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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria  del  Servizio  sanitario  nazionale  - II biennio 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | In  data  5  luglio 2006 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche amministrazioni  (A.Ra.N.) e  le  Confederazioni  e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di: 
 Per l'ARAN: Cons. Raffaele Perna - (Presidente):                  Firmato
 
 Per le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali: OO.SS. di categoria                       Confederazioni sindacali CGIL MEDICI ....................... CGIL                    Firmato FED. CISL MEDICI COSIME      Firmato   CISL   Firmato FED MEDICI aderente alla UIL FPL                 Firmato    UIL   Firmato CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                       Firmato FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)                          Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato CONFEDIR   Firmato CIMO ASMD                                     Firmato ANAAO ASSOMED       Firmato        COSMED     Firmato ANPO (ammessa con riserva)                    Firmato Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI e CGIL.
 PARTE I
 
 Disposizioni generali
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenze
 
 1.  Il  presente  contratto  collettivo nazionale, che concerne il periodo  1  gennaio  2004  -  31  dicembre  2005,  riguarda  la parte economica  di  tale  biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri   e   veterinari,   con   rapporto   di  lavoro  a  tempo indeterminato  e  determinato,  dipendenti  dalle aziende ed enti del Servizio  Sanitario  Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18  dicembre  2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  2,  quarto  alinea  del  CCNQ per la definizione  delle  autonome  aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
 2.   Ai   dirigenti  dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente  contratto,  della  nuova  specifica disciplina contrattuale applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
 3.  Sono  confermate  tutte  le disposizioni previste dall'art. 1, commi  da  3  a  8  del  CCNL  3  novembre  2005 relativo al CCNL del quadriennio  normativo  2002  -  2005,  I  biennio  economico  che e' indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
 PARTE II
 
 Trattamento economico biennio 2004 - 2005
 |  |  |  | Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005 
 1.  Dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto  per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non  esclusivo  ed  orario unico dall'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, e' incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data,   lo   stipendio   tabellare  annuo  lordo,  comprensivo  della tredicesima mensilita', e' rideterminato in € 38.978,00.
 2.  Dal  1° febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo  stipendio  tabellare  annuo  lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', e' rideterminato in € 40.031,00.
 |  |  |  | Art. 3 Incrementi  contrattuali  e  stipendi  tabellari  dei  medici a tempo definito e dei veterinari ad
 esaurimento nel biennio 2004 - 2005
 
 1.  Dal  1°  gennaio  2004,  lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti  medici e veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005,  con  rapporto  di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art.  13 del CCNL medesimo, e' incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato:
 a) Dirigenti medici: € 32,40
 b) Dirigenti veterinari: € 41,36
 Dal   1°   gennaio   2004  lo  stipendio  tabellare  annuo  lordo, comprensivo  della  tredicesima  mensilita',  e' quindi rideterminato rispettivamente in:
 € 22.535,74 per i medici
 € 28.773,99 per i veterinari
 2.  Dal 1° febbraio 200.5 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono  ulteriormente  incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato :
 a) Medici: € 41,68
 b) Veterinari: € 53,22
 Dal  1°  febbraio  2005,  lo  stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
 € 23.077,58 per i medici
 € 29.465,85 per i veterinari
 |  |  |  | Art. 4 Ex medici condotti ed equiparati
 
