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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. 231 |  | Regolamento  recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  181,  cosi'  come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
 Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;
 Visto  il  regio  decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  marina mercantile in data 22 novembre  1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1969;
 Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;
 Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
 Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;
 Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile in data 13 ottobre 1992, n. 584;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176,  concernente  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Finalita' e campo di applicazione
 
 1.  Le  disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e  sono  finalizzate, in attuazione dei principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dal    decreto   legislativo   19 dicembre   2002,   n.   297,   alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione  del  miglioramento  dell'incontro  tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.
 2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi  appartenenti  alla  gente  di  mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o societa' di  armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto  che  non  fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia  di  bordo.  Per  l'arruolamento  dei  lavoratori marittimi extracomunitari   resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legislazione speciale  vigente,  con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione  per  materia,  ai sensi dell'art. 10,
 commi  2  e  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
 promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
 Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
 della  Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
 1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
 disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
 rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Riferimenti  normativi  al decreto del Presidente della
 Repubblica  18 aprile 2006: «Regolamento recante disciplina
 del  collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2,
 comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».
 
 Nota al titolo:
 
 - Il   testo   dell'art.   2,   comma 4,   del  decreto
 legislativo   19 dicembre   2002,   n.   297  (Disposizioni
 modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
 2000,  n.  181,  recante norme per agevolare l'incontro tra
 domanda  e  offerta  di lavoro, in attuazione dell'art. 45,
 comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e'
 il seguente:
 «4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro
 del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
 prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
 materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
 sistema di collocamento obbligatorio.».
 
