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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DELIBERAZIONE 27 giugno 2006 |  | Definizione  degli indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle  imprese  che  effettuano  trasporti  di  merci  pericolose, di derrate   reperibili,   di   rifiuti   industriali   e   di  prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto  legislativo  21 novembre  2005,  n.  284.  (Deliberazione n. 14/06). |  | 
 |  |  |  | IL  COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI 
 Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il  riassetto  normativo  del settore dell'autotrasporto di persone e cose»,  ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualita' per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2005, n. 284, recante «Riordino  della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale   per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori»,  ed  in particolare  l'art.  9, comma 2, lettera e), che prevede da parte del Comitato  centrale  della  formulazione  di  «indirizzi in materia di certificazione  di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci  pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici»;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2005, n. 286, recante «Disposizioni    per   il   riassetto   normativo   in   materia   di liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;
 Visto  il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalita' e tempi per l'adozione  volontaria  di  sistemi  di certificazione di qualita' da parte  delle  imprese  di  autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 
 Scopi e finalita'
 
 La  presente  delibera  formula un corpo coordinato ed integrato di indirizzi  in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano  autotrasporto di merci pericolose, di derrate reperibili, di  rifiuti  industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione al disposto  dell'art.  9  del  decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,  ai  fini  del  disposto  dell'art.  11  del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  286,  allo  scopo  di  offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Contenuto degli indirizzi
 
 Gli  indirizzi  in  tema  di qualita' e sicurezza per le imprese di autotrasporto,  relativamente  ai  settori  di  cui  all'art. 1, sono definiti  nel  «Codice  di  pratica  dei  sistemi  di  gestione della sicurezza  dell'autotrasporto»,  allegato  e  parte  integrante della presente delibera. (Allegato A).
 |  |  |  | Art. 3. 
 Adozione  del  codice  di  pratica  dei  sistemi  di  gestione  della
 sicurezza dell'autotrasporto
 
 L'adozione  di  sistemi  di certificazione di qualita', secondo gli indirizzi  formulati  nel  «Codice  di Pratica» di cui all'art. 2, da parte  dei  vettori  per  il  trasporto  su  strada  delle  categorie merceologiche   di   cui  all'art.  1,  e'  effettuata  nel  rispetto dell'autonomia   imprenditoriale  degli  stessi  vettori,  e  con  le modalita' di cui al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.
 Roma, 27 giugno 2006
 Il presidente: De Lipsis
 |  |  |  | Allegato A Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006
 
 CODICE   DI  PRATICA  DEI  SISTEMI  DI  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA  E
 DELL'AUTOTRASPORTO (SSA)
 
 1. Premessa.
 Scopo del presente documento e' quello di fornire i requisiti per un  sistema di gestione della sicurezza per l'autotrasporto (d'ora in poi  SSA)  per  consentire ad un vettore di controllare i suoi rischi operativi  (ad  esempio,  ma  non  solo,  incidenti  stradali)  e  di soddisfare le richieste dei clienti.
 Il  presente  codice  e'  finalizzato alla messa in sicurezza dei servizi  e,  pertanto,  alla  certificazione  di  qualita'  di quelle aziende  che  operano  nei  settori  delle  merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici.
 L'SSA  e'  un  riferimento  tecnico/operativo  per le imprese che esercitano attivita' di autotrasporto su gomma nei quattro settori di cui  all'art.  9  del decreto legislativo n. 284/2005 e che intendono organizzarsi  con  un  sistema  di  gestione  della  sicurezza con la finalita'  di  conseguire  anche la «Certificazione di conformita» al codice.
 Il  presente codice puo' essere applicato a qualsiasi vettore che desideri   realizzare   un   sistema   di  gestione  della  sicurezza dell'autotrasporto per:
 1) eliminare  o  ridurre  il  rischio  per gli autisti e per le parti   interessate   che   possano   risultare   esposti  ai  rischi dell'autotrasporto;
 2) andare  incontro  ai clienti nella soddisfazione desiderata, poiche'  la  sicurezza  e'  considerata  come  un requisito implicito desiderato dalla clientela;
 3) attuare,  mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione  della  sicurezza  nelle  aziende,  avendo a riferimento uno strumento di riferimento (il codice). 2. Elementi essenziali del codice di pratica in un sistema (SSA).
