  atto  dell'autorita',  ai sensi
 dell'art. 2544 del codice civile;
 d) sostituzione  dei  liquidatori, ai sensi dell'art.
 2545 del codice civile;
 e) liquidazione   coatta   amministrativa,  ai  sensi
 dell'art. 2540 del codice civile.
 2.   I   provvedimenti   sanzionatori   di   cui   alle
 lettere a), b), c)  e d)  del comma 1 sono adottati sentita
 la Commissione centrale per le cooperative.
 3.    Gli   enti   cooperativi   che   si   sottraggono
 all'attivita'  di  vigilanza  o  non  rispettano  finalita'
 mutualistiche   sono  cancellati,  sentita  la  Commissione
 centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
 cooperativi   ovvero,  nelle  more  dell'istituzione  dello
 stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
 della cooperazione.
 4.  Agli  enti  cooperativi  che commettono reiterate e
 gravi  violazioni  del  regolamento di cui all'art. 6 della
 legge  3 aprile  2001, n. 142, si applicano le disposizioni
 di cui all'art. 2543 del codice civile.
 5.  Per  i  consorzi  agrari, i provvedimenti di cui al
 comma 1  sono  adottati  di concerto con il Ministero delle
 politiche agricole e forestali.».
 - Si  riportano  gli  articoli 2,  5  e  6  della legge
 28 ottobre  1999,  n.  410, recante: «Nuovo ordinamento dei
 consorzi agrari»:
 «Art.  2 (Scopi). - 1. I consorzi agrari hanno lo scopo
 di  contribuire  all'innovazione  ed al miglioramento della
 produzione   agricola,   nonche'   alla  predisposizione  e
 gestione di servizi utili all'agricoltura.
 2.  I  consorzi  possono inoltre compiere operazioni di
 credito-agrario  di esercizio in natura, ai sensi dell'art.
 153  del  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
 nonche'   di   anticipazione   ai  produttori  in  caso  di
 conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e
 possono  partecipare  a  societa'  i  cui scopi interessino
 l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.».
 «Art.   5   (Disposizioni   particolari).   -   2.   La
 Federconsorzi,  a  seguito  della esecuzione del concordato
 preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del
 codice civile.
 3.   I   consorzi   agrari  conservano  l'inquadramento
 previdenziale  nella categoria di riferimento stabilita nel
 decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
 del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
 5.   Nel  caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla
 procedura  di  concordato  di  cui  all'art.  214 del regio
 decreto  16 marzo  1942,  n. 267, o alle cessioni di cui al
 comma 4,  comportino  effetti  sui livelli occupazionali il
 consorzio  interessato puo' richiedere, per la durata di un
 biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione guadagni
 straordinaria   per  riorganizzazione  aziendale  ai  sensi
 dell'art.   1   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e
 successive  modificazioni, indipendentemente dai periodi di
 cassa   integrazione   guadagni  straordinaria  di  cui  il
 consorzio abbia gia' usufruito.».
 «Art.  6  (Diritto  di  prelazione).  -  1. Nel caso di
 vendita  di  beni  immobili o di vendita in blocco dei beni
 mobili,  di  cessione  di  azienda o di ramo di azienda dei
 consorzi    agrari   sottoposti   a   liquidazione   coatta
 amministrativa,  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  210 del
 regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e' attribuito, a
 parita' di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi
 agrari,  costituiti  nella  regione o in regione confinante
 che  siano  in  amministrazione  ordinaria.  Qualora  detti
 consorzi   non   esercitino   tale   diritto,  le  societa'
 cooperative  agricole costituite e operanti nella provincia
 e  successivamente  nella  regione stessa sono preferite, a
 parita'  di  condizioni,  rispetto  agli  altri  offerenti,
 sempre che siano in amministrazione ordinaria.
 2.   Per  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  si
 applicano  le  procedure ed i termini previsti dall'art. 38
 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 3.  L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  consente
 altresi'  l'uso  della  denominazione del consorzio agrario
 soggetto  a  liquidazione coatta amministrativa, sempre che
 riguardi  il  complesso  dei beni o la cessione di azienda,
 nonche'  il  compimento delle operazioni di cui all'art. 2,
 comma 2.».
 - Si riporta il testo del comma 227, dell'art. 1, della
 legge   30 dicembre  2004,  n.  311  «Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge   finanziaria   2005)»,   abrogato  dalla  legge  di
 conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
 «227.   Al   fine   di   rendere   piu'  efficienti  ed
 economicamente  convenienti  per  la  finanza  pubblica  le
 procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi
 dell'art.   5  della  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  e
 successive  modificazioni,  non  puo'  cessare dall'ufficio
 fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
 statutari  e  comunque non oltre due anni dalla conclusione
 delle  procedure  di  cui  all'art.  214  del regio decreto
 16 marzo   1942,   n.  267,  in  mancanza  di  procedimenti
 contenziosi  a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima
 ipotesi,  fino  alla  definitiva  conclusione  degli stessi
 procedimenti.   Nell'art.   5,   comma 7-bis,  della  legge
 28 ottobre  1999,  n.  410,  le  parole:  "e per una durata
 massima di dodici mesi" sono soppresse.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 198, primo comma,
 213  e  214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
 «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
 coatta amministrativa»:
 «Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa). -
 Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro
 successivo  viene  nominato  un commissario liquidatore. E'
 altresi'  nominato  un  comitato  di  sorveglianza di tre o
 cinque  membri  scelti  fra persone particolarmente esperte
 nel    ramo    di    attivita'   esercitato   dall'impresa,
 possibilmente fra i creditori.».