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo  determinano  le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 -  Il  testo  dell'art.  1-bis,  comma 4,  del  decreto
 legislativo   21 aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
 agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
 attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 4 luglio 2000, n. 154), e' il seguente:
 «4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro
 del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
 prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
 materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
 sistema di collocamento obbligatorio.».
 - Gli   articoli da   113   a   135  del  Codice  della
 navigazione  fanno  parte  del  Titolo  IV che recita: «Del
 personale  della  navigazione».  Gli articoli 125 e 126 del
 citato  Codice  della  navigazione  sono stati abrogati dal
 presente decreto.
 - Il  testo  del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n.
 1031  (Repressione  della senseria in fatto di collocamento
 della gente di mare), convertito dalla legge 18 marzo 1926,
 n.  562, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1925, n. 149.
 - Il  testo  della  legge  16 dicembre  1928,  n.  3042
 (Istituzione  di  «uffici movimento ufficiali» della marina
 mercantile  presso  le  capitanerie di porto), abrogato dal
 presente  decreto,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 9 gennaio 1929, n. 7.
 - Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della  marina
 mercantile   22 novembre  1968  (Istituzione  del  comitato
 centrale  per  il collocamento della gente di mare e per il
 movimento  ufficiali della marina mercantile), abrogato dal
 presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 22 del 27 gennaio 1969.
 - Il   testo   della   legge   4 aprile  1977,  n.  135
 (Disciplina    della    professione    di   raccomandatario
 marittimo),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
 22 aprile 1977, n. 109.
 -  Il  testo  della  legge  21 novembre  1985,  n.  739
 (Adesione  alla  convenzione  del 1978 sulle norme relative
 alla  formazione  della  gente  di  mare,  al  rilascio dei
 brevetti  ed  alla  guardia,  adottata a Londra il 7 luglio
 1978,  e  sua  esecuzione),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 9 maggio  2001,  n.  324  (Regolamento  di attuazione delle
 direttive  94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi
 di  formazione  per  la gente di mare), e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  13 agosto  2001,  n.  187, supplemento
 ordinario.
 -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della marina
 mercantile  13 ottobre  1992,  n.  584 (Regolamento recante
 norme  per  il  funzionamento  degli uffici di collocamento
 della  gente  di  mare),  abrogato dal presente decreto, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1994, n. 67.
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 26 marzo  2001,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del
 Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
 sociali),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
 2001, n. 114, supplemento ordinario.
 -  Il  testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 Nota all'art. 1:
 - Per il decreto legislativo n. 181 del 2000, si vedano
 le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «gente    di    mare»:   il   personale   marittimo   di   cui all'articolo 115 del codice della navigazione;
 b) «armatore»:  la  persona  fisica  o  il soggetto giuridico che esercita  l'impresa  di  navigazione  ai  sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione;
 c) «servizi  di  collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati «uffici  di  collocamento  della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati  all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere g) e h);
 d) «anagrafe  della  gente  di  mare»:  l'elenco  dei  lavoratori marittimi  con  cittadinanza  italiana  o  comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito quale  sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli  articoli 4  e  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
 e) «scheda   professionale»:   documento   che  contiene  i  dati anagrafici  e  professionali  del  personale  marittimo  di  cui alla lettera a);
 f)  «borsa  del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda  ed  offerta  di  lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire  la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo;
 g) «enti   bilaterali   del   lavoro  marittimo»:  gli  organismi costituiti  a  iniziativa  di una o piu' associazioni nazionali degli armatori  e  dei  lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione    del   mercato   del   lavoro   marittimo   attraverso: l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  ed  offerta di lavoro marittimo;   la   gestione   delle   procedure  di  collocamento;  il monitoraggio  delle  attivita'  e  dei  servizi  di  cui  al presente regolamento;
 h) «comitato   centrale   per  il  coordinamento  in  materia  di collocamento  della  gente  di  mare»:  Comitato  istituito  ai sensi dell'articolo 5;
 i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 Il   testo   dell'art.  115  del  citato  codice  della
 navigazione e' il seguente:
 «Art.  115  (Categorie della gente di mare). - La gente
 di mare si divide in tre categorie:
 1. personale  di  stato  maggiore  e  di  bassa forza
 addetto  ai  servizi di coperta, di macchina e in genere ai
 servizi tecnici di bordo;
 2. personale  addetto  ai  servizi  complementari  di
 bordo;
 3. personale  addetto al traffico locale e alla pesca
 costiera.».
 - Il  testo  dell'art.  265  del  citato  codice  della
 navigazione e' il seguente:
 «Art.  265  (Dichiarazione  di  armatore). - Chi assume
 l'esercizio   di   una   nave   deve  preventivamente  fare
 dichiarazione  di  armatore all'ufficio di iscrizione della
 nave o del galleggiante.
 Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
 l'armatore  non  vi  provvede, la dichiarazione puo' essere
 fatta dal proprietario.
 Quando   l'esercizio   e'  assunto  dai  comproprietari
 mediante   costituzione   di   societa'  di  armamento,  le
 formalita'  di cui agli, secondo comma, tengono luogo della
 dichiarazione di armatore.».
 - Il  testo  degli  articoli  4  e  7  del  decreto del
 Presidente   della   Repubbica   7   luglio  2000,  n.  442
 (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del
 procedimento  per il collocamento ordinario dei lavoratori,
 ai  sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
 n. 59.), e' il seguente:
 «Art.  4  (Elenco  anagrafico).  - 1. Le persone aventi
 l'eta' stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e
 che,   essendo  in  cerca  di  lavoro  perche'  inoccupate,
 disoccupate,  nonche'  occupate  in  cerca di altro lavoro,
 intendono   avvalersi   dei   servizi  competenti,  vengono
 inserite  in  un  elenco  anagrafico  indipendentemente dal
 luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene
 i  dati  anagrafici  completi del lavoratore nonche' i dati
 relativi   alla  residenza  all'eventuale  domicilio,  alla
 composizione  del  nucleo  familiare,  ai  titoli di studio
 posseduti,  all'eventuale appartenenza a categorie protette
 e   allo  stato  occupazionale.  L'inserimento  nell'elenco
 anagrafico  produce esclusivamente gli effetti previsti dal
 presente regolamento.
 2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
 base   delle   informazioni   fornite   dal  lavoratore  e,
 d'ufficio,  sulla  base  delle  comunicazioni  obbligatorie
 provenienti   dai  datori  di  lavoro,  dalle  societa'  di
 fornitura  di  lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
 all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e  offerta  di
 lavoro.
 3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
 sindacali   dei   lavoratori   e   dei   datori  di  lavoro
 maggiormente  rappresentative  e la Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
 del presente regolamento, sono definiti:
 a) il  contenuto  e  le  modalita' di trattamento dei
 dati   dell'elenco  anagrafico  essenziali  al  fine  della
 conduzione  coordinata ed integrata del sistema informativo
 lavoro,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 2,
 lettera d),   e   dall'art.   11  del  decreto  legislativo
 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione
 dei titolari e dei responsabili del trattamento;
 b) le   modalita'   di   codifica   di   base   delle
 professioni;
 c) la   classificazione   dei   lavoratori   inseriti
 nell'elenco  anagrafico  a scopo statistico secondo criteri
 omogenei   con  quelli  definiti  in  sede  comunitaria  ed
 internazionale.
 4.  L'elenco  anagrafico  dei lavoratori e' gestito con
 l'impiego  di tecnologie informatiche ed e' organizzato con
 modalita'  che assicurino omogeneita' a livello nazionale e
 consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
 funzionali al S.I.L.
 5.   I   lavoratori  nazionali  e  comunitari  inseriti
 nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
 durata   della   vita  lavorativa,  salvo  cancellazione  a
 domanda.
 6.  I  lavoratori stranieri in possesso del permesso di
 soggiorno   per  lavoro  subordinato  inseriti  nell'elenco
 anagrafico  che  perdono  il  posto  di  lavoro,  anche per
 dimissioni,  mantengono l'inserimento in tale elenco per il
 periodo  di  validita' residua del permesso di soggiorno e,
 comunque, per un periodo non superiore ad un anno.».
 «Art.  7  (Norme  abrogate). - 1. Ai sensi dell'art. 20
 della  legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
 vigore  del  presente regolamento sono abrogate le seguenti
 disposizioni:
 a) l'art.  6  della  legge 10 gennaio 1935, n. 112, e
 successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli
 obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto
 di  lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'art.
 8  della  stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e)
 ed f)  del  presente  comma 1, non ammesse al «Visto» della
 Corte dei conti).».
 -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
 10 settembre  2003,  n.  276  (Attuazione  delle deleghe in
 materia  di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla
 legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' il seguente:
 «Art.  4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso il
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
 un  apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
 svolgimento    delle    attivita'    di   somministrazione,
 intermediazione,   ricerca   e   selezione  del  personale,
 supporto  alla  ricollocazione  professionale.  Il predetto
 albo e' articolato in cinque sezioni:
 a) agenzie  di somministrazione di lavoro abilitate
 allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
 b) agenzie  di  somministrazione  di lavoro a tempo
 indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
 attivita'  specifiche  di cui all'art. 20, comma 3, lettere
 da a) a h);
 c) agenzie di intermediazione;
 d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
 e) agenzie    di   supporto   alla   ricollocazione
 professionale.
 2.  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali
 rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta e previo
 accertamento  della  sussistenza  dei requisiti giuridici e
 finanziari  di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
 all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali viene fatta
 richiesta  di  autorizzazione,  provvedendo contestualmente
 alla  iscrizione  delle  agenzie nel predetto albo. Decorsi
 due  anni,  su  richiesta del soggetto autorizzato, entro i
 novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
 indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto
 andamento della attivita' svolta.
 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
 i   termini   previsti,   la   domanda   di  autorizzazione
 provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
 4.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita'
 concedente,  nonche'  alle regioni e alle province autonome
 competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
 filiali  o  succursali,  la  cessazione  della attivita' ed
 hanno   inoltre   l'obbligo   di   fornire  alla  autorita'
 concedente tutte le informazioni da questa richieste.
 5.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali,
 con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
 entrata   in   vigore  del  presente  decreto  legislativo,
 stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
 di  autorizzazione  di  cui  al  comma 2,  i criteri per la
 verifica  del corretto andamento della attivita' svolta cui
 e'  subordinato  il  rilascio  della autorizzazione a tempo
 indeterminato,  i  criteri  e  le modalita' di revoca della
 autorizzazione,  nonche'  ogni  altro profilo relativo alla
 organizzazione  e alle modalita' di funzionamento dell'albo
 delle agenzie per il lavoro.
 6.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di cui alla
 lettera a),  comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
 della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
 del  predetto  albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
 cui   al   comma 1,  lettera c),  comporta  automaticamente
 l'iscrizione   della  agenzia  alle  sezioni  di  cui  alle
 lettere d) ed e) del predetto albo.
 7.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo non
 puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Principi generali
 
 1.  Il  fine  di  realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente di strumenti  per  migliorare  le  opportunita'  di  reclutamento  degli inoccupati  e  disoccupati, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo  21 aprile  2001,  n.  181,  e'  perseguito  attraverso i principi e le iniziative di seguito elencati:
 a) viene  istituita  l'anagrafe  nazionale  della  gente di mare, nella  quale  sono  registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti   prescritti   dalla   legge   per   prestare  servizio  di navigazione;
 b) viene  costituita  la  Borsa  nazionale  del lavoro marittimo, nell'ambito  della  Borsa  continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 c) viene  introdotto  il  principio  dell'assunzione  diretta con obbligo  di  comunicazione  contestuale  al  servizio di collocamento marittimo, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
 d) viene   abolito  il  regime  di  collocamento  obbligatorio  e stabiliti  i  principi  per  l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione nel settore marittimo;
 e) viene  introdotto un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore ed a supporto di mirate politiche attive del lavoro;
 f) viene  rivisto il regime sanzionatorio, in analogia con quanto previsto  agli  articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 g) vengono  abrogate  le  disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento del lavoro marittimo.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
 n. 181 del 2000, e' il seguente:
 «Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni
 contenute nel presente decreto stabiliscono:
 a) i  principi  fondamentali  per  l'esercizio  della
 potesta'   legislativa   delle  regioni  e  delle  province
 autonome  di  Trento e di Bolzano in materia di revisione e
 razionalizzazione  delle  procedure  di  collocamento,  nel
 rispetto   di   quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
 23 dicembre  1997,  n.  469,  in funzione del miglioramento
 dell'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro e con la
 valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
 b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti
 potenziali    destinatari    di    misure   di   promozione
 all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  definendone le
 condizioni   di   disoccupazione   secondo   gli  indirizzi
 comunitari  intesi  a promuovere strategie preventive della
 disoccupazione  giovanile  e  della disoccupazione di lunga
 durata.
 2. Ad ogni effetto si intendono per:
 a) "adolescenti",  i  minori  di  eta' compresa fra i
 quindici  e  diciotto  anni,  che  non  siano piu' soggetti
 all'obbligo scolastico;
 b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto
 anni  e  fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
 di  un  diploma  universitario  di laurea, fino a ventinove
 anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
 conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
 c) "stato   di  disoccupazione",  la  condizione  del
 soggetto   privo   di   lavoro,   che   sia  immediatamente
 disponibile   allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di  una
 attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
 servizi competenti;
 d) "disoccupati  di  lunga  durata", coloro che, dopo
 aver  perso  un  posto  di lavoro o cessato un'attivita' di
 lavoro   autonomo,   siano   alla   ricerca  di  una  nuova
 occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
 giovani;
 e) "inoccupati  di  lunga  durata", coloro che, senza
 aver  precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano
 alla  ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da
 piu' di sei mesi se giovani;
 f) "donne  in  reinserimento lavorativo", quelle che,
 gia'  precedentemente  occupate,  intendano  rientrare  nel
 mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
 g) "servizi  competenti",  i  centri per l'impiego di
 cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
 o   accreditati   a   svolgere  le  previste  funzioni,  in
 conformita' delle norme regionali e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano.».
 - Il  testo  degli  articoli  15,  18  e  19 del citato
 decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
 «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
 dell'effettivo  godimento  del  diritto  al  lavoro  di cui
 all'art.   4  della  Costituzione,  e  nel  pieno  rispetto
 dell'art.  120  della Costituzione stessa, viene costituita
 la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,  quale sistema
 aperto  e  trasparente di incontro tra domanda e offerta di
 lavoro  basato  su una rete di nodi regionali. Tale sistema
 e'  alimentato  da tutte le informazioni utili a tale scopo
 immesse  liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
 pubblici   e   privati,   autorizzati  o  accreditati,  sia
 direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
 2.   La   borsa   continua   nazionale  del  lavoro  e'
 liberamente  accessibile  da  parte  dei lavoratori e delle
 imprese  e  deve  essere consultabile da un qualunque punto
 della  rete.  I  lavoratori  e le imprese hanno facolta' di
 inserire   nuove   candidature  o  richieste  di  personale
 direttamente  e  senza rivolgersi ad alcun intermediario da
 qualunque    punto   di   rete   attraverso   gli   accessi
 appositamente  dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici e
 privati, autorizzati o accreditati.
 3.  Gli  operatori  pubblici  e  privati, accreditati o
 autorizzati,   hanno  l'obbligo  di  conferire  alla  borsa
 continua  nazionale  del  lavoro  i dati acquisiti, in base
 alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
 a  quelle  rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
 territoriale prescelto.
 4.  Gli  ambiti  in  cui  si articolano i servizi della
 borsa continua nazionale del lavoro sono:
 a) un livello nazionale finalizzato:
 1)   alla   definizione   degli   standard  tecnici
 nazionali e dei flussi informativi di scambio;
 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
 3) alla definizione dell'insieme delle informazioni
 che  permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza del
 processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 b) un   livello   regionale  che,  nel  quadro  delle
 competenze   proprie  delle  regioni  di  programmazione  e
 gestione delle politiche regionali del lavoro:
 1)  realizza  l'integrazione dei sistemi pubblici e
 privati presenti sul territorio;
 2)  definisce  e  realizza il modello di servizi al
 lavoro;
 3)   coopera   alla   definizione   degli  standard
 nazionali di intercomunicazione.
 5.  Il  coordinamento  tra  il  livello  nazionale e il
 livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
 degli   articoli 4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
 operativita'  della  borsa continua nazionale del lavoro in
 ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
 lavoro   e   delle   politiche  sociali  rende  disponibile
 l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e alle
 province  autonome  che  ne  facciano richiesta nell'ambito
 dell'esercizio delle loro competenze.».
 «Art.  18  (Sanzioni). - 1. L'esercizio non autorizzato
 delle  attivita'  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a)
 e b),  e'  punito  con  la pena dell'ammenda di euro 50 per
 ogni  lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se
 vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
 a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
 L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'art.
 4,  comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto
 fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se
 non  vi  e'  scopo di lucro, la pena e dell'ammenda da euro
 500  a euro 2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena
 e'  dell'arresto  fino  a  diciotto  mesi  e  l'ammenda  e'
 aumentata  fino  al  sestuplo.  L'esercizio non autorizzato
 delle  attivita'  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere d)
 ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se
 non  vi  e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro
 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni
 caso,  la  confisca  del  mezzo  di trasporto eventualmente
 adoperato   per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
 presente comma.
 2.  Nei  confronti  dell'utilizzatore  che ricorra alla
 somministrazione  di  prestatori  di  lavoro  da  parte  di
 soggetti  diversi  da  quelli  di  cui all'art. 4, comma 1,
 lettera a),  ovvero  da parte di soggetti diversi da quelli
 di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera b), o comunque al di
 fuori   dei   limiti  ivi  previsti,  si  applica  la  pena
 dell'ammenda  di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
 ogni  giornata  di  occupazione.  Se vi e' sfruttamento dei
 minori,  la  pena  e'  dell'arresto  fino a diciotto mesi e
 l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
 3.  La  violazione  degli obblighi e dei divieti di cui
 all'art.  20,  commi 3,  4  e  5,  e  art. 21, commi 1 e 2,
 nonche',  per  il  solo  somministratore, la violazione del
 disposto  di cui al comma 3 del medesimo art. 21, e' punita
 con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 250 a
 euro 1.250.
 4.  Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2,
 chi  esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del
 lavoratore  per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
 somministrazione   e'   punito   con  la  pena  alternativa
 dell'arresto  non  superiore  ad  un anno o dell'ammenda da
 euro  2.500  a euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
 e' disposta la cancellazione dall'albo.
 5.   In   caso   di  violazione  dell'art.  10  trovano
 applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge
 20 maggio  1970,  n.  300,  nonche'  nei  casi  piu' gravi,
 l'autorita'   competente  procede  alla  sospensione  della
 autorizzazione  di  cui  all'art. 4. In ipotesi di recidiva
 viene revocata l'autorizzazione.
 5-bis.  Nei  casi di appalto privo dei requisiti di cui
 all'art.  29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di
 cui    all'art.    30,   comma 1,   l'utilizzatore   e   il
 somministratore  sono  puniti  con la pena della ammenda di
 euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
 occupazione.  Se  vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
 dell'arresto  fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
 fino al sestuplo.
 6.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali    dispone,    con    proprio    decreto,   criteri
 interpretativi  certi  per la definizione delle varie forme
 di  contenzioso  in  atto  riferite  al pregresso regime in
 materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
 lavoro.».
 «Art. 19 (Sanzioni amministrative). - 1. Gli editori, i
 direttori  responsabili e i gestori di siti sui quali siano
 pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di cui
 all'art.  9  sono  puniti  con  una sanzione amministrativa
 pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
 2.  La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-bis,
 comma 2,  del  decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
 cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma 1 del decreto
 legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  e' punita con la
 sanzione  amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per
 ogni lavoratore interessato.
 3.  La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-bis,
 commi 5  e  7,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
 181,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma 1,  del
 decreto  legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  di  cui
 all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
 n.   510,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 28 novembre  1996,  n. 608, cosi' come sostituito dall'art.
 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
 e  di cui all'art. 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
 n.  264,  cosi'  come  sostituito dall'art. 6, comma 2, del
 decreto  legislativo  n.  297  del  2002,  e' punita con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 100 a 500 euro per
 ogni lavoratore interessato.
 4.  La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-bis,
 comma 4,  del  decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
 cosi'  come  modificato  dall'art.  6, comma 1, del decreto
 legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  e' punita con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  50 a 250 euro per
 ogni lavoratore interessato.
 5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa
 comunicazione  di  cessazione  e  omessa  comunicazione  di
 trasformazione,  i  datori  di lavoro comprese le pubbliche
 amministrazioni  sono  ammessi  al pagamento della sanzione
 minima  ridotta  della  meta'  qualora  l'adempimento della
 comunicazione  venga  effettuato  spontaneamente  entro  il
 termine  di  cinque  giorni decorrenti dalla data di inizio
 dell'omissione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Indirizzo e coordinamento
 
