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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 10 maggio 2006, n. 232 |  | Regolamento dell'Accademia navale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni  e,  in  particolare,  l'articolo 2, comma 4-quinquies, introdotto   dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto legislativo  28  novembre  2005, n. 253, che prevede che, con decreto del  Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, siano adottate le disposizioni che disciplinano  i  corsi  di  formazione  per  l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  nonche'  le  relative  graduatorie  di  merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione;
 Vista  la  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  recante norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.  511,  recante  il regolamento concernente norme di organizzazione dell'Accademia navale;
 Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
 Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000,  n. 24, recante disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile;
 Visto  il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo  unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita';
 Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
 trasformazione    progressiva    dello    strumento   militare   in
 professionale; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visto   il   decreto   ministeriale  12  aprile  2001,  recante  la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle   scienze  della  difesa  e  della  sicurezza,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005 e del 27 marzo 2006;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista  dall'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);
 Sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Compiti dell'Accademia navale
 
 1.  L'Accademia  navale,  con  sede  a  Livorno,  e' un istituto di formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede alla  formazione  degli  ufficiali  di  tutti  i  corpi  della Marina militare.  Essa  puo'  concorrere  anche  alla  formazione  di  altro personale  della  Forza  armata,  di  personale appartenente ad altre Forze  armate  o  Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate estere.
 2.  L'Accademia  navale  partecipa, compatibilmente con le primarie esigenze  didattiche,  ad  attivita' di studio e di ricerca a livello universitario  nei  settori  di  preminente  interesse  della  Marina militare.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificare  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  Il  testo  dell'art. 2, comma 4-quinquies introdotto
 dall'art.  2,  comma 1,  lettera g) del decreto legislativo
 28 novembre   2005,   n.  253,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   291   del  15 dicembre  2005  del  decreto
 legislativo  28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale
 delle   Forze   armate,   a  norma  dell'art.  1,  comma 1,
 lettere a),  d)  ed  h),  della  legge 28 dicembre 1995, n.
 549),   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del
 5 gennaio 1998:
 «4-quinquies.  Le disposizioni che disciplinano i corsi
 di  formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei
 sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
 carabinieri,  nonche'  le  relative  graduatorie di merito,
 cause  e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate
 con  decreto  del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.
 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data
 di  entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale
 ai  sensi  del  presente  comma, e' abrogato il decreto del
 Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».
 -  Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e 4, della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
 1988, n. 214, Supplemento ordinario), e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 «4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 - La  legge  19 maggio  1986,  n.  224,  (Norme  per il
 reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
 complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
 alla  legge  20 settembre  1980,  n. 574) e' pubblicata nel
 Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 125 del
 31 maggio1986.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 2 settembre  1997,  n.  511,  (Regolamento recante norme di
 organizzazione   dell'Accademia   navale),   abrogato   dal
 presente   regolamento,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1998.
 - La  legge  18 febbraio  1997, n. 25 (Attribuzioni del
 Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
 Forze  Armate  e  dell'Amministrazione  della  difesa),  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
 1997.
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
 (Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
 dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
 comma 97,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' stato
 pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
 - Il   decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,
 (Disposizioni   in   materia   di   reclutamento   su  base
 volontaria,  stato  giuridico  e  avanzamento del personale
 femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della Guardia di
 finanza,   a   norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge
 20 ottobre  1999,  n.  380),  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000.
 - Il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo
 unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
 sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
 dell'art.   15   della  legge  8 marzo  2000,  n.  53),  e'
 pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
 - Il   decreto   legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,
 (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare  in professionale a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n.  331),  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
 - La   legge   23 agosto  2004,  n.  226,  (Sospensione
 anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
 dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
 al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
 normativa   di   settore),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
 1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
 legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
 dei vertici militari), pubblicato nel Supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
 - Il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,
 (Norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli atenei),
 come  modificato  dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
 n.  270  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 2 del
 4 gennaio 2000.
 - Il  decreto  ministeriale  12 aprile 2001, recante la
 determinazione  delle  classi  delle  lauree specialistiche
 universitarie  nelle scienze della difesa e della sicurezza
 e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordinamento
 
