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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 |  | Testo  del  decreto-legge  12 maggio  2006, n. 173, coordinato con la legge  di  conversione  12  luglio  2006,  n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale  -  alla  pagina  4),  recante:  «Proroga  di  termini  per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali,   della  Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  commi 2 e 3, del medesimo  testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1.
 Proroga di termini in materia
 di protezione dei dati personali ((  1. All'articolo 181,  comma  1, lettera a), del codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  le parole: «15 maggio   2006»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2006».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  181  del  decreto
 legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 «Codice in materia di
 protezione  dei  dati  personali.»,  cosi'  come modificato
 dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
 trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
 dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
 articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
 mancante, entro il 31 dicembre 2006;
 b) la determinazione da rendere nota agli interessati
 ai   sensi   dell'art.   26,  commi  3,  lettera a),  e  4,
 lettera a),  e'  adottata, ove mancante, entro il 30 giugno
 2004;
 c) le   notificazioni   previste  dall'art.  37  sono
 effettuate entro il 30 aprile 2004;
 d) le   comunicazioni   previste  dall'art.  39  sono
 effettuate entro il 30 giugno 2004;
 e)
 f)  l'utilizzazione  dei  modelli di cui all'art. 87,
 comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 2.  Le  disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
 del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
 introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  281, restano in vigore fino alla data di entrata
 in vigore del presente codice.
 3.  L'individuazione  dei trattamenti e dei titolari di
 cui  agli  articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
 e'  effettuata  in  sede di prima applicazione del presente
 codice entro il 30 giugno 2004.
 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
 Garante   ai  sensi  dell'art.  43,  comma 1,  della  legge
 31 dicembre  1996,  n.  675,  utilizzato  per  le opportune
 verifiche,  continua ad essere successivamente archiviato o
 distrutto in base alla normativa vigente.
 5.  L'omissione  delle  generalita'  e degli altri dati
 identificativi  dell'interessato  ai  sensi  dell'art.  52,
 comma 4,   e'   effettuata   sulle   sentenze  o  decisioni
 pronunciate  o  adottate  prima  dell'entrata in vigore del
 presente  codice solo su diretta richiesta dell'interessato
 e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante rete di
 comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
 cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
 sensi  dell'art.  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima
 disposizione  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
 vigore del presente codice.
 6.  Le  confessioni  religiose che, prima dell'adozione
 del   presente   codice,  abbiano  determinato  e  adottato
 nell'ambito  dal  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
 all'art.   26,   comma 3,  lettera a),  possono  proseguire
 l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
 6-bis.  Fino  alla  data  in  cui divengono efficaci le
 misure  e  gli  accorgimenti  prescritti al sensi dell'art.
 132,  comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
 si  osserva  il  termine  di  cui  all'art. 4, comma 2, del
 decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis Proroga di termini in materia di previdenza agricola ((  1.  All'articolo  01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  le  parole:  «31 luglio  2006»  sono  sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».
 2.   All'articolo 01  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:
 «16.   Per   le   imprese   agricole,   le  disposizioni  contenute nell'articolo  10,  comma 7,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e  nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   si   applicano  limitatamente  ai  contributi  dovuti  per  le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006».
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 2,5 milioni  di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo  l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 01, del decreto-legge
 10 gennaio  2006,  n.  2  (Interventi urgenti per i settori
 dell'agricoltura,  dell'agroindustria, della pesca, nonche'
 in   materia   di  fiscalita'  d'impresa)  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   01   (Disposizioni  in  materia  di  previdenza
 agricola).  - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
 aumenti  di  aliquota  di  cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
 decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
 2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
 comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
 commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
 successive modificazioni, sono cosi' determinate:
 a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
 la  riduzione  contributiva compete nella misura del 75 per
 cento  dei  contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro,
 previsti  dal  citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
 legge n. 67 del 1988;
 b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
 dell'obiettivo  1  di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
 del  Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
 comuni  delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e  Basilicata, la
 riduzione  contributiva  compete  nella  misura  del 68 per
 cento.
 3.  Al  fine  di verificare la possibilita' di definire
 modalita'  di  estinzione  dei  debiti dei datori di lavoro
 agricoli   e   dei   lavoratori   autonomi  agricoli  verso
 l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS), ivi
 compresi  quelli  che  hanno formato oggetto di cessione ai
 sensi  dell'art.  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
 con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e'
 istituita  una  Commissione  di  tre  esperti,  di  cui uno
 designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
 dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali. La
 Commissione   presenta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  le  proposte per l'estinzione dei predetti debiti
 entro  il  15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
 giudizi  pendenti  e le procedure di riscossione e recupero
 relativi  al  suddetti carichi contributivi risultanti alla
 data del 30 giugno 2005.