 1.  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato  centrale  per  il  coordinamento in materia di collocamento della  gente  di  mare,  d'intesa  con le regioni e province autonome nelle  materie di loro competenza, esercita le funzioni di indirizzo, promozione  e  coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore marittimo,  con particolare riferimento: al coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; alla cooperazione internazionale e   alle   attivita'   di   prevenzione   e  studio  sulle  emergenze occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede internazionale  della  normativa  di  competenza;  alle iniziative di contrasto  al  lavoro  sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione dei  sistemi  della formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo; all'osservatorio del mercato del lavoro marittimo.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Servizi di collocamento
 
 1.  Il  collocamento della gente di mare e' esercitato dagli uffici di  collocamento  della  gente  di  mare,  gia'  istituiti  ai  sensi dell'articolo 2  del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento saranno posti  alle  dipendenze  funzionali  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5.
 2.    Possono   inoltre   essere   autorizzati   allo   svolgimento dell'attivita'  di  intermediazione  a  favore  dei propri associati, nonche',  mediante  convenzione  con  il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  allo  svolgimento  di tutti gli adempimenti e le certificazioni  affidati  ai  competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che  svolgano  la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando  l'obbligo  della  interconnessione  con la borsa del lavoro marittimo.
 3.  Con  autorizzazione  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  possono  svolgere  attivita' di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  10 settembre  2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  determinati i requisiti e le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione.
 4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  consultive  in  ordine  alla promozione,  all'indirizzo  e  al  coordinamento di cui al precedente articolo 4,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali   da   adottarsi,   di   concerto   con   il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento, viene istituito, all'interno del Ministero del lavoro   e  delle  politiche  sociali,  nell'ambito  della  Direzione generale  del  mercato  del  lavoro, un apposito comitato, denominato «Comitato  centrale  per  il coordinamento in materia di collocamento della  gente  di mare». Nella composizione del Comitato dovra' essere assicurata   una   adeguata   rappresentanza   delle   regioni  e  la partecipazione  di  un  rappresentante del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Ai componenti del suddetto Comitato non spetta alcun  rimborso  spese o indennita' di missione. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da emanarsi ai sensi  dell'articolo 17,  comma 1,  lettera d)  della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche   sociali   e  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  regolamento,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  vengono  definite  la struttura, l'organizzazione degli  uffici,  la dotazione organica e le modalita' di funzionamento degli  uffici  di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorita'  marittime  ma  funzionalmente  dipendenti che operano alle dipendenze  funzionali  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali   in   relazione   alle   finalita'   previste  dal  presente regolamento.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Per  il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031,
 si vedano le note alle premesse.
 -   Per   il  testo  dell'art.  4  del  citato  decreto
 legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art 2.
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d) e comma 3,
 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente:
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 Omissis.
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 281
 del 1997, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 Funzioni e competenze dei servizi di collocamento
 
