Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 10 maggio 2006, n. 232
Regolamento dell'Accademia navale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-quinquies, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, che prevede che, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano adottate le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, recante il regolamento concernente norme di organizzazione dell'Accademia navale;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita';
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005 e del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);
Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dell'Accademia navale

1. L'Accademia navale, con sede a Livorno, e' un istituto di formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede alla formazione degli ufficiali di tutti i corpi della Marina militare. Essa puo' concorrere anche alla formazione di altro personale della Forza armata, di personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate estere.
2. L'Accademia navale partecipa, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attivita' di studio e di ricerca a livello universitario nei settori di preminente interesse della Marina militare.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificare o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
28 novembre 2005, n. 253, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005 del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale
delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.
549), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 1998:
«4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi
di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei
sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito,
cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate
con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data
di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale
ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento ordinario), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, (Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574) e' pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 511, (Regolamento recante norme di
organizzazione dell'Accademia navale), abrogato dal
presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1998.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
1997.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
(Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' stato
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
(Disposizioni in materia di reclutamento su base
volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
20 ottobre 1999, n. 380), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- La legge 23 agosto 2004, n. 226, (Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari), pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
(Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei),
come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
4 gennaio 2000.
- Il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche
universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza
e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.



 
Art. 2.

Ordinamento

1. L'Accademia navale e' un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole. Salvo quanto previsto dal presente decreto l'organizzazione e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.
2. Il comando dell'Accademia navale e' retto da un ufficiale ammiraglio il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed e' responsabile del corretto svolgimento delle attivita' dell'istituto. Esso e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda.
3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono:
a) il comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, che lo coadiuva nella formazione dei frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale;
b) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attivita' amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;
c) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo o cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all'assistenza religiosa.
4. Dal comandante in seconda dipendono:
a) la direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'educazione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;
b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi, dei corsi per guardiamarina dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica;
c) la direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'attivita' didattica dei corsi;
d) la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile dell'informazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Accademia navale;
e) le aree di supporto, di dettaglio e di organizzazione logistica rette da ufficiali superiori.
5. Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i seguenti consigli accademici:
a) consiglio degli studi, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali;
b) consiglio di disciplina, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alla condotta e alle qualita' morali e di carattere;
c) consiglio degli istruttori, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
6. Per assolvere i compiti istituzionali, l'Accademia navale si avvale di:
a) personale militare e civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto;
b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori iscritti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all'organico dell'Accademia navale;
c) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori provenienti dalle universita';
d) insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale, previa stipula di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato.
7. Incarichi di insegnamento o di inquadramento possono essere affidati anche ad ufficiali e sottufficiali esterni all'Accademia navale, ovvero in servizio con altri incarichi presso lo stesso istituto, che possiedano i requisiti per specifici incarichi formativi.
 
Art. 3.

Tipologia dei corsi

1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano presso l'Accademia navale i seguenti corsi:
a) corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali, di durata pluriennale;
b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale;
c) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali, di durata pluriennale;
d) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali reclutati direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale;
e) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata infraannuale;
f) corsi di formazione specialistica per ufficiali di tutti i Corpi della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, di durata infraannuale.
2. In base alla disponibilita' di personale e ai fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale, l'Ispettore delle scuole puo' disporre la cancellazione di corsi di cui al comma 1, o l'effettuazione di corsi non previsti.
3. I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il profilo del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il punto di attitudine professionale, risultante dalla media ponderata dei singoli punteggi, e' attribuito da ciascuno dei consigli accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle:
a) attitudini intellettuali;
b) qualita' morali e di carattere;
c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
4. La durata, le discipline, i programmi, le modalita' di svolgimento dei corsi, nonche' le prove d'esame, la composizione delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui si richieda l'attribuzione del punto di attitudine professionale da parte dei consigli accademici sono stabiliti dall'Ispettore delle scuole, in base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e in conformita' alle convenzioni stipulate con gli istituti universitari.
5. I corsi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e) non possono essere ripetuti, se non per motivi indipendenti dalla volonta' dei frequentatori.
6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), provenienti dalle categorie di personale gia' in servizio, si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di reintegro negli stessi qualora non sia conseguita la nomina ad ufficiale.
7. I frequentatori dei corsi possono partecipare ad attivita' addestrative per il completamento della formazione professionale anche presso altri enti o comandi delle Forze armate.
8. Sulle unita' navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i frequentatori puo' essere imbarcato anche personale civile in servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto privato, per assolvere compiti di docenza, di addestramento o di supporto logistico.
 
Art. 4.

