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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006 |  | Delega  delle  funzioni  e  dei  poteri,  demandati al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  relativi  all'attuazione  del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri compententi per materia. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il  quale  prevede  che,  quando  sussista  il fondato pericolo di un pregiudizio    grave   e   imminente   ai   diritti   della   persona costituzionalmente  tutelati  dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato,  ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a  desistere  dai  comportamenti  che  determinano  la  situazione di pericolo,  esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non  riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;
 Visto  il  decreto  in  data  15 giugno  2006 con il quale e' stata delegata  al  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione  l'attuazione  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive  modificazioni e integrazioni, relativamente ai dipendenti delle   amministrazioni  pubbliche  dei  comparti  di  contrattazione collettiva  e  delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di  cui  ai  contratti  collettivi  nazionali  quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre  1998,  e  successive  integrazioni,  al  personale delle magistrature  amministrativa  e  contabile  e  dell'Avvocatura  dello Stato,  al  personale  della  carriera  prefettizia e diplomatica, ai professori  e  ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono  la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.   691,   e  delle  leggi  4 giugno  1985,  n.  281,  e  successive modificazioni  e  integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' al personale  dipendente  dagli  enti  di  cui  all'art.  70 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Ritenuto  opportuno  delegare  la funzione e i poteri attribuiti al Presidente  del  Consiglio dei Ministri dal citato art. 8 ai Ministri la  cui  competenza,  anche  per  i  casi di vigilanza, si estende ai settori  interessati  dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata  legge  12 giugno  1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata  delega  al  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
 
 Decreta:
 
 A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto, l'esercizio della funzione  e  dei  poteri  attribuiti  al Presidente del Consiglio dei Ministri   dalla   legge   12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  e' delegato, per quanto non compreso nella  delega  in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, al:
 Ministro dell'interno;
 Ministro della giustizia;
 Ministro dell'economia e delle finanze;
 Ministro dello sviluppo economico;
 Ministro del commercio internazionale;
 Ministro delle comunicazioni;
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Ministro delle infrastrutture;
 Ministro dei trasporti;
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 Ministro della salute;
 Ministro dell'istruzione;
 Ministro dell'universita' e della ricerca;
 Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
 Ministro della solidarieta' sociale.
 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il Presidente: Prodi
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