 «Art.   213  (Chiusura  della  liquidazione).  -  Prima
 dell'ultimo  reparto ai creditori, il bilancio finale della
 liquidazione  con  il  conto  della  gestione e il piano di
 reparto  tra i creditori, accompagnati da una relazione del
 comitato   di   sorveglianza,   devono   essere  sottoposti
 all'autorita',  che  vigila sulla liquidazione, la quale ne
 autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
 liquida  il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito
 e'   data   notizia   mediante  inserzione  nella  Gazzetta
 Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorita'
 che vigila sulla liquidazione.».
 «Art.  214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
 previsto   dall'art.   209  l'autorita'  che  vigila  sulla
 liquidazione,   su   parere  del  commissario  liquidatore,
 sentito   il  comitato  di  sorveglianza  puo'  autorizzare
 l'impresa  in  liquidazione  a  proporre  al  tribunale  un
 concordato,  osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
 tratta di societa'.
 La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
 le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
 del  tribunale col parere del commissario liquidatore e del
 comitato  di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
 dall'autorita'  che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
 giorni  dal  deposito  gli  interessati  possono presentare
 nella   cancelleria   le   loro   opposizioni  che  vengono
 comunicate al commissario.
 Il  tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita' che
 vigila   sulla   liquidazione,  decide  sulla  proposta  di
 concordato,  tenendo  conto delle opposizioni, con sentenza
 in   camera  di  consiglio.  La  sentenza  che  approva  il
 concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
 forme che sono stabilite dal tribunale.
 Contro   la   sentenza,   che  approva  o  respinge  il
 concordato,   l'impresa  in  liquidazione,  il  commissario
 liquidatore   e   gli  opponenti  possono  appellare  entro
 quindici  giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
 a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
 cassazione decorre dall'affissione.
 Il   commissario   liquidatore   con  l'assistenza  del
 comitato   di   sorveglianza   sorveglia  l'esecuzione  del
 concordato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma 1,  del
 decreto   legislativo   29 marzo   2004,  n.  99,  recante:
 «Disposizioni   in   materia   di   soggetti  e  attivita',
 integrita'  aziendale  e  semplificazione amministrativa in
 agricoltura,  a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
 g),  l),  ee),  della  legge  7 marzo  2003,  n.  38», come
 modificato  dalla  legge  di conversione del decreto-legge,
 che qui si pubblica:
 «Art.   17   (Promozione   del  sistema  agroalimentare
 italiano).   -  1. In  raccordo  con  il  Comitato  per  la
 valorizzazione  del  patrimonio  alimentare italiano di cui
 all'art.  59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
 488,  la  societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
 Ministero  delle politiche agricole e forestali e strumento
 operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione  delle
 politiche  promozionali  di  competenza  nazionale,  ha per
 scopo  l'erogazione  di  servizi  alle  imprese del settore
 agroalimentare      finalizzati      a      favorire     la
 internazionalizzazione dei prodotti italiani.».
 - Si  riporta  il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5,
 5-bis,  5-ter  e  6  dell'art.  19  del decreto legislativo
 30 marzo   2001,   n.   165,   recante:   «Norme   generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche»:
 «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
 il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
 dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
 alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
 attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
 dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
 conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
 direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
 Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
 incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
 civile.
 2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
 sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
 ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
 inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
 anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
 particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
 abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
 privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
 amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
 conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
 previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
 settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 52, comma 1, e 53
 del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
 le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
 testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
 1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
 materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
 eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
 ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
 salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 1,
 comma 2,   e  3,  comma 1,  lettere a)  e b),  della  legge
 15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
 legislazione alle regioni ed agli enti locali.».
 «Art.  53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
 particolare,  svolge  le  funzioni  di spettanza statale in
 materia  di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei beni
 culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
 culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
 musicali,   cinematografiche,  di  danza,  circensi,  dello
 spettacolo  viaggiante),  anche tramite la promozione delle
 produzioni      cinematografiche,     radiotelevisive     e
 multimediali;  promozione  del libro e sviluppo dei servizi
 bibliografici  e  bibliotecari  nazionali; promozione della
 cul-tura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
 progettazione  di  opere  destinate ad attivita' culturali;
 studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
 materie    di    competenza,    anche   mediante   sostegno
 all'attivita'  degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
 e sull'Istituto del credito sportivo.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 117, secondo comma,
 lettera p), della Costituzione:
 «Art.  117.  - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
 seguenti materie:
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 118, primo e secondo
 comma della Costituzione:
 «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
 ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
 siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
 Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
 differenziazione ed adeguatezza.
 I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
 titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
 conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
 rispettive competenze.».
 - Il  testo  dell'art.  46,  comma 1,  lettera c),  del
 decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», e' riportato nelle
 note all'art. 1, comma 6.
 - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
 23 dicembre   1997,  n.  451,  recante:  Istituzione  della
 Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
 nazionale per l'infanzia:
 «Art.  2  (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1.
 E'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri   -   Dipartimento   per   gli   affari   sociali,
 l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia,  presieduto dal
 Ministro per la solidarieta' sociale.
 2.  L'Osservatorio  predispone  ogni  due anni il piano
 nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
 e  lo  sviluppo  dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
 Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
 lo   sviluppo   dell'infanzia,   adottata  a  New  York  il
 30 settembre  1990,  con l'obiettivo di conferire priorita'
 ai   programmi  riferiti  ai  minori  e  di  rafforzare  la
 cooperazione  per  lo  sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
 piano  individua,  altresi',  le modalita' di finanziamento
 degli  interventi  da  esso  previsti  nonche'  le forme di
 potenziamento  e di coordinamento delle azioni svolte dalle
 pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
 locali.
