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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 19 aprile 2006 |  | Prodotti   fitosanitari:   recepimento  delle  direttive  2005/70/CE, 2005/74/CE e 2005/76/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004,  concernente  i limiti massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze attive nei prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005)  e dal decreto del Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
 Vista  la  direttiva  2005/70/CE  della  Commissione del 20 ottobre 2005,  recante  modifica  delle  direttive  76/895/CEE,  86/362/CEE e 90/642/CEE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron,    flurtamone,    glifosate,   ioxynil,   mepanipyrim, propoxycarbazone,   pyraclostrobin,   quinoxifen,  trimethylsulfonium cation e zoxamide, in alcuni prodotti di origine vegetale e animale;
 Vista  la  direttiva  2005/74/CE  della  Commissione del 25 ottobre 2005,  recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive etofumesate, lambda-cialotrina, metomil, pymetrozine e tiabendazolo;
 Vista  la  direttiva  2005/76/CE  della Commissione dell'8 novembre 2005,  recante  modifica  delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio  per  quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze  attive  kresoxim methyl, ciromazina, bifentrin, metalaxyl e azoxystrobin;
 Considerate  in  particolare  le  versioni  in lingua inglese delle citate direttive;
 Visti  i decreti dirigenziali emanati fino al 19 gennaio 2006 con i quali   sono   stati  autorizzati  prodotti  fitosanitari  contenenti sostanze  attive  nuove  o  modifiche  di  impiego  di  prodotti gia' registrati e i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
 Visti  i  decreti  dirigenziali  con i quali sono state revocate le autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive fenthion, simazina, imazametabenz e triazamate;
 Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;
 Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  voce  «papaia»  e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro  della  salute 27 agosto 2004, al punto 1.f) (Frutta varia), tra  le  voci  «manghi» e «passiflore». La voce «manioca» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al  punto  2.a)  (Ortaggi  a radice e tubero), tra le voci «carote» e «sedani rapa».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I limiti massimi di residui delle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin,   bifentrin,   ciromazina,   clorprofam,  dymethenamid, dimethenamid-P,   etofumesate,   fention,  flazasulfuron,  glifosate, glifosate    trimesio,   imazametabenz,   ioxynil,   kresoxim-methyl, lambda-cialotrina,   mepanipyrim,  metalaxyl,  metomil,  pymetrozine, pyraclostrobin,   quinoxifen,   simazina,   spinosad,   tiabendazolo, triazamate e zoxamide, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati nell'allegato 2  del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e  successivi  aggiornamenti.  Se  non diversamente indicato, i nuovi limiti  massimi  di  residui  entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  1  limiti  massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, flurtamone,    methoxyfenozide,   oxadixil,   paelomyces   lilacinus, propoxycarbazone,  trichoderma  harzianum  ceppo  ICC012, trichoderma viride   ceppo   ICC080   e   trimethylsolfonium   cation,   indicati nell'allegato 2  del  presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.  Se  non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxifen, e trimethylsolfonium cation,  indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3,  parte A,  del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto  2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  I  limiti  massimi  di residui della sostanza attiva glifosate, indicati   nell'allegato 4  del  presente  decreto,  sostituiscono  i corrispondenti  limiti  massimi  di residui indicati nell'allegato 3, parte B,  del  decreto  del  Ministro  della  salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Gli  impieghi  e  gli  intervalli  di sicurezza relativi alle sostanze   attive   azadiractina,   bromuro   di   metile,  imazalil, imazametabenz,    MCPA,   miclobutanil,   pymetrozine,   spinosad   e triazamate,    indicati   nell'allegato 5   del   presente   decreto, sostituiscono  quelli  corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Gli  impieghi  e  gli  intervalli  di sicurezza relativi alle sostanze  attive  methoxifenozide,  bifenazate, paelomyces lilacinus, trichoderma harzianum ceppo ICC012 e trichoderma viride ceppo ICC080, indicati   nell'allegato 6   del   presente  decreto,  sono  aggiunti nell'allegato 5  del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 19 aprile 2006
 
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 381
 |  |  |  | Allegato 1 ---->  Vedere tabella da pag. 27 a pag. 36  <----
 |  |  |  | Allegato 2 ---->  Vedere tabella da pag. 37 a pag. 38  <----
 |  |  |  | Allegato 3 ---->  Vedere tabella a pag. 39  <----
 |  |  |  | Allegato 4 ---->  Vedere tabella a pag. 40  <----
 |  |  |  | Allegato 5 ---->  Vedere tabella da pag. 41 a pag. 44  <----
 |  |  |  | Allegato 6 ---->  Vedere tabella da pag. 45 a pag. 47  <----
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