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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria,  professionale,  tecnica  e  amministrativa  del  Servizio sanitario nazionale - II biennio 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | In  data  5  luglio 2006 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche amministrazioni  (A.Ra.N.) e  le  Confederazioni  e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di: 
 Per l'ARAN: Cons. Raffaele Perna - (Presidente)         Firmato Per le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali: OO.SS. di categoria               Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali          Confederazioni sindacali CGIL FP                           CGIL CISL FPS - COSIADI                CISL UIL FPL            Firmato        UIL            Firmato CIDA - SIDIRSS     Firmato        CIDA           Firmato SINAFO           Firmato | AUPI                     | CONFEDIR    Firmato CONFEDIR SANITA' Firmato | SNABI SDS        Firmato |
 
 Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL FP, CISL FPS-COSIADI, ALPI.
 PARTE I
 
 Disposizioni generali
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenze
 
 1.  Il  presente  contratto  collettivo nazionale, che concerne il periodo  1  gennaio  2004  -  31  dicembre  2005,  riguarda  la parte economica  di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali,  tecnici  ed  amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del  Servizio  Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del  18  dicembre  2002  relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi  di  quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione  delle  autonome  aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
 2.   Ai   dirigenti  dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente  contratto,  della  nuova  specifica disciplina contrattuale applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
 3.  Sono  confermate  tutte  le disposizioni previste dall'art. 1, commi  da  3  a  8  del  CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo  2002 - 2005, I biennio economico che e' indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
 PARTE II
 
 Trattamento economico biennio 2004 - 2005
 |  |  |  | Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
 dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005
 
 1.  Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli  compresi i biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo  ed orario unico di cui all'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, e' incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data,   lo   stipendio   tabellare  annuo  lordo,  comprensivo  della tredicesima mensilita', e' rideterminato in € 38.978,00.
 2.  Dall'1  febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo  stipendio  tabellare  annuo  lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', e' rideterminato in € 40.031,00.
 3. Nulla e' innovato per i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3 La retribuzione di posizione minima unificata
 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
 con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1.  A  decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima  unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti  con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 e' cosi' rideterminata: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  dicembre 2003  |Incremento annuo|  gennaio 2004 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |         9.270,01|          795,36|        10.065,37 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.699,20|          420,72|         6.119,92 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |        3 .296,58|          420,72|         3.717,30 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         3.296,58|          158,28|         3.454,86 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|          110,88|           110,88
 
 2.  A decorrere dall' 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |      Nuova      |                |      Nuova
 | retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        10.065,37|        1.020,60|        11.085,97 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.119,92|          475,44|         6.595,36 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         3.717,30|          475,44|         4.192,74 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         3.454,86|          179,28|         3.634,14 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           110,88|          120,00|           230,88
 
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 30 |                |unificata dal 31
 |  dicembre 2005  |Incremento annuo|  dicembre 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        11.085,97|           43,44|        11.129,41 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.595,36|           21,72|         6.617,08 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |        4 .192,74|           21,72|         4.214,46 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         3.634,14|           32,40|         3.666,54 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           230,88|           12,00|           242,88
 
 4.  Gli  incrementi  di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla  retribuzione  di  posizione  variabile aziendale eventualmente assegnata   sulla   base   della  graduazione  delle  funzioni  e  si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita  al  dirigente  indipendentemente  dalla  sua composizione storica.  Per  gli  esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  I  destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui e' conferito un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era cosi' composta: parte fissa € 5.639,19,  parte  variabile  €  2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data  del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
 6.  Per effetto del comma 5 il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo   livello   stabile   di   retribuzione   di  posizione  minima contrattuale  nell' ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell' art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005  per  il  riconoscimento  al  quindicesimo  anno della fascia di indennita' di esclusivita', e' utile in via prioritaria anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile - tra quelli  indicati  nella  lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per  il  quale,  con  il comma 6, si e' stabilito il nuovo livello di retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale.  Tale  clausola si applica  anche  in  caso  di  valutazione  positiva  per  il  rinnovo dell'incarico  ai  dirigenti  che  possiedono  la medesima esperienza professionale.  Ai dirigenti cui e' conferito l'incarico previsto dal presente  comma,  e'  attribuita  la  nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il  conferimento  di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
 8.  Il  fondo  dell'art.  49  del  CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate  nei  commi  1,  2  e  3  e'  automaticamente  rideterminato aggiungendovi  la  somma  corrispondente  agli incrementi spettanti a ciascuno  dei  dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 4 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi,
 chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
 di lavoro non esclusivo
 
