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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 5 luglio 2006 |  | Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto  l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le  disposizioni emanate dall'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
 Visto il comma 207 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che per le finalita' del comma 4 dell'art. 36 della legge n. 144/1999 ha incrementato il limite di rimborso ai vettori aerei selezionati di 10 milioni  di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006;
 Visto  l'art.  36  della  legge  del  17 maggio 1999, n. 144, sopra citata  che  assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza  di  disporre  con  proprio  decreto,  in conformita' alle disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92, l'imposizione degli oneri   di   servizio  pubblico  relativi  agli  scali  nello  stesso contemplati;
 Vista  la  nota  n.  902080  del  19 giugno 2006 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di  imporre  gli  oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma e viceversa;
 Vista  la  nota  n.  901990  del  13 giugno  2006,  con la quale si invitano  IBAR  e  ASSAEREO  a  divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
 Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi  di  trasporto  aereo  sulla  rotta Cuneo-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea Cuneo-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo  le  modalita'  indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2006
 Il Ministro: Bianchi
 |  |  |  | Allegato 
 COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AI  SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.  4  PAR. 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL
 CONSIGLIO.
 
 Imposizione  di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari
 all'interno dell'Italia
 
 A  norma  delle  disposizioni  dell'art. 4 par. 1, lettera a) del regolamento  n. 2408/92/CEE del consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte  intracomunitarie,  il  Governo  italiano,  in conformita' alle decisioni  assunte  in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la  regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
 
 1. Rotta interessata.
 
 Cuneo-Roma e vv.
 1.1.  Conformemente  all'art.  9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal  regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle  bande  orarie  negli  aeroporti  della  Comunita',  gli organi competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
 1.2.   L'ENAC  verifichera'  l'adeguatezza  della  struttura  dei vettori  accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio  ai  fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
 
 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 
 2.1.  In  termini  di  numero  di  frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata e' la seguente:
 due  voli  giornalieri  in  andata  e  due  voli giornalieri in ritorno dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno;
 un  volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica per tutto l'anno.
 L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.
 2.2.  In  termini  di  orari:  sulla  rotta  Cuneo-Roma gli orari dovranno prevedere:
 dal lunedi' al venerdi':
 un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45;
 un  volo con partenza nella fascia oraria 17.30-18.30 il sabato e la domenica;
 un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45:
 sulla rotta Roma-Cuneo gli orari dovranno prevedere:
 dal lunedi' al venerdi':
 un volo con partenza nella fascia oraria 8-9;
 un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30;
 il sabato e domenica:
 un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30.
 2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o  di  capacita' offerta:
 I  servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o  bireattori  pressurizzati  aventi una capacita' minima di quaranta posti per tutto l'anno.
 Nel  caso  in  cui  il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore  capacita'  tramite  l'istituzione  di  voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive.
 Il  vettore  che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza  che  potranno  determinare  il  rifiuto  dell'imbarco,  si adoperera',  con  ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili  utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
 2.4. In termini di tariffe.
 a) le  tariffe  massime  da  applicare  su ciascuna rotta sono le seguenti:
 Cuneo-Roma 118,00 Euro;
 Roma-Cuneo 118,00 Euro.
 Tutte  le  tariffe  indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle  tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
 Dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
 Tutti  i  passeggeri che viaggiano sulle tratte Cuneo-Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
 b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura  corrispondente  al  tasso  di inflazione dell'anno precedente calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 c) nel  caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri  una  variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o  del  costo  del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno   essere   modificate   proporzionalmente   alla  variazione registrata,  per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
 All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro  dei  trasporti  d'intesa  con  il  presidente della regione Piemonte,  sulla  base  di  una istruttoria effettuata da un comitato tecnico   paritetico,   costituito   da  un  rappresentante  nominato dall'ENAC  e da un rappresentante nominato dalla regione Piemonte, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.
 L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
 La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano  sulle  rotta  e viene portata a conoscenza della commissione europea  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 2.5. In termini di continuita' dei servizi.
 Al  fine  di  garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei  voli,  il  vettore  che  accetta  i  presenti  oneri di servizio pubblico si impegna a:
 garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
 uniformare  i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi  richiamati  nella  Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza  delle  regolamentazioni  nazionali,  comunitarie  ed internazionali di riferimento;
 fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione   e   prosecuzione  del  servizio.  Tale  cauzione  dovra' ammontare   ad   almeno   euro   800.000,00   mediante   fideiussione assicurativa,  a  favore  dell'ENAC  -  Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,  che  potra'  utilizzarla  per  garantire la prosecuzione del regime onerato;
 effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un  margine  di  cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
 corrispondere  all'ente  regolatore a titolo di penale la somma di  3.000,00 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le  somme  percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio  per  il  finanziamento della continuita' territoriale della citta' di Cuneo.
 2.6 Presentazione dell'accettazione.
 I  vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  della  comunicazione della commissione   relativa  all'imposizione  dei  citati  oneri,  formale accettazione da indirizzare all'Ente nazionale dell'aviazione civile.
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