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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 aprile 2006 |  | Modifica  degli  allegati  I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo  19 agosto  2005,  n. 214, in applicazione di direttive e decisioni  comunitarie,  concernenti  le  misure di protezione contro l'introduzione  e  la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive modificazioni;
 Vista  la  direttiva  2002/89/CE  del  Consiglio, del 28 novembre 2002,  che  modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Vista  la  direttiva  2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001,   relativa   al  riconoscimento  di  zone  protette  esposte  a particolari  rischi  in  campo  fitosanitario  nella  Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione  della  direttiva  2002/89/CE concernente le misure di protezione  contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Vista   la   decisione  n.  2004/522/CE  della  Commissione,  del 28 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Vista  la  direttiva n. 2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005,  che  modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del   Consiglio   concernente   le   misure   di   protezione  contro l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Vista  la  direttiva n. 2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;
 Vista  la  direttiva n. 2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone  protette  esposte  a  particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Vista    la    direttiva   n.   2005/77/CE   della   Commissione, dell'11 novembre   2005,   recante   modifica  dell'allegato V  della direttiva   2000/29/CE   del   Consiglio  concernente  le  misure  di protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Vista   la   direttiva   n.  2006/14/CE  della  Commissione,  del 6 febbraio   2006,   che   modifica  l'allegato  IV  della  direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Considerata la necessita' di recepire la decisione n. 2004/522/CE e  le  direttive  della  Commissione n. 2005/16/CE, n. 2005/17/CE, n. 2005/18/CE,  n.  2005/77/CE, n. 2006/14/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;
 Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;
 Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Gli  allegati  I,  II,  III,  IV,  V,  VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., di cui all'allegato IV,  parte  A,  sezione  II,  punto  18.1,  del  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato III della  direttiva  2002/56/CE  del Consiglio puo' essere utilizzata al posto  di  un  passaporto  delle  piante,  a  condizione che da detta etichetta  risulti  l'ottemperanza  ai requisiti previsti all'art. 27 del  citato  decreto  legislativo  n.  214.  L'etichetta  o  un altro documento commerciale deve recare l'indicazione della conformita' dei prodotti   alle   disposizioni   relative   all'introduzione  e  agli spostamenti  di  tuberi  seme  di  Solanum  tuberosum  L.,  destinati all'impianto   all'interno  di  una  zona  protetta  riconosciuta  in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.
 2. Per  le  sementi  di Helianthus annuus L., di cui all'allegato IV,  parte A, sezione II, punto 26, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,  l'etichetta  ufficiale  di cui all'allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un  passaporto  delle  piante  a  condizione  che  da detta etichetta risulti  l'ottemperanza  ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.
 3.  Per  le  sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,  e  Phaseolus L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti  27  e  29,  del  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta   ufficiale  di  cui  all'allegato  IV,  parte  A,  della direttiva 2002/55/CE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un  passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza  ai  requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.
 4.  Per  le  sementi  di  Medicago  sativa  L.,  di  cui  di  cui all'allegato  IV,  parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 del decreto legislativo  19 agosto  2005,  n.  214,  l'etichetta ufficiale di cui all'allegato  IV,  parte  A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio puo'  essere  utilizzata  al  posto  di  un  passaporto  per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.
 E'  abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 3, foglio n. 187
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