Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 3531). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006; Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 6 luglio 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il Presidente della Regione Calabria e' nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato in particolare provvede: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici. c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi i detriti e i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6, definendo d'intesa con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria le modalita' per il definitivo smaltimento. 4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato. 5. Il Commissario delegato provvede altresi' al rimborso delle spese sostenute dai comuni e dall'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza. 6. lI Commissario delegato ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 7. L'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. |
| Art. 4. 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. 2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati. 3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo. 5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste. |
| Art. 6. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, l4-quater, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 7. 1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nel limite massimo di cinque unita', direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di tre unita' e fino al 30 settembre 2006, e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. In favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 2. In favore del personale della regione Calabria, della provincia e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unita' per ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 3. In favore del personale tecnico della regione Siciliana, nel limite massimo di trentacinque unita', impiegato nelle attivita' di censimento dei danni, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 4. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8. 5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso il Commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 giugno 2007, nel limite complessivo di cinque unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il Commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', nonche' di personale militare nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta. |
| Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di Euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 9. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 3 luglio 2006, avevano la residenza nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sono sospesi, dal 3 luglio 2006 al 15 dicembre 2006, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1. 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate. 4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. |
| Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2006 Il Presidente: Prodi |
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