 1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto dall'art.  48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti   ed   equiparati  tuttora  a  rapporto  non  esclusivo,  e' rideterminato,  a  decorrere  dall'1 gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall'1 febbraio 2005, in € 6.675,98.
 2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al comma 1 e' corrisposto mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.
 |  |  |  | Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici
 con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima   unificata  dei  dirigenti  medici  con  rapporto  di  lavoro esclusivo  di  cui  all'art  42,  comma  1,  tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 e' cosi' rideterminata: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  dicembre 2003  |Incremento annuo|  gennaio 2004 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | chirurgica      |         8.196,51|          999,60|         9.196,11 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | medicina        |         7.116,08|          867,84|         7.983,92 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | territorio      |         6.583,09|          802,80|         7.385,89 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.735,36|          435,60|         6.170,96 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.374,32|          435,60|         2.809,92 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.374,32|               -|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 2.  A  decorrere dal 1° febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                | unificata dal 1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | chirurgica      |         9.196,11|        1.236.72|        10.432,83 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | medicina        |         7.983,92|        1.073;64|         9.057,56 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | territorio      |         7.385,89|          993,24|         8.379,13 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale      |                 |                | --------------------------------------------------------------------- DPR 384/1990    |         6.170,96|          539,04|         6.710,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2,809,92|          539,04|         3.348,96 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.374,32|               -|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 30 |                |unificata dal 31
 |  dicembre 2005  |Incremento annuo|  dicembre 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | chirurgica      |        10.432,83|          222,60|        10.655,43 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | medicina        |         9.057,56|          193,32|         9.250,88 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa: area |                 |                | territorio      |         8.379,13|          178;80|         8.557,93 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.710,00|           97,08|         6.807,08 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         3.348,96|           97,08|         3.446,04 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.374,32|               -|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 4.  Gli  incrementi  di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla  retribuzione  di  posizione  variabile aziendale eventualmente assegnata   sulla   base   della  graduazione  delle  funzioni  e  si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita  al  dirigente  indipendentemente  dalla  sua composizione storica.  Per  gli  esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  I  destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui e' conferito un incarico lett. c) dell'art.  27  del  CCNL  8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima  voce  alla  data  del  31 dicembre 2001 era cosi' composta: parte  fissa  €  4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32  alla  data  del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).
 6.  Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo   livello   stabile   di   retribuzione   di  posizione  minima contrattuale  nell'ambito  degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005  per  il  riconoscimento  al  quindicesimo  anno della fascia di indennita'  di  esclusivita'  e'  utile, in via prioritaria, anche ai fini  dell'attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile -  tra  quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000  per  il quale, con il comma 6, si e' stabilito il nuovo livello di  retribuzione  di  posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica  anche  in  caso  di  valutazione  positiva  per  il  rinnovo dell'incarico  ai  dirigenti  che  possiedono  la medesima esperienza professionale.  Ai dirigenti cui e' conferito l'incarico previsto dal presente  comma,  e'  attribuita  la  nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il  conferimento  di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
 8.  Il  fondo  dell'art.  54  del  CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate  nei  commi  1,  2  e  3  e'  automaticamente  rideterminato aggiungendovi  la  somma  corrispondente  agli incrementi spettanti a ciascuno  dei  dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
 9.  Sono  confermati  i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata
 per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
 
 1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, alla retribuzione di posizione minima  unificata  dei  dirigenti  veterinari  a  rapporto  di lavoro esclusivo  e con orario unico di cui all'art. 42, comma 1, tavola B), del  CCNL  del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: =====================================================================
 |                 |                |      Nuova
 | Retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                |unificata dall'1
 |  dicembre 2003  |Incremento annuo|  gennaio 2004 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | Istituti        |                 |                | zooprofilattici.|         6.170,76|        1.215,12|         7.385,88 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | territorio      |         6.170,76|        1.215,12|         7.385,88 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | stnrttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         5.238,08|          932,88|         6.170,96 --------------------------------------------------------------------- Dirigente con   |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.146,57|          663,36|         2.809,93 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.146,57|          227,75|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 2.  A decorrere dall'1 febbraio 2005, la retribuzione di posizione del comma 1 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente: =====================================================================
 |      Nuova      |                |      Nuova
 | retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                |unificata dall'1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 ===================================================================== Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | Istituti        |                 |                | zooprofilattici.|         7.385,88|          993,24|         8.379,12 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | territorio      |         7.385,88|          993,24|         8.379,12 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.170,96|          539,04|         6.710,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente con   |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.809,93|          539,04|         3.348,97 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.374,32|               -|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 3.  A  decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 e' ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
 ^Nuova  retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30  dicembre  2005^Incremento  annuo^Nuova  retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31dicembre 2005
 Dirigente      incarico      struttura      complessa     Istituti zooprofilattici.^8.379,12^178,80^8.557,92
 Dirigente     incarico     struttura     complessa    territorio^8 .379,12^178,80^8.557,92
 Dirigente  incarico  struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990^6.710,00^97,08^6.807,08
 Dirigente   con   incarico   lett.   c) art.   27  CCNL  8  giugno 2000^3.348,96^97,08^3.446,04
 Dirigente equiparato^2.374,32^-^2.374,32
 Dirigente < 5 anni^0,00^-^0,00
 |      Nuova      |                |      Nuova
 | retribuzione di |                | retribuzione di
 |posizione minima |                |posizione minima
 |  contrattuale   |                |  contrattuale
 | unificata al 31 |                |unificata dall'1
 |  gennaio 2005   |Incremento annuo|  febbraio 2005 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | Istituti        |                 |                | zooprofilattici.|         7.385,88|          993,24|         8.379,12 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | complessa       |                 |                | territorio      |         7.385,88|          993,24|         8.379,12 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | incarico        |                 |                | struttura       |                 |                | semplice o ex   |                 |                | modulo          |                 |                | funzionale DPR  |                 |                | 384/1990        |         6.170,96|          539,04|         6.710,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente con   |                 |                | incarico lett.  |                 |                | c) art. 27 CCNL |                 |                | 8 giugno 2000   |         2.809,93|          539,04|         3.348,97 --------------------------------------------------------------------- Dirigente       |                 |                | equiparato      |         2.374,32|               -|         2.374,32 --------------------------------------------------------------------- Dirigente < 5   |                 |                | anni            |             0,00|               -|             0,00
 
