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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 28 giugno 2006 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Terratico  di  Bibbona»  e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  produttori  vini toscani  --  A.PRO.VI.TO  intesa  ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» e   la   conseguente   approvazione   del  relativo  disciplinare  di produzione;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Toscana;
 Visti  gli  esiti  favorevoli  della pubblica audizione tenutasi in Cecina (Livorno) in data 17 gennaio 2006;
 Visto  il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini» - in merito alla citata domanda  e  alla  proposta  di  riconoscimento  del  disciplinare  di produzione dei vini in discorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -- n. 71 del 25 marzo 2006;
 Considerato  che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi o  controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata dei vini «Terratico di Bibbona»  ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in  conformita' al parere espresso ed alla proposta di riconoscimento formulati dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 La  denominazione  di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del presente  articolo le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006-2007.
 |  |  |  | Art. 2. I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia  2006,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico  di  Bibbona», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata  «Terratico  di Bibbona» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente art. 2, solo per l'annata   2006,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se  a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico  di  Bibbona»,  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a  titolo  transitorio  nell'albo  previsto  dall'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente  saranno  cancellati  d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  |  |  | Art. 4. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Terratico  di  Bibbona»  e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
 DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRATICO DI BIBBONA»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata  ai  vini  bianchi,  rossi,  rosso  superiore  e rosati che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Terratico di Bibbona» bianco;
 «Terratico di Bibbona» rosso;
 «Terratico di Bibbona» rosso superiore;
 «Terratico di Bibbona» rosato;
 «Terratico di Bibbona» trebbiano (da uve di Trebbiano toscano);
 «Terratico di Bibbona» vermentino;
 «Terratico di Bibbona» sangiovese;
 «Terratico di Bibbona» merlot;
 «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;
 «Terratico di Bibbona» syrah.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona»  devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle  zone  di  produzione  nel  successivo  art. 3, da vigneti che, nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni ampelografiche:
 «Terratico di Bibbona» bianco:
 Vermentino: minimo 50%;
 possono  concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo del 50%;
 «Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:
 Sangiovese: minimo 35%;
 Merlot: minimo 35%;
 possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici, idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona» con le seguenti specificazioni:
 trebbiano;
 vermentino;
 sangiovese;
 merlot;
 cabernet sauvignon;
 syrah;
 devono  essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per almeno  l'85%.  Possono  concorrere  altri vitigni bacca dello stesso colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno e  comprende  i  territori  amministrativi  dei  comuni  di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della  zona  e,  comunque,  atte  a  conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente usati atti, comunque, a non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 I  vigneti  impiantati  precedentemente all'entrata in vigore del presente  disciplinare  di  produzione, purche' rispettosi della base ampelografica  di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti nell'albo  vigneti  per  la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente  disciplinare,  anche  se  con  numero di ceppi inferiore ad ettaro.
 I  vigneti  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del presente  disciplinare  di  produzione dovranno avere una densita' di almeno 4.000 ceppi per ettaro.
 Le  produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
 
 |                 |Titolo alcolometrico
 |                 |volumico naturale minimo: Tipologia:               |Resa uva/ha: Ton.|(%vol) --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | bianco                   |10               |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosso                    |9                |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosso superiore          |8                |12,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosato                   |9                |11,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | trebbiano                |10               |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | vermentino               |10               |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | sangiovese               |9                |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | merlot                   |9                |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}"  |                 | cabernet sauvignon       |9                |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | syrah                    |9                |12,0
 
 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.
 In  annate  di  elevata  produzione  i  quantitativi delle uve da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Terratico  di  Bibbona»,  devono  essere riportati, nei limiti  di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.
 Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
 Qualora  detto  limite  venga  superato, l'intero quantitativo di vino  ottenuto  dalla  partita  interessata,  decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
 Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi impianti la produzione massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al comma 6 del presente articolo, e':
 
 anno vegetativo                    |produzione ammessa II e III anno                      |60% IV anno e successivi               |100%
 
 Ai  fini  dell'entrata  in  produzione si fa riferimento all'anno vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
 La  regione  Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima  della  vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,  puo'  stabilire  i limiti massimi di produzione di uve per  ettaro,  inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da valere   esclusivamente   per  il  «Terratico  di  Bibbona»,  nonche' consentire,  nel rispetto del Reg. CEE e della legge n. 164/1992 art. 10,  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale inferiore a quello  stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono   essere   effettuate   nell'ambito   del   territorio   della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
 E'  tuttavia  consentito che dette operazioni possano effettuarsi in  cantine  situate  all'interno  del  territorio amministrativo dei Comuni  confinanti  con  la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima  di uva in vino per tutte le tipologie dei vini della  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona», all'atto  dell'immissione  al  consumo,  non deve essere superiore al 70%.  Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%  decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona»  rosso  superiore  deve  essere  sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non  inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.
 Il  periodo  di invecchiamento decorre dal 1"° novembre dell'anno di  produzione  delle  uve.  La  tipologia  «superiore»  deve  essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona"»  di  cui  all'art.  2,  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Terratico di Bibbona» bianco:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fine e delicato;
 sapore: secco e armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 «Terratico di Bibbona«" rosato:
 colore: rosato senza riflessi violacei;
 odore: fine e delicato, fruttato;
 sapore: secco e armonico, delicato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
 «Terratico di Bibbona» rosso:
 colore: rosso rubino;
 odore: intensamente vinoso;
 sapore: pieno e armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
 «Terratico di Bibbona» rosso superiore:
 colore:   rosso   rubino  intenso  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;
 odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
 sapore:  pieno,  asciutto,  caldo  ed elegante, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
 «Terratico di Bibbona» trebbiano:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fino e delicato;
 sapore: secco ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
 «Terratico di Bibbona» vermentino:
 colore: giallo paglierino;
 odore: delicato, fine, fruttato;
 sapore: secco ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/I;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
 «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:
 colore: da rosso rubino al granato;
 odore: intenso, caratteristico, speziato;
 sapore: pieno e armonico, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
 «Terratico di Bibbona» merlot:
 colore:  rosso  granato  vivo  talvolta  con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
 odore: sentore di piccoli frutti, intenso;
 sapore: secco e armonico e pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
 «Terratico di Bibbona» sangiovese:
 colore:  da  rosso  rubino,  tendente  al rosso aranciato con l'invecchiamento;
 odore: vinoso, intenso ed elegante;
 sapore: secco e armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
 «Terratico di Bibbona» syrah:
 colore:  da  rosso  rubino a rosso granato, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
 odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
 sapore: secco, armonico, pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopra menzionati  per  l'acidita'  totale  e  per  l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
 Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  specificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  e marchi privati non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
 Alla  denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a  poderi  o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali provengano  effettivamente le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. In tali casi e' consentito l'uso del termine «vigna».
 E'  obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Terratico  di  Bibbona»  sono  ammesse,  ai sensi della normativa  vigente,  soltanto  bottiglie  di  vetro  aventi  forma ed abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei vini di pregio, con volume nominale  di  litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
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