 1.   Per   i  dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti  con  rapporto  di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione  minima  unificata  di  cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre  2005,  rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
 2.   Rimangono,  altresi',  confermate  tutte  le  altre  clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.
 |  |  |  | Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
 del ruolo professionale e tecnico
 
 1.  A  decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata  dei dirigenti di cui alla tavola B) dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e e' cosi' rideterminata: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  dicembre 2003  |Incremento annuo|  gennaio 2004 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        11.776,73|          609,48|        12.386,21 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         4.947,46|          481,20|         5.428,66 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.467,10|          424,32|         2.891,42 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |                 |                | art. 45 c. 2 DPR|                 |                | 384/90          |         2.467,10|          424,32|         2.891,42 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.467,10|          222,84|         2.689,94 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|          222,84|           222,84
 
 2.  A decorrere dall' 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        12.386,21|          704,64|        13 090,85 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.428,66|          556.32|         5.984,98 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.891,42|          493,44|         3.384,86 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |                 |                | art. 45 c. 2 DPR|                 |                | 384/90          |         2.891,42|          493,44|         3.384,86 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.689,94|          257.64|         2.947,58 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           222,84|          257,64|           480,48
 
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 30 |                |unificata dal 31
 |  dicembre 2005  |Incremento annuo|  dicembre 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        13.090,85|           96,72|        13.187,57 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.984,98|           76,32|         6.061,30 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         3.384,86|           67,68|         3.452,54 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |                 |                | art. 45 c. 2 DPR|                 |                | 384/90          |         3.384,86|           67,68|         3.452,54 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.947,58|           35,40|         2.982,98 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           480,48|           35,40|           515,88
 
 4.  Gli  incrementi  di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla  retribuzione  di  posizione  variabile aziendale eventualmente assegnata   sulla   base   della  graduazione  delle  funzioni  e  si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita  al  dirigente  indipendentemente  dalla  sua composizione storica.  Per  gli  esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  I  destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui e' conferito un incarico lett. c) dell'art.  27  del  CCNL  8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima  voce  alla  data  del  31 dicembre 2001 era cosi' composta: parte  fissa  €  2.559,04  parte  variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10  alla  data  del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
 6.  Per effetto del comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo   livello   stabile   di   retribuzione   di  posizione  minima contrattuale  nell'ambito  degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005  per  il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNL  8 giugno 2000, II biennio economico e' utile in via prioritaria anche  ai  fini  dell'attribuzione  al dirigente di un incarico - ove disponibile  -  tra  quelli  indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL  8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si e' stabilito il nuovo livello   di   retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale.  Al dirigente  cui  e'  conferito  tale  incarico, e' attribuita la nuova retribuzione  di  posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E'  fatto  salvo  da  parte  dell'azienda  il  conferimento  di altri incarichi  tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 8.  Il  fondo  dell'art.  49  del  CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate  nei  commi  1,  2  e  3  e'  automaticamente  rideterminato aggiungendovi  la  somma  corrispondente  agli incrementi spettanti a ciascuno  dei  dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
 10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 e' comprensiva  del  valore  indicato  nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
 11.   Con   il  presente  contratto,  ferma  rimanendo  la  misura complessiva   della   retribuzione   di  posizione  minima  unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al  comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, e' stabilito dal  31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalita' gia' previste dall'art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 |  |  |  | Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
 delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
 
 1.  A decorrere dall' 1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata  dei dirigenti di cui alla tavola C) dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e' cosi' rideterminata: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | Unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  dicembre 2003  |Incremento annuo|  gennaio 2004 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        11.396,97|          592,08|        11.989,05 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.066,50|          498,24|         5.564,74 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.709,30|          405,48|         3.114,78 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.709,30|          245,16|         2.954,46 --------------------------------------------------------------------- Dirigente <5    |                 |                | anni            |             0,00|          245,16|           245,16
 
