| IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;
 Visto  l'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto datato 2 aprile 2001  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica emanato  di  concerto  con  il Ministro della sanita', concernente le classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la commissione,   per   la   prova   finale   universitaria   abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, e' composta da non meno di 7  e  non  piu'  di  11  membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio  di  corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal  collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali  individuate  con  apposito  decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale;
 Visto  il  proprio  decreto del 14 aprile 2005, con il quale sono state  individuate  le associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 Considerato  che  l'elenco  delle associazioni di cui al suddetto provvedimento,  e' soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione;
 Vista  la nota datata 15 febbraio 2006, con la quale la Direzione generale  delle  risorse umane e professioni sanitarie ha attivato la prevista verifica annuale;
 Atteso  che  dagli  esiti  della  disposta verifica e' emerso che anche  la  «Federazione italiana fisioterapisti - F.I.F.» e «l'Unione nazionale  igienisti  dentali  - UNID» sono in possesso dei requisiti richiesti  per  essere  inserite  fra  le  associazioni  di categoria maggiormente rappresentative;
 Ravvisata,  pertanto,  la  necessita' di integrare l'elenco delle associazioni   di   cui  all'art.  1  del  sopra  richiamato  decreto ministeriale 14 aprile 2005;
 
 Decreta:
 
 1. Per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  la  tabella  contenuta nell'art.  1  del  decreto  ministeriale  14 aprile 2005 del Ministro della   salute,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del 20 maggio 2005, concernente l'accertamento della rappresentativita' a livello   nazionale   delle   associazioni   professionali  dell'area sanitaria, e' sostituita da quella sotto riportata:
 
 ---->  Vedere tabella da pag. 49 a pag. 50  <----
 
 2.  L'elenco  di  cui  al  precedente  art.  1, e' soggetto a una verifica  annuale  e,  se  del  caso,  ad  una  conseguente  motivata revisione.
 3.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 giugno 2006
 Il Ministro: Turco
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