 4.  Gli  incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti  dalla  retribuzione  di  posizione  variabile  aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si    aggiungono,    pertanto,   alla   retribuzione   di   posizione complessivamente  attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione  storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  I  destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui e' conferito un incarico lett. c) dell'art.  27  del  CCNL  8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima  voce  alla  data  del  31 dicembre 2001 era cosi' composta: parte  fissa  €  4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57  alla  data  del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).
 6.  Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo   livello   stabile   di   retribuzione   di  posizione  minima contrattuale  nell'ambito  degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005  per  il  riconoscimento  al  quindicesimo  anno della fascia di indennita'  di  esclusivita'  e'  utile, in via prioritaria, anche ai fini  dell'attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile -  tra  quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000  per  il quale, con il comma 6, si e' stabilito il nuovo livello di  retribuzione  di  posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica  anche  in  caso  di  valutazione  positiva  per  il  rinnovo dell'incarico  ai  dirigenti  che  possiedono  la medesima esperienza professionale.  Ai dirigenti cui e' conferito l'incarico previsto dal presente  comma,  e'  attribuita  la  nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il  conferimento  di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
 8.  Il  fondo  dell'art.  54  del  CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate  dai  commi  1,  2  e  3  e'  automaticamente  rideterminato aggiungendovi  la  somma  corrispondente  agli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
 9.  Sono  confermati  i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 7 La  retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
 
 1.  Per  i  dirigenti  medici  e  veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo  e  con  orario  unico  la retribuzione di posizione minima unificata  di  cui  all'art.  43,  comma  1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane  fissata  nei  valori  stabiliti  dalle  tabelle  stesse al 31
 dicembre 2003.
 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto  di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del CCNL 3   novembre   2005,   la   cui   retribuzione  di  posizione  minima contrattuale,  fatta  salva  l'applicazione  degli  artt. 49 e 50 del medesimo  contratto  in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo  o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato.
 3.  Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.
 |  |  |  | Art. 8 Turni di guardia notturni
 
 1.  Le  parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di   previa   razionalizzazione   della   rete  interna  dei  servizi ospedalieri   per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse  alla continuita'   assistenziale,   nel  prendere  atto  degli  esiti  del monitoraggio  previsto  dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la  rilevazione  del  numero  delle  guardie  notturne effettivamente svolte  nelle  aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per   riesaminare   con   il   presente  contratto  le  modalita'  di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto  da  quelle  fuori  dell'orario  di  lavoro  il  numero, non superiore  al  12%,  delle  guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
 2.  A  tal  fine,  a  decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse  indicate nell'art. 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna  in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto  dal comma 1 e' stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per  la  corretta  determinazione  dei  turni  di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1.
 3.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del CCNL ciascuna azienda  o  ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri,  e'  tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il  finanziamento  del  fondo disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente  alla  corresponsione  del compenso previsto nel comma 2, indicando  la  eventuale  misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
 4.  Le  Regioni,  nei  30  giorni  successivi  ,  provvederanno al riequilibrio  dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 9, comma 4, del  CCNL  3  novembre  2005,  utilizzando  -  a compensazione per la presente  area  dirigenziale - le risorse indicate nel comma 2, primo alinea  e  nel  comma  3  dell'art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale gia' avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
 5.  Il  compenso  di  cui  al  comma 2, si cumula con l'indennita' notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
 6.  Le  parti  prendono  atto  che  l'art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre  2005, e' tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento  delle  ore  di  lavoro straordinario per l'intero turno di guardia  notturna  prestato  fuori  dell'orario di lavoro, non si da' luogo  all'erogazione  del  compenso  del  comma  2.  Detto  compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
 |  |  |  | Art. 9 Effetti dei benefici economici
 