 2.  A  decorrere  dal 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        11.989,05|          686,04|        12.675,09 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.564,74|          577,44|         6.142,18 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         3.114,78|          469,92|         3.584,70 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.954,46|          284,04|         3.238,50 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           245,16|          284,04|           529,20
 
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 30 |                |unificata dal 31
 |  dicembre 2005  |Incremento annuo|  dicembre 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |        12.675,09|          130,20|        12.805,29 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.142,18|          109,56|         6.251,74 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         3.584,70|           89,16|         3.673,86 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         3.238,50|           54,00|         3.292,50 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |           529,20|           54,00|           583,20
 
 4.  Gli  incrementi  di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla  retribuzione  di  posizione  variabile aziendale eventualmente assegnata   sulla   base   della  graduazione  delle  funzioni  e  si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita  al  dirigente  indipendentemente  dalla  sua composizione storica.  Per  gli  esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  I  destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista per  i  dirigenti  cui e' conferito un incarico lett. c) dell'art. 27 del  CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era cosi' composta: parte fissa € 3.213,39, parte  variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
 6.  Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo   livello   stabile   di   retribuzione   di  posizione  minima contrattuale  nell'ambito  degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005  per  il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNL   8   giugno  2000,  II  biennio  economico  e'  utile,  in  via prioritaria,  anche  ai  fini  dell'attribuzione  al  dirigente di un incarico  -  ove  disponibile  -  tra  quelli  indicati  nella  lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si e' stabilito  il  nuovo  livello  di  retribuzione  di  posizione minima contrattuale.  Al  dirigente  cui  e'  conferito  tale  incarico,  e' attribuita  la  nuova  retribuzione  di posizione minima contrattuale prevista  dal  comma  6.  E'  fatto  salvo  da  parte dell'azienda il conferimento  di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 8.  Il  fondo  dell'art.  49  del  CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate  nei  commi  1,  2  e  3  e'  automaticamente  rideterminato aggiungendovi  la  somma  corrispondente  agli incrementi spettanti a ciascuno  dei  dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
 10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 e' comprensiva  del  valore  indicato  nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601,02.
 11.   Con   il  presente  contratto,  ferma  rimanendo  la  misura complessiva   della   retribuzione  di  posizione  minima  unificata, rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al  comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, e' stabilito dal  31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalita' gia' previste dall'art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 |  |  |  | Art. 7 Turni di guardia notturni
 
 1.  Le  parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di   previa   razionalizzazione   della   rete  interna  dei  servizi ospedalieri   per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse  alla continuita'   assistenziale,   nel  prendere  atto  degli  esiti  del monitoraggio  previsto  dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la  rilevazione  del  numero  delle  guardie  notturne effettivamente svolte  nelle  aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per   riesaminare   con   il   presente  contratto  le  modalita'  di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto  da  quelle  fuori  dell'orario  di  lavoro  il  numero, non superiore  al  12%,  delle  guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
 2.  A  tal  fine,  a  decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse  indicate  nell'art  9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna  in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto  dal comma 1 e' stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per  la  corretta  determinazione  dei  turni  di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1.
 3.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del CCNL ciascuna azienda  o  ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri,  e'  tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il  finanziamento  del  fondo disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente  alla  corresponsione  del compenso previsto nel comma 2, indicando  la  eventuale  misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
 4.  Le  Regioni,  nei  30  giorni successivi , provvederanno - ove necessario  -  al  riequilibrio  dei  fondi  tra  le Aziende ai sensi dell'art.  9,  comma  4,  del  CCNL  3 novembre 2005, utilizzando - a compensazione per la presente area dirigenziale - le risorse indicate nei  commi  2  e 3 dell'art . 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale  gia'  avvenuta  utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
 5.  Il  compenso  di  cui  al  comma 2, si cumula con l'indennita' notturna prevista dall'art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
 6.  Le  parti  prendono  atto  che  l'art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre  2005, e' tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento  delle  ore  di  lavoro straordinario per l'intero turno di guardia  notturna  prestato  fuori  dell'orario di lavoro, non si da' luogo all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece  per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
 |  |  |  | Art. 8 Effetti dei benefici economici
 