 1.   Gli  uffici  di  collocamento  della  gente  di  mare  di  cui all'articolo 5, comma 1, svolgono le seguenti funzioni:
 a) gestione  degli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;
 b) gestione  della  scheda  professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;
 c) accertamento  e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilita' al lavoro marittimo;
 d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 e) registrazione  delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;
 f) monitoraggio  statistico  delle  consistenze  e  dei flussi di lavoro marittimo.
 2.  Entro  120  giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  e sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, puo' stipulare, senza nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti bilaterali  del  lavoro  marittimo una convenzione avente per oggetto l'affidamento  delle  funzioni  e  dei  compiti di cui al comma 1. La convenzione  definisce,  altresi',  le  modalita' di raccordo tra gli enti  bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine  di assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della scheda  professionale  e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Anagrafe della gente di mare
 
 1.  I  cittadini  italiani  o  comunitari, di eta' non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla   formazione  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo  15 aprile  2005,  n.  76,  e  che  siano in possesso dei requisiti  stabiliti  dall'articolo 119 del codice della navigazione, che   intendono   avvalersi   dei   servizi   di   collocamento   per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di  collocamento  di  cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio,   in  una  sezione  speciale  dell'elenco  anagrafico  dei lavoratori,  di  cui  agli  articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
 2.  Possono  altresi' essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1  gli  allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
 3.  Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela.
 4.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con  il  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  viene definito il modello di comunicazione,   il   formato   di   trasmissione  e  il  sistema  di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di  mare, nonche' le modalita' di collegamento con le matricole della gente  di  mare  di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione.
 5. L'elenco anagrafico della gente di mare e' aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:
 a) per  superamento  dei  limiti massimi di eta', salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;
 b) per morte dell'interessato;
 c) nel  caso  di  perdita  dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
 d) per  abbandono dell'attivita' marittima o per indisponibilita' all'imbarco prolungata per oltre due anni;
 e) sulla  base  delle  comunicazioni  obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'articolo 11.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il  testo  del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
 76  (Definizione  delle  norme  generali sul diritto-dovere
 all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
 comma 1,  lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
 - Il  testo  dell'art.  119  del  citato  codice  della
 navigazione, e' il seguente:
 «Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
 nei  registri).  -  Possono  conseguire  l'iscrizione nelle
 matricole  della  gente  di  mare  i  cittadini  italiani o
 comunitari  di  eta'  non  inferiore  ai  quindici anni che
 abbiano  i  requisiti  per ciascuna categoria stabiliti dal
 regolamento.
 Possono  essere iscritti nelle matricole della gente di
 mare  gli  allievi  degli  Istituti tecnici nautici e degli
 Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
 Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo'
 consentire  che  nelle  matricole della gente di mare siano
 iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
 Il   Ministro   per   le   comunicazioni,   sentite  le
 organizzazioni  sindacali  competenti puo' disporre, quando
 le  condizioni  del  lavoro  marittimo  lo  richiedano,  la
 sospensione  dell'iscrizione nelle matricole della gente di
 mare.
 Per  l'iscrizione  di  minori  degli  anni  diciotto e'
 necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
 la tutela.
 I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
 addetto  ai  servizi portuali e del personale tecnico delle
 costruzioni  sono  stabiliti  dal  regolamento  o, nel caso
 indicato  dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per
 le comunicazioni.
 Per  l'esercizio  della  pesca  costiera e del traffico
 locale,  possono  conseguire  l'iscrizione  nella matricola
 della  gente di mare della terza categoria anche coloro che
 abbiano  superato  il  venticinquesimo  anno  di eta' e che
 abbiano  i  requisiti  stabiliti  dal  regolamento per tale
 categoria.
 A  coloro  che  conseguono l'iscrizione nelle matricole
 della  gente  di  mare,  ai  sensi  del precedente comma e'
 interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».
 - Per  il testo degli articoli 4 e 7 del citato decreto
 del  Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, si vedano
 nota all'art. 2.
 -  Per il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si vedano le note alle premesse.
 - Per  gli  articoli 118  e  seguenti  del codice della
 navigazione, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 
 Scheda professionale e classificazione del personale
 
 1.  Con  il decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, viene altresi'   definito  il  modello  di  comunicazione,  il  formato  di trasmissione  e  il  sistema  di classificazione dei dati relativi ai lavoratori  marittimi  da  inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5  del  decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, da adottarsi entro 180 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, vengono definite  le  qualifiche  professionali  del personale marittimo ed i relativi  requisiti  minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto le  qualifiche  professionali  del  personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento.
 
 
 
 Note all'art.8:
 - Il   testo   dell'art.   5  del  citato  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica  n.  442  del  2000,  e'  il
 seguente:
 «Art.  5  (Scheda  professionale).  - 1. Entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 regolamento,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
 sociale,  sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica,  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il
 Ministro    per    le   pari   opportunita',   nonche'   le
 organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
 lavoro  maggiormente  rappresentative,  previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, determina le
 caratteristiche  del  modello di scheda professionale nella
 quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono
 inserite le informazioni relative alle esperienze formative
 e professionali e alle disponibilita' del lavoratore.
 2.  La  scheda  professionale  di cui al comma 1, viene
 rilasciata   dal   competente   servizio  per  l'impiego  e
 contiene,  altresi',  i  dati  relativi alla certificazione
 delle   competenze   professionali   in   raccordo  con  le
 disposizioni in materia di formazione professionale.
 3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  servizi  per
 l'impiego  le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro
 e   della   previdenza  sociale,  nell'ambito  delle  linee
 strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella
 pubblica   amministrazione  (AIPA),  possono  prevedere  il
 rilascio  alle  persone  in  cerca  di  lavoro di una carta
 elettronica  personale  contenente le chiavi d'accesso alle
 banche dati del S.I.L.».
 - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 281
 del 1997, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 
 Dichiarazione di disponibilita'
 