 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei   capi  I  e  II  del  presente  contratto  hanno  effetto  sulla tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza, normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   premio  di  servizio, sull'indennita'  alimentare  dell'art.  19  del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione  complessiva  nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
 - del CCNL 8 giugno 2000: indennita' di cui all'art. 37, comma 2; assegni  personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi  2  e  3 data la loro natura stipendiale; indennita' dell' art. 40;
 - dagli  artt.  3,  4  e  5  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio economico.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.
 |  |  |  | Art. 10 Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di  posizione,  equiparazione,  specifico trattamento e indennita' di
 direzione di struttura complessa
 
 1. Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico   2002-2003   per   il   finanziamento  dell'indennita'  di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento  economico  ove  mantenuto  a  titolo  personale  nonche' dell'indennita'  di  incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato.  Il  suo  ammontare  e' quello consolidato al 31 dicembre
 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.
 2.  Sono  confermati  i  commi  2,  3  e 6 dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
 3. Il fondo del comma 1, e' incrementato delle risorse individuate negli  artt.  5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
 4.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2005 il fondo del comma 1, e' ulteriormente  incrementato  di € 3,00 mensili (per 13 mensilita) per ciascun  dirigente  in  servizio  al  31 dicembre 2003 al netto degli oneri  riflessi.  Tali  risorse  sono finalizzate prioritariamente ad eventuali  riallineamenti  della  retribuzione di posizione variabile aziendale  ove  nell'applicazione  della  retribuzione  di  posizione minima  unificata  si siano verificati degli scostamenti a parita' di funzioni.
 |  |  |  | Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
 1.  Il  fondo  previsto dall'art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per  il  trattamento  accessorio  legato alle condizioni di lavoro e' confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003,  comprensivo  degli  incrementi  di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo.
 2.  Al  fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 8, comma 2,  il  fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, e' cosi' incrementato:
 - di  € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
 - di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
 3.  Alle  risorse  del  comma 2 si aggiungono alla medesima data € 7,48,  mensili  per  ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi gia' confluiti nel  fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL  del  3  novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto  usate  provvisoriamente  per  remunerare  le ore di lavoro straordinario.
 4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al  fine  di  remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
 - € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
 - € 7,48,  mensili  per ogni dirigente veterinario in servizio al 31  dicembre  2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi, peraltro  gia' confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
 5.  Il  totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del  fondo  del  comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalita' di calcolo degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei  presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi territoriali.
 6.  Negli  enti  diversi  dalle  aziende sanitarie ed ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione dell'attivita' svolta negli enti medesimi, non vengano  effettuati  servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79 per  dirigente  puo'  essere  abbassato  a  non  meno  di  € 10,0 per dirigente.  La  differenza  non  utilizzata  nel fondo del comma 1 e' destinata  al  fondo  dell'art.  10  per la retribuzione di posizione variabile aziendale.
 7.  La medesima possibilita' di utilizzazione di parte della quota di  €  37,79  prevista  nel comma 6 e' consentita anche nelle aziende ospedaliere  e  sanitarie  qualora  il  finanziamento  del  fondo, in rapporto  alla  razionalizzazione  ed  ottimizzazione  dei servizi di guardia  notturna,  pur  consentendo  di  corrispondere  il  compenso dell'art.  8  nel  valore  massimo  stabilito  di  €  50,  presenti a consuntivo  un  saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma 4.
 8.  I principi di flessibilita' del fondo del comma 1 si applicano anche  per  le  risorse  destinate  alle finalita' del comma 4 ove il finanziamento   risulti   eccedente.  La  contrattazione  integrativa stabilira'  la  nuova  destinazione  delle  citate  risorse  ai fondi dell'art. 10 o 12 finalizzate ai predetti dirigenti.
 9.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente contratto la retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o  festivo,  la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad € 27,80 ed in caso  di  lavoro  notturno  festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad € 32,08.
 |  |  |  | Art. 12 Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato  e  per la qualita' della prestazione individuale
 