Struttura del corso

1. Il corso costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici.
2. All'atto dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una ferma di tre anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno l'obbligo di contrarre un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997.
3. I frequentatori della prima e seconda classe assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª classe durante il primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe durante il secondo anno. Ad essi si applicano le disposizioni in vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata.
4. Al termine della seconda classe i frequentatori idonei sono nominati aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono ammessi a frequentare la terza classe, pur non avendo superato l'esame in una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere equiparati a sottocapo di 2ª classe sino al superamento dell'esame stesso.
5. Gli aspiranti guardiamarina che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso sono nominati guardiamarina in servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 490 del 1997.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4, 7 e 26 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' il seguente:
«Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali) - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle accademie militari possono
essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio
nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo'
bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati
al proprio personale nella misura massima del 30 per cento
dei posti disponibili.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non puo' essere
inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data
indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il
ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo
e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel
bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di Guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e
qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita'
relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari
o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale».
«Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi delle
Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto
dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno
l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe
quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2, e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di
cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di
sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie,
qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il
completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di
contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di
proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4,
commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del
corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla
scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5,
comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma
di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che
assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o
ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di
transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico aereo nonche' corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma.
8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di
specializzazione presso facolta' universitarie per i quali
opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione
della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e
4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.».
«Art. 26 (Ufficiali subalterni della Marina) - 1. I
frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato
con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono
nominati Guardiamarina in servizio permanente. Fino al
completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita'
relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata
secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza
armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal
ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle
sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per
motivi di salute, riconosciuti con determinazione
ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo
formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
non abbiano completato gli studi per uno degli anni del
ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno
successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli
anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso
successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei
parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la
stessa anzianita' assoluta.
5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65,
comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
completato gli studi prescritti per uno degli anni del
ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli
nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4,
possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine
professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado
e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei
rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1,
lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli
dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta.
6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini
giuridici, alla data di acquisizione del grado di
aspirante.».



 
Art. 5.

Piano degli studi

1. Il ciclo formativo dei frequentatori e' articolato in studi universitari e professionali.
2. L'Accademia navale stipula apposite convenzioni con universita' e istituti universitari per la definizione dei programmi e delle modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami a valenza universitaria necessari per il conseguimento della laurea o laurea magistrale prevista per ciascun Corpo della Marina militare.
3. Il piano di studi svolto annualmente in Accademia navale e' approvato dall'Ispettore delle scuole della Marina militare.
4. Oltre alle discipline obbligatorie previste dai piani degli studi, possono essere impartiti anche insegnamenti complementari relativi a discipline facoltative con o senza esame.
 
Art. 6.

Svolgimento del corso

1. Ai fini del passaggio all'anno successivo e' necessario:
a) aver superato tutti gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;
b) aver conseguito l'idoneita' in attitudine professionale.
2. Per ciascuna disciplina del piano di studi sono previste ogni anno due sessioni di esami, articolate su uno o piu' appelli.
3. Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che non hanno superato gli esami di prima sessione in non piu' di tre discipline. Coloro che non superano gli esami in piu' di tre discipline in prima sessione hanno comunque la possibilita' di sostenere i rimanenti esami della sessione, al termine della quale sono aggregati, per una sola volta, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).
4. Al termine della seconda sessione di esami, sono ammessi all'anno di corso successivo anche coloro che non hanno superato l'esame in una disciplina, se hanno conseguito 1'idoneita' in attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo trimestre dell'anno accademico al quale i frequentatori sono stati ammessi. Coloro che non superano l'esame entro il primo trimestre sono aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d); se gia' ripetenti, sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma 3, non ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di corso sono ammessi al terzo anno, mantenendo lo status di allievo; essi sono nominati aspiranti guardiamarina con la medesima decorrenza, ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno gia' conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il primo trimestre dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono respinti e aggregati al corso successivo, ove non gia' ripetenti, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). Coloro che, al termine della seconda sessione non superino gli esami in piu' di una disciplina, sono respinti e aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneita' in attitudine professionale e non gia' ripetenti; altrimenti sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).
5. I frequentatori del terzo anno di corso, che non superano gli esami in tutte le discipline entro la seconda sessione, sono aggregati, se non gia' ripetenti, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).
6. I frequentatori ammessi a ripetere l'anno hanno l'obbligo di contrarre una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Ad essi il comandante dell'Accademia navale puo' assegnare incarichi supplementari, qualora non siano tenuti alla frequenza di tutte le lezioni del corso.
7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno:
a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma triennale;
b) qualora allievi del secondo anno, completano la ferma contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale;
c) qualora aspiranti guardiamarina, transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo di assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; in questo caso l'anzianita' di grado decorre dalla data del transito ed il periodo formativo svolto non e' computato ai fini del servizio ancora da svolgere.
8. L'attivita' formativa eventualmente non svolta durante l'anno e non ripetibile puo' essere sostituita da altre attivita' equivalenti.
9. Al termine del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).



Note all'art. 6:
- Per l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, si vedano le note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 23, comma 1 del citato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' il seguente:
«Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata,
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi.».