 1.  L'Accademia  navale  e'  un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze  dell'Ispettore  delle  scuole.  Salvo quanto previsto dal presente  decreto  l'organizzazione  e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.
 2.  Il  comando  dell'Accademia  navale  e'  retto  da un ufficiale ammiraglio  il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed e'    responsabile   del   corretto   svolgimento   delle   attivita' dell'istituto.  Esso e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda.
 3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono:
 a)  il  comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano   di   vascello,   che  lo  coadiuva  nella  formazione  dei frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale;
 b)  la  direzione  del  servizio  di  commissariato,  retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle  attivita'  amministrative  e  della  gestione del denaro e dei materiali;
 c)  il  servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo  o  cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all'assistenza religiosa.
 4. Dal comandante in seconda dipendono:
 a)  la  direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado   non   inferiore   a   capitano   di   fregata,   responsabile dell'educazione   degli   allievi  e  degli  aspiranti  guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;
 b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado  non  inferiore  a  capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi,  dei  corsi  per  guardiamarina  dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica;
 c)  la  direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore   a   capitano   di  fregata,  responsabile  dell'attivita' didattica dei corsi;
 d)  la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado   non   inferiore   a   capitano   di   corvetta,  responsabile dell'informazione,  della  prevenzione  e  dell'assistenza  sanitaria nell'ambito dell'Accademia navale;
 e)  le  aree  di  supporto,  di  dettaglio  e  di  organizzazione logistica rette da ufficiali superiori.
 5.  Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i seguenti consigli accademici:
 a)   consiglio   degli   studi,  con  competenza  in  materia  di valutazione  dei  frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali;
 b)   consiglio  di  disciplina,  con  competenza  in  materia  di valutazione  dei  frequentatori  con riferimento alla condotta e alle qualita' morali e di carattere;
 c)  consiglio  degli  istruttori,  con  competenza  in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
 6.  Per  assolvere  i  compiti istituzionali, l'Accademia navale si avvale di:
 a)  personale  militare  e  civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto;
 b)  professori  ordinari,  straordinari,  associati e ricercatori iscritti  nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all'organico dell'Accademia navale;
 c)  professori  ordinari,  straordinari,  associati e ricercatori provenienti dalle universita';
 d)  insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale, previa  stipula  di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato.
 7.  Incarichi  di  insegnamento  o  di inquadramento possono essere affidati  anche  ad  ufficiali  e sottufficiali esterni all'Accademia navale,  ovvero  in  servizio  con  altri  incarichi presso lo stesso istituto,   che   possiedano  i  requisiti  per  specifici  incarichi formativi.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Tipologia dei corsi
 
 1.  In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano presso l'Accademia navale i seguenti corsi:
 a)  corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali, di durata pluriennale;
 b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale;
 c)  corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali, di durata pluriennale;
 d)  corsi  applicativi  per ufficiali dei ruoli normali reclutati direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale;
 e)  corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata infraannuale;
 f)  corsi  di  formazione  specialistica per ufficiali di tutti i Corpi  della  Marina  militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, di durata infraannuale.
 2. In base alla disponibilita' di personale e ai fondi stanziati in bilancio  per  il  funzionamento  dell'Accademia  navale, l'Ispettore delle  scuole puo' disporre la cancellazione di corsi di cui al comma 1, o l'effettuazione di corsi non previsti.
 3.  I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il profilo  del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il punto  di  attitudine professionale, risultante dalla media ponderata dei   singoli  punteggi,  e'  attribuito  da  ciascuno  dei  consigli accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle:
 a) attitudini intellettuali;
 b) qualita' morali e di carattere;
 c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
 4.   La  durata,  le  discipline,  i  programmi,  le  modalita'  di svolgimento  dei  corsi,  nonche'  le  prove d'esame, la composizione delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui si  richieda  l'attribuzione del punto di attitudine professionale da parte  dei  consigli  accademici  sono stabiliti dall'Ispettore delle scuole,  in  base  alle  direttive  del  Capo di stato maggiore della Marina  e  in conformita' alle convenzioni stipulate con gli istituti universitari.
 5.  I  corsi  di  cui  al comma 1, lettere b), d) ed e) non possono essere  ripetuti,  se  non per motivi indipendenti dalla volonta' dei frequentatori.
 6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed  e), provenienti dalle categorie di personale gia' in servizio, si applicano  le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di reintegro  negli  stessi  qualora  non  sia  conseguita  la nomina ad ufficiale.
 7.  I  frequentatori  dei  corsi  possono  partecipare ad attivita' addestrative  per  il  completamento  della  formazione professionale anche presso altri enti o comandi delle Forze armate.
 8.  Sulle  unita' navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i frequentatori   puo'  essere  imbarcato  anche  personale  civile  in servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto privato,  per  assolvere  compiti  di  docenza, di addestramento o di supporto logistico.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Struttura del corso
 
