Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 giugno 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vini toscani -- A.PRO.VI.TO intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» e la conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Toscana;
Visti gli esiti favorevoli della pubblica audizione tenutasi in Cecina (Livorno) in data 17 gennaio 2006;
Visto il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» - in merito alla citata domanda e alla proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini in discorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -- n. 71 del 25 marzo 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi o controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso ed alla proposta di riconoscimento formulati dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006-2007.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRATICO DI BIBBONA»

Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terratico di Bibbona» bianco;
«Terratico di Bibbona» rosso;
«Terratico di Bibbona» rosso superiore;
«Terratico di Bibbona» rosato;
«Terratico di Bibbona» trebbiano (da uve di Trebbiano toscano);
«Terratico di Bibbona» vermentino;
«Terratico di Bibbona» sangiovese;
«Terratico di Bibbona» merlot;
«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;
«Terratico di Bibbona» syrah.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di produzione nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
«Terratico di Bibbona» bianco:
Vermentino: minimo 50%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%;
«Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:
Sangiovese: minimo 35%;
Merlot: minimo 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» con le seguenti specificazioni:
trebbiano;
vermentino;
sangiovese;
merlot;
cabernet sauvignon;
syrah;
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni bacca dello stesso colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno e comprende i territori amministrativi dei comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, purche' rispettosi della base ampelografica di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti nell'albo vigneti per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, anche se con numero di ceppi inferiore ad ettaro.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione dovranno avere una densita' di almeno 4.000 ceppi per ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

| |Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo: Tipologia: |Resa uva/ha: Ton.|(%vol) --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | bianco |10 |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | rosso |9 |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | rosso superiore |8 |12,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | rosato |9 |11,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | trebbiano |10 |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | vermentino |10 |10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | sangiovese |9 |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | merlot |9 |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}" | | cabernet sauvignon |9 |12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona} | | syrah |9 |12,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al comma 6 del presente articolo, e':

anno vegetativo |produzione ammessa II e III anno |60% IV anno e successivi |100%

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire i limiti massimi di produzione di uve per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da valere esclusivamente per il «Terratico di Bibbona», nonche' consentire, nel rispetto del Reg. CEE e della legge n. 164/1992 art. 10, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
E' tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni confinanti con la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino per tutte le tipologie dei vini della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», all'atto dell'immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» rosso superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1"° novembre dell'anno di produzione delle uve. La tipologia «superiore» deve essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona"» di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terratico di Bibbona» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Terratico di Bibbona«" rosato:
colore: rosato senza riflessi violacei;
odore: fine e delicato, fruttato;
sapore: secco e armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Terratico di Bibbona» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Terratico di Bibbona» rosso superiore:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Terratico di Bibbona» trebbiano:
colore: giallo paglierino;
odore: fino e delicato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Terratico di Bibbona» vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:
colore: da rosso rubino al granato;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno e armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Terratico di Bibbona» merlot:
colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: sentore di piccoli frutti, intenso;
sapore: secco e armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Terratico di Bibbona» sangiovese:
colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Terratico di Bibbona» syrah:
colore: da rosso rubino a rosso granato, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali provengano effettivamente le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. In tali casi e' consentito l'uso del termine «vigna».
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.
Art. 8.
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» sono ammesse, ai sensi della normativa vigente, soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale di litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone