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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006 |  | Disposizioni   urgenti  di  protezione  civile  per  fronteggiare  la situazione  di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche. (Ordinanza n. 3530). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2005,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato  di  emergenza  nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio  2004,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante «Indirizzi  operativi  per la gestione organizzativa e funzionale del sistema   di  allertamento  nazionale  e  regionale  per  il  rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;
 Considerato  che  la  diga di Beauregard e' interessata da un vasto movimento  di versante in sponda sinistra che rende improcrastinabile provvedere  con  azioni  urgenti  a  salvaguardia  della popolazione, dell'ambiente,   dei   beni  e  degli  insediamenti,  anche  mediante interventi  che  diano continuita' alla possibilita' di laminazione e di governo delle piene;
 Vista  la  nota della Compagnia Valdostana delle acque S.p.a. del 4 maggio   2006   nella  quale  si  stanziano  somme  finalizzate  alla risoluzione   del   contesto  emergenziale  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assumere ogni iniziativa di carattere  straordinario  ed urgente finalizzata alla rimozione della predetta   situazione   di   pericolo   per  la  pubblica  e  privata incolumita';
 Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
 Acquisita l'intesa della regione Valle d'Aosta;
 Sentito il Registro italiano dighe;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  L'ing. Angelo Balducci - Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e' nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la  diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.
 2.  Al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo anche  mediante  interventi  di  riduzione  del rischio e di messa in sicurezza   dei   luoghi   il   Commissario  delegato  provvede  alla progettazione  e  successiva realizzazione degli interventi necessari per   la  progressiva  dismissione  della  diga  di  Beauregard.  Per l'espletamento    delle   iniziative   finalizzate   al   superamento dell'emergenza,  il  Commissario  delegato  puo' nominare un soggetto attuatore  individuato  sulla base di una scelta fiduciaria affidando allo  stesso  specifici  settori di intervento. Il soggetto attuatore agira'  sulla  base  di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
 3.  La regione autonoma Valle d'Aosta, d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile,  individua  eventuali  ulteriori  studi ed esigenze  di  potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana  che  interessa  la  sponda  sinistra e del connesso sistema di allarme.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre  in  essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura  appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di sei unita' di personale.
 2.  Per  le funzioni di supporto tecnico rispetto alle attivita' da porre  in  essere  da  parte  del medesimo Commissario delegato e del soggetto  attuatore,  nonche' per la predisposizione del progetto per la  progressiva  dismissione  della diga di Beauregard il Commissario delegato  si  avvale  di un Comitato tecnico-scientifico. Il predetto Comitato  e' composto da cinque esperti di cui il presidente nominato dal  Commissario  delegato  d'intesa con la regione Valle d'Aosta, un componente  designato  dal presidente del Registro italiano dighe, un componente  designato  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile,  e  due  dal presidente della regione autonoma Valle d'Aosta. Con  il  medesimo  provvedimento  il  Commissario delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai  componenti  del  Comitato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
 3.  Il  personale  della  struttura commissariale e' autorizzato ad effettuare  ore  di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
 4.  Per far fronte agli ulteriori e piu' gravosi impegni connessi e conseguenti   alle  attivita'  legate  alla  presente  ordinanza,  il Commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore  alla  vigenza  dello  stato di emergenza, di personale con contratto  a tempo determinato nel limite di 3 unita', in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse.
 5. Al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, in ragione dei compiti  conferiti  ai sensi della presente ordinanza e' riconosciuto un  compenso  mensile  pari  al  30%  del  trattamento  economico  in godimento  in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
 |  |  |  | Art. 3. 1. In relazione alla complessita' degli interventi da realizzare ai sensi della presente ordinanza, che rende necessaria la consultazione urgente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Commissario delegato  pone  in essere detti interventi avvalendosi del parere del predetto  Consiglio  Superiore,  anche  in  deroga  a quanto previsto dall'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, sentito   il   Registro  italiano  dighe.  Il  Commissario  delegato, acquisiti  i  pareri  di  cui  al  presente  comma  provvedera'  alla validazione ed approvazione del relativo progetto.
 2.  In  relazione  al contesto di emergenziale di che trattasi, che rende   improcrastinabili  gli  interventi  previsti  dalla  presente ordinanza, i pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono resi entro quindici giorni dall'invio del progetto di cui all'art. 2 e ove non  resi  nel  predetto  termine  si  intendono  acquisiti con esito positivo.
 3.  Il  Commissario  delegato  puo' ricorrere, ove necessario, alla conferenza  di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005,  n.  15, all'assenso del Ministero competente o della giunta   regionale,  secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
 4.  I  pareri,  visti  e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di  cui  al  comma  precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle amministrazioni competenti  entro  sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine  non  siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 5. In relazione alla necessita' di salvaguardare l'integrita' della vita  delle  popolazioni,  dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa  improcrastinabilita'  degli interventi di cui alla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  provvede  per le occupazioni di urgenza  e  per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 6.  L'approvazione  da  parte  del  Consiglio  Superiore dei Lavori Pubblici  dei  progetti  definitivi  o esecutivi costituisce variante agli   strumenti   urbanistici   vigenti,  approvazione  del  vincolo preordinato   all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita' urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,17,18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
 legge   7   agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede,  nel  limite  di  ventotto  milioni  di euro a carico delle risorse  stanziate  dalla Compagnia Valdostana delle Acque, che detta societa'  versera'  sulla contabilita' di cui al comma 2 del presente articolo.
 2.  Per  l'utilizzo  delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del Commissario  delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad  ogni  rapporto  scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il Presidente: Prodi
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