 3.  Il  piano e' adottato sentita la Commissione di cui
 all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
 4.  Il  piano  e'  adottato  ai sensi dell'art. 1 della
 legge  12 gennaio  1991,  n.  13,  previa deliberazione del
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
 solidarieta'  sociale,  entro  novanta giorni dalla data di
 presentazione  alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo
 piano  nazionale  di azione e' adottato entro un anno dalla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
 sulla  condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
 dei relativi diritti.
 6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
 44  della  citata  Convenzione  di  New  York alle scadenze
 indicate  dal  medesimo  articolo, sulla base di uno schema
 predisposto dall'Osservatorio.».
 «Art.  3  (Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
 analisi   per  l'infanzia).  -  1.  L'Osservatorio  di  cui
 all'art.   2   si   avvale   di   un  Centro  nazionale  di
 documentazione   e   di  analisi  per  l'infanzia.  Per  lo
 svolgimento  delle  funzioni  del Centro, la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
 sociali   puo'   stipulare  convenzioni,  anche  di  durata
 pluriennale,  con  enti  di  ricerca pubblici o privati che
 abbiano  particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
 e dell'adolescenza.
 2. Il Centro ha i seguenti compiti:
 a) raccogliere  e rendere pubblici normative statali,
 regionali,  dell'Unione europea ed internazionali; progetti
 di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
 per  genere  e  per  eta', anche in raccordo con l'Istituto
 nazionale     di    statistica    (ISTAT);    pubblicazioni
 scientifiche, anche periodiche;
 b) realizzare,   sulla  base  delle  indicazioni  che
 pervengono  dalle  regioni, la mappa annualmente aggiornata
 dei  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,
 compresi  quelli  assistenziali e sanitari, e delle risorse
 destinate  all'infanzia  a  livello  nazionale, regionale e
 locale;
 c) analizzare   le   condizioni   dell'infanzia,  ivi
 comprese  quelle  relative  ai  soggetti  in eta' evolutiva
 provenienti,  permanentemente o per periodi determinati, da
 altri  Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
 valutazione     dell'attuazione     dell'effettivita'     e
 dell'impatto  della  legislazione,  anche  non direttamente
 destinata ai minori;
 d) predispone,    sulla    base    delle    direttive
 dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
 rapporto  di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
 evidenziando  gli indicatori sociali e le diverse variabili
 che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
 e) formulare   proposte,  anche  su  richiesta  delle
 istituzioni  locali,  per la elaborazione di progettipilota
 intesi  a  migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
 eta'  evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
 madre nel periodo perinatale;
 f) promuovere  la  conoscenza  degli interventi delle
 amministrazioni   pubbliche,  collaborando  anche  con  gli
 organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
 particolare  con  istituti  e  associazioni operanti per la
 tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
 g) raccogliere    e    pubblicare   regolarmente   il
 bollettino  di  tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
 periodiche, che interessano il mondo minorile.
 3.   Nello   svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla
 presente  legge  il  Centro  puo'  intrattenere rapporti di
 scambio,  di  studio  e di ricerca con organismi europei ed
 internazionali  ed  in particolare con il Centro di studi e
 ricerche    per    l'assistenza    all'infanzia    previsto
 dall'Accordo  tra il Governo della Repubblica italiana e il
 Fondo  delle  Nazioni  Unite  per l'infanzia, firmato a New
 York   il  23 settembre  1986,  reso  esecutivo  con  legge
 19 luglio 1988, n. 312.».
 - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996, n. 565,
 recante:  Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2,
 comma 33,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
 riordino   della   disciplina  della  gestione  «Mutualita'
 pensioni»  di  cui  alla  legge  5 marzo  1963,  n. 389, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n.
 256, supplemento ordinario n. 184.
 - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
 delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
 6  della  legge  28 novembre  2005,  n. 246), e' pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31 maggio  2006,  n.  125,
 supplemento ordinario n. 133.
 - Si  riporta il testo della legge 25 febbraio 1992, n.
 215,   recante:   Azioni   positive   per   l'imprenditoria
 femminile:
 «Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 6.
 Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui al presente
 articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
 milioni  a  valere  sulle  disponibilita'  del Fondo di cui
 all'art. 3.».
 «Art.  12  (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni,
 anche  a  statuto speciale, nonche' le province autonome di
 Trento  e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con
 la  presente  legge,  in  accordo  con  le  associazioni di
 categoria,   programmi   che  prevedano  la  diffusione  di
 informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di
 consulenza   e  di  assistenza  tecnica,  di  progettazione
 organizzativa,  di  supporto alle attivita' agevolate dalla
 presente legge.
 2.  Per  la realizzazione di tali programmi, le regioni
 possono  stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
 privati  che  abbiano  caratteristiche  di  affidabilita' e
 consolidata  esperienza  in  materia  e  che siano presenti
 sull'intero territorio regionale.».
 «Art.   13  (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
 derivante  dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi
 per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire
 dieci  miliardi  per  l'anno  1994,  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini  del  bilancio  triennale  1992-1994, al capitolo 6856
 dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
 l'anno    1992,   all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
 «Interventi  vari  nel  campo  sociale  (Imprenditorialita'
 femminile)».