 Il  vettore  deve  stabilire,  documentare  e  mettere in atto un sistema  di  gestione  della sicurezza allo scopo di assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti specificati dal cliente e ai requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente. 2.1. Manuale.
 Il vettore deve predisporre il manuale per il sistema di gestione della  sicurezza  del  trasporto  che  soddisfi i requisiti di questo codice;  il  manuale  deve definire la politica della sicurezza, deve comprendere  o  fare  riferimento  alle  procedure del sistema e deve indicare  la struttura della documentazione utilizzata nel sistema di gestione. 2.2.   Procedure   del   sistema   di   gestione   per  la  sicurezza dell'autotrasporto.
 Il vettore deve:
 predisporre  procedure  documentate  coerenti  con  i requisiti della legislazione e dei regolamenti applicabili con il codice.
 implementare  efficacemente  il  sistema  di  gestione  per  la sicurezza e le sue procedure documentate.
 L'ampiezza  e  il  dettaglio  delle procedure che fanno parte del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto devono essere correlate  alla  complessita'  dell'attivita', ai metodi utilizzati e alla   competenza   del  personale  addetto  allo  svolgimento  delle attivita'. 2.3. Politica del sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.
 La  direzione  definisce e documenta la politica del «Vettore» in merito alla sicurezza del trasporto delle merci.
 La  politica comprende gli obiettivi e l'impegno per la sicurezza del  trasporto,  la  qualita'  del  servizio ed il loro miglioramento continuo  ed e' finalizzato al soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative  dei  clienti  e  delle  parti  interessate,  nonche'  al rispetto  di  ogni  specifica  norma che riguardera' la tipologia dei trasporti effettuata.
 Il   vettore   assicura   che  sia  nota,  comunicata,  compresa, implementata    e   sostenuta   a   tutti   i   livelli   all'interno dell'organizzazione. 2.4. Responsabilita' e autorita'.
 Devono   essere   definite   e  documentate  le  responsabilita', autorita'  ed  interrelazioni  del  personale  che gestisce, esegue e verifica  le  attivita'  afferenti  alla  sicurezza del trasporto; in particolare per il personale che necessita di autonomia organizzativa ed autorita' per:
 attivare  azioni dirette a prevenire il verificarsi di sinistri e  di  altri  incidenti  relativi alla sicurezza del trasporto merci, rifiuti, merci pericolose, farmaci o alimentari;
 attivare  azioni atte a prevenire non conformita' riferite alla sicurezza  del  trasporto  e  ad  attivare  processi  e  sistemi  per raggiungere un alto livello di sicurezza del trasporto e qualita' del servizio;
 documentare e registrare ogni problema afferente alla sicurezza del trasporto delle merci ed alla sicurezza operativa dei veicoli;
 attivare,  raccomandare  o  fornire soluzioni attraverso canali definiti; verificare l'implementazione delle soluzioni e valutare con continuita' il miglioramento;
 controllare  le  attivita',  la  sicurezza  del trasporto delle merci,  l'utilizzo  dei  veicoli  nel  programma  di  trasporto  e le attrezzature  fino  all'eliminazione  di  ogni  carenza  o condizione insoddisfacente. 2.5. Documenti organizzativi.
 Il    vettore   deve   predisporre   uno   schema   organizzativo (organigramma),  accompagnato  da  documenti formali (es. mansionari) con  i  quali  vengono definite le responsabilita', l'autorita' delle persone  indicate  nello schema organizzativo. Ogni vettore definisce all'interno  dell'organigramma  aziendali le figure responsabili ed i loro  compiti:  ad es. presidenti, amministratore, responsabile della sicurezza, responsabili di funzione, responsabili operativi, ecc. 2.6. Risorse.
 Il vettore deve mettere a disposizione risorse idonee per attuare e  tenere  aggiornato  il  sistema  di  gestione  della sicurezza del trasporto, migliorandone l'efficacia.
 Il  vettore  deve  identificare  e  fornire  risorse di personale addestrato  per  al gestione, l'erogazione del servizio e la verifica delle  attivita',  compresi  gli audit annuali interni sulla gestione del sistema di gestione della sicurezza del trasporto del vettore. 2.7. Rappresentante della direzione.