 4.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, la retribuzione
 imponibile   per   il   calcolo   dei  contributi  agricoli
 unificati,  dovuti  per  tutte  le  categorie di lavoratori
 agricoli  a  tempo  determinato  e indeterminato, e' quella
 indicata  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
 1989,  n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 7 dicembre 1989, n. 389.
 5.  La  retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
 decorrenza  ivi  prevista,  vale  anche ai fini del calcolo
 delle   prestazioni   temporanee  in  favore  degli  operai
 agricoli a tempo determinato e assimilati.
 6.  A  decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
 agricolo  devono  trasmettere  all'INPS  per via telematica
 trimestralmente,  entro  il mese successivo al trimestre di
 riferimento,  le dichiarazioni di manodopera agricola con i
 dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
 calcolo   dei   contributi,   per  l'implementazione  delle
 posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
 prestazioni.  A  tal  fine  l'I.N.P.S.  emana  le  relative
 istruzioni tecniche e procedurali.
 7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in
 attivita'   devono   ripresentare  per  via  telematica  la
 denuncia   aziendale   di   cui   all'art.  5  del  decreto
 legislativo  11 agosto  1993,  n.  375,  con  le  modalita'
 previste   dall'art.   44,   comma 7,   del   decreto-legge
 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   24 novembre  2003,  n.  326,  e  successive
 modificazioni.
 8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale
 di  cui  all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
 n.  375,  deve  essere  trasmessa  per  via  telematica, su
 apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro
 che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
 inserire  nel  predetto  modello  l'indicazione del tipo di
 coltura   praticata  o  allevamento  condotto,  nonche'  il
 presunto  fabbisogno  di  manodopera.  L'INPS  procede alla
 verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
 presentano  valori  di  manodopera  impiegata  inferiori  a
 quelli  calcolati  sulla  base dei valori medi d'impiego di
 manodopera,  conformemente  a  quanto  previsto dall'art. 8
 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
 9.   I   datori   di   lavoro  agricolo  effettuano  le
 comunicazioni   di   assunzione,  di  trasformazione  e  di
 cessazione     del    rapporto    di    lavoro    previste,
 rispettivamente,    dall'art.   9-bis   del   decreto-legge
 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  e  successive
 modificazioni,  dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo
 21 aprile   2000,  n.  181,  e  dall'art.  21  della  legge
 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via
 telematica  esclusivamente  alle sedi INPS territorialmente
 competenti.    L'I.N.P.S.   provvede   a   trasmettere   le
 comunicazioni   previste  dal  presente  comma al  servizio
 competente  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera g), del
 decreto  legislativo  21 aprile  2000, n. 181, e successive
 modificazioni,  nel  cui  ambito territoriale e' ubicata la
 sede    di    lavoro,    e   all'Istituto   nazionale   per
 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
 10.  A  decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
 agricolo,   che,   ai   sensi  delle  vigenti  disposizioni
 legislative  e  della  contrattazione collettiva applicata,
 anticipano  ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
 carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
 di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
 di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
 ai  commi 6,  7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
 dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
 n.  12,  e successive modificazioni, e degli altri soggetti
 abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
 ed   alla  amministrazione  del  personale  dipendente  del
 settore agricolo.
 11.   L'INPS,   nell'ambito   della  propria  autonomia
 organizzativa   e   della  vigente  dotazione  organica  di
 personale,  istituisce  un'apposita  struttura  centrale  e
 periferica   dedicata  alla  previdenza  agricola,  con  il
 compito  di  attuare  le  relative  normative  e  gestire i
 conseguenti  rapporti  con  le aziende, i lavoratori e loro
 rappresentanti,  sia  con  riferimento  al  versante  della
 contribuzione   sia   con  riferimento  al  versante  delle
 prestazioni.  La struttura, a livello centrale, e' affidata
 ad  un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
 direttore generale.