 2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Il   testo  dell'art.  27,  del  decreto  legislativo
 30 luglio     1999,     n.     300,     recante:    Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
 conversione  del decreto-legge qui pubblicato, e' riportato
 nelle note all'art. 1, comma 2.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  28,  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59:
 «Art.  28  (Aree  funzionali).  - 1. Nel rispetto delle
 finalita'  e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
 ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,   svolge   per  quanto  di  competenza,  in
 particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
 nelle seguenti aree funzionali:
 a) competitivita':  politiche  per  lo sviluppo della
 competitivita'  del sistema produttivo nazionale; politiche
 di promozione degli inve-stimenti delle imprese al fine del
 superamento   degli   squilibri  di  sviluppo  economico  e
 tecnologico,  ivi  compresi gli interventi a sostegno delle
 attivita'  produttive  e gli strumenti della programmazione
 negoziata,   denominati  contratti  di  programma,  inclusi
 quelli    ricompresi    nell'ambito    dei   contratti   di
 localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
 contratti  di  distretto,  nonche'  la  partecipazione, per
 quanto    di    competenza   ed   al   pari   delle   altre
 amministrazioni,  agli  accordi  di programma quadro, ed il
 raccordo   con  gli  interventi  degli  enti  territoriali,
 rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
 e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
 sostegno  alle  imprese  ad alto tasso di crescita, tenendo
 conto   anche  delle  competenze  regionali;  politiche  di
 supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
 settori  strategici;  collaborazione pubblico-privato nella
 realizzazione  di  iniziative  di  interesse nazionale, nei
 settori   di   competenza;   politiche   per   i  distretti
 industriali;  sviluppo  di  reti nazionali e internazionali
 per  l'innovazione  di  processo  e di prodotto nei settori
 produttivi;  attivita' di regolazione delle crisi aziendali
 e  delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
 coordinamento  con  le  societa' e gli istituti operanti in
 materia   di   promozione   industriale   e   di  vigilanza
 sull'Istituto   per  la  promozione  industriale;  politica
 industriale  relativa alla partecipazione italiana al Patto
 atlantico  e all'Unione europea; collaborazione industriale
 internazionale  nei  settori  aerospaziali  e della difesa,
 congiuntamente    agli    altri    Ministeri   interessati;
 monitoraggio  sullo  stato  dei  settori  merceologici, ivi
 compreso,    per   quanto   di   competenza,   il   settore
 agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
 sviluppo     degli     stessi;    iniziative    finalizzate
 all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
 dalla  crisi di particolari settori industriali; promozione
 delle  iniziative  nazionali e internazionali in materia di
 turismo;  politiche  per  l'integrazione degli strumenti di
 agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
 vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative;
 politiche   per   la   promozione   e   lo  sviluppo  della
 cooperazione e mutualita';
 b) internazionalizzazione:   indirizzi   di  politica
 commerciale  con  l'estero,  in  concorso  con il Ministero
 degli  affari  esteri e del Ministero dell'economia e delle
 finanze;  elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
 degli   accordi   bilaterali  e  multilaterali  in  materia
 commerciale;   tutela   degli  interessi  della  produzione
 italiana  all'estero;  valorizzazione e promozione del made
 in   Italy,   anche   potenziando   le  relative  attivita'
 informative   e   di  comunicazione,  in  concorso  con  le
 amministrazioni  interessate;  disciplina  del regime degli
 scambi   e  gestione  delle  attivita'  di  autorizzazione;
 collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
 e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
 affari   esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
 politiche  commerciali  e promozionali; coordinamento delle
 attivita'   della   commissione   CIPE   per   la  politica
 commerciale    con   l'estero,   disciplina   del   credito
 all'esportazione    e    dell'assicurazione   del   credito
 all'esportazione  e  partecipazione  nelle  competenti sedi
 internazionali  e  comunitarie ferme restando le competenze
 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
 degli  affari  esteri;  attivita'  di semplificazione degli
 scambi,   congiuntamente  con  il  Ministero  degli  affari
 esteri,    e    partecipazione    nelle   competenti   sedi
 internazionali;  coordinamento,  per  quanto di competenza,
 dell'attivita'  svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali di
 supporto  all'internazionalizzazione del sistema produttivo
 ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
 competenza   del   Ministero  delle  attivita'  produttive;
 sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
 coordinamento  e  la  gestione degli strumenti commerciali,
 promozionali  e finanziari a sostegno di imprese, settori e
 distretti   produttivi,   con  la  partecipazione  di  enti
 territoriali,  sistema  camerale,  sistema  universitario e
 parchi  tecnico-scientifici,  ferme  restando le competenze
 dei    Ministeri   interessati;   politiche   e   strategie
 promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
 che    svolgono    attivita'   di   internazionalizzazione;
 promozione  integrata  all'estero del sistema economico, in
 collaborazione  con  il Ministero degli affari esteri e con
 gli   altri   Dicasteri   ed   enti  interessati;  rapporti
 internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
 esposizioni universali e coordinamento della promozione del
 sistema  fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
 il    Ministero   degli   affari   esteri;   coordinamento,
 avvalendosi   anche   degli   sportelli   regionali,  delle
 attivita'  promozionali nazionali, raccordandole con quelle
 regionali  e  locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
 al   Ministero   degli   affari   esteri  ed  al  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, secondo le modalita' e gli
 strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
 promozionali   in   ambito  internazionale;  sostegno  agli
 investimenti  produttivi delle imprese italiane all'estero,
 ferme  restando le competenze del Ministero dell'economia e
 delle   finanze   e  del  Ministero  degli  affari  esteri;
 promozione    degli    investimenti   esteri   in   Italia,
 congiuntamente  con  le  altre amministrazioni competenti e
 con  gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione in
 materia     di     internazionalizzazione;    sviluppo    e
 valorizzazione  del  sistema  turistico  per  la promozione
 unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
 c) sviluppo  economico: definizione degli obiettivi e
 delle  linee di politica energetica e mineraria nazionale e
 provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
