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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Caratteristiche  tecniche  dei  caschi  protettivi  prescritti  per i soggetti  di  eta'  inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo», con  particolare  riguardo  al  suo  art.  8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni di indossare un casco  protettivo  nell'esercizio  della  pratica  dello sci alpino e dello snowboard;
 Visto altresi' l'art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro   della   salute,   di   concerto   con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche  tecniche  dei caschi protettivi dei soggetti di eta' inferiore ai 14 anni per l'esercizio della pratica dello sci alpino e dello  snowboard,  a  determinare  le  modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei controlli;
 Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita' di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle   legislazioni   nazionali   degli  Stati  membri  relative  ai dispositivi di protezione individuale;
 Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle   direttive   93/68/CEE,  93/95/CEE  e  96/58/CEE  relative  ai dispositivi di protezione individuale;
 Considerate  le  prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998 relative ai caschi per sci alpino;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai  14  anni  nell'esercizio  della  pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori,  i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica  dello  sci  alpino  e  dello snowboard da parte dei soggetti minori  di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento.
 2. Per tali caschi e' prescritta la conformita' all'ultima versione aggiornata,  sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.
 |  |  |  | Art. 3. 1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.
 2.  Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario  presenta  a  richiesta  delle  autorita'  competenti  la dichiarazione  e l'attestato di conformita' come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3,  comma 2,  valgono  le  prescrizioni  dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi  di  ricerca  e  studio  finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremita' cefalica  dei  soggetti  di  eta'  inferiore  a  14  anni, al fine di contribuire   all'adeguamento   della   normativa  internazionale  al progresso  tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 371.
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