 La  direzione, che ha la responsabilita' esecutiva, deve nominare un  rappresentante  che,  oltre  alle altre mansioni, abbia autorita' per:
 assicurare  che sia istituito, messo in atto e mantenuto attivo un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto conforme al codice;
 assicurare  il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice e  nei  documenti  del  sistema  di  gestione  per  la  sicurezza del trasporto (manuale, procedure, istruzioni);
 riferire    alla   direzione,   tramite   apposita   relazione, sull'andamento  del sistema di gestione della sicurezza del trasporto espresso  dagli  indicatori  appositamente  predisposti  al  fine  di permetterne  il riesame e il miglioramento; tale relazione e' la base per  la  valutazione  della  direzione dell'efficacia del sistema dei trasporti e per il suo miglioramento;
 promuove  la  conoscenza  dei requisiti del cliente all'interno dell'organizzazione.
 Il  rappresentante della direzione deve far parte della direzione aziendale  e  puo'  avere  anche altre responsabilita' purche' non in contrasto  con  le  responsabilita'  assegnategli  per il sistema; in piccole   organizzazioni,  il  rappresentante  della  direzione  puo' coincidere con il titolare. 2.8. Pianificazione.
 Il  vettore  deve  predisporre  e  mettere  in  atto le procedure documentate per individuare ed avere accesso ai requisiti legali e di altro genere che riguardano e sono applicabili al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.
 Il  vettore  deve  mantenere  aggiornate  queste  informazioni  e comunicarle ai dipendenti e alle parti interessate. 2.9. Piano di sicurezza del trasporto.
 Il  vettore  deve tenere in considerazioni le seguenti attivita', ove  opportuno,  allo scopo di soddisfare i requisiti specificati per il servizio di trasporto:
 l'identificazione  e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i  permessi,  le  assicurazioni,  le  attrezzature,  i  controlli,  i processi,  i veicoli, le apparecchiature (compresi strumenti di prova e collaudo), le risorse e le competenze che possono essere necessarie per  il  raggiungimento  dei  livelli  di sicurezza individuati dagli obiettivi del sistema di gestione;
 l'assicurazione  della  corrispondenza  della  manutenzione del veicolo, delle procedure di prova e collaudo e dell'addestramento con la documentazione applicabile;
 l'aggiornamento,  quando  necessario, dell'addestramento, della manutenzione,  delle  prove,  dei  collaudi,  incluso  lo  sviluppo e l'acquisizione di nuovi strumenti;
 l'identificazione  e  l'attuazione  delle  disposizioni  per la misurazione,  il monitoraggio e le conseguenti azioni da compiere per assicurare che i processi di sicurezza siano effettivamente operativi e conformi ai requisiti del cliente;
 l'identificazione  e  l'opportuna  verifica dei cambiamenti e/o delle modifiche sostanziali ai processi e/o del sistema di gestione;
 l'identificazione  di tutti gli indicatori di prestazione della sicurezza  del  trasporto  e la definizione degli obiettivi specifici del vettore rispetto a questi indicatori;
 l'identificazione e la conservazione di tutte le registrazioni.
 l'identificazione  di  tutti gli elementi di controllo riferiti all'area fornitori e le relative valutazioni;
 la  definizione  del  rappresentante  della  direzione  per  la sicurezza del trasporto;
 l'informazione  e  la  formazione  del  personale,  in  modo da evitare  scompensi  e  problemi  all'integrita'  e  all'efficacia del sistema di gestione.
 Per  servizi  particolari  e  specifici,  resi  al di fuori degli standard    aziendali,    il   vettore   dovrebbe   predisporre   una pianificazione  particolare  e  quindi procedure specifiche che siano coerenti con il sistema di gestione della sicurezza del trasporto. 2.10. Obiettivi.
 Il   vettore  deve  stabilire  obiettivi  documentati,  per  ogni funzione  e  ad ogni livello dell'organizzazione, relativi al sistema di  gestione  della  sicurezza  del  trasporto.  Ove possibile questi obiettivi  devono  essere  quantificati.  Gli obiettivi devono essere coerenti   con   la   politica   e   devono  includere  l'impegno  al miglioramento  continuo.  Nel definire gli obiettivi, il vettore deve prendere in considerazione:
 le prescrizioni legali e di altro genere applicabili;
 i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
 le opzioni tecnologiche;
 i requisiti finanziari, commerciali e operativi;
 l'analisi  degli  incidenti e degli indicatori di prestazione e di sicurezza;
 i   requisiti   dei   clienti   e  la  valutazione  della  loro soddisfazione. 2.11. Personale.