 internazionali    e   rapporti   comunitari   nel   settore
 dell'energia,  ferme  restando le competenze del Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e del Ministero degli affari
 esteri,   compresi   il   recepimento  e  l'attuazione  dei
 programmi  e  delle  direttive sul mercato unico europeo in
 materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e delle regioni;
 attuazione  dei  processi  di  liberalizzazione dei mercati
 energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
 dell'energia  e  tutela dell'economicita' e della sicurezza
 del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
 di  trasporto  dell'energia  elettrica e del gas naturale e
 definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
 di   ricerca,   incentivazione  e  interventi  nei  settori
 dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca e coltivazione di
 idrocarburi  e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
 chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze in
 materia  di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
 di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
 alla  salute  sui  luoghi  di lavoro, e servizi tecnici per
 l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
 le   societa'   e   gli   istituti   operanti  nei  settori
 dell'energia;  gestione  delle  scorte  energetiche nonche'
 predisposizione   ed  attuazione  dei  piani  di  emergenza
 energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
 brevetti,  i  modelli industriali e per marchi di impresa e
 relativi   rapporti   con   le   autorita'  internazionali,
 congiuntamente  con il Ministero degli affari esteri per la
 parte    di   competenza;   politiche   di   sviluppo   per
 l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
 di   incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e  l'alta
 tecnologia;  politiche  per la promozione e lo sviluppo del
 commercio  elettronico;  partecipazione  ai procedimenti di
 definizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili per i
 settori    produttivi;    politiche   nel   settore   delle
 assicurazioni   e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto  di
 competenza;   promozione   della  concorrenza  nel  settore
 commerciale,  attivita'  di sperimentazione, monitoraggio e
 sviluppo  delle nuove forme di commercializzazione, al fine
 di  assicurare  il loro svolgimento unitario; coordinamento
 tecnico  per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
 fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
 commerciali   e   della   loro   evoluzione,  nel  rispetto
 dell'ordinamento  civile  e della tutela della concorrenza;
 sostegno   allo   sviluppo  della  responsabilita'  sociale
 dell'impresa,  con  particolare  riguardo  ai  rapporti con
 fornitori  e  consumatori  e  nel rispetto delle competenze
 delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
 prodotti  e  degli  impianti  industriali ad esclusione dei
 profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
 sugli  enti di formazione tecnica e di accreditamento degli
 organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
 prova  per  quanto di competenza; partecipazione al sistema
 di  certificazione ambientale, in particolare in materia di
 ecolabel  e  ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
 di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
 all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
 economica  europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
 qualita'  dei  servizi  destinati  al consumatore, ferme le
 competenze   delle   regioni   in   materia  di  commercio;
 metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
 i  consumatori  e  connessi  rapporti con l'Unione europea,
 ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli enti
 locali;     attivita'     di    supporto    e    segreteria
 tecnico-organizzativa    del    Consiglio   nazionale   dei
 consumatori  e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
 consumatori  nel  settore  turistico  a  livello nazionale;
 monitoraggio  dei  prezzi  liberi e controllati nelle varie
 fasi  di  scambio ed indagini sulle normative, sui processi
 di  formazione  dei prezzi e delle condizioni di offerta di
 beni  e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
 a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
 e  finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 - in   materia   di   giochi,   nonche'  di  prevenzione  e
 repressione  dei  fenomeni  elusivi  del relativo monopolio
 statale;  vigilanza  sul sistema delle camere di commercio,
 industria,   artigianato   e  agricoltura,  secondo  quanto
 disposto  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
 sulla  tenuta  del registro delle imprese; politiche per lo
 sviluppo  dei  servizi nei settori di competenza; vigilanza
 sulle  societa'  fiduciarie  e  di revisione nei settori di
 competenza.
 2.  Il  Ministero  svolge  altresi'  compiti di studio,
 consistenti   in   particolare  nelle  seguenti  attivita':
 redazione   del  piano  triennale  di  cui  al  comma 2-ter
 dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardantii
 settori  produttivi  ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
 compresa  la  definizione  di  forme  di incentivazione dei
 relativi  settori produttivi, finalizzate a incrementare la
 competitivita'    del    sistema    produttivo   nazionale;
 valutazione  delle  ricadute  industriali  conseguenti agli
 investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
 dei  dati  relativi agli interventi di agevolazione assunti
 in  sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
 fini  del  monitoraggio  e  della valutazione degli effetti
 sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
 rilevazione,  elaborazione,  analisi  e  diffusione di dati
 statistici  in  materia energetica e mineraria, finalizzati
 alla  programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca in
 materia   di   tutela   dei  consumatori  e  degli  utenti;
 monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
 delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
 ed   elaborazione   di   dati   e   rilevazioni  economiche
 riguardanti  il sistema turistico; promozione di ricerche e
 raccolta  di  documentazione  statistica per la definizione
 delle   politiche  di  internazionalizzazione  del  sistema
 produttivo  italiano;  analisi  di problemi concernenti gli
 scambi  di  beni  e  servizi  e  delle connesse esigenze di
 politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
 socio-economici della cooperazione.
 3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
 Ministeri.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  54,  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
 conversione dei decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art.  54  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
 in dipartimenti.
 2.   I  dipartimenti  esercitano  le  proprie  funzioni
 nell'ambito delle seguenti aree funzionali:
 a) beni culturali e paesaggistici;
 b) beni archivistici e librari;
 c) ricerca, innovazione e organizzazione;
 a) spettacolo e sport.