 1.  L' art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione  di  risultato  e  per  il  premio  della qualita' della prestazione  individuale  per  i  dirigenti  medici e veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato al  31  dicembre  2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse  di  cui  al  medesimo  articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali,  comunque, costituiscono ulteriore modalita' di incremento dei
 fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
 2.  Sono  confermati  i  commi  2  e 4 dell'art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il  fondo  del  comma  1  e'  incrementato rispettivamente di € 12,72 mensili  per  ogni  dirigente  medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario  in  servizio  al  31 dicembre 2003, per 13 mensilita' al netto degli oneri riflessi.
 4.  Dall'entrata  in  vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili  destinate  alla  retribuzione  di  risultato  che  siano eventualmente  da  erogare  in  forma  di acconto ovvero per stati di avanzamento,   ai  sensi  dell'art.  65,  comma  8  del  CCNL  del  5 dicembre1996,   sono  ridotte  al  50%  con  riferimento  alle  quote attribuibili.  La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui  al  presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3,  e'  corrisposta  esclusivamente  a  consuntivo  in  relazione  al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.
 |  |  |  | Art. 13 Una tantum
 
 1.  Ad  ogni  dirigente  medico  competono  le  seguenti somme una tantum:
 per il 2004: € 200,20;
 per il 2005: € 426,88.
 PARTE III
 
 NORME FINALI E TRANSITORIE
 |  |  |  | Art. 14 Conferme
 
 1.  Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal presente  contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre  2005  nonche'  quelle  indicate  nell'art. 60 del contratto stesso.
 2.  Le  parti  si  danno  atto  che  e'  necessario procedere alla correzione  dei  seguenti  errori  materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre   2005,   parte  normativa  quadriennio  2002-2005  e  parte economica biennio 2002-2003:
 - Art.  29, comma 1: le parole "dell' articolo 26, comma 3", sono sostituite dalle parole "dell'art. 26"
 - Art.  54,  comma  6:  le  parole  "per i fini del comma 4" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5".
 - Nella  dichiarazione  congiunta n. 14 la parola "riconferma" e' abrogata.
 3.  Il  termine  previsto  dall'art.  59,  comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, e' prorogato al 30 settembre 2006.
 |  |  |  | ALLEGATO 1 
 Determinazione del numero dei turni di guardia notturni
 
 1° esempio
 
 N° guardie annue notturne in orario di servizio            6.177
 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio         3.312
 N° totale annuo guardie notturne                           9.489
 
 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attivita'
 libero professionale (ex ad. 18 CCNL 3.11.2005)
 (9.490 x 12%)                                              1.139
 N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario
 di servizio retribuibili con il compenso
 dell'art. 8 del CCNL                                       8.350
 
 2° esempio
 
 N° guardie annue notturne in orario di servizio           18.980
 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio           -
 N° totale annuo guardie notturne                          18.980
 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attivita'
 libero professionale (ex ad. 18 CCNL 3.11.2005)                0
 N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario
 di servizio retribuibili con il compenso
 dell'art. 8 del CCNL                                      18.980
 
 3° esempio
 
 N° guardie annue notturne in orario di servizio            7.437
 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio           632
 N° totale annuo guardie notturne                           8.069
 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attivita'
 libero professionale (ex ad. 18 CCNL 3.11.2005)              632
 N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario
 di servizio retribuibili con il compenso
 dell'art. 8 del CCNL                                       7.437
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 Le parti si impegnano a verificare presso l'INPDAP la possibilita' di prevedere nel prossimo CCNL le modalita' con le quali calcolare in tutto  o  in  parte  la retribuzione di posizione variabile aziendale nell'indennita'   premio  di  servizio  analogamente  a  quanto  gia' previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
 
 Rilevato  che  gli  aumenti  previsti per i dirigenti di struttura complessa sono differenziati in base all'area funzionale (Chirurgica, Medica,  del  Territorio),  le  OO.SS. convengono sulla necessita' di prevedere un riallineamento nel prossimo contratto.
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato
 FED. CISL MEDICI COSIME                     firmato
 CIMO ASMD                                   firmato
 ANAAO ASSOMED                               firmato
 ANPO firmato
 UMSPED (AAROI, AIPAC, SNR)                  firmato
 FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)
 FED. MEDTCT ADERENTE ALLA UIL               firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
 Il  compenso  per  i  turni  di guardia di cui all'art. 8, comma 2 potra'   essere   incrementato   in   contrattazione  decentrata  con l'utilizzo  dei  fondi  di  cui  agli  artt.  55,  56 e 57 del CCNL 3 novembre 2005.
 Le OO.SS.:
 FED. MEDICI aderente alla UIL               firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 CIVEMP                                      firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
 
