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| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Hoxhaj  Ermira,  di  titolo  di studio estero,   quale   titolo   abilitante  per  l'iscrizione  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Hoxhaj Ermira, nata a Fier (Albania) il  6 giugno  1963, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale di cui e' in possesso,  conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di   «Inxhinier  Hidroteknik»,  conseguito presso  l'«Universitetit  te  Tiranes-Enver Hoxha» in data 12 gennaio 1987  e  che  il  titolo  cosi'  conseguito  conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;
 Preso    atto   della   documentazione   relativa   ad   esperienza professionale;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione  nella  sez. A settore civile industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
 Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero  indeterminato  di  rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 6 luglio 2005;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Hoxhaj Ermira nata a Fier (Albania) il 6 giugno 1963, cittadina  albanese e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri  sezione  A  settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia:  1) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti e solo orale 2) ordinamento e deontologia professionale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento  degli  esami,  al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale.
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