 1.Le  misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei   capi  I  e  11  del  presente  contratto  hanno  effetto  sulla tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza, normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   premio  di  servizio, sull'indennita'  alimentare  dell'art.  19  del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
 - del  CCNL  8  giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39,comma 1 data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art. 41;
 - dagli  artt.  3,  4  e  5  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio economico.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  |  |  | Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
 trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa
 
 1.  I  fondi  previsti  dall'art.  49 del CCNL 3 novembre 200.5, I biennio  economico  2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di  posizione,  dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo  personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura  complessa,  sono  confermati.  Il loro ammontare e' quello consolidato  al  31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49.
 2.  Sono  confermati  i  commi  2,  3  e 6 dell'art. 49 del CCNL 3 novembre  2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
 3.   I   fondi  del  comma  1,  sono  incrementati  delle  risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
 4.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente  incrementati  di € 3,00 mensili (per 13 mensilita) per ogni  dirigente  in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti  della  retribuzione  di posizione variabile aziendale ove   nell'applicazione   della   retribuzione  di  posizione  minima unificata   si  siano  verificati  degli  scostamenti  a  parita'  di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  le predette risorse sono utilizzate  anche  per  il  riallineamento  tra  la  retribuzione  di posizione  minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di  anzianita'  inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall'art. 3, comma 3.
 5.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2005 i fondi del comma 1 sono incrementati  di  €  3,00  mensili  (per  tredici mensilita' per ogni dirigente  in  servizio  al  31  dicembre  2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l'adeguamento in tutto o in  parte  dell'indennita'  di  struttura complessa al valore massimo stabilito  dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati gia' raggiunti l'incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre  finalita'  ivi  previste  ed  in particolare, per il fondo dei dirigenti  biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per l'attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .
 |  |  |  | Art. 10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
 1.  Il  fondo previsto dall' art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per  il  trattamento  accessorio  legato alle condizioni di lavoro e' confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003,  comprensivo  degli  incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
 2.  Al  fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 7, comma 2,  il  fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal  1  gennaio  2006,  e'  incrementato  di  € 5,50 mensili per ogni dirigente   biologo,  chimico,  fisico,  psicologo  e  farmacista  in servizio  al  31  dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
 3.  Alle  risorse  del  comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29,  mensili  per  ogni  dirigente  del  comma 2 in servizio al 31 dicembre  2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi gia' confluiti  nel  fondo  del  comma  1  ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera  b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del  presente  contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
 4.  Qualora in ragione dell'attivita' svolta nelle aziende ed enti non  vengano  effettuati,  in  tutto  o  in parte, servizi di guardia notturna,  per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1,  si  applicano  i criteri di flessibilita' richiamati nello stesso comma,  secondo  i  criteri  stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti.
 5.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente contratto la retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o  festivo,  la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad € 27,80 ed in caso  di  lavoro  notturno  festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad € 32,08.
 |  |  |  | Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
 della prestazione individuale
 
 1.  L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la  retribuzione  di  risultato  e per il premio della qualita' della prestazione  individuale  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli sono confermati.
 L'ammontare  dei  fondi  ivi  indicati e' quello consolidato al 31 dicembre  2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di  cui  al  medesimo  articolo,  comma  1, ultimo periodo, le quali, comunque,  costituiscono  ulteriore modalita' di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
 2.  Sono  confermati  i  commi  2  e 4 dell'art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il  fondo  del comma 1, con le modalita' previste dall'art. 61, comma 2,  lett.  a) del  CCNL  5  dicembre 1996, e' incrementato di € 17,01 mensili  per  ogni  dirigente  biologo,  chimico, fisico, psicologo e farmacista  in  servizio  al  31  dicembre 2003, per 13 mensilita' al netto  degli  oneri  riflessi  e  di € 22,51 per ogni altro dirigente delle  professioni  sanitarie  e  dei  ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
 4.  Dall'entrata  in  vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili  destinate  alla  retribuzione  di  risultato  che  siano eventualmente  da  erogare  in  forma  di acconto ovvero per stati di avanzamento,  ai  sensi  dell'art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte  restante  di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, e' corrisposta esclusivamente  a  consuntivo  in  relazione  al  raggiungimento  del risultato.
 PARTE III
 