 Il  compenso  di  cui al comma 2 dell'articolo 8 relativo ai turni notturni  di guardia viene parimenti esteso, nelle provincie autonome montane,  anche  alla  pronta  disponibilita'  in loco (ex guardia di attesa).
 CIMO - ASMD                                 firmato
 FESMED                                      firmato
 ANPO                                        firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
 
 La  CGIL  Medici non sottoscrive l'ipotesi di CCNL dell'Area della Dirigenza  medico  -  veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio  2004-2005,  perche',  peggiorando  la  qualita'  del  lavoro medico, la considera inaccettabile.
 Ai  medici rimane solo il 75% del trattamento fondamentale, certo, pensionabile e valido per il TFR, mentre in tutto il pubblico impiego il sindacato confederale ha ottenuto il 90%.
 I  medici  possono  riguadagnare i soldi che gli vengono tolti dal trattamento  fondamentale,  pensionabile  nonche' valido per il TFR e certo  a  fine  mese,  solo  in cambio della effettuazione di guardie notturne,  con  una  penalizzazione  ancora  piu'  grave per i medici ospedalieri  non  soggetti  ai  turni  di  guardia e per i medici del territorio.
 E'  ancora una volta penalizzata la professionalita' rispetto alla direzione  di  strutture,  e  vengono  clamorosamente  resuscitate le vecchie  figure dell'ex aiuto, accontentato con pochi euro, e dell'ex assistente,  con nessun euro, accentuando la gerarchia negli ospedali e nei servizi territoriali.
 Infine  i  medici saranno portati a fare sempre piu' guardie oltre le  38  ore, frutto amaro di una miope politica di monetizzazione del disagio.
 Quest'ultimo  non  si affronta solo con un maggiore riconoscimento economico  che  non  leda  il  diritto  al trattamento fondamentale e l'unitarieta'  del  lavoro  in sanita', ma anche con il miglioramento del  sistema  e  con  una appropriata politica occupazionale. L'unico risultato  che  avevamo  richiesto  con  la  nostra piattaforma e che abbiamo  ottenuto  e'  rappresentato  dalla rivalutazione dell'ora di straordinario   rispetto  a  nuovo  tabellare,  che  determinera'  un riconoscimento  economico  ai  medici  in  pronta  disponibilita' che vengono chiamati.
 Poiche'  il  monte  salari  destinato  allo  straordinario  rimane uguale,  e  le  ore in straordinario diminuiranno, rimane comunque il rischio  che  invece di portare avanti in primo luogo una politica di assunzioni,  si  determini  un  incremento  delle  prestazioni  fuori orario, anche se in libera professione aziendale.
 Abbiamo  infine richiesto e condiviso la scelta di tutelare almeno il trattamento fondamentale dei veterinari.
 Complessivamente  la nostra valutazione e' pertanto negativa, e ci fa  purtroppo  affermare  che "avevamo ragione noi" a chiedere il 90% per il trattamento fondamentale ed il 10% per il disagio.
 
 CGIL MEDICI                                 Firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
 
 I  sindacati,  AMCO;  COAS; CUMI AISS; FAPAS MEDICI; FIALS MEDICI; NUOVA ASCOTI; SAPMI; UMI; UMUS; UIL MEDICI, sono le sigle costituenti Federazione  Medici aderente alla UIL, firmataria del contratto della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005 primo e secondo biennio.
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL        Firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
 
 Federazione  Medici  aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede  aziendale,  regionale e nazionale la possibilita' di remunerare con  risorse  aggiuntive  le  guardie  festive diurne ed incrementare ulteriormente quelle notturne.
 
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL        firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
 
 Federazione  Medici  aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede  aziendale,  regionale e nazionale la possibilita' di remunerare con risorse aggiuntive le attivita' mediche disagiate.
 
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL        firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
 
 Federazione  Medici  aderente  alla  UIL, ritiene che debba essere riservata  ai  Dirigenti  Medici  operanti  nei  SERT  il trattamento economico  aggiuntivo  gia'  riconosciuto agli operatori degli stessi servizi   del  comparto;  in  attesa  di  normativa  nazionale,  tale trattamento   economico   aggiuntivo   sara'  contrattato  in  ambito aziendale e tratto dal fondo di risultato.
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
 
 Federazione  Medici aderente alla UIL ritiene il testo del comma 6 art.  8  del  presente  contratto, in contrasto con lo spirito che ha portato  all'istituzione  del  compenso  di 50,00 euro per i turni di guardia notturni.
 