 Il  vettore  deve  predisporre  e  mettere  in  atto le procedure documentate   per   identificare  le  competenze  e  le  esigenze  di addestramento  del  personale. Inoltre deve provvedere all'erogazione dell'addestramento   opportuno   a  tutto  il  personale  che  svolge attivita'  relativa  al  sistema  di  gestione  per  la sicurezza dei trasporti.
 Le  procedure  di addestramento devono prendere in considerazione diversi livelli di responsabilita', abilita' e rischio.
 Le procedure devono garantire per tutti i dipendenti impiegati in ogni funzione e livello la consapevolezza in merito a:
 l'importanza di utilizzare le procedure del sistema di gestione della sicurezza del trasporto;
 le   conseguenze   reali  e  potenziali  delle  loro  attivita' lavorative sulla sicurezza;
 i   benefici   delle   migliori   prestazioni  personali  sulla sicurezza;
 i ruoli e le responsabilita' nella realizzazione della politica e  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei  requisiti  del sistema di gestione  della  sicurezza  del  trasporto,  compresi  i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze ed alle conseguenze potenziali nel caso non siano seguite specifiche procedure operative.
 Il  personale che svolge compiti specifici assegnati, deve essere qualificato  sulla  base  di  appropriata  istruzione, addestramento, abilita'   ed   esperienza   secondo   le  esigenze.  Il  sistema  di addestramento  deve  fornire  l'aggiornamento periodico sui requisiti che  necessitano  di  una  qualificazione  continua  e  inoltre  deve garantire l'aggiornamento delle competenze del personale (es. patenti di  guida,  procedure  di  carico/scarico, guida sicura, trasporto di merci pericolose, utilizzo delle nuove attrezzature, ecc.).
 Devono   essere   conservate   adeguate   registrazioni  relative all'addestramento ed all'aggiornamento del personale. 2.12. Gestione del personale.
 Il  vettore  deve  predisporre  e  mettere  in  atto le procedure documentate per gestire il personale che svolge attivita' relative al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.
 Devono   essere   conservate  adeguate  registrazioni  che  diano evidenza della corretta gestione del personale. 2.13. Comunicazioni interne ed esterne.
 Il  vettore  deve  predisporre  e  mettere  in  atto le procedure documentate  per  identificare  le parti interessate alle prestazioni del   sistema  di  gestione  della  sicurezza  del  trasporto  e  per trasmettere  adeguate  comunicazioni sia ai dipendenti che alle parti interessate. 2.14. Comunicazioni interne.
 La  diffusione  degli  ordini  di  servizio e delle comunicazioni interne  al  personale  di volta in volta interessato, ha lo scopo di assicurare  che le direttive impartite dalla direzione siano recepite ed attuate.
 La  direzione  dovra'  assicurare  che  sia  attivato un efficace sistema  di comunicazione all'interno dell'organizzazione del vettore per  la circolazione delle informazioni; cio' potra' essere garantito con   differenti  modalita'  (circolari,  riunioni  periodiche,  siti internet,  ecc.):  lo  scopo  e'  quello  di  rendere  edotto ciascun collaboratore  che  opera  all'interno  del  sistema delle conoscenze necessarie  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dalla direzione.   Pertanto,  sara'  fondamentale  la  comunicazione  della politica e degli obiettivi, ma anche della documentazione di sistema.
 Rientrano nel presente ambito d'applicazione quelle comunicazioni che possano influire sulla valutazione dei rischi. 2.15. Comunicazioni esterne.
 Il   vettore   provvede   a  fornire  le  comunicazioni  previste utilizzando adeguati canali d'informazione.
 Le comunicazioni esterne possono riguardare anche la politica del vettore in merito alla gestione della sicurezza del trasporto.
 Il  vettore  mantiene  appropriate registrazioni che attestino le comunicazioni  esterne  avvenute  in  conformita'  ai  requisiti  del codice.
 Devono  essere  gestite  le comunicazioni che provengono da parti interessate  esterne  (pubblica  amministrazione, clienti, fornitori, soci,  ecc.),  in  particolare  deve  essere  mantenuto  l'impegno  a rispondere  sempre per iscritto entro un termine prefissato richiesto dal richiedente.
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