 
Art. 7.

Graduatorie

1. La graduatoria di merito e' determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun frequentatore, risultanti dalla somma del punto di attitudine professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, e del voto della graduatoria degli studi.
2. La graduatoria degli studi e' determinata dalla media dei voti riportati negli scrutini o negli esami previsti dai piani degli studi. Fa eccezione l'anno di conseguimento della laurea, in cui viene formata una graduatoria degli studi che tiene conto del solo voto di laurea.
3. I frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati secondo il numero di discipline superate in seconda sessione, ad eccezione dell'anno di conseguimento della laurea e dei casi di cui all'articolo 16.
4. I frequentatori ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, seguono in graduatoria coloro che hanno superato gli esami in tutte le discipline.
5. La graduatoria di merito e' approvata dall'ammiraglio comandante.
 
Art. 8.

Struttura dei corsi

1. I corsi per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di applicazione, integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del loro iter di carriera.
2. Durante la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento ed ai regolamenti in vigore per il loro status, con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni della Marina militare.
 
Art. 9.

Corsi applicativi

1. I corsi applicativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), svolti presso l'Accademia navale o presso le universita', concorrono al completamento della formazione professionale ed universitaria degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali.
2. Gli ufficiali frequentatori dei corsi applicativi di cui al comma 1 debbono conseguire la laurea magistrale entro:
a) due anni accademici per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del commissariato della Marina e delle capitanerie di porto;
b) tre anni accademici per gli ufficiali del Corpo del genio navale e delle armi navali;
c) quattro anni accademici per gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina.
3. I corsi applicativi di cui alle lettere d) ed e) dell'arti-colo 3, comma 1, concorrono alla formazione militare professionale degli ufficiali di tutti i Corpi risultati vincitori dei rispettivi concorsi.
4. Per i corsi di cui al comma 3, il punteggio di fine corso viene attribuito in base alla media delle votazioni conseguite negli scrutini o negli esami previsti e alla votazione conseguita in attitudine professionale. Il punteggio concorre alla rideterminazione dell'ordine di anzianita' relativa nel servizio permanente, rispettivamente nel ruolo normale e nel ruolo speciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 si vedano le note
all'art. 4.
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente:
«5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo
di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa
e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.».



 
Art. 10.

Corsi di formazione specialistica

1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono intesi al conferimento di abilitazioni e specializzazioni di carattere militare e al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi e ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato.
2. Le graduatorie di fine corso sono stilate sulla base dei risultati degli scrutini o degli esami previsti.
3. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda sessione.
 
Art. 11.

Allievi ufficiali piloti di complemento

1. Agli allievi ufficiali piloti di complemento si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.



Nota all'art. 11:
- Per la legge n. 224 del 1986 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 12.

Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata

1. I corsi per allievi ufficiali di complemento e per allievi ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per
concorso, bandito dalla Direzione generale per il personale
militare. 2. Ai fini del superamento del corso, e' necessario:
a) aver superato gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;
b) aver conseguito l'idoneita' per quanto riguarda l'attitudine professionale.
3. Durante la frequenza del corso, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati ai comuni di 2ª classe.
 
Art. 13.

Dimissioni d'autorita' e a domanda

1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorita':
a) nei casi di grave mancanza disciplinare;
b) per insufficiente attitudine professionale;
c) per perdita dei requisiti psico-fisici.
2. I frequentatori dei corsi normali sono, altresi', dimessi d'autorita' qualora:
a) all'inizio del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la ferma prevista;
b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi;
c) siano respinti, dopo aver gia' ripetuto un anno di corso;
d) non abbiano superato, entro il primo trimestre dell'anno accademico cui sono stati ammessi, l'esame di cui all'articolo 6, comma 4, primo e secondo periodo, e non abbiano conseguito l'idoneita' in attitudine professionale.
3. I frequentatori dei corsi possono essere dimessi a domanda in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorita' o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta.
5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi:
a) d'autorita' per i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), sono prosciolti dalla ferma contratta;
b) a domanda oppure d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), completano la ferma precedentemente contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale.
6. Gli aspiranti guardiamarina del terzo anno di corso normale dimessi:
a) d'autorita' per i casi di cui al comma 1, sono prosciolti dalla ferma contratta;
b) a domanda oppure d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c).
7. Nel caso di dimissioni d'autorita', il comandante dell'Accademia navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento, dando allo stesso comunicazione della facolta' di prendere visione degli atti e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), di presentare memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di inizio procedimento. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
8. Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il proscioglimento dalla ferma o l'assolvimento della stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i soggetti gia' in servizio all'atto dell'ammissione all'Accademia, sono disposti dalla Direzione generale per il personale militare con provvedimento motivato, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
9. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
10. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 4, comma 9, del decreto
legislativo n. 490 del 1997 si vedano le note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente.
«6. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la
ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi
normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati
in congedo a meno che non debbano assolvere o completare
gli obblighi di leva.
6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad
ufficiale per effetto delle disposizioni del presente
articolo, al personale proveniente, senza soluzione di
continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno
personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con
i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.»..