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL        firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10
 
 Il  compenso  di  cui  al  comma  2  dell'art. 8 relativo ai turni notturni di guardia viene parimenti corrisposto per le guardie diurne festive.  Tale  compenso  viene aumentato di 1/3 nelle festivita' del giorno   di  Natale,  Capodanno,  Pasqua  e  Ferragosto,  considerati superfestivi,  salvo  i  casi  in cui tali guardie notturne e festive siano  compensate  con quanto previsto dall'art. 18 del primo biennio contrattuale del CCNL 3.11.2005 per le prestazione aggiuntive.
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)                firmato
 ANPO                                        firmato
 FESMED                                      firmato
 FED. MEDICI aderente alla UIL               firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 CIVEMP                                      firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11
 
 Le  sottoscritte  OO.SS.MM.  propongono  che,  a far data dal CCNL 2006-2009,  venga  istituita  una  "indennita' di disagio medico", da attribuirsi  ai  dirigenti medici che operano nei Presidi Ospedalieri delle isole minori italiane.
 La   stessa  indennita'  deve  essere  prevista  per  i  medici  e veterinari che prestano servizio nelle isole minori italiane.
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 UMSPED (AAROI AIPAC SNR)                    firmato
 ANPO                                        firmato
 FESMED
 FED. MEDICI UIL FPL                         firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12
 
 Ai  dirigenti  di cui all'art. 27, comma 7 del CCNL 8.06.2000, con incarico  di direzione di Struttura semplice a valenza dipartimentale con  una articolazione organizzativa e gestionale equiparabile ad una Struttura  complessa,  spetta  una indennita' di incarico pari ai 2/3 dell'indennita' di Struttura complessa.
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 FED. MEDICI UIL FPL                         firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13
 
 In  attesa  che INPDAP, ARAN e Sindacati, risolvano il contenzioso sull'inclusione  nel  trattamento  economico  di fine rapporto, delle indennita'  di  posizione  variabile  aziendale,  si ritiene che tale quota possa essere integrata a richiesta con contributi volontari dal singolo Dirigente. Ci attiveremo ad ogni livello per l'ottenimento di tale condizione.
 FED. MEDICI UIL FPL                         firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 FESMED
 ANPO                                        firmato
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato
 UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)                firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14
 
 Le  sottoscritte Organizzazioni Sindacali auspicano che le Regioni e   le   Aziende   Sanitarie   Locali  e  Ospedaliere  favoriscano  e incentivino,  anche  mediante  l'utilizzo  dei  fondi  aziendali  del risultato,   specifici   programmi   di   potenziamento  dei  livelli assistenziali  territoriali  e  della  prevenzione primaria, anche in considerazione del rilevante sforzo economico che l'intera categoria, con  senso  di  responsabilita'  e  con  spirito  di solidarieta', ha ritenuto   necessario   operare  per  il  finanziamento  del  disagio notturno,   che   come   e'   noto  affligge  soprattutto  i  livelli assistenziali ospedalieri.
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 CIMO                                        firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 ANPO firmato
 FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)
 FED. MEDICI aderente alla UIL               firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15
 
 Le    sottoscritte    OO.SS.MNI.    concordano    sulla   seguente interpretazione  relativa  al  c.  7  dell'art.  5:"Qualora  si renda disponibile  un incarico tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.06.2000 per il quale con il comma 3, si e' stabilito un nuovo  livello  di retribuzione minima contrattuale unificata di curo 3.446,04,  questo  viene  attribuito  ad  un dirigente equiparato che abbia  superato  la  valutazione  prevista dall'art. 26, comma 2 lett c) del   CCNL   3.11.2005   per   il   riconoscimento  al  15mo  anno dell'indennita' di esclusivita' o si sia vista comunque attribuire la suddetta  indennita'  per  effetto  dell'art.  5,  comma  4  del CCNL 8.06.2000  2°  biennio economico (chi aveva 15 anni a quella data non ha  mai  fatto  verifiche). In tal caso al dirigente cui e' conferito l'incarico  e'  attribuita  anche la retribuzione di posizione minima nuova prevista dalla citata tabella".
 CONFEDIR                                    firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 FED. CISL MEDICI - COSIME                   firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)                firmato
 ANPO                                        firmato
 FESMED
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato   firmato
 FED. MEDICI UIL FPL                         firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16
 