 1.  Il  corso  costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490  e successive modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici.
 2.  All'atto  dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una ferma  di  tre  anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno l'obbligo  di  contrarre  un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997.
 3.  I  frequentatori  della  prima  e  seconda  classe  assumono la qualifica  di  allievi  ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª classe  durante  il  primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe durante  il  secondo  anno.  Ad  essi si applicano le disposizioni in vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata.
 4.  Al  termine  della  seconda  classe i frequentatori idonei sono nominati  aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono  ammessi  a frequentare la terza classe, pur non avendo superato l'esame  in  una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere equiparati  a  sottocapo  di 2ª classe sino al superamento dell'esame stesso.
 5.  Gli  aspiranti  guardiamarina  che abbiano completato con esito favorevole  il  terzo  anno  di  corso sono nominati guardiamarina in servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 490 del 1997.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Il testo degli articoli 4, 7 e 26 del citato decreto
 legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' il seguente:
 «Art.   4  (Ufficiali  dei  ruoli  normali)  -  1.  Gli
 ufficiali  dei  ruoli  normali  in servizio permanente sono
 tratti,  con  il grado di sottotenente, da coloro che hanno
 frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
 con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo previsto dagli
 ordinamenti di ciascuna Forza armata.
 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
 concorso  per  l'ammissione alle accademie militari possono
 essere  previste,  oltre alle riserve di posti stabilite da
 leggi   speciali,  anche  riserve  di  posti  a  favore  di
 particolari  categorie  di  personale  militare in servizio
 nella  relativa  Forza  armata.  Ciascuna Forza armata puo'
 bandire  concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati
 al  proprio personale nella misura massima del 30 per cento
 dei posti disponibili.
 3.   L'eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
 l'ammissione   alle  accademie  militari  non  puo'  essere
 inferiore  a  17  anni  e  superiore  a  22 anni  alla data
 indicata  nel  bando  di  concorso.  Fatta eccezione per il
 ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo
 e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio
 prestato,  comunque  non superiore a tre anni, a favore dei
 cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
 militare nelle Forze armate.
 4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei ruoli
 normali  possono  essere  tratti  con  il grado di tenente,
 mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
 possesso  di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
 ruolo  con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
 abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel
 bando di concorso.
 5.  Salvo  quanto  stabilito nel comma 4, gli ufficiali
 del  ruolo  normale  del  Corpo  delle capitanerie di porto
 possono essere tratti, con il grado di Guardiamarina, anche
 dai  giovani  in  possesso  del titolo di capitano di lungo
 corso o di capitano di macchina.
 6.  I  concorsi  di  cui  ai commi 4 e 5 possono essere
 banditi   nel   caso  in  cui  il  prevedibile  numero  dei
 frequentatori  delle accademie, che concluderanno nell'anno
 il  ciclo  formativo  per  essi previsto per un determinato
 ruolo,   risulti   inferiore   a  11/10  del  numero  delle
 promozioni  a  scelta al grado di maggiore stabilito per il
 medesimo  ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
 decreto.
 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
 merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
 applicativi  di  durata non superiore ad un anno accademico
 le  cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
 Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
 8.  L'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di cui ai
 commi 4  e  5  e'  rideterminata, a seguito del superamento
 degli  esami di fine corso, dalla media del punteggio della
 graduatoria  del concorso e di quello conseguito al termine
 del  corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
 pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
 Accademie  militari  che terminano il ciclo formativo nello
 stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art.
 4   della  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,  non  possa
 frequentare  il  corso,  e'  rinviato al corso successivo e
 qualora  lo superi con esito favorevole assume l'anzianita'
 relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.
 9.  I  candidati  che non superino il corso applicativo
 sono  collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
 o  completare  gli  obblighi  di  leva ovvero restituiti ai
 ruoli  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso e'
 computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di servizio
 per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
 personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
 degli obblighi di leva.
 9-bis.  Nel caso di immissione nelle accademie militari
 o  di  conseguimento  della nomina ad ufficiale per effetto
 delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al personale
 proveniente,  senza soluzione di continuita', dai ruoli del
 complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
 ruolo  dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
 gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in godimento siano
 superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova posizione, e'
 attribuito   un   assegno   personale  pari  alla  relativa
 differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
 stipendiali  conseguenti  a  progressione di carriera o per
 effetto di disposizioni normative a carattere generale».
 «Art.  7 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi delle
 Accademie  militari  hanno  l'obbligo di contrarre all'atto
 dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
 2.  All'atto  dell'ammissione  al terzo anno di corso i
 frequentatori     dei    corsi    normali    dell'Accademia
 dell'Esercito,   della   Marina  e  dell'Aeronautica  hanno
 l'obbligo  di  contrarre una ferma di nove anni che assorbe
 quella da espletare.
 3. La ferma di cui al comma 2, e' elevata a:
 a) dieci  anni  per gli iscritti a corsi di laurea di
 cinque anni di durata;
 b)  undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di
 sei anni di durata;
 c) quattordici  anni  per  gli  appartenenti al ruolo
 naviganti normale dell'Aeronautica.
 4.  I  frequentatori dei corsi normali delle accademie,
 qualora   fruiscano   delle   eventuali   proroghe  per  il
 completamento  del  ciclo  formativo,  hanno  l'obbligo  di
 contrarre  una ulteriore ferma di durata pari al periodo di
 proroga concesso.
 5.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi  dell'art.  4,
 commi 4  e  5,  e  dell'art. 5, comma 1, al superamento del
 corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
 cinque  anni  decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla
 scadenza della precedente ferma.
 6.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi  dell'art.  5,
 comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma
 di  dodici  anni  dall'inizio  del  corso  ivi previsto che
 assorbe la ferma precedentemente contratta.
 7.  Le  ferme per dodici anni contratte dagli allievi o
 ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di
 transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
 8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a
 frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
 traffico   aereo   nonche'   corsi   di   elevato   livello
 tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni
 cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
 Detto  periodo  e'  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
 eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato
 superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in
 servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire
 incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo
 internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
 la  durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data di
 assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
 ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa
 definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
 Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
 e gli incarichi di cui al presente comma.
 8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito,
 della  Marina  e  dell'Aeronautica,  ammessi  ai  corsi  di
 specializzazione  presso facolta' universitarie per i quali
 opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione
 della  difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e
 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.».
 «Art.  26  (Ufficiali  subalterni  della Marina) - 1. I
 frequentatori  dell'Accademia navale che abbiano completato
 con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono
 nominati  Guardiamarina  in  servizio  permanente.  Fino al
 completamento  del ciclo formativo prescritto, l'anzianita'
 relativa   degli   ufficiali  subalterni  e'  rideterminata
 secondo  le  modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza
 armata.
 2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal
 ciclo  formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
 ruolo  dopo  i parigrado che hanno superato gli esami nelle
 sessioni ordinarie.
 3.  Gli  ufficiali,  che  per  motivi di servizio o per
 motivi   di   salute,   riconosciuti   con   determinazione
 ministeriale,  superino  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
 formativo  con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
 ad  essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
 previsti.
 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
 non  abbiano  completato  gli  studi per uno degli anni del
 ciclo   formativo  sono  ammessi  a  completarli  nell'anno
 successivo  purche'  non ne abbiano gia' ripetuto uno negli
 anni  precedenti.  In  tal  caso  essi transitano nel corso
 successivo  e  sono  iscritti  in  ruolo  dopo l'ultimo dei
 parigrado  del  corso  cui  sono  aggregati, assumendone la
 stessa anzianita' assoluta.
 5.   Fermo   restando  quando  previsto  dall'art.  65,
 comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
 completato  gli  studi  prescritti  per  uno degli anni del
 ciclo  formativo,  o  non siano stati ammessi a completarli
 nell'anno  successivo  per  i  motivi  indicati al comma 4,
 possono  essere  trasferiti,  purche'  idonei in attitudine
 professionale,  anche in soprannumero, con il proprio grado
 e  con  la  propria  anzianita',  nel  ruolo  speciale  dei
 rispettivi  Corpi  con  le  modalita' indicate dal comma 1,
 lettera b),  dell'art.  5. Essi sono iscritti in tali ruoli
 dopo  i  pari  grado  in  possesso  della stessa anzianita'
 assoluta.
 6.  La  nomina  a  Guardiamarina  decorre, ai soli fini
 giuridici,   alla   data   di  acquisizione  del  grado  di
 aspirante.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Piano degli studi
 