 12.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  i controlli
 finalizzati   all'emersione   del   lavoro   irregolare  in
 agricoltura,  l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia per le erogazioni in
 agricoltura  (AGEA),  con le risorse umane gia' assegnate a
 legislazione     vigente,     procedono    sistematicamente
 all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
 riferimento  alle informazioni relative alle coltivazioni e
 agli  allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
 particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
 13.  All'onere  derivante  dai  commi  1, 2, 3 e 15 del
 presente  articolo,  pari  a 304 milioni di euro per l'anno
 2006,  a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
 di  euro  per  l'anno  2008 e a 167 milioni di euro annui a
 decorrere dall'anno 2009, si provvede:
 a) quanto  a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48
 milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e a 54 milioni di euro
 annui  a  decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
 maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
 b) quanto  a  262  milioni di euro per l'anno 2006, a
 288  milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro
 per  l'anno  2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
 dall'anno    2009,    mediante   corrispondente   riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa relativa al Fondo per le aree
 sottoutilizzate  di  cui  all'art. 61, comma 1, della legge
 27 dicembre  2002, n, 289, come rideterminata dalle tabelle
 D  e  F  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266. Ai fini
 dell'invarianza  del  fabbisogno e dell'indebitamento netto
 delle  pubbliche  amministrazioni,  l'importo  relativo  al
 limite   di   cui  al  comma 33  dell'art.  1  della  legge
 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro;
 la  percentuale  stabilita  dal  comma 34 dell'art. 1 della
 citata  legge  n.  266  del 2005 e' rideterminata in misura
 corrispondente  ad  una  riduzione  dei pagamenti per spese
 relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
 il  predetto  Fondo  per le aree sottoutilizzate e' ridotto
 per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
 14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 15.  L'articolo  1,  comma 147, della legge 30 dicembre
 2004, n. 311, e' abrogato.
 16.  Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
 nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
 n.   203,   convertito,   con   modificazioni  dalla  legge
 2 dicembre  2005,  n.  248, e nell'art. 1, comma 553, della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
 ai   contributi   dovuti   per  le  prestazioni  lavorative
 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 17.  Sono  abrogate tutte le disposizioni incompatibili
 con i commi da 1 a 16.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-ter Proroga  del  termine  per  la  gestione finanziaria del Fondo per le attivita' cinematografiche ((  1.  All'articolo  12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 28, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 30 giugno  2006»,  sono  sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo del comma 8, dell'art. 12, del
 decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
 disciplina  in materia  di  attivita'  cinematografiche,  a
 norma  dell'art.  10,  della  legge  6 luglio 2002, n. 137)
 cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
 resta  affidata,  fino  al  31 dicembre  2006,  alla  Banca
 nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
 teatrale S.p.a.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-quater Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo ((  1.   Il   termine  previsto  dall'articolo  5-bis,  comma 2,  del decreto-legge  27  maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo    11-quaterdecies,    comma 13,    del   decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 5-bis del
 decreto-legge  27 maggio  2005,  n.  86  (Misure urgenti di
 sostegno  nelle  aree  metropolitane  per  i  conduttori di
 immobili  in  condizioni  di  particolare disagio abitativo
 conseguente   a   provvedimenti   esecutivi  di  rilascio),
 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
 148, e il testo del comma 13 del decreto-legge 30 settembre
 2005,  n.  203  (Misure  urgenti  di  sostegno  nelle  aree
 metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
 particolare  disagio  abitativo conseguente a provvedimenti
 esecutivi  di rilascio), convertito con modificazioni dalla
 legge 2 dicembre 2005, n. 248:
 «2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo
 unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
 6 giugno  2001,  n.  380,  hanno effetto a decorrere dal 1°
 luglio 2006.».
 «13.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in
 vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
 Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
 uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
 a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
 attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
 edifici;
 b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
 degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
 primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
 garantendo una effettiva sicurezza;
 c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
 sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
 strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281;
 d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
 degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
 lettere a) e b).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-quinquies Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma 5, del decreto legislativo  25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei  provvedimenti  attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma  1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 20, del
 comma 8  dell'art.  13  e  del  comma 1  dell'art.  15, del
 decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151 (Attuazione
 della  direttiva  2002/95/CE,  della direttiva 2002/96/CE e
 della   direttiva   2003/108/CE,  relative  alla  riduzione
 dell'uso   di  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
 elettriche  ed  elettroniche,  nonche' allo smaltimento dei
 rifiuti.).
 «5.  I  soggetti  tenuti  agli  adempimenti di cui agli
 articoli 6,  commi  1  e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
 10,  11,  12  e  13  si  conformano  alle  disposizioni dei
 medesimi  articoli entro  un  anno dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto.».
