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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI |  | ORDINANZA 4 luglio 2006 |  | Autorizzazione  alla  costruzione,  presso  la  Centrale  nucleare di Latina,  degli  edifici  «estrazione»  e «condizionamento» dei fanghi radioattivi,  dell'edificio «cutting facility» nonche' di un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi. |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
 Vista  l'O.P.C.M.  n.  3267  del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della  Sogin  S.p.A.  e'  stato  nominato Commissario delegato per la messa  in  sicurezza  dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri  di  derogare,  tra  le  altre,  alle  norme  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni  in  materia  di  permesso  di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
 Vista  l'O.P.C.M.  n.  3355  del  7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica  ed  integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine  di  assicurare  la  massima  celerita'  per  l'attuazione delle iniziative  finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo  2005  di  proroga  fino  al  31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio  2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di emergenza;
 Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
 Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003  sono  state  disposte,  tra  le altre, le misure di adeguamento della Centrale nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
 Considerato   che   in  attuazione  della  sovra  citata  ordinanza commissariale  n.  3  e'  stato  disposto  di  procedere,  a cura del «soggetto attuatore» Sogin, presso la Centrale nucleare di Latina, al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento  boilers  e  rottami  metallici  e  che  tali  interventi richiedono  rispettivamente la costruzione degli edifici «estrazione» e   «condizionamento»   con   relative   opere   di   collegamento  e dell'edificio «cutting facility»;
 Considerato  che  in  data  15 ottobre 2003 il «soggetto attuatore» Sogin  ha  presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  permesso  di costruire  gli  edifici  «estrazione»  e «condizionamento» dei fanghi radioattivi  con relative opere di collegamento e l'edificio «cutting facility»;
 Considerato  che  con  nota  27 aprile  2004  il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha comunicato che sulla suddetta domanda del  permesso  di  costruire  la  Commissione edilizia aveva espresso parere  favorevole nella seduta del 4 novembre 2003 e che il relativo rilascio era subordinato alla integrazione della documentazione, come specificato nella nota stessa;
 Considerato  che  con  nota  6 maggio  2004  la Sogin ha inviato la documentazione  e  fornito  le precisazioni richieste ad integrazione della   domanda  del  permesso  di  costruire  del  15 ottobre  2003, nonostante  che  la  richiesta  di  integrazione della documentazione fosse  stata  inviata  dal  comune di Latina oltre il termine fissato dall'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 Considerato  che  in  data  1° aprile  2004 il «soggetto attuatore» Sogin  ha  presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  premesso  di costruire un «deposito temporaneo di rifiuti radioattivi»;
 Considerato che i «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 ex O.P.C.M.  n.  3355/2004  hanno attribuito carattere emergenziale alla realizzazione  del  deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presso la Centrale nucleare di Latina;
 Considerato che con nota 11 gennaio 2005, pertanto oltre il termine fissato   dal  citato  art.  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha richiesto la produzione di una serie di documenti ad  integrazione  di  quelli  allegati  alla  domanda del permesso di costruire del 1° aprile 2004;
 Considerato  che  rispetto  alle  indicate  domande  di permesso di costruire  si  e' formato il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 20 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non  avendo  il  comune di Latina osservato i termini fissati da tale norma;
 Ritenuta   la   improrogabile   necessita'   e  l'urgenza  di  dare attuazione,  presso  la  Centrale  nucleare di Latina, alle misure di sicurezza  gia'  disposte  con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003  sopra citata, relative al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi  e  allo  smontaggio  e  smaltimento  boilers  e  rottami metallici,  nonche' a quella di cui ai «cronoprogrammi» commissariali del giugno   2004   relativa   al   deposito  temporaneo  di  rifiuti radioattivi;
 Considerato  che  gli  interventi  in  questione  sono  di primario interesse  pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettivita'  e  ad  assicurare  la  messa in sicurezza di materiali radioattivi  e  sono  percio'  compresi  tra  le  misure  speciali di emergenza  dirette  a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
