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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Flores Alvarez Carlos Humberto, del titolo professionale  non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza del sig. Flores Alvarez Carlos Humberto, nato a La Victoria Edo Aragoa il 12 maggio 1963, cittadino venezuelano, diretta ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  349/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di  «ingeniero  electricista»,  conseguito presso l'«Universidad Central de Venezuela» in data 6 dicembre 1990;
 Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Colegio Ingenieros de Venezuela» come attestato in data 9 agosto 2005;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 febbraio 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
 Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  il  richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura  di Lecce, come da quest'ultima confermato in data 15 ottobre 2004;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig. Flores  Alvarez  Carlos  Humberto,  nato a La Victoria Edo Aragoa  il  12 maggio 1963, cittadino venezuelano, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»   sezione   A   settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) costruzioni di macchine, e solo orale su 2) ordinamento e deontologia professionale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A A) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 B) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 C) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia  indicata nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 D) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento  degli  esami,  al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
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