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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli  eccezionali  eventi  atmosferici, che hanno colpito  il  territorio  della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 3531). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
 Considerato   che   i   detti  eventi  calamitosi  hanno  provocato l'allagamento  di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
 Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle  zone  interessate,  e,  pertanto,  risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Calabria con nota del 6 luglio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Regione Calabria e' nominato Commissario delegato  per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla  individuazione  dei  comuni  colpiti  dagli eventi stessi, alla realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
 2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu'  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati, cui affidare specifici settori   di  intervento,  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed indicazioni,  nonche'  della  collaborazione  degli uffici regionali, degli   enti   locali  anche  territoriali  e  delle  amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
 a)  alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
 b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua  ed  alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati  interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla  realizzazione di adeguati interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.
 c) all'individuazione  di  appositi siti di stoccaggio temporaneo ove  ubicare  i  fanghi  i  detriti  e  i  materiali rivenienti dalla situazione  emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui all'art.  6,  definendo  d'intesa  con  il  Commissario  delegato per l'emergenza  rifiuti  nella  regione  Calabria  le  modalita'  per il definitivo smaltimento.
 4.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.
 5.  Il  Commissario  delegato  provvede  altresi' al rimborso delle spese sostenute dai comuni e dall'Ufficio territoriale del Governo di Vibo  Valentia,  nonche'  da  altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.
 6.  lI  Commissario  delegato  ed  il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri provvedono ad effettuare  i  rimborsi  dovuti  alle organizzazioni di volontariato, debitamente  autorizzate  dal  Dipartimento  della protezione civile, impiegate  in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e'  effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  2001,  n.  194,  sulla  base  di  un  riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 7. L'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, e' autorizzato ad effettuare  i  rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonche' degli  oneri  sostenuti  dai  datori  di  lavoro  dei volontari della predetta   associazione   direttamente  attivati  in  relazione  alla particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali  trovano  applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati   indifferibili,   urgenti,   di   pubblica   utilita'   e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
 2.   Il   Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori  di  cui  all'art.  1  per  gli  interventi  di competenza, provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed integrazioni,  all'assenso  del  Ministro  competente  che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, e successive modificazioni, devono  essere  resi  alle  amministrazioni  entro sette giorni dalla richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Commissario  delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  distrutta  in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione  di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva,  adottati  a  seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo  di  Euro  400,00  mensili,  e,  comunque, nel limite di Euro 100,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  abitualmente e stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e' stabilito   in  Euro  200,00.  Rispetto  a  situazioni  di  carattere eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi previsti  nel  presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato ad  erogare  i  contributi  anche in misura diversa, e, comunque, nel limite  massimo  di  Euro  500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti  persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero  disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%,  e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di vita,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  nei  limiti delle risorse  assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00  per  ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste   dalla  normativa  urbanistica  ed  edilizia,  distrutta  o danneggiata  dagli  eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo  di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la  cui  funzionalita'  sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita   relazione   tecnica,   contenente   la  descrizione  degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
 2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo  a  favore  dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi  effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino  di  beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a  titolo  di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei  titolari  di  attivita'  industriali,  commerciali,  produttive, agricole,  agroindustriali,  agrituristiche,  zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito  degli  eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano   apposita   istanza,   corredata   da  autocertificazione attestante   i   danni   subiti  ed  il  periodo  necessario  per  la realizzazione  dei  lavori  di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti  a  sede  delle  attivita'  sopraelencate e dalla copia della dichiarazione    dei    redditi    per   l'anno   2005,   ovvero   da autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  novembre 2000, n. 445. Per le attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata  da  perizia  giurata redatta da professionista autorizzato alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per  le imprese agricole che determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
 2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali,  commerciali e professionali, il Commissario delegato e' autorizzato  ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima  di  Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita'  sopra  richiamate  i cui immobili siano stati distrutti in tutto  o  in  parte  ovvero  siano  stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti  delle  competenti  autorita' a seguito degli eventi di cui   al   presente  provvedimento,  per  la  locazione  di  immobili temporaneamente  utilizzati  in  sostituzione  di  quelli  distrutti, danneggiati o sgomberati.
 3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere  presentate  al  Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
 5.  I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  Commissario delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e19;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
 legge  7  agosto  1990,  n.  241,  articoli  14,  14-bis, 14-ter, l4-quater, e successive modificazioni;
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;
 decreto   legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
 contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  In  favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo di  Vibo  Valentia, nel limite massimo di cinque unita', direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al  30  settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di  150  ore  mensili  pro-capite.  Al  personale  appartenente  alla carriera  prefettizia,  nel limite massimo di tre unita' e fino al 30 settembre  2006,  e'  corrisposta  una  indennita'  pari al 20% della retribuzione  di  posizione  di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. In  favore  del  personale  del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle  Forze  di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in   attivita'   connesse   con   l'emergenza   e'   autorizzata   la corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  prestato  nel  limite  massimo  di  150  ore  mensili pro-capite.
 2.  In favore del personale della regione Calabria, della provincia e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unita' per ciascuna  delle  predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre  2006,  la  corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.
 3.  In  favore  del  personale tecnico della regione Siciliana, nel limite  massimo  di trentacinque unita', impiegato nelle attivita' di censimento  dei  danni,  e' autorizzata la corresponsione di compensi per  prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.
 4.  Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8.
 5.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego  in  loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata  su  base  mensile  a  250 ore di straordinario festivo e notturno,  commisurata  ai  giorni  di effettivo impiego in loco, con oneri  a  carico  del  Fondo  della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 6.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla necessita'   di   fronteggiare  l'evento  calamitoso  il  Commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con  contratto  a  tempo  determinato di durata limitata al 30 giugno 2007,  nel  limite  complessivo  di  cinque unita', avvalendosi delle deroghe  di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il Commissario  delegato  puo'  inoltre  avvalersi, anche in deroga alla normativa  vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel  limite  complessivo  di  cinque  unita',  nonche'  di  personale militare  nel  limite  di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di Euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico  del  Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata  l'apertura  di  apposita contabilita' speciale in favore del  Commissario  delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 3.  Il  Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse  finanziarie  disponibili  sul proprio bilancio regionale, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76,  ed  alle  relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori  risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di sostituti  d'imposta,  che,  alla  data del 3 luglio 2006, avevano la residenza  nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sono  sospesi,  dal  3  luglio  2006  al  15 dicembre 2006, i termini relativi  agli  adempimenti  ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
 2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.
 3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25,  25-bis,  28,  comma  2,  e  29  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
 4.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il Presidente: Prodi
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