| AVVERTENZE L'art.  81  della  Costituzione  della  Repubblica  dispone,  fra l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire  nuovi  tributi  e nuove spese, soggiungendo che ogni altra legge  che  importi  nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
 L'art.  12  della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di bilancio,  dispone  che  con  decreti del Presidente della Repubblica possono  iscriversi  in  bilancio  somme  occorrenti  per  restituire tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che si  esportano,  per  pagare  vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od altre  analoghe,  per  integrare  assegnazioni  relative  a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo speciale  per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto capitale   nonche'  per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle disposizioni   di   cui   agli   articoli 10,   paragrafo II,  e  12, paragrafo II,   del   regolamento  n.  2891/77  del  Consiglio  delle Comunita' europee del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni.
 Inoltre,  l'art. 11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  recante  riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale  dello Stato in materia di bilancio, stabilisce che la legge finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si  presuppone  siano  approvati  nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
 Le  quote  dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non corrispondono  ai  progetti  di  legge  gia' approvati da un ramo del Parlamento,  di  quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno cui  si  riferiscono  costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese   corrispondenti   ad   obblighi   internazionali,   ovvero  ad obbligazioni  risultanti  dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,  lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per  il  primo  anno  resta  valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio  a  cui si riferisce, purche' il provvedimento risulti presentato  alle  Camere  entro  l'anno  ed  entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.
 In   tal   caso,   le   nuove  o  maggiori  spese  derivanti  dal perfezionamento  dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel  bilancio  dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Infine, l'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999 dispone che con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica  le  somme  versate  in  entrata  dopo  il 31 ottobre  di  ciascun anno finanziario e comunque entro la chiusura dell'esercizio,   siano   riassegnate   alle   corrispondenti  unita' previsionali di base dell'anno successivo.
 Cio'  premesso,  ai  fini della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista alla  legge  n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fa presente quanto segue:
 a) nella  parte  dedicata  alla gestione di competenza, accanto allo   sviluppo  delle  previsioni,  si  riportano  gli  accertamenti d'entrata  distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di accertamento  e  controllo  e  gli  impegni  di spesa raggruppati per macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
 b) nella  parte  relativa  alla gestione di cassa e' esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni;
 c) infine,  le  variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono  analizzate  per  tipo  di  variazione  e  per  provvedimento distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
 Gli   effettivi   incassi   e   pagamenti   avvenuti  dall'inizio dell'esercizio   a   tutto  il  mese  di dicembre  distintamente  per competenza  nell'anno  finanziario  2005  e  residui  degli  esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
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