 1.  Il  ciclo  formativo  dei  frequentatori e' articolato in studi universitari e professionali.
 2.  L'Accademia navale stipula apposite convenzioni con universita' e  istituti  universitari  per  la  definizione dei programmi e delle modalita'   di   svolgimento  dei  corsi  e  degli  esami  a  valenza universitaria  necessari  per  il conseguimento della laurea o laurea magistrale prevista per ciascun Corpo della Marina militare.
 3.  Il  piano  di  studi  svolto annualmente in Accademia navale e' approvato dall'Ispettore delle scuole della Marina militare.
 4.  Oltre  alle  discipline  obbligatorie  previste dai piani degli studi,  possono  essere  impartiti  anche  insegnamenti complementari relativi a discipline facoltative con o senza esame.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Svolgimento del corso
 
 1. Ai fini del passaggio all'anno successivo e' necessario:
 a)  aver  superato  tutti  gli  scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;
 b) aver conseguito l'idoneita' in attitudine professionale.
 2.  Per  ciascuna  disciplina del piano di studi sono previste ogni anno due sessioni di esami, articolate su uno o piu' appelli.
 3.  Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che non  hanno  superato  gli  esami di prima sessione in non piu' di tre discipline.  Coloro  che  non  superano  gli  esami  in  piu'  di tre discipline  in  prima  sessione  hanno  comunque  la  possibilita' di sostenere  i  rimanenti  esami della sessione, al termine della quale sono  aggregati,  per  una  sola volta, al corso successivo, se hanno conseguito  l'idoneita'  in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).
 4.  Al  termine  della  seconda  sessione  di  esami,  sono ammessi all'anno  di  corso  successivo  anche  coloro che non hanno superato l'esame  in  una  disciplina,  se  hanno  conseguito  1'idoneita'  in attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo trimestre  dell'anno  accademico  al quale i frequentatori sono stati ammessi.  Coloro  che  non  superano l'esame entro il primo trimestre sono  aggregati  al  corso  successivo,  se conseguono l'idoneita' in attitudine  professionale,  altrimenti  sono  dimessi  d'autorita' ai sensi  dell'articolo 13, comma 2, lettera d); se gia' ripetenti, sono dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2,  lettera c). L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma 3,  non  ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di corso  sono  ammessi  al terzo anno, mantenendo lo status di allievo; essi   sono   nominati   aspiranti   guardiamarina  con  la  medesima decorrenza,  ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno gia' conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il primo  trimestre  dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono respinti  e  aggregati  al  corso successivo, ove non gia' ripetenti, altrimenti   sono   dimessi   d'autorita'   dall'Accademia  ai  sensi dell'articolo  13,  comma 2, lettera c). Coloro che, al termine della seconda  sessione  non  superino gli esami in piu' di una disciplina, sono   respinti  e  aggregati  al  corso  successivo,  se  conseguono l'idoneita'   in  attitudine  professionale  e  non  gia'  ripetenti; altrimenti  sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).
 5.  I  frequentatori  del terzo anno di corso, che non superano gli esami  in  tutte  le  discipline  entro  la  seconda  sessione,  sono aggregati,  se  non  gia'  ripetenti,  al  corso successivo, se hanno conseguito  l'idoneita'  in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).
 6.  I  frequentatori  ammessi  a ripetere l'anno hanno l'obbligo di contrarre  una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo 7,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 490 del 1997. Ad essi il comandante    dell'Accademia    navale   puo'   assegnare   incarichi supplementari,  qualora  non  siano tenuti alla frequenza di tutte le lezioni del corso.
 7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno:
 a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma triennale;
 b)   qualora  allievi  del  secondo  anno,  completano  la  ferma contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale;
 c)  qualora  aspiranti  guardiamarina, transitano con il grado di guardiamarina  nella  categoria  degli  ufficiali  ausiliari in ferma prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo di  assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni; in questo  caso l'anzianita' di grado decorre dalla data del transito ed il  periodo  formativo  svolto  non e' computato ai fini del servizio ancora da svolgere.
 8.  L'attivita' formativa eventualmente non svolta durante l'anno e non ripetibile puo' essere sostituita da altre attivita' equivalenti.
 9.  Al  termine  del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi applicativi  per  ufficiali  dei  ruoli normali provenienti dai corsi normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per  l'art.  7,  comma 4,  del  decreto  legislativo
 30 dicembre 1997, n. 490, si vedano le note all'art. 4.
 -  Il  testo  dell'art.  23, comma 1 del citato decreto
 legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' il seguente:
 «Art.  23  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. A
 decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ciascuna  Forza  armata,
 l'Arma  dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
 possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
 prefissata  con  durata della ferma di due anni e sei mesi,
 incluso  il  periodo di formazione, da reclutare tra coloro
 che  hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
 formativi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 
 Graduatorie
 
 1.  La  graduatoria  di  merito e' determinata secondo l'ordine dei punteggi  attribuiti  a ciascun frequentatore, risultanti dalla somma del  punto  di attitudine professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, e del voto della graduatoria degli studi.
 2.  La  graduatoria degli studi e' determinata dalla media dei voti riportati  negli  scrutini  o  negli  esami  previsti dai piani degli studi.  Fa  eccezione  l'anno  di  conseguimento della laurea, in cui viene  formata  una  graduatoria degli studi che tiene conto del solo voto di laurea.
 3.  I  frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono  in  graduatoria  coloro  che  li hanno superati in seconda sessione,  a  loro  volta  ordinati  secondo  il numero di discipline superate in seconda sessione, ad eccezione dell'anno di conseguimento della laurea e dei casi di cui all'articolo 16.
 4.   I   frequentatori   ammessi   all'anno   successivo  ai  sensi dell'articolo  6,  comma  4,  primo  periodo,  seguono in graduatoria coloro che hanno superato gli esami in tutte le discipline.
 5.   La   graduatoria   di   merito  e'  approvata  dall'ammiraglio comandante.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Struttura dei corsi
 
 1.  I  corsi  per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma  di  esigenze  di  applicazione, integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del loro iter di carriera.
 2.  Durante  la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento  ed ai regolamenti in vigore per il loro status, con le limitazioni  previste  dal  presente regolamento e dalle disposizioni della Marina militare.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Corsi applicativi
 