 Ritenuto  altresi' che il recupero ed il condizionamento dei fanghi ed  il  successivo  stoccaggio  dei  prodotti  di  condizionamento in adeguata infrastruttura di deposito consegue la finalita' di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi della Centrale nucleare di Latina e costituisce  intervento  gia'  ritenuto  adeguato  dalla  Commissione tecnico-scientifica   ex   art.  5  O.P.C.M.  n.  3267/2003  con  sua risoluzione  del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessita' di eliminare  le  criticita'  residue  anche  in  relazione  al fenomeno terroristico;
 Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei  poteri  di  deroga  concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355,  rispettivamente  del  7 marzo  2003  e  del  7 maggio 2004, il provvedimento  di  autorizzazione,  a favore del «soggetto attuatore» Sogin,  alla  realizzazione dei suindicati interventi emergenziali in deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e,  in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12,  13  e  16,  che  rispettivamente  individuano  gli interventi di trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
 Considerato   che  non  si  rinvengono  motivi  per  sottrarre  gli interventi  ai  contributi  di  costruzione, ma occorre consentire al comune  di  Latina  in  deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della   Repubblica   6 giugno  2001,  n.  380,  di  determinarli  con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
 Considerato  che  l'APAT  in  data  31 luglio  2003 ha approvato il progetto  per  l'estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi, che  comporta  la  costruzione  dei sopra citati edifici estrazione e «condizionamento» con relative opere di collegamento;
 Considerato  che  la  Sogin  ha  presentato  all'APAT i Rapporti di progetto   particolareggiato   (RPP)   relativi   allo  smontaggio  e trattamento   dei   generatori  di  vapore  («boilers»)  e  di  altri componenti  metallici  ed  alla  realizzazione Deposito temporaneo di rifiuti  radioattivi  e  che  per  essi e' stato previsto il rispetto delle  prescrizioni  in  vigore  e  che, in ogni caso, la Sogin viene vincolata al rispetto delle eventuali diverse prescrizioni;
 Ritenuto  che,  ove  successivamente alla emanazione della presente ordinanza,  e comunque entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, dovesse  sopravvenire il rilascio dei richiesti permessi di costruire da parte del comune di Latina, si provvedera' alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;
 Sentita  la  regione  Lazio,  come  previsto  dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003;
 Dispone:
 In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, sono autorizzate presso la Centrale Nucleare di Latina:
 a) la  costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei  fanghi  radioattivi con relative opere di collegamento di cui al progetto   e  alla  annessa  documentazione,  che  qui  si  allegano, presentati  dalla  Sogin al comune di Latina ai fini del rilascio del permesso di costruire;
 b) la  costruzione,  previa approvazione dell'APAT e nel rispetto delle  eventuali  diverse  prescrizioni  della  stessa, dell'edificio «cutting  facility» e del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, di  cui  ai  progetti  ed  alle  annesse  documentazioni,  che qui si allegano,  presentati  dalla  Sogin  al  comune  medesimo ai fini del rilascio del premesso di costruire.
 Le  aree interessate dalla realizzazione delle opere anzidette sono distinte al NCT foglio 50, mappale 377 sub. 1 e 3.
 La  realizzazione  delle  suddette  opere  e'  a  cura della Sogin, «soggetto  attuatore»,  titolare  della  licenza  di  esercizio della Centrale nucleare di Latina.
 La   Sogin   e'   tenuta  a  richiedere  al  comune  di  Latina  la determinazione  dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.
 La  Sogin  comunichera'  immediatamente  al  comune  di  Latina  il nominativo  del  Direttore  dei  lavori, del responsabile dei lavori, della/e  impresa/e  esecutrice/i  e  contestualmente depositera' agli atti  del  comune  ogni  documentazione prevista e, conseguentemente, dara' avvio ai lavori.
 La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale «permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire.
 La  presente  ordinanza  verra'  revocata  con effetto «ex nunc» se interverra'   entro   quindici  giorni  dalla  sua  pubblicazione  il rilascio,  da  parte  del comune di Latina, dei permessi di costruire richiesti da Sogin.
 La  presente ordinanza viene trasmessa al comune di Latina, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Latina, alla regione Lazio, nonche' a tutti gli   altri   enti   coinvolti   nell'iter   autorizzativo   e   alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.
 La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
 La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2006
 Il commissario delegato: Jean
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