 «Art. 13 (Obblighi di informazione). - 1-7 omissis.
 8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
 tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
 attivita'  produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze,
 sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
 dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono
 definite  le modalita' di funzionamento del Registro di cui
 all'art.  14,  di  iscrizione allo stesso, di comunicazione
 delle  informazioni  di  cui  ai  commi  6  e 7, nonche' di
 costituzione   e   di   funzionamento   di   un  centro  di
 coordinamento,  finanziato  e  gestito  dai produttori, per
 l'ottimizzazione  delle attivita' di competenza dei sistemi
 collettivi,  a  garanzia  di  comuni  omogenee  e  uniformi
 condizioni operative.».
 «1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio,  da adottarsi entro sei mesi dalla
 data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
 istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
 del  territorio,  il  Comitato  di vigilanza e di controllo
 sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
 a) predisporre  ed  aggiornare  il  registro  di  cui
 all'art.  14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle
 Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
 b) raccogliere,     esclusivamente     in     formato
 elettronico,  i  dati  relativi  ai  prodotti  immessi  sul
 mercato  e  alle garanzie finanziarie che i produttori sono
 tenuti  a  comunicare  al  Registro  ai sensi dell'art. 13,
 commi 6 e 7;
 c) calcolare,   sulla  base  dei  dati  di  cui  alla
 lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
 d) programrnare  e  disporre,  sulla base di apposito
 piano,  ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che non
 effettuano  le  comunicazioni  di cui alla lettera b) e, su
 campione,   sulle   comunicazioni   previste   alla  stessa
 lettera b);
 e) vigilare  affinche' le apparecchiature immesse sul
 mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
 produttore  ed  il  marchio  di cui all'art. 13, comma 4, e
 affinche'   i  produttori  che  forniscono  apparecchiature
 elettriche    ed    elettroniche   mediante   tecniche   di
 comunicazione   a  distanza  informino  il  registro  sulla
 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
 f)  elaborare  i  dati  relativi  agli  obiettivi  di
 recupero  di  cui  all'art.  9,  comma 2,  e predisporre le
 relazioni previste all'art. 17.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-sexies Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria ((  1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al  termine  dell'anno  accademico  2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12  della  legge  19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - L'art.  12  della  legge  19 novembre  1990,  n.  341
 (Riforma   degli   ordinamenti   didattici   universitari),
 abrogato  dal  comma 22  dell'art. 1 della legge 4 novembre
 2005, n. 230, recava: «Attivita' di docenza».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-septies Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ((  1.  All'articolo  52,  comma 1,  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  52,  del  decreto
 legislativo   3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
 ambientale),   cosi'   come   modificato  dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  52  (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto
 disposto  dagli  articoli 49  e  50,  la  parte seconda del
 presente decreto entra in vigore il 31 gennaio 2007.
 2.  I procedimenti amministrativi in corso alla data di
 entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
 nonche'  i  procedimenti  per  i quali a tale data sia gia'
 stata  formalmente presentata istanza introduttiva da parte
 dell'interessato,   si   concludono   in  conformita'  alle
 disposizioni  ed  alle attribuzioni di competenza in vigore
 all'epoca della presentazione di detta istanza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-octies Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ((  1.  Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
 b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di  cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i  cui  bandi  o  avvisi  con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente  alla  data  della sua entrata in vigore, nonche', in caso  di  contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi, alle procedure  e  ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente   codice  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a presentare le offerte»;
 c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori  ordinari  e  speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle  procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
 a)  articolo  33,  commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
 b) articolo 49, comma l0;     c) articolo 58;
 d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
 1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori  ordinari,  le  disposizioni  degli  articoli 3, comma 7, 53, commi 2  e  3  e  56  si  applicano  alle procedure i cui bandi siano pubblicati  successivamente  al  1° febbraio  2007.  Le  disposizioni dell'articolo  57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbrio 2007»;
 d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 «2-bis.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007».
 2.  Le  procedure  di  cui  al  comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006  e  la  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati  inviati  nello  stesso  termine,  restano  disciplinate  dalle disposizioni  alle  stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi  bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine,  le  disposizioni  di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle   fattispecie  di  cui  al  comma 1,  lettera c),  del  presente articolo,   continuano  ad  applicarsi  per  il  periodo  transitorio compreso  tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  177,  del  decreto
 legislativo  12 aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
 pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
 attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   177   (Procedure   di   aggiudicazione).  -  1.
