Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 marzo 2006 |
Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo», con particolare riguardo al suo art. 8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard; Visto altresi' l'art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di eta' inferiore ai 14 anni per l'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, a determinare le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei controlli; Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita' di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale; Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998 relative ai caschi per sci alpino;
Decreta:
Art. 1. 1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998. |
| Art. 2. 1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento. 2. Per tali caschi e' prescritta la conformita' all'ultima versione aggiornata, sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento. |
| Art. 3. 1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenta a richiesta delle autorita' competenti la dichiarazione e l'attestato di conformita' come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale. |
| Art. 4. 1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3, comma 2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. |
| Art. 5. 1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1. Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro della salute Storace
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 371. |
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