 
Art. 14.

Licenze

1. Ai frequentatori dei corsi e' concessa la licenza durante i periodi di interruzione dell'attivita' didattica ed addestrativa.
2. Al di fuori dei periodi di cui al comma 1, i frequentatori possono fruire delle licenze straordinarie di convalescenza o per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado. In casi eccezionali, il comandante dell'Accademia navale puo' concedere la licenza per motivi di carattere privato e per sostenere esami di Stato o altri esami analoghi.
 
Art. 15.

Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario

1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la relativa manutenzione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina sono a carico dell'amministrazione della difesa.
2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi presso l'Accademia navale sono a carico dell'amministrazione della difesa. Le spese di vitto, alloggio, corredo e relativa manutenzione sono a carico degli ufficiali frequentatori.
3. Per esigenze formative:
a) gli allievi e gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di accasermamento in Accademia navale;
b) il comandante dell'istituto puo' disporre, per necessita' formative, l'obbligo di accasermamento in Accademia navale degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi.
4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'Accademia navale, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al comma 3. L'autorizzazione, fermo restando il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi, puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante dell'Accademia navale in relazione alle attivita' addestrative programmate e al profilo disciplinare del richiedente.
5. Ai frequentatori dei corsi non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.
 
Art. 16.

Assenze dai corsi

1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attivita' didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami, e il corso o l'anno di corso e' considerato non superato. Tali frequentatori sono ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti.
2. Qualora il periodo di assenza di cui al comma 1, sia non inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attivita' didattica effettivamente svolta in sede, i frequentatori possono, presentando apposita domanda, richiedere la dispensa dal sostenere gli esami e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti. Tale beneficio puo' essere concesso con determinazione del Direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
3. I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, qualora non intendano avvalersi della facolta' ivi prevista, sono ammessi a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti o parte di essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a giudizio del comandante dell'Accademia, l'esenzione dall'attivita' prevista tra le due sessioni. L'inserimento in graduatoria dei frequentatori che superino gli esami in seconda sessione ha luogo come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono superati in seconda sessione, i frequentatori sono considerati respinti. Sono ammessi a ripetere l'anno di corso, senza essere considerati respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la fine dell'anno accademico, per cause indipendenti dalla propria volonta', per tutte le discipline o anche solo per alcune, non abbiano potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero abbiano potuto fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere il passaggio alla classe superiore.
4. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza possono richiedere, sotto la propria responsabilita', di proseguire il periodo formativo presso l'Accademia navale, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' fisica. Il beneficio puo' essere concesso dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini del computo di cui ai commi 1 e 2 e' da considerarsi come presenza, il frequentatore deve seguire le lezioni, con l'esenzione da qualunque attivita' fisica.
5. In tutti i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il corso normale trova applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
6. Gli allievi dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati, su disposizione del Direttore della Direzione generale del personale militare, in licenza straordinaria senza assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza non e' computabile nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
7. Gli ufficiali e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggregati, su disposizione del Direttore delle Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile. Essi sono impiegati nei reparti in attesa dell'inizio del corso successivo, qualora riacquistino l'idoneita' fisica mentre e' ancora in atto il corso che hanno dovuto interrompere.
8. Il Direttore della Direzione generale del personale militare procedera' alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 si vedano le note
all'art. 4.



 
Art. 17.

Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

1. Ai frequentatori dei corsi si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Le frequentatrici dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, sono tenute a dare tempestiva comunicazione al comando dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la data presunta del parto.
3. Fino a sette mesi successivi al parto le frequentatrici non possono svolgere alcuna attivita' in contrasto con la vigente normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri.
4. Le frequentatrici in licenza speciale per gravidanza possono richiedere, sotto la propria responsabilita', di proseguire il periodo formativo, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' fisica. La facolta', non esercitabile durante il congedo di maternita', puo' essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia. In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di cui all'articolo 16 e' da considerarsi come presenza, la frequentatrice deve seguire le lezioni e gli orari prescritti e comunque non puo' svolgere alcuna attivita' in contrasto con la vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 58, comma 3, del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
«3. Il personale militare che si assenta dal servizio
per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto
in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a
tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.
Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai
fini della progressione di carriera, nei limiti previsti
dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di
assenza che determina la fine del servizio.».
- Il testo dell'art. 2, comma 3 del citato decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' il seguente:
«3. Il personale femminile che frequenta i corsi
regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di
formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla
comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione
della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.».



 
Art. 18.

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2006
Il Ministro: Martino

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 302



Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 511 e il testo dell'art. 2,
comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 464 del 1997
si vedano le note alle premesse.



 
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