 1.  I corsi applicativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), svolti  presso l'Accademia navale o presso le universita', concorrono al  completamento  della  formazione  professionale  ed universitaria degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali.
 2.  Gli  ufficiali  frequentatori  dei  corsi applicativi di cui al comma 1 debbono conseguire la laurea magistrale entro:
 a)  due  anni  accademici  per  gli  ufficiali del Corpo di stato maggiore,  del  commissariato  della  Marina  e  delle capitanerie di porto;
 b)  tre  anni  accademici  per  gli ufficiali del Corpo del genio navale e delle armi navali;
 c)  quattro anni accademici per gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina.
 3.  I corsi applicativi di cui alle lettere d) ed e) dell'arti-colo 3,  comma  1, concorrono alla formazione militare professionale degli ufficiali  di  tutti  i  Corpi  risultati  vincitori  dei  rispettivi concorsi.
 4.  Per i corsi di cui al comma 3, il punteggio di fine corso viene attribuito  in  base  alla  media  delle  votazioni  conseguite negli scrutini  o  negli  esami  previsti  e  alla  votazione conseguita in attitudine professionale. Il punteggio concorre alla rideterminazione dell'ordine   di   anzianita'   relativa   nel  servizio  permanente, rispettivamente  nel  ruolo  normale  e  nel ruolo speciale, ai sensi dell'articolo  4,  comma  8,  e  dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma 8,  del decreto
 legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490  si vedano le note
 all'art. 4.
 -  Il  testo  dell'art.  5, comma 5, del citato decreto
 legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente:
 «5.  I  candidati utilmente collocati nella graduatoria
 di  merito  dei  concorsi  di  cui al comma 1 sono nominati
 sottotenenti  ed ammessi a frequentare un corso applicativo
 di  durata  non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa
 e'  rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
 nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
 graduatoria di fine corso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 Corsi di formazione specialistica
 
 1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  f),  sono  intesi  al  conferimento  di  abilitazioni  e specializzazioni   di   carattere   militare   e  al  perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi e  ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato.
 2.  Le  graduatorie  di  fine  corso  sono  stilate  sulla base dei risultati degli scrutini o degli esami previsti.
 3.  Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori che   hanno  superato  gli  esami  in  prima  sessione  precedono  in graduatoria  coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda sessione.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Allievi ufficiali piloti di complemento
 
 1.  Agli  allievi  ufficiali  piloti di complemento si applicano le disposizioni  in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 -  Per  la legge n. 224 del 1986 si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 
 Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata
 
 1.  I  corsi  per  allievi  ufficiali  di complemento e per allievi ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per
 concorso,   bandito  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
 militare. 2. Ai fini del superamento del corso, e' necessario:
 a)  aver  superato  gli  scrutini  o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;
 b)  aver  conseguito l'idoneita' per quanto riguarda l'attitudine professionale.
 3.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  ufficiali di complemento  e  gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la qualifica  di  allievi  ufficiali  e  sono equiparati ai comuni di 2ª classe.
 |  |  |  | Art. 13. 
 Dimissioni d'autorita' e a domanda
 