 IL   PRESENTE   CONTRATTO  NON  VARIA  LA  MAGGIORAZIONE  PREVISTA DALL'ART.  39  DEL  CCNL  1998/2001  AL  COMMA  9 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - PRENDENDO A RIFERIMENTO IL  VALORE  MASSIMO  DELLA  FASCIA,  COME  PREVISTO  DAL COMMA 10, DI 80.000.000, TRASFORMATI IN EURO - PORTANDOLA FRA IL 40 E IL 50%.
 ANPO                                        firmato
 CIMO - ASMD                                 firmato
 UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)                firmato
 CIVEMP (SIVEMP - SIMET)                     firmato
 ANAAO - ASSOMED                             firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 
 DICHIARAZIONE A VEBALE N. 17
 
 La  CIMO  ASMD  dichiara di sottoscrivere il presente CCNL anche a nome  e  per  conto  delle proprie sigle sindacali affiliate: SNAMI - Dirigenza Medica ed UGL - Medici.
 CIMO - ASMD                                 firmato
 CONFEDIR                                    firmato
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie rilevano come:
 il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  21/7/05  per  la formulazione  delle  tabelle di equiparazione del personale dirigente delle  Arpa  a  quello appartenente all'area della dirigenza dei moli sanitari,  tecnico,  professionale  ed  amministrativo  del  Servizio Sanitario Nazionale sia stato stipulato senza che al tavolo negoziale siano  state  convocate  le OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza  sanitaria  del  S.S.N.  nonostante  che le pattuizioni ivi contemplate abbiano pesantemente inciso sul ruolo e sulle prerogative della  dirigenza  sanitaria  del  S.S.N. confluita alle dipendenze di quegli organismi regionali.
 In  sostanza  le sottoscritte OO.SS.MM. e Veterinarie lamentano il difetto  di  coordinamento tra le previsioni dei CCNL della dirigenza sanitaria  ed  il CCNL di cui sopra, la cui applicazione - specie con la creazione dell'ibrida figura del dirigente ambientale - determina, nei  fatti,  una  evidente  sperequazione  ai  danni  della dirigenza sanitaria.
 Le    sottoscritte   OO.SS.   MM.   e   Veterinarie   ribadiscono, conseguentemente,  l'esigenza  che, sulla intera materia, si provveda al  piu' presto alla convocazione di un tavolo di negoziazione comune per  le  aree  dirigenziali  interessate,  in modo da evitare il caos applicativo oggi verificabile in qualunque realta' nazionale.
 CIMO ASMD (Snami Dirigenza Medica,
 Ugl - Medici, Unione Medica)                firmato
 FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME              firmato
 ANPO                                        firmato
 ANAAO ASSOMED                               firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) firmato
 UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)                  firmato
 FEDERAZIONE MEDICI aderente alla UIL        firmato
 CGIL MEDICI
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 FEDERAZIONE  MEDICI aderente alla UIL, FPL dichiara che il comma 7 dell'art. 6 debba essere interpretato come segue:
 "Dopo  l'entrata  in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3.11.2005, per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennita' di  esclusivita', e' utile anche per l'attribuzione del nuovo livello di  retribuzione  di posizione minima contrattuale prevista dal comma precedente.  Tale  clausola  si  applica anche in caso di valutazione positiva  per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale".
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 L'Associazione   Nazionale   Primari   Ospedalieri  (A.N.P.O.) nel momento  che,  per  senso  di  responsabilita', sottoscrive l'Accordo contrattuale per il II biennio economico 2004-2005, intende esprimere la propria insoddisfazione:
 per  essere  stato  disatteso  quanto  previsto  ed  indicato, in maniera  maggioritaria,  nella  dichiarazione  a  verbale  n.  1  del sottoscritto I biennio economico;
 per non essere stata considerata, in alcuna maniera, la posizione dirigenziale primariale nell'area del disagio;
 perche'  gli incrementi economici ottenuti risultano essere molto al di sotto dell'atteso 5,07% previsto dall'atto di indirizzo.
 La   sottoscrizione   dell'Accordo  per  il  H  biennio  economico 2004-2005  del  CCNL,  si  ribadisce,  assume  l'esclusivo  senso  di responsabilita' e non di condivisione.
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