 3.  Il  Ministero si articola, altresi', in diciassette
 uffici  dirigenziali  generali,  costituiti dalle direzioni
 regionali  per  i  beni  culturali e paesaggistici, e negli
 altri uffici dirigenziali.
 4.  L'individuazione  e  l'ordinamento degli uffici del
 Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri»:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
 regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
 riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
 le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
 l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
 determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
 dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
 dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 38 e 39 della
 legge  4 maggio  1983, n. 184, recante: «Diritto del minore
 ad una famiglia»:
 «Art.  38.  -  1.  Ai  fini  indicati dall'art. 6 della
 Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
 internazionali.
 2. La Commissione e' composta da:
 a) un   presidente   nominato   dal   Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
 avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
 dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
 b) due  rappresentanti della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri;
 c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
 politiche sociali;
 d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari
 esteri;
 e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 f)  due rappresentanti del Ministero della giustizia;
 g) un rappresentante del Ministero della salute;
 h) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
 delle finanze;
 i) un  rappresentante  del Ministero dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca;
 l) tre  rappresentanti  della Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281;
 m) tre   rappresentanti   designati,  sulla  base  di
 apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
 dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
 3.   Il  presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e
 l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
 4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
 quattro anni.
 5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
 della  Presidenza  dei  Consiglio  dei  Ministri e di altre
 amministrazioni pubbliche.».
 «Art.   39.   -  1.  La  Commissione  per  le  adozioni
 internazionali:
 a) collabora   con   le  autorita'  centrali  per  le
 adozioni    internazionali   degli   altri   Stati,   anche
 raccogliendo    le   informazioni   necessarie,   ai   fini
 dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
 di adozione;
 b) propone  la  stipulazione di accordi bilaterali in
 materia di adozione internazionale;
 c) autorizza  l'attivita'  degli enti di cui all'art.
 39-ter,  cura  la tenuta del relativo albo, vigila sul loro
 operato,   lo   verifica   almeno  ogni  tre  anni,  revoca
 l'autorizzazione  concessa  nei casi di gravi inadempienze,
 insufficienze  o  violazione  delle  norme  della  presente
 legge.  Le  medesime funzioni sono svolte dalla Commissione
 con   riferimento  all'attivita'  svolta  dai  servizi  per
 l'adozione internazionale, di cui all'art. 39-bis;
 d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione
 degli  enti  autorizzati  sul  territorio nazionale e delle
 relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
 e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi
 alle procedure di adozione internazionale;
 f) promuove   la  cooperazione  fra  i  soggetti  che
 operano  nel  campo  dell'adozione  internazionale  e della
 protezione dei minori;
 g) promuove   iniziative  di  formazione  per  quanti
 operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
 h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del
 minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
 i) certifica   la   conformita'   dell'adozione  alle
 disposizioni della Convenzione, come previsto dall'art. 23,
 comma 1, della Convenzione stessa;
 l) per  le  attivita'  di  informazione e formazione,
 collabora  anche con enti diversi da quelli di cui all'art.
 39-ter.
 2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare
 con   l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere
 all'adozione  e'  sottoposta ad esame della Commissione, su
 istanza  dei  coniugi  interessati;  ove  non  confermi  il
 precedente   diniego,   la   Commissione   puo'   procedere
 direttamente,  o  delegando  altro  ente  o  ufficio,  agli
 incombenti di cui all'art. 31.
 3.  La  Commissione  attua  incontri  periodici  con  i
 rappresentanti  degli enti autorizzati al fine di esaminare
 le  problematiche  emergenti e coordinare la programmazione
 degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
 4.  La Commissione presenta al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
 biennale  sullo  stato delle adozioni internazionali, sullo
 stato   della   attuazione   della   Convenzione   e  sulla
 stipulazione  di  accordi  bilaterali  anche  con Paesi non
 aderenti alla stessa.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 1,  del
 decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  recante:
 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
 norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
 modificato dal decreto-legge che qui si pubblica»:
 «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
 - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
 seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
 funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
 funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
 Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
 trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
 risorse finanziarie, materiali ed umane:
 a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
 artigianato;
 b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
 esteri;
 c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
 pensioni   privilegiate  ordinarie,  di  cui  all'art.  19,
 comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
 Ministero    del    tesoro,   bilancio   e   programmazione
 economica.».
 - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
 legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
 ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali», come modificato dal decreto-legge che
 qui si pubblica:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
 competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
 e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
 Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
 Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
 nazionale   dei   comuni  d'Italia  - ANCI,  il  presidente
 dell'Unione   province  d'Italia  - UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti montani
 - UNCEM.   Ne   fanno  parte  inoltre  quattordici  sindaci
 designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
 dall'UPI.   Dei  quattordici  sindaci  designati  dall'ANCI
 cinque  rappresentano  le  citta'  individuate dall'art. 17
 della  legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono
 essere   invitati   altri   membri   del  Governo,  nonche'
 rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
 pubblici;
 d) aree   urbane,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
 comma 5,   nonche'  Commissione  Reggio  Calabria,  di  cui
 all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
 per  il  risanamento  della Torre di Pisa, al Ministero dei
 lavori pubblici;
 e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
 letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
 nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
 l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
 attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 9, comma 2, e
 9-bis,  comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 303,  recante:  «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri,  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
 1997, n. 59.»:
 «Art.   9   (Personale   della  Presidenza).  -  2.  La
 Presidenza  si  avvale  per  le  prestazioni  di  lavoro di
 livello  non  dirigenziale:  di personale di ruolo, entro i
 limiti  di  cui  all'art.  11,  comma 4;  di  personale  di
 prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
 ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
 comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
 disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
 proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
 a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
 funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
 consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
 amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
 criteri e limiti fissati dal Presidente.».
