IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie; Visto l'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto datato 2 aprile 2001 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica emanato di concerto con il Ministro della sanita', concernente le classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la commissione, per la prova finale universitaria abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale; Visto il proprio decreto del 14 aprile 2005, con il quale sono state individuate le associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Considerato che l'elenco delle associazioni di cui al suddetto provvedimento, e' soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione; Vista la nota datata 15 febbraio 2006, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha attivato la prevista verifica annuale; Atteso che dagli esiti della disposta verifica e' emerso che anche la «Federazione italiana fisioterapisti - F.I.F.» e «l'Unione nazionale igienisti dentali - UNID» sono in possesso dei requisiti richiesti per essere inserite fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; Ravvisata, pertanto, la necessita' di integrare l'elenco delle associazioni di cui all'art. 1 del sopra richiamato decreto ministeriale 14 aprile 2005;
Decreta:
1. Per i motivi di cui in premessa, la tabella contenuta nell'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 2005 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, concernente l'accertamento della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria, e' sostituita da quella sotto riportata:
----> Vedere tabella da pag. 49 a pag. 50 <----
2. L'elenco di cui al precedente art. 1, e' soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2006 Il Ministro: Turco |