 1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorita':
 a) nei casi di grave mancanza disciplinare;
 b) per insufficiente attitudine professionale;
 c) per perdita dei requisiti psico-fisici.
 2.  I  frequentatori  dei  corsi  normali  sono,  altresi', dimessi d'autorita' qualora:
 a)  all'inizio  del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la ferma prevista;
 b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi;
 c) siano respinti, dopo aver gia' ripetuto un anno di corso;
 d)  non  abbiano  superato,  entro  il  primo trimestre dell'anno accademico  cui  sono  stati  ammessi, l'esame di cui all'articolo 6, comma   4,   primo  e  secondo  periodo,  e  non  abbiano  conseguito l'idoneita' in attitudine professionale.
 3.  I  frequentatori  dei corsi possono essere dimessi a domanda in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.
 4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorita' o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta.
 5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi:
 a)  d'autorita'  per  i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), sono prosciolti dalla ferma contratta;
 b)  a  domanda  oppure  d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere  b),  c), e d), completano la ferma precedentemente contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale.
 6.  Gli  aspiranti  guardiamarina  del  terzo anno di corso normale dimessi:
 a)  d'autorita'  per  i  casi  di cui al comma 1, sono prosciolti dalla ferma contratta;
 b)  a  domanda  oppure  d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere  b), c), e d), transitano con il grado di guardiamarina nella categoria  degli  ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c).
 7. Nel caso di dimissioni d'autorita', il comandante dell'Accademia navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento, dando  allo  stesso  comunicazione della facolta' di prendere visione degli  atti  e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), di presentare  memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di  inizio  procedimento.  Il procedimento si conclude nel termine di sessanta    giorni    dall'avvenuta   comunicazione   all'interessato dell'avvio del procedimento.
 8.  Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi  normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il proscioglimento  dalla  ferma  o l'assolvimento della stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i soggetti  gia'  in  servizio  all'atto dell'ammissione all'Accademia, sono  disposti dalla Direzione generale per il personale militare con provvedimento   motivato,  su  proposta  dell'ammiraglio  comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
 9.  Ai  frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali   a   nomina   diretta   dimessi   d'autorita'  o  a  domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
 10.  Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano le  norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma 9,  del decreto
 legislativo n. 490 del 1997 si vedano le note all'art. 4.
 -  Il  testo  dell'art.  5, comma 6, del citato decreto
 legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente.
 «6.   I   frequentatori   che   non  superino  i  corsi
 applicativi:
 a) se   provenienti   dal   ruolo   dei  marescialli,
 rientrano  nella  categoria  di  provenienza. Il periodo di
 durata  del  corso  e' in tali casi computato per intero ai
 fini dell'anzianita' di servizio;
 b) se  provenienti  dal  complemento,  completano  la
 ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
 congedo;
 c) se   provenienti   dai   frequentatori  dei  corsi
 normali,   completano   la  ferma  eventualmente  contratta
 ovvero,  se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
 congedo;
 d) se  provenienti  dalla vita civile, sono collocati
 in  congedo  a  meno che non debbano assolvere o completare
 gli obblighi di leva.
 6-bis.  Nel  caso  di  conseguimento  della  nomina  ad
 ufficiale  per  effetto  delle  disposizioni  del  presente
 articolo,  al  personale  proveniente,  senza  soluzione di
 continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
 ruolo  dei  marescialli,  dal ruolo dei sergenti ovvero dai
 volontari   di  truppa,  qualora  gli  emolumenti  fissi  e
 continuativi   in   godimento   siano  superiori  a  quelli
 spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno
 personale  pari alla relativa differenza, riassorbibile con
 i  futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
 di  carriera  o  per  effetto  di  disposizioni normative a
 carattere generale.»..
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 Licenze
 
 1.  Ai  frequentatori  dei  corsi  e' concessa la licenza durante i periodi di interruzione dell'attivita' didattica ed addestrativa.
 2.  Al  di  fuori  dei  periodi  di cui al comma 1, i frequentatori possono  fruire  delle  licenze  straordinarie di convalescenza o per imminente  pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o affine  entro  il  secondo  grado. In casi eccezionali, il comandante dell'Accademia  navale  puo'  concedere  la  licenza  per  motivi  di carattere  privato  e  per  sostenere  esami  di  Stato o altri esami analoghi.
 |  |  |  | Art. 15. 
 Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario
 
 1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la relativa  manutenzione  degli allievi e degli aspiranti guardiamarina sono a carico dell'amministrazione della difesa.
 2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano   corsi   presso   l'Accademia   navale   sono  a  carico dell'amministrazione  della  difesa.  Le  spese  di  vitto, alloggio, corredo  e  relativa  manutenzione  sono  a  carico  degli  ufficiali frequentatori.
 3. Per esigenze formative:
 a)  gli  allievi  e  gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di accasermamento in Accademia navale;
 b)  il  comandante  dell'istituto  puo'  disporre, per necessita' formative,  l'obbligo  di  accasermamento  in  Accademia navale degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi.
 4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in una  localita'  limitrofa  ove  ha  sede  l'Accademia navale, possono chiedere  di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al comma  3.  L'autorizzazione,  fermo  restando  il conseguimento degli obiettivi   didattico-formativi,  puo'  essere  concessa,  sospesa  o revocata  dal  comandante  dell'Accademia  navale  in  relazione alle attivita'  addestrative  programmate  e  al  profilo disciplinare del richiedente.
 5.  Ai  frequentatori  dei  corsi  non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.
 |  |  |  | Art. 16. 
 Assenze dai corsi
 