 «Art.  9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
 -  3.  La  Presidenza  provvede alla copertura dei posti di
 funzione  di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
 con    personale    dirigenziale    di    altre   pubbliche
 amministrazioni,  chiamato  in  posizione di comando, fuori
 ruolo  o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
 di   provenienza,  e  con  personale  incaricato  ai  sensi
 dell'art.  19,  comma 6,  del  decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
 degli  articoli 9  e  11,  e' determinata la percentuale di
 posti  di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per
 i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di
 cui  all'art.  18,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  continua  ad  applicarsi esclusivamente la disciplina
 recata dal medesimo art. 18.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 1-bis della
 legge  3 agosto  1998,  n.  269,  recante: «Norme contro lo
 sfruttamento  della  prostituzione,  della pornografia, del
 turismo  sessuale  in danno di minori, quali nuove forme di
 riduzione in schiavitu»:
 «Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  - 1-bis. E'
 istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Dipartimento  per le pari opportunita' l'Osservatorio per
 il  contrasto  della pedofilia e della pornografla minorile
 con  il  compito  di  acquisire  e  monitorare  i dati e le
 informazioni  relativi  alle  attivita', svolte da tutte le
 pubbliche   amministrazioni,   per   la  prevenzione  e  la
 repressione  della  pedofilia.  A  tale fine e' autorizzata
 l'istituzione  presso  l'Osservatorio di una banca dati per
 raccogliere,   con   l'apporto   dei   dati  forniti  dalle
 amministrazioni,   tutte   le  informazioni  utili  per  il
 monitoraggio  del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
 pari  opportunita'  sono  definite  la  composizione  e  le
 modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
 modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
 dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
 necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
 Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
 commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
 dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
 comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
 Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
 dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
 266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
 dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
 dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 6-duodecies
 a  6-quaterdecies,  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
 recante:  «Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del Piano di
 azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80, e successive modificazioni:
 «Art.    3   (   Semplificazione   amministrativa).   -
 6-duodecies.  Per lo svolgimento delle attivita' di propria
 competenza,  il Ministro per la funzione pubblica si avvale
 di  una  Commissione  istituita  presso  la  Presidenza del
 Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
 pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
 composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
 legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
 con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
 venti   componenti   scelti  fra  professori  universitari,
 magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
 dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
 foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
 professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
 esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
 ruoli  delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
 essere  collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
 norme   ed   i   criteri  dei  rispettivi  ordinamenti.  La
 Commissione  e'  assistita  da  una  segreteria tecnica. Il
 contingente  di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
 del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
 6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione
 e  della  segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
 disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri  o  del  Ministro  per la funzione pubblica da lui
 delegato,  che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
 funzionamento.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di
 cui  al  comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
 stesso  Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  sono  stabiliti i compensi spettanti ai
 predetti componenti.
 6-quaterdecies.  Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
 e  6-terdecies  e'  autorizzata la spesa massima di 750.000
 euro  per  l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
 di  1.500.000  euro  per  l'anno 2007. Al relativo onere si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  303, come determinata dalla tabella C
 della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311; dall'anno 2008 si
 provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
 legge  5 agosto  1978,  n. 468. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 2, della
 legge  6 luglio  2002,  n.  137,  recante:  «Delega  per la
 riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di enti pubblici»,
 abrogato  dalla  legge di conversione del decreto-legge che
 qui si pubblica:
 «Art.   11   (Ufficio   per  l'attivita'  normativa  ed
 amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
 procedure).  -  2.  Presso  il  Dipartimento della funzione
 pubblica  e'  istituito,  con  decreto  del  Presidente del
 Consiglio  dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello
 generale,  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  per la
 funzione  pubblica  e  composto da non piu' di due servizi,
 con  il  compito  di  coadiuvare il Ministro nell'attivita'
 normativa  ed amministrativa di semplificazione delle norme
 e  delle  procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  sono  istituiti  non  piu' di due servizi con il
 compito   di   provvedere   all'applicazione   dell'analisi
 dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della
 citata  legge  n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione
 di   sistemi  informatici  di  documentazione  giuridica  a
 beneficio    delle    pubbliche   amministrazioni   e   dei
 cittadini.».
 - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto
 1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri»,  come  modificato dalla legge di conversione del
 decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art. 9 (Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
 di  Governo,  incarichi  di  reggenza  ad  interim).  -  1.
 All'atto  della  costituzione  del  Governo,  il Presidente
 della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  puo'  nominare,  presso  la  Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali
 svolgono  le  funzioni  loro  delegate  dal  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
 con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
 2.  Ogni  qualvolta  la  legge o altra fonte normativa,
 assegni,  anche  in  via  delegata, compiti specifici ad un
 Ministro  senza  portafoglio  ovvero  a  specifici Uffici o
 Dipartimenti  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
 rispettivamente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 che puo' delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario di
 Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
 Consiglio  dei  Ministri,  puo'  conferire ai Ministri, con
 decreto  di  cui  e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
 incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
 4.  Il  Presidente  della  Repubblica,  su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei ministri, puo' conferire al
 Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico
 di  reggere  ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
 data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislative  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di    funzione    dirigeriziale,    l'individuazione    dei
 dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
 dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al precedente
 comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
 dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
 biennale.