 NORME FINALI E TRANSITORIE
 |  |  |  | Art. 12 Conferme
 
 1.  Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal presente  contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre  2005  nonche'  quelle  indicate  nell'art. 55 del contratto stesso.
 2.  Le  parti  si  danno  atto  che  e'  necessario procedere alla correzione  dei  seguenti  errori  materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre   2005,   parte  normativa  quadriennio  2002-2005  e  parte economica biennio 2002-2003:
 - Art.  40,  comma  2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno sostituite con le seguenti: =====================================================================
 | fissa ===================================================================== Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale| DPR 384/1990                                                |4.763,79 --------------------------------------------------------------------- Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000      |3.657,39 --------------------------------------------------------------------- Dirigente equiparato                                        |1.476,91 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5 armi                                          |1.476,91
 - Art.  40,  comma  3  (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le seguenti: =====================================================================
 | fissa ===================================================================== Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale| DPR 384/1990                                                |4.763,79 --------------------------------------------------------------------- Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000      |3.657,39 --------------------------------------------------------------------- Dirigente equiparato                                        |1.476,91 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5 anni                                          |1.476,91
 - Art.  49,  comma  6:  le  parole  "per i fini del comma 3" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5".
 - Nella  dichiarazione  congiunta n. 14 la parola "riconferma" e' abrogata.
 3.  L'art.  42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino all'entrata a regime dell'art. 41 del medesimo CCNL.
 |  |  |  | ALLEGATO1 
 Determinazione del numero dei turni di guardia notturni ===================================================================== 1° esempio                                               |     | ===================================================================== N° guardie annue notturne in orario di servizio          |  679| --------------------------------------------------------------------- N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |  364| --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne                         |     |1.043 --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     | attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     | 3.11.2005) (1.043 x 12%)                                 |     |  125 --------------------------------------------------------------------- N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     | servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     | CCNL                                                     |     |  918 --------------------------------------------------------------------- 2° esempio                                               |     | --------------------------------------------------------------------- N° guardie annue notturne in orario di servizio          |1.518| --------------------------------------------------------------------- N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |    -| --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne                         |     |1.518 --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     | attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     | 3.11.2005)                                               |     |    0 --------------------------------------------------------------------- N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     | servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     | CCNL                                                     |1.518| --------------------------------------------------------------------- 3° esempio                                               |     | --------------------------------------------------------------------- N° guardie annue notturne in orario di servizio          |  818| --------------------------------------------------------------------- N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |   69| --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne                         |     |  887 --------------------------------------------------------------------- N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     | attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     | 3.11.2005)                                               |     |   69 --------------------------------------------------------------------- N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     | servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     | CCNL                                                     |     |  818
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 Le parti si impegnano a verificare presso 1'INPDAP la possibilita' di prevedere nel prossimo CCNL le modalita' con le quali calcolare in tutto  o  in  parte  la retribuzione di posizione variabile aziendale nell'indennita'   premio  di  servizio  analogamente  a  quanto  gia' previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
 DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL - CISL FP - Cosiadi
 