 L'aggiudicazione  delle  concessioni  e degli affidamenti a
 contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
 2.  Per  l'affidamento delle concessioni si pone a base
 di  gara  il  progetto  preliminare;  per  l'affidamento  a
 contraente  generale  si  pone  a  base di gara il progetto
 preliminare ovvero quello definitivo.
 3.   I   soggetti  aggiudicatori  possono  stabilire  e
 indicare  nel  bando di gara, in relazione all'importanza e
 alla  complessita'  delle  opere  da  realizzare, il numero
 minimo  e  massimo  di  concorrenti che verranno invitati a
 presentare   offerta.   Nel  caso  in  cui  le  domande  di
 partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i
 soggetti  aggiudicatori  individuano i soggetti da invitare
 redigendo  una  graduatoria di merito sulla base di criteri
 oggettivi,  non discriminatori e pertinenti all'oggetto del
 contratto,  predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
 numero  minimo  di  concorrenti da invitare non puo' essere
 inferiore  a  cinque,  se  esistono in tale numero soggetti
 qualificati.  In  ogni caso il numero di candidati invitati
 deve   essere   sufficiente  ad  assicurare  una  effettiva
 concorrenza.
 4.  L'aggiudicazione  dei  contratti  di cui al comma 1
 avviene:   al   prezzo   piu'   basso   ovvero  all'offerta
 economicamente  piu' vantaggiosa, individuata sulla base di
 una pluralita' di criteri fra i quali:
 a) il prezzo;
 b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
 c) il tempo di esecuzione;
 d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
 concessione,  le  modalita'  di  gestione,  il  livello e i
 criteri   di   aggiornamento  delle  tariffe  da  praticare
 all'utenza,  nonche'  l'eventuale  prestazione  di  beni  e
 servizi a norma dell'art. 174, comma 2;
 f) abrogata;
 g) la  maggiore  entita',  rispetto a quella prevista
 dal  bando,  del  prefinanziamento  che  il candidato e' in
 grado di offrire;
 h) ulteriori  elementi  individuati  in  relazione al
 carattere specifico delle opere da realizzare.
 5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
 cui  agli  articoli da  208 a 214, si applicano, per quanto
 non  previsto  nel  presente articolo, le norme della parte
 III.
 6.  Per  tutti  gli  altri  soggetti  aggiudicatori  si
 applicano,  per  quanto non previsto nel presente articolo,
 le  norme della parte II che costituiscono attuazione della
 direttiva 2004/18.
 7.  Per  l'affidamento  di  servizi  si  applica l'art.
 164.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 253, commi 1, 1-bis e
 1-ter  del  citato  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n.
 163, come modificati dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  253  (Norme  transitorie).  -  1.  Fermo  quanto
 stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
 presente  codice si applicano alle procedure e ai contratti
 i  cui  bandi  o  avvisi  con  cui si indice una gara siano
 pubblicati  successivamente  alla data della sua entrata in
 vigore,  nonche',  in caso di contratti senza pubblicazione
 di  bandi  o  avvisi  alle procedure e ai contratti in cui,
 alla  data  di  entrata  in vigore del presente codice, non
 siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a presentare le
 offerte.
 1-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e
 forniture,  nei  settori  ordinari  e speciali, le seguenti
 disposizioni  si  applicano  alle  procedure  i cui bandi o
 avvisi  siano  pubblicati  successivamente  al  1° febbraio
 2007:
 a) art.  33,  commi 1  e  2, nonche' comma 3, secondo
 periodo limitatamente alle sole centrali di commitenza;
 b) art. 49, comma 10;
 c) art. 58;
 d) art. 59, limitatamente al settori ordinari.
 1-ter.  Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
 importo   nei   settori  ordinari,  le  disposizioni  degli
 articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle
 procedure  i  cui bandi siano pubblicati successivamente al
 1° febbralo 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano
 alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta
 sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007.».
 «Art.  257 (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice
 entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Hanno  efficacia  a decorrere da un anno successivo
 all'entrata in vigore del presente codice:
 a) le   disposizioni   in   tema   di   obblighi   di
 comunicazione     nei     confronti     dell'Autorita'    e
 dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
 b) l'art.  240 in relazione all'accordo bonario per i
 servizi e le forniture.
 2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 hanno
 efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007.