 1.  Il  lavoratore  marittimo,  registrato  nell'elenco anagrafico, allorche'   sia   privo   di  lavoro  ed  immediatamente  disponibile all'imbarco,  deve  manifestare la propria disponibilita' agli uffici di  collocamento  della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, mediante  la  consegna  o l'invio di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  attesti  i precedenti lavorativi, la qualifica professionale con la  quale  intende  imbarcarsi,  nonche' l'immediata disponibilita' a svolgere attivita' marittima.
 2.  A  seguito  della dichiarazione di disponibilita' gli uffici di collocamento  della  gente  di  mare provvedono a darne diffusione in ambito  nazionale,  avvalendosi  dei servizi della borsa continua del lavoro marittimo, di cui all'articolo 10.
 3.  La  permanenza  nella  condizione di cui al comma 1 deve essere verificata  dagli  uffici  di collocamento della gente di mare con le seguenti modalita':
 a) sulla  base  di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla dichiarazione di disponibilita';
 b) sulla   base   delle   comunicazioni  degli  armatori  di  cui all'articolo 11.
 4.  Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore  marittimo  rinnova  la dichiarazione di disponibilita' di cui al comma 1 ai servizi di collocamento.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre  2000,  n.  445 (testo unico delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa  -  Testo  A),  e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 Borsa continua del lavoro marittimo
 
 1.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  regolamento, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui  all'articolo 15  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  viene  costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con  lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio nazionale.
 2. La Borsa del lavoro marittimo comprende:
 a) gli uffici di collocamento della gente di mare;
 b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo;
 c) le   universita',  gli  istituti  scolastici  e  gli  enti  di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico.
 3.  La  Borsa  del  lavoro  marittimo  e'  alimentata  da  tutte le informazioni  degli  operatori,  di  cui  al  comma 2,  operanti  nel diffondere  e  consultare le informazioni sulla domanda di lavoro non soddisfatta   e  sull'offerta  di  lavoro  disponibile  su  tutto  il territorio  nazionale  e  dell'Unione  europea.  Essa  in particolare persegue:
 a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro;
 b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali;
 c) l'integrazione  dei  servizi  pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;
 d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;
 e) la   cooperazione   per   la  definizione  degli  standard  di interoperabilita' e per la gestione delle relative infrastrutture.
 4.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, puo' stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento  della  gestione  della  Borsa continua del lavoro, con oneri  a  carico  degli  enti  medesimi.  Con  la convenzione vengono definiti:
 a) i  requisiti e le modalita' di adesione degli organismi di cui al comma 2;
 b) gli obiettivi operativi;
 c) le attivita';
 d) i servizi erogati;
 e) gli organismi di direzione e coordinamento.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -   Per  il  testo  dell'art.  15  del  citato  decreto
 legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. 
 Assunzione della gente di mare
 
 1.   Gli   armatori   e   le   societa'   di   armamento  procedono all'arruolamento  della  gente  di  mare mediante assunzione diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli  uffici  di  collocamento  della  gente  di  mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.
 2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
 a) le generalita' dell'armatore e della societa' di armamento;
 b) il  nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;
 c) le generalita' dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;
 d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
 e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
 f) la  tipologia  di  contratto  stipulato,  la  decorrenza  e la durata;
 g) la forma e la misura della retribuzione;
 h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
 i) l'indicazione  del  contratto  collettivo  di  lavoro  qualora applicato;
 l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di  tutte  le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.
 3.  L'armatore  e  la societa' di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare  agli  uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito  territoriale  si e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni la  cessazione  del  rapporto  di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
 4.  Restano  ferme  tutte  le  norme del codice della navigazione e relativo  regolamento  di  esecuzione  in  materia  di  procedure  di arruolamento  e  di  stipula  del  contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
 5.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento, vengono definiti le modalita' di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
 6.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 1,  i  contratti collettivi  nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota  delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle societa' di armamento,  comunque  non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori  svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, stabilendo i requisiti  di  accesso,  le  percentuali di riserva e le modalita' di adempimento.  E' preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi  di  lavoro  per  essere  ammessi  a  prestare servizio di navigazione.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera k), del citato
 decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
 delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
 si intende per:
 (Omissis).
 k) «lavoratore   svantaggiato»:   qualsiasi   persona
 appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
 entrare,  senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
 dell'art.  2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
 del   12 dicembre  2002  della  Commissione  relativo  alla
 applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli
 aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
 dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 
 Regime sanzionatorio
 
 1.   Restano  ferme  le  disposizioni  sanzionatorie  di  cui  agli articoli 18,  comma 1,  e  19,  commi 3  e 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  Per  il  testo  degli  articoli 18,  comma 1,  e 19,
 commi 3  e  5,  del  citato  decreto legislativo n. 276 del
 2003, si vedano le note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 
 Abrogazioni
 
 1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 a) gli articoli 125 e 126 del codice della navigazione;
 b) il  regio  decreto-legge  24 maggio  1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 c) la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
 d) il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968;
 e) il  decreto  del  Ministro  della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -   Per  gli  articoli  125  e  126  del  codice  della
 navigazione,  per  il testo del regio decreto-legge n. 1031
 del 1925, per il testo della legge n. 3042 del 1928, per il
 testo  del  decreto del Ministro della marina mercantile 22
 novembre  1968, per il testo del decreto del Ministro della
 marina  mercantile  13 ottobre  1992,  n. 584, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 Disposizioni transitorie
 
 1.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento i lavoratori  marittimi  iscritti  nelle  matricole della gente di mare sono tenuti a presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per  territorio  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento  per rendere la dichiarazione di disponibilita' di  cui all'articolo 9. Le autorita' marittime provvedono a garantire adeguate  forme di pubblicita' del predetto obbligo. La presentazione e  la dichiarazione di disponibilita' comportano la registrazione del lavoratore  nell'elenco  anagrafico  e  la  compilazione della scheda professionale.   La   mancata   presentazione   e   dichiarazione  di disponibilita', senza giustificato motivo, comporta per il lavoratore marittimo  l'obbligo  di  riacquisire  i  certificati  di  formazione necessari  per  l'imbarco  prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico.
 2.  Dall'onere  di  presentazione  di  cui al comma precedente sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in servizio di navigazione.
 |  |  |  | Art. 15. 
 Disposizioni finali
 
 1.   All'attuazione  del  presente  regolamento  si  provvede,  per ciascuna   Amministrazione   coinvolta,  nell'ambito  degli  ordinari stanziamenti  di  bilancio  e  con  le dotazioni umane, strumentali e finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 27 giugno 2006   Ufficio di controllo  preventivo  sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 160
 |  |  |  | Allegato (previsto dall'articolo 8, comma 2)
 
 Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi
 
 PERSONALE DI COPERTA
 
 Mozzo: avere 15 anni di eta'.
 Giovanotto   di   coperta:   aver  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da mozzo.
 Marinaio:  aver compiuto 18 anni di eta' ed avere effettuato almeno 24  mesi  complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta.
 Tankista   per  petroliere:  aver  effettuato  specifico  corso  di addestramento  per  petroliere.  Aver  effettuato  almeno  24 mesi di navigazione  su  navi petroliere, in coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
 Tankista   per   chimiche:   aver  effettuato  specifico  corso  di addestramento  per  chimiche.  Aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  su  navi  chimiche  in  coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
 Tankista   per   gasiere:   aver   effettuato  specifico  corso  di addestramento   per  gasiere.  Aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  su  navi  gasiere,  in  coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
 Operaio  di  coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con  qualifica  di  operaio  meccanico  o di carpentiere o di operaio motorista.
 Trattorista:  essere  in  possesso  della  patente  di  guida D/E e dimostrare  con  idonea  documentazione  rilasciata  da un precedente datore  di  lavoro  di  aver  prestato  per  almeno 24 mesi attivita' lavorativa   con  mansioni  richiedenti  il  possesso  della  patente sopraindicata.
 Stipettaio:   aver   lavorato  almeno  3  anni  presso  imprese  di costruzioni  di mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio.
 Carpentiere:  aver  prestato  specifica  attivita'  lavorativa  per almeno   3   anni  in  stabilimenti  di  costruzione,  riparazione  o allestimento  di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di   maestro  d'ascia;  oppure  aver  effettuato  almeno  3  anni  di navigazione  di  coperta e macchina; ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere.
 Ottonaio:   aver  lavorato  per  almeno  4  anni  come  operaio  in stabilimenti  di  costruzione,  riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti  di  installazione  e riparazione di impianti idraulici; oppure  aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato  24  mesi  di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto.
 Capitano  d'armi:  aver  effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio.
 Nostromo/secondo   nostromo:  aver  effettuato  almeno  4  anni  di navigazione da marinaio.
 Primo  nostromo:  aver  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo.
 
 PERSONALE DI MACCHINA
 
 Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 anni di eta'.
 Comune  di  macchina: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina.
 Giovanotto  frigorista:  aver  frequentato  con esito favorevole un corso  presso  un  centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero   dimostrare  con  idonea  documentazione,  rilasciata  da  un precedente  datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.
 Frigorista:   essere   in   possesso   del   diploma   di  istituto professionale di Stato per le attivita' marinare, sezione frigoristi; oppure  aver  lavorato  per  almeno  4  anni con qualifica di operaio frigorista  presso  stabilimenti  di  produzione  o di riparazione di impianti  frigoriferi;  oppure  aver  effettuato  almeno  24  mesi di navigazione  con  qualifica  di  comune di macchina su navi da carico dotate  di  impianti  per  la  refrigerazione del carico; oppure aver effettuato  almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista;  oppure  essere  in  possesso  della qualifica di operaio motorista;  ovvero  aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista.
 Giovanotto  elettricista:  aver frequentato con esito favorevole un corso  presso un centro di formazione professionale per elettricisti; oppure  aver  lavorato  almeno  per  12  mesi  presso  una officina o stabilimento elettromeccanico.
 Elettricista o secondo elettricista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attivita' marinare, sezioni elettricisti  o  elettromeccanici.  Oppure aver prestato almeno per 4 anni  servizio  in  uno  stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista;  oppure  aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione da giovanotto  elettricista  o  da  allievo  elettricista,  o 24 mesi di navigazione  in  servizio  di  macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.
 Primo  elettricista:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da elettricista o da secondo elettricista.
 Operaio  motorista:  aver  effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale  e  12  mesi  di  navigazione  al servizio di motori endotermici  di  potenza  non  inferiore  a  50  HP/asse; oppure aver effettuato,   prima   o   dopo   la  frequenza  di  un  idoneo  corso professionale,  almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da  comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista.
 Operaio  meccanico:  essere  in  possesso  del  diploma di istituto professionale  di Stato per le attivita' marinare, sezione meccanici, o  della  qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12  mesi  di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico.
 Capo  operaio:  aver  effettuato  24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista.
 
 PERSONALE POLIVALENTE
 
 All.   comune  polivalente:  aver  compiuto  18  anni  di  eta'  ed appartenere  alle  categorie  iniziali  di  mozzo,  di  giovanotto  o diplomati  nautici  di  coperta  e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.
 Comune  polivalente:  aver  compiuto  18 anni ed aver effettuato 24 mesi  complessivi  di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno  12  in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni  polivalenti  previsti  dalla  circolare n. 88 del 14 dicembre 1988  e  sue  successive  integrazioni  e  modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente.
 All'operaio  polivalente:  aver  compiuto  18  anni di eta' ed aver conseguito  il  diploma  dell'istituto  professionale di Stato per le attivita'  marinare,  sezione  macchina;  oppure  avere la licenza di scuola  media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.
 Operaio  polivalente:  aver  effettuato  24  mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di  operaio  meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di  operaio  di  coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali  almeno  12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di  navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.
 Capo  operaio  polivalente:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  da  operaio  polivalente  ed aver superato uno dei corsi previsti  dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.
 
 PERSONALE SANITARIO
 
 Infermiere: essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.
 
 PERSONALE DI CAMERA
 
 Piccolo di camera: avere 15 anni di eta'.
 Garzone  di  seconda: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera.
 Garzone di camera: aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto.
 Garzone  di  prima:  aver  effettuato  almeno  6  mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda.
 Cameriere:  aver compiuto 18 anni di eta' ed aver effettuato almeno 12  mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera  oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in  albergo,  o  di  aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera.
 Cameriere (con buona conoscenza di lingue): aver compiuto 18 anni di  eta'  ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di  prima  con  buona conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato  servizio  alberghiero  per  almeno  2  anni  e  aver  buona conoscenza  di  lingue,  o  aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc.
 Cameriere ripostiere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere.
 Primo  cameriere  - Capo alloggi: aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere.
 Aiuto  guardarobiere:  aver  effettuato  18  mesi di navigazione da piccolo di camera.
 Guardarobiere:  aver  effettuato  almeno  24 mesi di navigazione da cameriere;  ovvero  48  mesi  di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.
 Maggiordomo  -  Maitre  d'hotel:  aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione  in  qualita'  di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria.
 Bambinaia:  aver  compiuto  18  anni  di  eta',  aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.
 Barista:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di  navigazione  come cameriere  o  almeno  48  mesi  di navigazione da garzone di camera o garzone di prima.
 Guardiano   notturno   alberghiero:  aver  effettuato  24  mesi  di navigazione,  dei  quali  almeno  6  nella  sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto.
 
 PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA
 
 Piccolo di cucina: essere in possesso di libretto sanitario.
 Garzone di cucina: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo  di  cucina  (tale  requisito  non e' richiesto sulle navi da carico).
 Terzo  cuoco:  avere  18  anni di eta' ed aver effettuato almeno 24 mesi  di  navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco.
 Secondo  cuoco:  aver  effettuato  almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina.
 Primo  cuoco/capo  partita:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione da secondo cuoco.
 Sottocapo  cuoco  -  Sous  chef:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione  da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria.
 Capo  cuoco/Chef:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.
 Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale  cuoco  di  bordo  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065.
 Dispensiere  di  equipaggio:  aver  effettuato  almeno  12  mesi di navigazione da cuoco di equipaggio.
 Garzone pasticciere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver  effettuato  12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra.
 Pasticciere:  aver  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da garzone  pasticciere  oppure  essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere.
 Capo  pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere   o  dimostrare  di  aver  svolto  le  mansioni  di  capo pasticciere in grandi alberghi.
 Garzone  di cambusa: possedere la licenza di scuola media inferiore ed  avere  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina.
 Cambusiere:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di  navigazione da garzone  di  cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere.
 Primo cambusiere o cambusiere unico: aver effettuato almeno 24 mesi di  navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco  o  di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa.
 Bottigliere:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione da garzone  di  cambusa  ovvero  18  mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala.
 Maestro  di casa: avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere  o  da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere.
 Garzone  panettiere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver  effettuato  12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra.
 Panettiere:  aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di certificato  comprovante  l'esercizio  delle mansioni di panettiere a terra  ovvero  aver  effettuato  almeno  24  mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.
 Capo panettiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere.
 Garzone macellaio: essere in possesso della qualifica di garzone di cucina  oppure  di  un  certificato  attestante  12 mesi di attivita' lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio.
 Macellaio:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione come garzone-macellaio,  oppure  essere  in  possesso  di  un  certificato attestante   la   specifica   capacita'   professionale  ovvero  aver effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.
 Capo   macellaio:   aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione  da macellaio.
 Garzone   lavandaio:   possedere   un   certificato   di  capacita' professionale.
 Lavandaio/stiratore:  aver  compiuto  18  anni di eta' ed essere in possesso  di un attestato di capacita' professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.
 Capo  lavandaio:  aver  effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio.
 
 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI
 
 Tipografo:  avere  18  anni  di  eta'  ed  essere in possesso di un certificato di idoneita' professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi   attivita'   lavorativa  presso  una  tipografia,  ovvero  aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo.
 Operatore  cinematografico:  avere  18  anni  di  eta' ed essere in possesso di attestato di idoneita' professionale.
 Assistente  di  ufficio:  essere  in  possesso di licenza di scuola media  inferiore  ed  aver  lavorato  per  almeno  due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di  almeno  una  lingua  estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario    d'azienda    o    l'abilitazione   di   segretario   di amministrazione  o  il  diploma  di  scuola  superiore,  ovvero  aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.
 Hostess: essere in possesso del libretto di idoneita' professionale rilasciato  dal  centro  italiano  di  cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per  periti  aziendali  e  corrispondenti  in  lingue  estere; oppure dimostrare  con  idonea  documentazione  di aver svolto per almeno 24 mesi  compiti  di  assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.
 Nota: Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona,  l'intrattenimento  sociale,  l'attivita'  ricreativa  e  lo shopping   dei  passeggeri  quali  ad  esempio:  estetica,  manicure, parrucchiere,   barbiere,   ginnasta,   orchestrale,   intrattenitore sociale,  venditore,  ecc.,  e'  ammesso  l'imbarco,  per  il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalita'.
 In  relazione  a  quanto  previsto  dalla  convenzione IMO STCW/78, recepita  nell'ordinamento  nazionale  con legge 21 novembre 1985, n. 739,  il  personale  di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovra' essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.
 
 ALLIEVI SOTTUFFICIALI
 
 Sezione coperta:
 
 Allievo  tankista:  aver  effettuato  12  mesi  di  navigazione  in servizio di coperta o macchina.
 Allievo  ottonaio:  essere  in  possesso  di  idonea documentazione attestante  di avere prestato per almeno 12 mesi attivita' lavorativa in qualita' di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.
 Allievo  carpentiere:  essere  in possesso di idonea documentazione attestante  di  aver  prestato per almeno 12 mesi specifica attivita' lavorativa  presso  uno  stabilimento  di  costruzione,  ripazione  o allestimento  di  navi  o  galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.
 
 Sezione macchina:
 
 Allievo  frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso  un  centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare  con  idonea  documentazione,  rilasciata da un precedente datore  di  lavoro,  di  aver  nozioni  di  impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.
 Allievo operaio motorista: aver frequentato con esito favorevole un corso  presso  un  centro  di formazione professionale per motoristi; ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento meccanico.
 Allievo operaio meccanico: aver frequentato con esito favorevole un corso  presso  un  centro  di formazione professionale per meccanici; ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento meccanico.
 Allievo  elettricista:  aver  frequentato  con  esito favorevole un corso  presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento elettromeccanico.
 
 Sezione cucina:
 
 Allievo cambusiere: possedere la licenza di scuola media inferiore.
 
 SEZIONE SERVIZI VARI
 
 Allievo  assistente  d'ufficio: essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.
 Allievo  tipografo: aver compiuto 18 anni di eta' ed avere prestato per almeno 12 mesi attivita' lavorativa presso una tipografia, ovvero aver   frequentato   con   esito   positivo   uno   specifico   corso professionale.
 Allieva  hostess:  essere  in  possesso  di diploma di scuola media superiore.
 
 ALLIEVI COMUNI ALBERGHIERI
 
 Sezione camera:
 
 Allievo  comune  di camera: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in  possesso  di  diploma  alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con  almeno  sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera.
 Allievo  commis  -  Allievo cabin steward - Allievo lounge steward: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.
 
 Sezione cucina:
 
 Allievo  cuoco: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di  diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei  mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina.
 Allievo  pasticciere  -  Allievo  panettiere: essere in possesso di diploma  alberghiero  o  di  attestato  di  frequenza  ad un istituto professionale alberghiero.
 Allievo macellaio: essere in possesso del libretto sanitario.
 Per  le  sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti  di  formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche.
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