 1.  I  frequentatori  che,  per  motivi  indipendenti dalla propria volonta',   siano   rimasti   assenti   per  un  periodo,  anche  non continuativo,  superiore  a  un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato   considerando  esclusivamente  le  giornate  di  attivita' didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami, e  il  corso  o  l'anno  di  corso  e' considerato non superato. Tali frequentatori  sono  ammessi  a  ripetere  il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti.
 2.  Qualora  il  periodo  di  assenza  di  cui  al comma 1, sia non inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata dei  corsi,  computato  considerando  esclusivamente  le  giornate di attivita'  didattica  effettivamente  svolta in sede, i frequentatori possono,  presentando  apposita  domanda,  richiedere la dispensa dal sostenere  gli  esami  e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso  senza  essere considerati respinti. Tale beneficio puo' essere concesso  con  determinazione  del Direttore della Direzione generale per  il  personale  militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
 3.  I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2,  qualora non intendano avvalersi della facolta' ivi prevista, sono ammessi  a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti o  parte  di  essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a giudizio  del  comandante  dell'Accademia, l'esenzione dall'attivita' prevista  tra  le  due  sessioni.  L'inserimento  in  graduatoria dei frequentatori  che  superino  gli  esami in seconda sessione ha luogo come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono superati  in  seconda  sessione,  i  frequentatori  sono  considerati respinti.  Sono  ammessi  a  ripetere  l'anno  di corso, senza essere considerati  respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la fine  dell'anno  accademico,  per  cause  indipendenti  dalla propria volonta',  per  tutte  le  discipline  o  anche  solo per alcune, non abbiano  potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero abbiano  potuto  fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere il passaggio alla classe superiore.
 4.  I  frequentatori  in  licenza  straordinaria  di  convalescenza possono  richiedere,  sotto la propria responsabilita', di proseguire il  periodo  formativo  presso  l'Accademia  navale, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' fisica. Il beneficio puo' essere concesso dall'ammiraglio  comandante,  sentito  in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini del  computo  di cui ai commi 1 e 2 e' da considerarsi come presenza, il   frequentatore  deve  seguire  le  lezioni,  con  l'esenzione  da qualunque attivita' fisica.
 5.  In  tutti  i  casi  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a ripetere  il  corso  o l'anno di corso e' subordinata al possesso dei requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Per il corso normale trova  applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
 6.  Gli  allievi  dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei commi  1  e  2  sono  inviati,  su  disposizione  del Direttore della Direzione  generale  del personale militare, in licenza straordinaria senza  assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza non   e'  computabile  nel  tetto  massimo  fissato  per  la  licenza straordinaria.
 7.  Gli  ufficiali  e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei commi  1  e  2  sono  aggregati,  su disposizione del Direttore delle Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile. Essi  sono  impiegati  nei  reparti  in  attesa dell'inizio del corso successivo,  qualora riacquistino l'idoneita' fisica mentre e' ancora in atto il corso che hanno dovuto interrompere.
 8.  Il  Direttore  della  Direzione generale del personale militare procedera' alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Per il testo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto
 legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490  si vedano le note
 all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 
 Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
 
 1.  Ai  frequentatori  dei  corsi  si  applicano le disposizioni in materia  di  tutela  e  sostegno della maternita' e paternita' di cui all'articolo  58,  comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
 2.   Le   frequentatrici   dei  corsi,  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,   sono   tenute   a  dare  tempestiva  comunicazione  al  comando dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la data presunta del parto.
 3.  Fino  a  sette  mesi  successivi al parto le frequentatrici non possono  svolgere  alcuna  attivita'  in  contrasto  con  la  vigente normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri.
 4.  Le  frequentatrici  in  licenza speciale per gravidanza possono richiedere,  sotto  la  propria  responsabilita',  di  proseguire  il periodo  formativo,  con  esenzione  da  qualsiasi  tipo di attivita' fisica.   La   facolta',  non  esercitabile  durante  il  congedo  di maternita',  puo' essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia. In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di cui   all'articolo   16   e'   da   considerarsi  come  presenza,  la frequentatrice  deve  seguire  le  lezioni  e  gli orari prescritti e comunque  non  puo'  svolgere  alcuna  attivita'  in contrasto con la vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -  Il  testo  dell'art. 58, comma 3, del citato decreto
 legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
 «3.  Il  personale militare che si assenta dal servizio
 per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto
 in  licenza  straordinaria per motivi privati, equiparata a
 tutti  gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.
 Il  periodo  trascorso  in  tale licenza e' computabile, ai
 fini  della  progressione  di carriera, nei limiti previsti
 dalla   disciplina   vigente   in   materia   di  documenti
 caratteristici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali e dei
 militari   di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina  e
 dell'Aeronautica   relativamente   al  periodo  massimo  di
 assenza che determina la fine del servizio.».
 - Il  testo  dell'art.  2,  comma 3  del citato decreto
 legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' il seguente:
 «3.  Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
 regolari  delle accademie, degli istituti e delle scuole di
 formazione  e'  posto in licenza speciale a decorrere dalla
 comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione
 della   certificazione   medica   attestante  lo  stato  di
 gravidanza  e  fino  all'inizio  del  periodo di astensione
 obbligatoria  di  cui  all'art.  4  della legge 30 dicembre
 1971, n. 1204.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 
 Abrogazioni
 
 1.  E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 settembre  1997,  n. 511, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies del  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  464  e successive modificazioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il Ministro: Martino
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 302
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 2 settembre   1997,   n.   511  e  il  testo  dell'art.  2,
 comma 4-quinquies  del  decreto legislativo n. 464 del 1997
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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