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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa  ad  ottenere  modifiche  del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna»;
 Visto,   sulla   sopracitata   istanza  di  modifica,  il  parere favorevole della regione Emilia Romagna;
 Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, parere favorevole alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini - via Sallustiana  n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
 GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI RAVENNA.
 
 Art. 1.
 La  indicazione  geografica  tipica «Ravenna» accompagnata o meno dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di produzione,  e'  riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 Art. 2.
 La  indicazione  geografica  tipica  «Ravenna»  e'  riservata  ai seguenti vini:
 rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
 bianchi, anche nella tipologia frizzante;
 rosati, anche nella tipologia frizzante.
 I vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
 La  indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di   uno   dei   seguenti  vitigni:  barbera,  cabernet,  chardonnay, ciliegiolo,   fortana,   malvasia,   merlot,  montu',  pinot  bianco, sangiovese, sauvignon, terrano, trebbiano, uva longanesi e' riservata ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti  e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
 I   vini   a  indicazione  geografica  tipica  «Ravenna»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: barbera, chardonnay, fortana,   malvasia,   montu',   pinot  bianco,  sauvignon,  terrano, trebbiano  possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini  a indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di  uno  dei seguenti vitigni: barbera, cabernet, ciliegiolo, merlot, sangiovese, terrano, possono essere prodotti nella tipologia novello.
 Per  i  vini  a indicazione geografica tipica «Ravenna» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini   designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Ravenna» comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di Ravenna, nella regione Emilia-Romagna.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata,    nell'ambito    aziendale,   e'   gia'   comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica  tipica  «Ravenna»  bianco  a  tonnellate 29, per i vini a indicazione  geografica  tipica «Ravenna» rosso e rosato a tonnellate 24;  per  i  vini  a  indicazione  geografica tipica «Ravenna» con la specificazione  del  vitigno  non  deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
 «Ravenna» barbera t/ha 22;
 «Ravenna» cabernet t/ha 22;
 «Ravenna» chardonnay t/ha 24;
 «Ravenna» ciliegiolo t/ha 24;
 «Ravenna» fortana t/ha 26;
 «Ravenna» malvasia t/ha 29;
 «Ravenna» merlot t/ha 22;
 «Ravenna» montu' t/ha 29;
 «Ravenna» pinot bianco t/ha 24;
 «Ravenna» sangiovese t/ha 25;
 «Ravenna» sauvignon t/ha 24;
 «Ravenna» terrano t/ha 22;
 «Ravenna» trebbiano t/ha 29;
 «Ravenna» uva longanesi t/ha 23.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  mosti  e  dei  vini ad indicazione  geografica tipica «Ravenna» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
 «Ravenna» barbera %vol 8,50;
 «Ravenna» cabernet %vol 8,50;
 «Ravenna» chardonnay %vol 8,50;
 «Ravenna» ciliegiolo %vol 8,50;
 «Ravenna» fortana %vol 8,50;
 «Ravenna» malvasia %vol 8,50;
 «Ravenna» merlot %vol 8,50;
 «Ravenna» montu' %vol 8,50;
 «Ravenna» pinot bianco %vol 8,50;
 «Ravenna» sangiovese %vol 8,50;
 «Ravenna» sauvignon %vol 8,50;
 «Ravenna» terrano %vol 8,50;
 «Ravenna» trebbiano %vol 8,50;
 «Ravenna» uva longanesi %vol 8,50;
 «Ravenna» bianco %vol 8,50;
 «Ravenna» rosato %vol 8,50;
 «Ravenna» rosso %vol 8,50.
 E'  consentito,  a  favore  dei  vini  da  tavola  ad indicazione geografica  tipica  «Ravenna»,  l'aumento  del  titolo  alcolometrico volumico   naturale   mediante   la   pratica  dell'arricchimento  da effettuarsi  nei  limiti  e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
 Le  operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e  documenti  e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.
 Qualora  venga  superato  detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
 E'  consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna»  il  taglio  con  mosti e vini provenienti anche da terreni situati   al  di  fuori  della  zona  di  produzione  delimitata  dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.
 Art. 6.
 I  vini  ad indicazione geografica tipica «Ravenna», anche con la specificazione  del  nome  di  vitigno,  all'atto  dell'immissione al consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Ravenna» barbera %vol 10;
 «Ravenna» cabernet %vol 10;
 «Ravenna» chardonnay %vol 10;
 «Ravenna» ciliegiolo %vol 10;
 «Ravenna» fortana %vol 10;
 «Ravenna» malvasia %vol 10;
 «Ravenna» merlot %vol 10;
 «Ravenna» montu' %vol 10;
 «Ravenna» pinot bianco %vol 10;
 «Ravenna» sangiovese %vol 10;
 «Ravenna» sauvignon %vol 10;
 «Ravenna» terrano %vol 10;
 «Ravenna» trebbiano %vol 10;
 «Ravenna» uva longanesi %vol 10;
 «Ravenna» bianco %vol 10;
 «Ravenna» rosso %vol 10;
 «Ravenna» rosato %vol 10;
 «Ravenna» tipologie novello %vol 11.
 Art. 7.
 Alla   indicazione   geografica   tipica   «Ravenna»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il  consumatore.  I  vini  ad indicazione geografica tipica «Ravenna» possono  essere  immessi  al  consumo  nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
 Qualora  siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati  con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato  a  gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
 Nella   designazione  e  presentazione  dei  vini  a  indicazione geografica  tipica  «Ravenna» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.
 Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ravenna» puo' essere utilizzata come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti, coltivati  nell'ambito  del territorio delimitato nel precedente art. 3,  ed  iscritti  negli  Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente disciplinare.
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