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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Prodotti   fitosanitari:  recepimento  delle  direttive  2006/4/CE  e 2006/9/CE  della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della  salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.  283,  successivamente  modificato  con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
 Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante   modifica   delle  direttive  86/362/CEE  e  90/642/CEE  del consiglio  per  quanto  riguarda  i  limiti  massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;
 Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;
 Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;
 Considerato   che  occorre  aggiornare  l'allegato  1  del  decreto ministeriale  27 agosto  2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi   oleaginosi,   al  fine  di  recepire  correttamente  i  limiti comunitari nella normativa nazionale;
 Visto  il  parere  favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Il   punto   4.   Semi   oleaginosi  dell'allegato  1  del  decreto ministeriale  27 agosto  2004,  e'  sostituito  dall'allegato  1  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. I  limiti  massimi  di  residui  delle sostanze attive carbofuran e diquat,  indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i  corrispondenti  limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro (ad interm): Berlusconi Registrato  alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla  persona  e  dei  beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382
 |  |  |  | Allegato 1 
 Elenco  dei  prodotti  di  origine  vegetale  e  parti di essi cui si
 applicano i limiti massimi dei residui consentiti
 ---->  Vedere tabella a pag. 23   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 LIMITI  MASSIMI  DEI  RESIDUI  DELLE  SOSTANZE  ATTIVE  DEI  PRODOTTI
 FITOSANITARI  TOLLERANTI  NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMNETAZIONE
 (ESCLUSI   I   PRODOTTI  DI  ORIGINE  ANIMALE)  IN  ATTUAZIONE  DI
 DISPOSIZIONI  COMUNITARIE  (VALORI  SOTTOLINEATI),  NONCHE' LIMITI
 MASSIMI   DI   RESIDUI   PROVVISORI   NAZIONALI   IN   ATTESA   DI
 ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)
 I  limiti  massimi  dei  residui  delle  seguenti sostanze attive sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati nell'allegato  2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 24   <----
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