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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 21 giugno 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana e  le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e  Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale in data 3 aprile 2006, in  relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pos. 23177). (Deliberazione n. 06/359). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE Premesso:
 1.  Che  la  Azienda  Autolinee  Granata  di Mornico Losana (Pavia) svolge attivita' di trasporto pubblico nel bacino di utenza di Pavia;
 2. Che,  in  data  19 novembre 2005, l'Azienda Autolinee Granata di Mornico  Losana  (Pavia)  trasmetteva  a  questa Commissione il testo dell'accordo  aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in  caso  di  sciopero  del  personale  dipendente, stipulato in data 13 ottobre  2005  con  le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;
 3. Che,  in  data 15 dicembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 4. Che,  in  data  19 dicembre 2005, l'Unione nazionale consumatori comunicava  di  non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;
 5. Che,   in   data   21 dicembre  2005,  l'ADOC  esprimeva  parere favorevole;
 6. Che, in data 31 gennaio 2006, la Commissione chiedeva alle parti sociali  di  adeguare il contenuto dell'accordo alla disciplina della Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 7. Che,  a  seguito  di  tale nota, la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) inviava testo di nuovo accordo aziendale sulle prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero del personale   dipendente,   concluso  in  data  3 aprile  2006  con  le segreterie  provinciali  delle  organizzazioni  sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;
 8. Che,  in  data 18 maggio 2006, il testo di tale nuovo accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione  del  relativo  parere,ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 9. Che,  con  note  rispettivamente  del  22  e del 29 maggio 2005, l'ADOC   e   l'Unione   nazionale   consumatori   esprimevano  parere favorevole;
 10. Che,  con nota del 22 maggio 2006, la Federconsumatori di Pavia contestava  il  contenuto  dell'accordo, rilevando la mancanza di una precisazione  diretta  a  specificare «che le corse in partenza nella fascia di garanzia devono essere condotte a termine».
 Considerato:
 1.  Che  lo  sciopero  nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 2. Che  la  predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 1, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...;
 procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
 procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di agitazioni sindacali;
 in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 3. Che  l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero».
 Considerato altresi':
 1. Che le censure mosse all'Accordo dalla Federconsumatori di Pavia nella  nota  del 22 maggio 2006 non appaiono fondate, atteso che alla lettera d) dell'Accordo medesimo le parti espressamente prevedono che «le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine»;
 2. Che, comunque, l'intero disposto di cui alla predetta lettera d) dell'Accordo  in  valutazione  deve  essere interpretato alla luce di quanto  previsto  dall'art.  11  lettere B)-C) della regolamentazione provvisoria  approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  23 marzo  2002,  n.  70,  secondo  cui  nell'arco delle fasce di garanzia «dovra' essere garantito il servizio completo» e «i tempi di preparazione  e  di  riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio ... e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero».
 Rilevato:
 1.  Che  l'Accordo  individua  le  fasce  orarie  coincidenti con i periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza  o  con  le  esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale  e  durante  le  quali  deve  essere garantito il servizio completo,  che vengono cosi' articolate: dalle ore 5:55 alle ore 8:25 e dalle ore 12:55 alle ore 16:25;
 2. Che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la sicurezza alla  protezione  degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi»,   che   durante   l'astensione   dal   lavoro  sia  garantita l'operativita' di due presidi aziendali;
 3. Che   il  richiamo  contenuto  nei  punti e)  ed f)  all'accordo nazionale  per  il  trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve  essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di  mero  errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato  sia  dalla  legge  n.  83/2000  sia  dalla regolamentazione provvisoria  approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 4. Che,  del  resto,  le  parti hanno espressamente riconosciuto in premessa  che  la  materia  dello  sciopero nel settore del trasporto pubblico  locale  e' regolata dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla  legge  n.  83/2000,  nonche'  dalla  predetta regolamentazione provvisoria,  ai  sensi  della  quale e' stato raggiunto l'accordo in valutazione;
 5. Che,  ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto b) dell'Accordo all'ipotesi di uno sciopero   di   48   ore,   considerato  che  la  durata  massima  di un'astensione  dal  lavoro  nel  settore del TPL e' fissata in 24 ore dall'art. 11, lettera a), della regolamentazione provvisoria;
 6. Che,  pur  se  il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta idoneo nei  termini  di  cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge  11 aprile  2000,  n.  83,  i punti a), c), d), e), f), g) e h) dell'accordo   aziendale   in   materia  di  sciopero  del  personale dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia), concluso  in  data  3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil  e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale.
 Precisa che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in  vigore  le  regole  contenute  nella  menzionata regolamentazione provvisoria del settore.
 Dispone la  comunicazione  della  presente  delibera  alla  Azienda Autolinee Granata  di Mornico Losana (Pavia), alle segreterie provinciali delle organizzazioni   sindacali  Filt-Cgil  e  Silt  di  Pavia,  alla  RSA aziendale,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  al  Ministro  dei  trasporti  e al Prefetto di Pavia, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato VERBALE DI ACCORDO
 In  data 3 aprile 2006 tra la Societa' Granata, rappresentata dal sig.  Granata  e  le organizzazioni sindacali Filt-Cgil rappresentata dal  sig.  Roberto  Savoldelli  -  Silt  Pavia rappresentata dal sig. Nicola  Siriani,  assistite  dalla R.S.A. aziendale nelle persone dei sigg.: Walter Bertone e Zanaletti Carlo.
 Premesso
 Che  la  materia  dello sciopero nel trasporto pubblico locale e' attualmente  regolata  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.  146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel settore  del  trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002).
 Si concorda quanto segue:
 a) le  parti,  analizzati  flussi  di richiesta dell'utenza con particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che le due fasce nelle quali dovra' essere garantito il servizio completo sono:
 mattino dalle ore 5,55 alle ore 8,25;
 pomeriggio dalle ore 12,55 alle ore 16,25;
 b) tali  servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione  di scioperi di durata di 24 e/o 48 ore (vedi punto a); per  tale  motivo le richieste di ferie non potranno essere accettate se  presentate  a  sciopero  proclamato,  salvo  casi  eccezionali  e motivati.
 c) si  concorda  sulla  garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare   la   sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti  e  dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 protezione   degli  utenti  e  dei  lavoratori:  responsabile movimento e traffico;
 protezione  e  sicurezza  dei  mezzi:  responsabile presso la rimessa aziendale;
 d) per  quanto  riguarda il personale viaggiante sara' attivato un  registro  turni,  da analizzare congiuntamente con la commissione turni,  che  determinera'  le prestazioni indispensabili che dovranno essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero vengano  effettuate  tutte le corse con orario compatibile con quello fissato  come termine dello sciopero stesso, cosi' come si stabilisce che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la  linea  vengano  portate  a  termine  e  i  mezzi confluiscano nel deposito  piu'  vicino;  pertanto  gli  automezzi non potranno essere abbandonati in localita' diverse dai depositi aziendali;
 e) la  proclamazione  dello sciopero, le sue modalita' e la sua revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno proclamato  nei  tempi  previsti  dall'art.  3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991;
 f) per  quanto  non espressamente previsto dal presente accordo si  fa  riferimento  all'Accordo  nazionale  7 febbraio  1991 ed alla Delibera 02/13 della Commissione di garanzia;
 g) eventuali  modifiche  al  presente  accordo  dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti stipulanti;
 h) copia  del  presente Accordo verra' inviata alla Commissione di  garanzia  in  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.
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