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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Fenu Ettore, di titolo professionale, quale titolo  valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  Sig. Fenu Ettore, nato a Sindia il 15 aprile 1969,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell art. 12 del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  avocat  conseguito  in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli studi  di Sassari in data 4 novembre 1997 e che detto titolo e' stato omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 novembre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;
 Considerato  che  e'  iscritto  all'Illustre  Colegi  d'Advocats de Barcelona dal 13 dicembre 2005;
 Preso  atto  altresi'  che  l'istante ha dimostrato di aver di aver svolto  pratica  forense  presso  uno  studio legale italiano come da attestato  dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano, come attestato in data 30 gennaio 2006;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  Sig.  Fenu  Ettore,  nato a Sindia il 15 aprile 1969, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconosciemento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua   italiana.   Le   modalita'   di  svolgimento  sono  indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova orale e' unica e verte su:
 1)  discussioni  su un caso pratico su una materia a scelta tra le  seguenti:  diritto  procedura  civile,  diritto procedura penale, diritto amministrativo ( processuale);
 2)  elementi  su  una  materia  a  scelta  del candidato tra le seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto amministrativo (sostanziale);
 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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