 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma 1,  del
 decreto-legge    12 giugno    2001,    n.   217,   recante:
 «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
 di    organizzazione    del   Governo»,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317, come
 modificato dal decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art.  13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
 con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o con i
 singoli  Ministri,  anche senza portafoglio, possono essere
 attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni  ordine, grado e
 qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
 dell'autonomia  statutaria  degli  enti  territoriali  e di
 quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
 richiesta  degli organi interessati, sono collocati, con il
 loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
 retribuita,  per  l'intera  durata  dell'incarico, anche in
 deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale  previsti  dai
 rispettivi  ordinamenti  di appartenenza e in ogni caso non
 oltre  il  limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
 carico  degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
 amministrazioni dello Stato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma 2,  del
 decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche», come modificato dalla legge di
 conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art.  14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14
 del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
 prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
 poi  dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
 2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di cui al comma 1 il
 Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
 aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
 le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
 anche di livello dirigenziale e le consuenze e i contratti,
 anche  a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui
 al   presente   comma,  decadono  automaticamente  ove  non
 confermati  entro  trenta  giorni  dal giuramento del nuovo
 Ministro.   Per   i   dipendenti  pubblici  si  applica  la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
 aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
 - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 luglio
 1999,  n.  300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59»:
 «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
 Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
 uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
 l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
 l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
 trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
 particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
 dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29.
 2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
 del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
 attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
 direttivi:
 a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
 secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
 svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
 elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
 della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
 comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
 tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
 b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
 l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
 preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
 del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
 funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
 appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
 sviluppo dei sistemi informativi;
 c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
 interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
 le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
 potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
 valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
 dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
 modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
 compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
 provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
 personali;
 d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
 in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
 l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
 testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
 costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
 normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
 snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
 dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
 autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
 e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
 cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
 all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
 - Il   testo   dell'art.   14,   comma 2,  del  decreto
 legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
 al comma 24-bis.
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio
 2002,    n.   137,   recante   «Delega   per   la   riforma
 dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», abrogato
 dalla  legge  di  conversione  dei decreto-legge che qui si
 pubblica:
 «Art.  3  (Disposizioni  transitorie  per gli uffici di
 diretta  collaborazione).  -  1.  Sino  all'adeguamento dei
 regolamenti  emanati  ai sensi degli articoli 7 del decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e 14, comma 2, del
 decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   alle
 disposizioni  introdotte  dall'art.  1 della legge 26 marzo
 2001,  n.  81, ai vice Ministri e' riservato un contingente
 di  personale  fino  al  triplo  di  quello previsto per le
 segreterie  dei  sottosegretari di Stato. Tale contingente,
 per  la  parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari
 di  Stato,  si intende compreso nel contingente complessivo
 del   personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione
 stabilito per ciascun Ministro.
 2.  Nell'ambito  del contingente di personale riservato
 ai  vice  Ministri  ai  sensi del comma 1, il vice Ministro
 puo'  nominare  un  capo  della  segreteria,  un segretario
 particolare,  un  responsabile della segreteria tecnica, un
 addetto  stampa  nonche',  ove  necessario in ragione delle
 peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
 internazionali.  Nell'ambito  del  medesimo  contingente il
 vice   Ministro,   d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un
 responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
 degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
 delegate  e  un  responsabile del coordinamento legislativo
 nelle materie inerenti le funzioni delegate.
 3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
 derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
 Stato.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma 2,  del
 regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
 collaborazione  all'opera del Ministro delle comunicazioni,
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
 2001,  n.  258,  come modificato dalla legge di conversione
 del decreto-legge che qui si pubblica:
 «Art.  3 (Gabinetto). - 2. Il Ministro, su proposta del
 Capo  di  Gabinetto puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in
 numero non superiore a due.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3-bis, comma 3, del
 decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, recante:
 «Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
 dell'art.  1  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421», come
 modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che
 qui si pubblica:
 «Art.     3-bis    (Direttore    generale,    direttore
 amministrativo  e  direttore sanitario). - 3. Gli aspiranti
 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a) diploma di laurea;
 b) esperienza   almeno   quinquennale   di  direzione
 tecnica   o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
 pubbliche   o   private,   in  posizione  dirigenziale  con
 autonomia   gestionale   e  diretta  responsabilita'  delle
 risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie, svolta nei dieci
 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 93, della
 legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge fmanziaria 2005)»:
 «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
 Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
 le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
 modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
 enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
 e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
 legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
 2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5
 per  cento  della  spesa complessiva relativa al numero dei
 posti  in  organico  di  ciascuna  amministrazione,  tenuto
 comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
 predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
 di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
 sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
 rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
 ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
 attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
 all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
 dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
 logistico-strumentaii  e  di  supporto.  Le amministrazioni
 interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
 disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
 ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
 del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
 competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
 pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
 nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
 base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
 qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
 alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
 alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
 predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
 6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
 al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
 organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
 personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
 dei  commi da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte  salve le
 previsioni  di  cui  al  combinato  disposto  dell'art.  3,
 commi 53,  ultimo  periodo,  e  71, della legge 24 dicembre
 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
 data    del    30 novembre    2004,    le   mobilita'   che
 l'amministrazione  di  destinazione abbia avviato alla data
 di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
 a    processi   di   trasformazione   o   soppressione   di
 amministrazioni  pubbliche  ovvero concernenti personale in
 situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
 35,  comma 5,  terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
 n.  289.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
 locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
 disposizioni   di   cui   al  presente  comma costituiscono
 principi   e   norme   di   indirizzo   per   le   predette
 amministrazioni  e  per  gli  enti  del  Servizio sanitario
 nazionale,   che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive
 dotazioni  organiche  secondo  l'ambito  di applicazione da
 definire  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri di cui al comma 98.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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