Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006
Delega delle funzioni e dei poteri, demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri compententi per materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto in data 15 giugno 2006 con il quale e' stata delegata al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura dello Stato, al personale della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e delle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto opportuno delegare la funzione e i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal citato art. 8 ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio della funzione e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, e' delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro dello sviluppo economico;
Ministro del commercio internazionale;
Ministro delle comunicazioni;
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ministro delle infrastrutture;
Ministro dei trasporti;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Ministro della salute;
Ministro dell'istruzione;
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
Ministro della solidarieta' sociale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2006
Il Presidente: Prodi
 
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