 3.  L'art.  123  si applica a far data dalla formazione
 dell'elenco  annuale  per  l'anno  2007;  per  gli  elenchi
 relativi  all'anno  2006  e  le  relative gare, continua ad
 applicarsi  l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
 e successive modificazioni.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  256  del  decreto
 legislativo  12 aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
 pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
 attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
 «Art.  256  (Disposizioni  abrogate).  - 1. A decorrere
 dall'entrata  in vigore del presente codice, sono o restano
 abrogati:
 gli  articoli 326,  329,  340,  341, 345, della legge
 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
 l'art.  14  della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
 l'art.  24  del  regolamento  approvato  con  regio decreto
 20 giugno  1929,  n.  1058,  e  successive  modificazioni e
 integrazioni;
 la legge 8 agosto 1977, n. 584;
 l'art.  5,  commi  4  e  5,  e  l'art. 32 della legge
 3 gennaio 1978, n. 1;
 gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
 741;
 l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
 la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
 gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
 428;
 gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 10 gennaio 1991, n. 55;
 il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
 l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
 l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
 l'art.   3,   comma 1-ter,  del  decreto  legislativo
 30 dicembre 1992, n. 502;
 l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 la  legge  11 febbraio  1994,  n. 109; e' fatto salvo
 l'art.  8  della  legge  18 ottobre  1942,  n.  1460,  come
 modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
 l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994, n. 573;
 il  decreto-legge  3 aprile  1995, n. 101, convertito
 con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
 l'art.  5,  comrna  1-ter, del decreto-legge 28 marzo
 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
 il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 5 agosto 1997, n. 517;
 l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
 il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
 la legge 18 novembre 1998, n. 415;
 il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
 1999, n. 22;
 il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
 gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
 55,  57,  59,  75,  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
 comma  2,  88,  comma  1,  89,  comma 3,  91,  comma 4, 92,
 commi 1,  2  e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
 120,  121,  122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
 2,   149,   150,  151  dal  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
 l'art.  6,  comma  1,  della legge 21 luglio 2000, n.
 205;
 la legge 7 novembre 2000, n. 327;
 l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
 il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
 commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
 gli  articoli 2  e 7 del decreto del Presidente della
 Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
 l'art.  7,  comma  1,  della legge 1° agosto 2002, n.
 166;
 il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
 l'art.  5,  commi  da  1  a  13,  e commi 16-sexies e
 16-septies,   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 gli   articoli 2-ter,   2-quater,   2-quinquies   del
 decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
 25 giugno 2005, n. 109;
 l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
 n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
 l'art.   14-vicies-ter,   comma   1,  lettera c)  del
 decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito nella
 legge  17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole ci
 criteri  per  l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
 economicamente piu' vantaggiosa e»;
 il   decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189,
 recante  modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
 190 del 2002;
 il  decreto  ministeriale  25 ottobre  2005,  recante
 «Finanza  di progetto - Disciplina delle procedure in corso
 i  cui  avvisi  indicativi, pubblicati prima della data del
 31 gennaio  2005, non contengano l'indicazione espressa del
 diritto di prelazione a favore del promotore»;
 l'art.  1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
 2005, n. 266.
 2.  In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
 resta  abrogata  ogni diversa disposizione, anche di natura
 ragolamentare,  anteriore  alla  data  di entrata in vigore
 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 3.  Sono  o  restano  abrogati  tutti gli speciali riti
 processuali  in  materia  di  contratti pubblici di lavori,
 servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
 4.  Il  regolamento  di  cui all'art. 5 elenca le norme
 abrogate,   con   decorrenza  dall'entrata  in  vigore  del
 regolamento  medesimo, anche in relazione alle disposizioni
 contenute nei seguenti atti:
 gli  articoli 337; 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352;
 353;  354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
 F;
 il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 13 marzo 1999, n. 117;
 il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 21 dicembre 1999, n. 554;
 il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
 2000, n. 34;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile
 2002, n. 101;
 il   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
 trasporti  27 maggio  2005  in  tema  di qualificazione del
 contraente generale;
 il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 18 novembre  2005,  recante  «affidamento  e  gestione  dei
 servizi sostitutivi di mensa».
 5.   Gli   altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali
 previsti   dal   presente  codice,  ove  sono  destinati  a
 sostituire  precedenti  regolamenti e decreti ministeriali,
 elencano  le  norme  abrogate,  con  decorrenza  dalla loro
 entrata in vigore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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