 La  FP  CGIL  e  la  CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito  di  un'attenta  valutazione  di elementi di forte criticita' posti dalle scelte contrattuali.
 Tali   scelte   sono   state   fortemente  respinte  dalle  nostre federazioni,  e  malgrado  alcuni  miglioramenti  acquisiti nel corso della  trattativa,  mantengono e inseriscono nel rinnovo contrattuale elementi di contraddizione nell'attuale assetto contrattuale. Inoltre il  contratto  inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la dirigenza e il personale del Servizio sanitario nazionale.
 In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiadi respingono:
 - La  modifica  dell'attuale sistema degli incarichi, collegato a elementi  di  valorizzazione professionale e organizzativa sulla base di  contrattazione  decentrata  aziendale,  con  l'inserimento  di un ulteriore  livello  di  incarico che prevede come criterio di accesso l'anzianita'  di  15  anni  di  attivita'.  Tale  scelta  introduce e valorizza un percorso di professionalita' collegato all'anzianita' di servizio,  e  non  favorisce  una verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti, che dovra' essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
 - La  scelta di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti  con  diversi  incarichi,  che  non  garantisce la medesima percentuale di incremento.
 - La  scelta  all'interno  di  un  biennio  contrattuale  di tipo economico di determinare un disequilibrio di riconoscimenti economici fra  i  dirigenti  stessi,  rispetto  a diverse forme di disagio, che meglio   devono   essere   individuate  in  un  rinnovo  contrattuale quadriennale normativo
 - L'introduzione di un riconoscimento di valorizzazione economica del  disagio  notturno  con  le  risorse  del  biennio  contrattuale, diversificato   dal   restante   personale  che  svolge  la  medesima attivita'.  La  valorizzazione  del disagio deve essere riconosciuta, come  peraltro  finora  avvenuto,  nella  stessa  misura per tutte le figure professionali che svolgono attivita' notturna, all'interno del servizio sanitario nazionale
 La FP CGIL e la CISL FP e Cosiadi respingono, come gia' denunciato con  la  dichiarazione  a  verbale  numero  2  del  rinnovo  del CCNL 2002-2005   relativamente  alla  regolamentazione  delle  prestazioni aggiuntive,  la  scelta  del Governo e delle regioni, di continuare a promuovere  e  valorizzare  gli  elementi  quantitativi  e  le  forme centralizzate nazionali di riconoscimento professionale.
 In  questo  modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di  contrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro dei dirigenti, si svilisce  il  ruolo  strategico degli stessi all'interno del servizio sanitario  nazionale  e  del  sistema di relazioni sindacali. Inoltre viene  meno  una  delle  funzioni  strategiche  del  contratto, quale strumento  di  innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello decentrato.
 Roma, 5 luglio 2006
 Segreteria Nazionale  Segreteria  Nazionale  Segreteria Nazionale
 FP CGIL               CISL FP                  Cosiadi
 Firmato               Firmato                  Firmato
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 L'O.S. AUPI, non sottoscrive il II biennio economico 2004 - 2005.
 Le  scelte  contrattuali contenute in questo biennio economico non rispondono   ai   bisogni  espressi  dalle  categorie  dei  dirigenti sanitari. A riprova di cio' c'e' il fatto che, per la prima volta, un contratto  di lavoro, ancorche' relativo solo ad un biennio economico e   quindi  privo  di  contenuti  noi  inativi,  e'  firmato  da  una maggioranza risicata.
 L'AUPI non condivide e respinge:
 - la  scelta operata dalla maggioranza al tavolo negoziale di non dar  seguito  a  quanto  previsto  dalla dichiarazione a verbale n. 1 allegata  al  CCNL  quadriennio  normativo  2002  -  200.5  e biennio economico 2002 - 2004;
 - la  modalita'  di distribuzione delle risorse economiche del II biennio  creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i dirigenti,
 - la  mancata  equa  ripartizione delle risorse economiche, cosi' come concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio normativo;
 - la   modalita'   attraverso   al  quale  si  e'  realizzato  il superamento  di fatto della c.d. "equiparazione" tra ex IX livello ed ex  X  livello.  Questo superamento avrebbe richiesto una discussione piu'   ampia   e   andava,   eventualmente,   collocato  nel  rinnovo contrattuale del quadriennio normativo;
 - la  scelta  operata  dalla  maggioranza del tavolo negoziale di determinare  una  grave  sperequazione  nel  riconoscimento economico delle  diverse  forme  di  disagio dei diversi profili professionali, privilegiando   il   "disagio"   solo   di   alcuni   ed  escludendo, immotivatamente,  una  gratificazione  economica del "disagio" di una parte,   importante,   delle  attivita'  assistenziali  territoriali, creando  il  paradosso di servizi sanitari, all'interno dei quali, ad alcuni profili professionali viene riconosciuto il "disagio" ad altri non viene riconosciuto.
 La  scelta  di  ripartire in modo sperequato le risorse economiche tra  le  diverse  categorie  di  dirigenti  e  tra  i diversi profili professionali,  privilegiando  il  "lavoro  disagiato"  di  alcuni  a scapito  del  "lavoro  disagiato"  di  altri, rende questo II biennio economico  particolarmente  squilibrato  anche dal punto di vista del riconoscimento professionale.
 L'AUPI   partecipera'   alle   trattative   aziendali   anche  con l'obiettivo  di  ridurre  nei limiti e con le procedure proprie della contrattazione   aziendale   le  sperequazioni  contenute  in  questo biennio.
 Roma, 5 luglio 2006
 Il segretario generale
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